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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/10/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZZ de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 17.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 698/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cardinale Bernardino e Palmisano Mara Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ardolino Diodata e Longo Domenico
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
OGGETTO: indennità di tirocinio “garanzia giovani”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.01.2022, parte ricorrente – premesso di aver svolto per il periodo dal
21.03.2019 al 19.10.2019 un tirocinio presso “La Casa Volante s.n.c. di AB e AU
Baldassini”, in virtù del “piano esecutivo regionale per l'attuazione della garanzia giovani” – ha adito l'intestato Tribunale esponendo che per lo svolgimento del predetto tirocinio era previsto un duplice pagamento: €.150,00 mensili a carico del datore di lavoro e €.300,00 a carico dell' ; di aver CP_1 regolarmente svolto il tirocinio dal 21.03.2019 al 19.10.2019; di aver ottenuto una valutazione negativa per il I bimestre e il II bimestre di tirocinio, in quanto asserita percettrice di NASPI per il periodo rendicontato;
di non aver ricevuto alcun emolumento da parte dell' ; di aver sollecitato in CP_1 data 12.05.2021, a mezzo mail, l'Istituto.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “riconoscere e dichiarare che la sig.ra ha, in ragione del "piano Parte_1
pagina 1 di 4 esecutivo regionale per l'attuazione della garanzia giovani", svolto il suo tirocinio presso "La Casa
Volante s.n.c. di AB e AU Baldassini" dal 21.03.2019 al 19.10.2019, così come risulta dal registro presenze;
- riconoscere e dichiarare che la sig.ra ha diritto per questo Parte_1
CP_ tirocinio ad una somma di € 2.100,00, somma mai corrisposta dall' - per l'effetto, condannare
l' al pagamento di € 2.100,00, quale indennizzo del tirocinio svolto, oltre interessi e CP_3 rivalutazione monetaria, o alla somma diversa che sarà ritenuta di giustizia”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
In particolare, l' ha eccepito l'infondatezza della pretesa per carenza dei presupposti di legge, in CP_1 quanto “l' eroga l'indennità di tirocinio sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni CP_1 convenzionate, con le modalità previste da apposita convenzione (Inps-Anpal-Regione) e provvede al pagamento nei limiti delle somme disponibili. Orbene, dalla consultazione della procedura “Richieste di pagamento sussidi da Regioni e Province autonome” non risulta, per la ricorrente, inviato alcun file da Ente Regione ad Quest'ultimo, come da convenzione tra i due enti, provvede
CP_2 CP_1 esclusivamente alla liquidazione della misura quando pervengono le richieste sulla dedicata piattaforma di gestione (v. punto 3 Circ.125/2019). L' assume infatti il ruolo di ente erogatore CP_1 dell'indennità di tirocinio per conto della sulla base delle informazioni trasmesse dalla
CP_2 stessa;
pertanto, nel caso di specie, in mancanza di domanda di pagamento tramessa dalla
CP_2 non è possibile procedere all'erogazione dell'indennità per il periodo di tirocinio svolto dalla
CP_2 ricorrente presso La Casa Volante s.n.c.”.
Con ordinanza del 10.01.2025 la ricorrente è stata onerata, ex art. 107 c.p.c., di integrare il contraddittorio nei confronti della . CP_2
Con note di trattazione scritta depositate in data 14.04.2025, la ricorrente ha chiesto la rimessione in termini al fine di notificare il ricorso alla . CP_2
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Giova premettere che, quando si discute di finanziamenti, trovano applicazione i principi generali, di matrice civilistica, in punto di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., con particolare riguardo alla distribuzione dell'onere della prova.
In linea generale, si evidenzia, infatti, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
pagina 2 di 4 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (tra le molte, Cass. n.3373/2010).
Ne discende che spetti all'amministrazione provare la sussistenza dell'inadempimento del beneficiario del finanziamento.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e offerto prova dello svolgimento del tirocinio e dell'insussistenza della ragione ostativa addotta dalla . CP_2
Sennonché, la ricorrente non ha evocato in giudizio la ossia l'Ente erogatore della CP_2 prestazione richiesta, essendo l' mero esecutore dei pagamenti disposti appunto dalla CP_1 CP_2
Con ordinanza del 10 gennaio 2025, la scrivente ha onerato parte ricorrente di integrare il contradditorio, fissando il termine perentorio del 10.2.2025 e l'udienza al 16.4.2025.
