Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 1728
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione e motivazione apparente, incongrua e non pertinente

    Il ricorso è inammissibile per mancanza di procura speciale da parte della società proprietaria dei beni sequestrati. Nel merito, il Tribunale del Riesame ha ritenuto legittime le attività della Guardia di Finanza per l'acquisizione dei dati informatici, dando atto dell'uso di misure tecniche idonee a garantire la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, e che non risultavano eccezioni sollevate dalla parte interessata. La legittimità del sequestro probatorio è stata affermata sulla base dei principi giurisprudenziali e della Corte di Giustizia Europea. L'attività della Guardia di Finanza rientra nei poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, senza necessità di previa autorizzazione dell'A.G., salvo casi espressamente indicati. Le doglianze sulla mancata convalida sono prive di pregio poiché al momento della verifica non vi era stato alcun sequestro da convalidare, ma solo acquisizione di dati. Il richiamo alla CNR è stato incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 1728
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1728
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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