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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 21391/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21391/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ADDONIZIO Parte_1 C.F._1 FRANCESCO MARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA Controparte_1 C.F._2 MARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Khouribga Parte_1 Controparte_1 (Marocco) il 03/08/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sarno (atto n.29, Parte II, SERIE C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 12/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
DA' ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto che ad oggi non esiste più la casa coniugale né beni mobili e/o immobili in comune.
DA' ATTO che entrambi i coniugi - così come fatto sinora – continueranno a provvedere ciascuno per il proprio mantenimento in quanto entrambi economicamente indipendenti.
DA' ATTO che i coniugi, sin da ora, si rilasciano ampio ed incondizionato reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21391/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ADDONIZIO Parte_1 C.F._1 FRANCESCO MARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA Controparte_1 C.F._2 MARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Khouribga Parte_1 Controparte_1 (Marocco) il 03/08/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sarno (atto n.29, Parte II, SERIE C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 12/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
DA' ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto che ad oggi non esiste più la casa coniugale né beni mobili e/o immobili in comune.
DA' ATTO che entrambi i coniugi - così come fatto sinora – continueranno a provvedere ciascuno per il proprio mantenimento in quanto entrambi economicamente indipendenti.
DA' ATTO che i coniugi, sin da ora, si rilasciano ampio ed incondizionato reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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