È documentato che la notifica del ricorso introduttivo alla non sia avvenuta nel termine CP_2 perentorio, ma in data 14.4.2025.
Non potendo essere i termini perentori, ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c., abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti e non essendovi prova – né, ancor prima, specifica allegazione – che la parte sia incorsa in decadenza per causa a sé non imputabile (art. 153, comma 2, c.p.c.), non è possibile accogliere l'istanza di rimessione in termini e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile nei confronti della . CP_2
Nei confronti dell' , invece, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. CP_1
Come indicato all'art. 5 della Convenzione in atti (doc. 2 fasc. ricorrente), “Il tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, ha diritto ad una indennità stabilita nella misura forfettaria di euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge laddove dovute.
L'erogazione di tale indennità è totalmente a valere sulle risorse del PAR Puglia Garanzia Giovani, per il tramite dell' relativamente ai tirocini, le cui convenzioni, redatte nel rispetto delle CP_1 modalità prescritte, siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia entro la data ultima del 14 aprile 2016.
Per i tirocini le cui convenzioni, redatte nel rispetto delle modalità prescritte, siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l'erogazione della indennità è
pagina 3 di 4 a valere sulle risorse del PAR Puglia Garanzia Giovani, per il tramite dell' nella misura di euro CP_1
300,00 mensili;
per la restante somma di euro 150,00 rimane ad esclusivo carico del soggetto ospitante che provvede ad erogarla a cadenza mensile.
L'indennità di partecipazione non spetta nel caso in cui il tirocinante sia titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale”.
Orbene, come si evince chiaramente dalla lettera della previsione soprariportata, l' è un mero CP_1
“tramite”, ossia un esecutore del pagamento dell'indennità, la cui erogazione spetta alla CP_2
.
[...]
Ne deriva che alcuna responsabilità del mancato pagamento sia imputabile all' e, Controparte_4 dunque, il ricorso debba essere rigettato nei suoi confronti.
La circostanza che l' possa essere stato individuato, sebbene erroneamente, prima facie quale CP_1 erogatore della prestazione richiesta suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile nei confronti della;
CP_2
- rigetta il ricorso nei confronti dell' ; CP_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare 17.09.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZZ de VI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZZ de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 17.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 698/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cardinale Bernardino e Palmisano Mara Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ardolino Diodata e Longo Domenico
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
OGGETTO: indennità di tirocinio “garanzia giovani”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.01.2022, parte ricorrente – premesso di aver svolto per il periodo dal
21.03.2019 al 19.10.2019 un tirocinio presso “La Casa Volante s.n.c. di AB e AU
Baldassini”, in virtù del “piano esecutivo regionale per l'attuazione della garanzia giovani” – ha adito l'intestato Tribunale esponendo che per lo svolgimento del predetto tirocinio era previsto un duplice pagamento: €.150,00 mensili a carico del datore di lavoro e €.300,00 a carico dell' ; di aver CP_1 regolarmente svolto il tirocinio dal 21.03.2019 al 19.10.2019; di aver ottenuto una valutazione negativa per il I bimestre e il II bimestre di tirocinio, in quanto asserita percettrice di NASPI per il periodo rendicontato;
di non aver ricevuto alcun emolumento da parte dell' ; di aver sollecitato in CP_1 data 12.05.2021, a mezzo mail, l'Istituto.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “riconoscere e dichiarare che la sig.ra ha, in ragione del "piano Parte_1
pagina 1 di 4 esecutivo regionale per l'attuazione della garanzia giovani", svolto il suo tirocinio presso "La Casa
Volante s.n.c. di AB e AU Baldassini" dal 21.03.2019 al 19.10.2019, così come risulta dal registro presenze;
- riconoscere e dichiarare che la sig.ra ha diritto per questo Parte_1
CP_ tirocinio ad una somma di € 2.100,00, somma mai corrisposta dall' - per l'effetto, condannare
l' al pagamento di € 2.100,00, quale indennizzo del tirocinio svolto, oltre interessi e CP_3 rivalutazione monetaria, o alla somma diversa che sarà ritenuta di giustizia”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
In particolare, l' ha eccepito l'infondatezza della pretesa per carenza dei presupposti di legge, in CP_1 quanto “l' eroga l'indennità di tirocinio sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni CP_1 convenzionate, con le modalità previste da apposita convenzione (Inps-Anpal-Regione) e provvede al pagamento nei limiti delle somme disponibili. Orbene, dalla consultazione della procedura “Richieste di pagamento sussidi da Regioni e Province autonome” non risulta, per la ricorrente, inviato alcun file da Ente Regione ad Quest'ultimo, come da convenzione tra i due enti, provvede
CP_2 CP_1 esclusivamente alla liquidazione della misura quando pervengono le richieste sulla dedicata piattaforma di gestione (v. punto 3 Circ.125/2019). L' assume infatti il ruolo di ente erogatore CP_1 dell'indennità di tirocinio per conto della sulla base delle informazioni trasmesse dalla
CP_2 stessa;
pertanto, nel caso di specie, in mancanza di domanda di pagamento tramessa dalla
CP_2 non è possibile procedere all'erogazione dell'indennità per il periodo di tirocinio svolto dalla
CP_2 ricorrente presso La Casa Volante s.n.c.”.
