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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4301 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
SS AR presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SS AR presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/02/2025 e premesso che: Parte_1 CP_1
1) con sentenza n. 4125/2019, pubblicata in data 17.04.2019, il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Giorgio a Cremano (NA) il 26.6.1995 da , nato a [...] il [...] e da nata Parte_1 CP_1
a RC (NA) il 16.4.1969 (atto n. 46, Parte II, Serie A, reg. atti matrimonio anno 1995);
2) Con ricorso iscritto al n. di V.G. 7223/2021 il sig. presentava innanzi al Tribunale Parte_1 di Napoli istanza per la modifica dei patti del divorzio chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio in quanto divenuto economicamente autosufficiente. Per_1
3) che il Tribunale di Napoli, accogliendo l'accordo raggiunto dalle parti nelle more del giudizio, con decreto n. cronol. 7050/2021 del 10/12/2021 disponeva: “ - dato atto che, con le predette note di trattazione continua, le parti hanno riferito di aver aggiunto un accordo su ogni questione sottesa
1 al giudizio, nei seguenti termini:
1. quanto alle statuizioni economiche della sentenza di divorzio, le parti convengono che l'assegno di mantenimento di € 300,00 in favore del figlio maggiorenne non dovrà essere più corrisposto essendone venuti meno i presupposti già a far Persona_2 data da giugno 2021 in considerazione del raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultimo;
2. pertanto, il contributo economico a carico del sig. rimarrà stabilito Parte_1 in € 550,00 mensili, di cui € 300,00 per il mantenimento del figlio , € 100,00 quale assegno Per_3 di divorzio per la ex moglie oltre ad € 150,00 a saldo dei ratei della somma di € CP_1
6.000,00 come concordata a saldo e stralcio in sede di divorzio;
3. il Sig. inoltre si Parte_1 impegna a versare alla sig.ra che accetta, la somma residua di euro 3.950,00 relativa CP_1 alle mensilità dell'assegno di divorzio per la ex moglie e di mantenimento per i figli dei mesi da febbraio a giugno 2021, a saldo della propria posizione debitoria nei confronti di quest'ultima, in rate mensili da € 100,00 a decorrere dal mese di novembre 2021; 4. l'indicato importo di euro
100,00 mensile verrà corrisposto, entro il giorno 30 di ogni mese, unitamente al contributo economico di € 550,00 di cui al punto 3.; 5. con l'integrale versamento dell'importo della debitoria di cui al punto n. 3 e 4, la sig.ra non avrà più nulla a pretendere dal Sig. CP_1 Pt_1
;
6. le parti tutte rinunciano alle ulteriori domande formulate nel giudizio R.G. 7223/2021
[...]
Tribunale di Napoli, e le spese legali devono intendersi integralmente compensate;
7. il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro successori ed aventi causa;
- rilevato che tale accordo non è contrario a norme imperative, e che pertanto il suo contenuto può essere recepito a modifica della sentenza di divorzio n. 4125/2019 resa da questo Tribunale;
dato atto che le spese, in virtù dell'accordo raggiunto, possono ritenersi compensate;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e per l'effetto, a modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 4125/2019, adotta le pattuizioni di cui in parte motiva. Spese compensate.”.
4) che nelle more anche il figlio maggiorenne veniva assunto e tuttora lavora presso l'Hotel Per_3
ER AS con sede in Capri (NA) e con uno stipendio di circa 1.500,00 mensili;
5) che anche la condizione economica della sig.ra nelle more è migliorata per di più CP_1 la stessa convive con i figli maggiorenni che contribuiscono al menage familiare.
6) che, pertanto, a far data dall'assunzione nulla deve più essere riconosciuto al figlio maggiorenne ed alla sig.ra essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
Persona_4 CP_1
2 7) che la sig.ra dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'assegno di divorzio CP_1 di € 100,00 mensili non ricorrendone più i presupposti di legge.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano congiuntamente di modificarsi le condizioni di cui alla sentenza di divorzio con revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e revoca Per_3 dell'assegno divorzile in favore ella . CP_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 16.09.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare le condizioni del divorzio alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
In merito alla modifica delle condizioni di divorzio, le parti stabilivano quanto segue:
1. revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne essendo Persona_4 divenuto economicamente indipendente;
2. revocare l'assegno di divorzio di € 100,00 stabilito in favore della moglie essendo CP_1 anch'ella economicamente autosufficiente.”.
Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli a parziale modifica della sentenza n. 4125/2019 del Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Persona_4
3 2. revoca l'assegno di divorzio di € 100,00 stabilito in favore della moglie CP_1
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/09/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4301 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
SS AR presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SS AR presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/02/2025 e premesso che: Parte_1 CP_1
1) con sentenza n. 4125/2019, pubblicata in data 17.04.2019, il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Giorgio a Cremano (NA) il 26.6.1995 da , nato a [...] il [...] e da nata Parte_1 CP_1
a RC (NA) il 16.4.1969 (atto n. 46, Parte II, Serie A, reg. atti matrimonio anno 1995);
2) Con ricorso iscritto al n. di V.G. 7223/2021 il sig. presentava innanzi al Tribunale Parte_1 di Napoli istanza per la modifica dei patti del divorzio chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio in quanto divenuto economicamente autosufficiente. Per_1
3) che il Tribunale di Napoli, accogliendo l'accordo raggiunto dalle parti nelle more del giudizio, con decreto n. cronol. 7050/2021 del 10/12/2021 disponeva: “ - dato atto che, con le predette note di trattazione continua, le parti hanno riferito di aver aggiunto un accordo su ogni questione sottesa
1 al giudizio, nei seguenti termini:
1. quanto alle statuizioni economiche della sentenza di divorzio, le parti convengono che l'assegno di mantenimento di € 300,00 in favore del figlio maggiorenne non dovrà essere più corrisposto essendone venuti meno i presupposti già a far Persona_2 data da giugno 2021 in considerazione del raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultimo;
2. pertanto, il contributo economico a carico del sig. rimarrà stabilito Parte_1 in € 550,00 mensili, di cui € 300,00 per il mantenimento del figlio , € 100,00 quale assegno Per_3 di divorzio per la ex moglie oltre ad € 150,00 a saldo dei ratei della somma di € CP_1
6.000,00 come concordata a saldo e stralcio in sede di divorzio;
3. il Sig. inoltre si Parte_1 impegna a versare alla sig.ra che accetta, la somma residua di euro 3.950,00 relativa CP_1 alle mensilità dell'assegno di divorzio per la ex moglie e di mantenimento per i figli dei mesi da febbraio a giugno 2021, a saldo della propria posizione debitoria nei confronti di quest'ultima, in rate mensili da € 100,00 a decorrere dal mese di novembre 2021; 4. l'indicato importo di euro
100,00 mensile verrà corrisposto, entro il giorno 30 di ogni mese, unitamente al contributo economico di € 550,00 di cui al punto 3.; 5. con l'integrale versamento dell'importo della debitoria di cui al punto n. 3 e 4, la sig.ra non avrà più nulla a pretendere dal Sig. CP_1 Pt_1
;
6. le parti tutte rinunciano alle ulteriori domande formulate nel giudizio R.G. 7223/2021
[...]
Tribunale di Napoli, e le spese legali devono intendersi integralmente compensate;
7. il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro successori ed aventi causa;
- rilevato che tale accordo non è contrario a norme imperative, e che pertanto il suo contenuto può essere recepito a modifica della sentenza di divorzio n. 4125/2019 resa da questo Tribunale;
dato atto che le spese, in virtù dell'accordo raggiunto, possono ritenersi compensate;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e per l'effetto, a modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 4125/2019, adotta le pattuizioni di cui in parte motiva. Spese compensate.”.
4) che nelle more anche il figlio maggiorenne veniva assunto e tuttora lavora presso l'Hotel Per_3
ER AS con sede in Capri (NA) e con uno stipendio di circa 1.500,00 mensili;
5) che anche la condizione economica della sig.ra nelle more è migliorata per di più CP_1 la stessa convive con i figli maggiorenni che contribuiscono al menage familiare.
6) che, pertanto, a far data dall'assunzione nulla deve più essere riconosciuto al figlio maggiorenne ed alla sig.ra essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
Persona_4 CP_1
2 7) che la sig.ra dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'assegno di divorzio CP_1 di € 100,00 mensili non ricorrendone più i presupposti di legge.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano congiuntamente di modificarsi le condizioni di cui alla sentenza di divorzio con revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e revoca Per_3 dell'assegno divorzile in favore ella . CP_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 16.09.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare le condizioni del divorzio alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
In merito alla modifica delle condizioni di divorzio, le parti stabilivano quanto segue:
1. revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne essendo Persona_4 divenuto economicamente indipendente;
2. revocare l'assegno di divorzio di € 100,00 stabilito in favore della moglie essendo CP_1 anch'ella economicamente autosufficiente.”.
Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli a parziale modifica della sentenza n. 4125/2019 del Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Persona_4
3 2. revoca l'assegno di divorzio di € 100,00 stabilito in favore della moglie CP_1
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/09/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
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