Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02986/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06151/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6151 del 2022, proposto da
Iprint S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Zinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Pubblialifana S.r.l., non costituita in giudizio;
Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Pennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pubblialifana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco De Pascale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-dell’ingiunzione di pagamento n. 205 del 06.08.2019, successivamente notificata a mezzo pec in data 04.11.2019 dalla società PUBBLIALIFANA S.r.l., Concessionaria del Servizio di riscossione coattiva delle quote consortili del Consorzio ASI di Caserta, per la somma di € 5.238,07 relativa alla quota di manutenzione e gestione delle aree industriali dovuta per le annualità 2012-2013-2014;
b) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta e di Pubblialifana S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa MA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con ricorso in riassunzione, ritualmente notificato a seguito della sentenza n. 3425/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, la società IPRINT S.r.l. ha adìto questo T.A.R. per l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento n. 205 del 6 agosto 2019, emessa dalla LI S.r.l., quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle quote consortili del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta, per l’importo complessivo di euro 5.238,07, relativo alle quote di manutenzione e gestione delle aree industriali riferite alle annualità 2012, 2013 e 2014.
La società ricorrente espone di aver ricevuto l’ingiunzione impugnata in data 4 novembre 2019, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e costituzione in mora n. 118 dell’11 febbraio 2019. Avverso tale atto, IPRINT S.r.l. deduce plurimi profili di illegittimità.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce i seguenti vizi: “1. Violazione e Falsa Applicazione Artt. 1, 2, 3, 10 bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii. - Violazione e Falsa Applicazione R.D. 14.04.1910 n.639 e D.L. 70/2011 – Difetto di Istruttoria e Motivazione - Omessa ed irregolare notifica degli atti presupposti – prescrizione delle pretese relative agli anni 2012 e 2013 .”. La ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale delle pretese riferite alle annualità 2012 e 2013, assumendo la mancata o irregolare notifica degli atti presupposti (fatture e richieste di pagamento del 2014). Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il primo atto validamente notificato sarebbe la comunicazione di avvio del procedimento e costituzione in mora n. 118 del 11.02.2019, intervenuta in data 15.3.2019, oltre il quinquennio previsto dall’art. 2948 c.c. per i crediti relativi alle prestazioni periodiche.
Con il secondo motivo, nel merito, la ricorrente deduce i seguenti vizi: “Violazione e falsa applicazione L. 241/90 - Violazione e falsa applicazione art. 10 del RD n. 215 del 13.02.33 - Violazione e falsa applicazione artt. 860 e 862 c.c. - Violazione e falsa applicazione art. 13, 3° comma, della L.R. Campania n. 4 del 24/02/2003 – Illegittimità e Infondatezza della pretesa ”. IPRINT S.r.l. contesta la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo l’assenza di un effettivo beneficio o servizio reso dal Consorzio ASI, in violazione del principio di corrispettività. In particolare, la società sostiene che nell’agglomerato industriale di Marcianise–San Marco non risulterebbero svolte attività di manutenzione e gestione idonee a giustificare la richiesta delle quote consortili, rappresentando di aver sollecitato inutilmente un riesame in autotutela rimasto privo di riscontro.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce i seguenti vizi: “Violazione e falsa applicazione R.D. n. 639/1910 - art. 10 del RD n. 215 del 13.02.33 - Violazione e falsa applicazione artt. 860 e 862 c.c. -Violazione e falsa applicazione art. 13, 3° comma, della L.R. Campania n. 4 del 24/02/2003 – Illegittimità e Infondatezza della pretesa ”. La ricorrente contesta la legittimità del ricorso alla procedura di ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910, dubitando della sussistenza, in capo al Consorzio ASI e alla concessionaria, del potere di avvalersi di tale strumento per la riscossione delle somme in contestazione.
Si è costituito il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Consorzio, in via preliminare e nel merito, contesta l’eccezione di prescrizione, sostenendo che il termine quinquennale sarebbe stato validamente interrotto dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, delle fatture e delle richieste di pagamento risalenti al giugno 2014, nonché dalla successiva comunicazione di avvio del procedimento e di costituzione in mora del 11.2.2019, intervenuta entro il quinquennio (in data 15.3.2019).
Quanto alla dedotta carenza di corrispettività, il Consorzio afferma che le quote consortili hanno natura pubblicistica e trovano fondamento nella normativa statale e regionale di settore, nonché nelle Norme di Attuazione dei Piani Regolatori ASI e nelle convenzioni sottoscritte dalle imprese insediate. Secondo il Consorzio, non sussiste un rapporto sinallagmatico tra la debenza dei suddetti contributi e la manutenzione delle aree del consorzio, essendo essi dovuti in ragione dell’insediamento dell’impresa nell’area consortile e del beneficio, anche solo potenziale e collettivo, derivante dalla gestione infrastrutturale e dai servizi indivisibili.
Il Consorzio evidenzia, inoltre, che l’obbligo contributivo era stato espressamente accettato dalla società ricorrente, o dalla sua dante causa, mediante la convenzione di assegnazione e che IPRINT S.r.l. è subentrata in tali obbligazioni a seguito di fusione per incorporazione.
Con riferimento alla procedura di riscossione, il Consorzio sostiene la piena legittimità del ricorso all’ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910, richiamando la propria natura di ente pubblico economico e le deliberazioni con cui è stato istituito il contributo e affidato il servizio di riscossione coattiva alla LI S.r.l., società iscritta all’albo dei concessionari abilitati.
In conclusione, il Consorzio eccepisce altresì la possibile intangibilità degli atti presupposti non tempestivamente impugnati, chiedendo il rigetto del ricorso anche per tale concorrente profilo.
Si è altresì costituita in giudizio la LI S.r.l., quale concessionaria della riscossione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In via preliminare, la società resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure di merito proposte dalla ricorrente, sostenendo di essere estranea al rapporto sostanziale sottostante e di aver operato esclusivamente quale soggetto incaricato della riscossione per conto del Consorzio ASI. Nel merito, la LI aderisce alle difese del Consorzio ASI in ordine alla non intervenuta prescrizione, evidenziando che le fatture del 2014 e la successiva comunicazione di messa in mora del 2019 costituiscono validi atti interruttivi.
La concessionaria contesta inoltre l’ammissibilità delle doglianze di merito della ricorrente, deducendo che la comunicazione di avvio del procedimento e costituzione in mora, quale atto presupposto, non sarebbe stata tempestivamente impugnata, con conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare contestazioni sostanziali nella fase di opposizione all’ingiunzione.
Quanto alla procedura seguita, la LI ribadisce la regolarità dell’ingiunzione fiscale, emessa in forza di valido affidamento e nel rispetto della normativa vigente, insistendo infine per il rigetto del ricorso.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 200/2023 del 26.1.2023.
All’esito dell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
1. Il ricorso non è fondato.
2. Infondato è il primo motivo con il quale la ricorrente deduce la prescrizione quinquennale delle quote relative agli anni 2012 e 2013, lamentando l’omessa o invalida notifica degli atti presupposti.
Il termine di prescrizione applicabile ai contributi di manutenzione e gestione delle aree e delle infrastrutture del Consorzio resistente non è quello breve quinquennale applicabile ai crediti per prestazioni periodiche, ai sensi dell’art. 2948, c. 1, n. 4) c.c., atteso che tale norma si applica solo alle prestazioni che trovino la loro fonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale che negoziale) e che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto (emblematico il caso delle retribuzioni; cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30546 del 20/12/2017).
Ai sensi dell’art. 21 delle NTA del Piano, gli oneri del Consorzio A.S.I. per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature, benchè dovuti annualmente, sono definiti anno per anno in base alle spese effettivamente sostenute, nonché ripartite tra le imprese insediate nel perimetro del Piano “ in base alla superficie lorda occupata e all’intensità dell’uso ”.
Il credito alla loro riscossione, dunque, non costituisce una spesa periodica derivante da un “ presupposto immutabile ”, ma trova fondamento nella deliberazione di approvazione delle spese che costituisce di anno in anno la fonte dell'obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021, cfr. anche Cassazione civile sez. I, 20/07/2023, n. 21625).
In ogni caso, il Consorzio ha notificato con frequenza infraquinquennale atti interruttivi della prescrizione, come risulta dalla copia della pec del 25 giugno 2014 (cfr. documento n. 3 depositato il 19.1.2023) con la quale ha trasmesso le fatture relative agli anni in contestazione, nonchè dalla copia della successiva comunicazione di costituzione in mora del 11 febbraio 2019, notificata il 15.3.2019.
La contestazione di conformità della suddetta documentazione sollevata dalla società ricorrente è priva dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 2719 c.c., risolvendosi in una generica negazione del valore probatorio della copia della PEC, senza indicazione di concreti profili di difformità rispetto all’originale. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale contestazione è inefficace (cfr. Cassazione civile, sez. IV, ord. 7 ottobre 2024, n. 26200 “In tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità tra una scrittura privata e la sua copia fotostatica in giudizio non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale tramite altri mezzi di prova. Tale contestazione deve essere chiara e dettagliata, evidenziando gli elementi di discrepanza rispetto all'originale. Questo principio si estende ai documenti depositati telematicamente, in conformità all'art. 22, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 82 del 2005, che attribuisce alle copie informatiche la stessa efficacia probatoria degli originali se non contestate espressamente .”).
Inoltre, l’avvenuta ricezione dell’atto interruttivo del 2014 è stata provata dal Consorzio con il deposito dell’originale informatico, dal quale risulta confermata la ricezione delle fatture pro-forma da parte della ricorrente in data 25 giugno 2014.
Ne consegue che, all’atto della notifica del provvedimento impugnato, il termine prescrizionale non era ancora decorso.
3. Anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce l’assenza di servizi effettivamente resi e la violazione del principio di corrispettività, è infondato. Parte ricorrente deduce genericamente che il Consorzio non avrebbe effettuato alcuna attività di manutenzione, asserendo in seguito, più in particolare, che non sarebbe stata effettuata la manutenzione sul viale antistante la sede della ditta o su alcune strade limitrofe.
Secondo un orientamento costante, i contributi ASI non costituiscono il corrispettivo di prestazioni a domanda individuale, ma trovano fondamento nella legge e negli atti pianificatori, non in un rapporto sinallagmatico di tipo privatistico.
La Corte di Cassazione ha affermato che tali contributi hanno natura pubblicistica e sono dovuti “per il solo fatto dell’insediamento dell’impresa nell’area consortile, indipendentemente dall’utilizzazione concreta dei singoli servizi ” (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2015, n. 8619).
In senso conforme, il Consiglio di Stato ha chiarito che “il contributo consortile è dovuto in ragione della mera ammissione del lotto nell’area industriale e non per effetto della effettiva realizzazione o fruizione di specifiche opere” (Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 799).
Ne deriva che è irrilevante la generica contestazione circa l’omessa manutenzione dell’area limitrofa allo stabilimento della ricorrente, non sussistendo un rapporto di sinallagmaticità tra le opere realizzate e l’obbligo di contribuzione.
Infatti, in base all’art. 21 delle N.T.A. del Piano e all’art. 6 della convenzione nella quale è subentrata a seguito di fusione, la ricorrente ha l’obbligo di concorrere, in una quota determinata in relazione all’estensione dello stabilimento e all’intensità dell’uso delle infrastrutture, alle spese per la manutenzione e gestione degli impianti e delle attrezzature generali. Il contributo, pertanto, non è dovuto per le sole opere limitrofe allo stabilimento, ma rappresenta una quota di compartecipazione alle spese di manutenzione e gestione delle infrastrutture esistenti in tutto il perimetro del Piano, spese che peraltro il Consorzio ha dimostrato di aver sostenuto depositando in giudizio copia delle fatture dei corrispettivi corrisposti per le opere di manutenzione in zona ASI di Marcianise, San Marco e Aversa Nord negli anni 2012 e 2013, nonché dello stato di avanzamento dei relativi lavori.
4. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. I Consorzi ASI rientrano tra i soggetti legittimati alla riscossione coattiva delle proprie entrate mediante ingiunzione fiscale, ai sensi dell’art. 5 (Gestione delle aree industriali) del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale) che, al comma 4, ha espressamente stabilito che “a far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le ree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni. ”. Peraltro, secondo pacifico insegnamento giurisprudenziale, il detto strumento è applicabile anche alle entrate non tributarie di natura pubblicistica (Cass. civ., sez. V, 21 gennaio 2016, n. 12797; Cass. civ., sez. V, 10 ottobre 2017, n. 22710). È altresì pacifico che l’affidamento del servizio a un concessionario iscritto all’albo ministeriale è pienamente legittimo (Cass. civ., sez. V, 12 luglio 2005, n. 14669).
5. Il ricorso, in conclusione, è infondato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle parti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
MA ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| MA ZZ | AN LA |
IL SEGRETARIO