Con ordinanza del 10.01.2025 la ricorrente è stata onerata, ex art. 107 c.p.c., di integrare il contraddittorio nei confronti della . CP_2
Con note di trattazione scritta depositate in data 14.04.2025, la ricorrente ha chiesto la rimessione in termini al fine di notificare il ricorso alla . CP_2
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Giova premettere che, quando si discute di finanziamenti, trovano applicazione i principi generali, di matrice civilistica, in punto di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., con particolare riguardo alla distribuzione dell'onere della prova.
In linea generale, si evidenzia, infatti, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
pagina 2 di 4 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (tra le molte, Cass. n.3373/2010).
Ne discende che spetti all'amministrazione provare la sussistenza dell'inadempimento del beneficiario del finanziamento.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e offerto prova dello svolgimento del tirocinio e dell'insussistenza della ragione ostativa addotta dalla . CP_2
Sennonché, la ricorrente non ha evocato in giudizio la ossia l'Ente erogatore della CP_2 prestazione richiesta, essendo l' mero esecutore dei pagamenti disposti appunto dalla CP_1 CP_2
Con ordinanza del 10 gennaio 2025, la scrivente ha onerato parte ricorrente di integrare il contradditorio, fissando il termine perentorio del 10.2.2025 e l'udienza al 16.4.2025.
È documentato che la notifica del ricorso introduttivo alla non sia avvenuta nel termine CP_2 perentorio, ma in data 14.4.2025.
Non potendo essere i termini perentori, ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c., abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti e non essendovi prova – né, ancor prima, specifica allegazione – che la parte sia incorsa in decadenza per causa a sé non imputabile (art. 153, comma 2, c.p.c.), non è possibile accogliere l'istanza di rimessione in termini e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile nei confronti della . CP_2
Nei confronti dell' , invece, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. CP_1
Come indicato all'art. 5 della Convenzione in atti (doc. 2 fasc. ricorrente), “Il tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, ha diritto ad una indennità stabilita nella misura forfettaria di euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge laddove dovute.
L'erogazione di tale indennità è totalmente a valere sulle risorse del PAR Puglia Garanzia Giovani, per il tramite dell' relativamente ai tirocini, le cui convenzioni, redatte nel rispetto delle CP_1 modalità prescritte, siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia entro la data ultima del 14 aprile 2016.
Per i tirocini le cui convenzioni, redatte nel rispetto delle modalità prescritte, siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l'erogazione della indennità è
pagina 3 di 4 a valere sulle risorse del PAR Puglia Garanzia Giovani, per il tramite dell' nella misura di euro CP_1
300,00 mensili;
per la restante somma di euro 150,00 rimane ad esclusivo carico del soggetto ospitante che provvede ad erogarla a cadenza mensile.
L'indennità di partecipazione non spetta nel caso in cui il tirocinante sia titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale”.
Orbene, come si evince chiaramente dalla lettera della previsione soprariportata, l' è un mero CP_1
“tramite”, ossia un esecutore del pagamento dell'indennità, la cui erogazione spetta alla CP_2
.
[...]
Ne deriva che alcuna responsabilità del mancato pagamento sia imputabile all' e, Controparte_4 dunque, il ricorso debba essere rigettato nei suoi confronti.
La circostanza che l' possa essere stato individuato, sebbene erroneamente, prima facie quale CP_1 erogatore della prestazione richiesta suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile nei confronti della;
CP_2
- rigetta il ricorso nei confronti dell' ; CP_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare 17.09.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
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