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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/12/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 916/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 916/2025 V.G. promosso da:
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Femia Rocco e Morabito Annunziata, e
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Pinto.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI:
“omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1)entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a reciproche pretese economiche, dichiarando di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali di dare ed avere”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a Casablanca il 23.05.2022, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51
c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a Casablanca il 23.05.2022, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Cittadella (PD) al n. 110, parte II, serie C, dell'anno 2022; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cittadella di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 916/2025 V.G. promosso da:
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Femia Rocco e Morabito Annunziata, e
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Pinto.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI:
“omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1)entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a reciproche pretese economiche, dichiarando di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali di dare ed avere”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a Casablanca il 23.05.2022, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51
c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a Casablanca il 23.05.2022, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Cittadella (PD) al n. 110, parte II, serie C, dell'anno 2022; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cittadella di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi