Articolo 103 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 102Articolo 104
Versione
15 luglio 1964
Art. 103.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del bilancio per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di previsione Tabella n. 17).
Entrata in vigore il 15 luglio 1964