Sentenza 1 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/03/2022, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2022
N. 00359/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01207/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2020, proposto da
Vittorio Schino, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Rosafio e Vittorio Schino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Schino in Acquarica Del Capo, c.so Dante 68;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
di n. 56 sentenze Tar Puglia/Lecce limitatamente al rimborso forfetario spese generali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 35, comma 1 lett. b), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- Con n. 56 sentenze emesse dal T.A.R. Puglia, Lecce, il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate, con tali pronunce, in favore dell’avv. Vittorio Schino: spese che sono state già pagate, ad eccezione, però, del rimborso forfetario spese generali di cui al d.m. 10.03.2014 n. 55, art. 2, comma 2, che lo ha fissato nella misura del 15%, dunque “ predeterminata per legge e spettante automaticamente al professionista difensore ”.
- Il ricorrente espone che tali pronunce sono passate in giudicato, come da certificati del Consiglio di Stato; in relazione alle stesse è decorso tanto il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31.12.1996 n. 669, convertito nella l. 28.02.1997 n. 30, quanto il termine di 6 mesi dall’invio della dichiarazione ex art. 5 sexies l. n. 89/2001.
- Con le pec dell’odierno ricorrente del 07.12.2018 e del 20.12.2019, il pagamento del rimborso forfetario in questione è stato sollecitato, senza però ottenere alcun riscontro.
- Veniva, quindi, proposto il presente ricorso, con cui il ricorrente chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze in oggetto.
2.- Ritenuto che:
- Come rilevato dal Collegio con avviso ex art. 73 all’udienza del 23.02.2022, il ricorso è inammissibile, in quanto proposto cumulativamente per l’ottemperanza di diverse statuizioni giurisdizionali.
- Come osservato in giurisprudenza proprio con riguardo al giudizio di ottemperanza, l’ammissibilità del ricorso cumulativo (art. 32 c.p.a.) è condizionata alla sussistenza di oggettivi elementi di connessione tra le domande cumulativamente avanzate, rinvenibili nella comunanza dei presupposti di fatto o di diritto e/o nella riconducibilità delle pretese azionate nell'ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 13/09/2021, n. 5821; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 08/03/2021, n. 1537; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18/05/2020, n. 864; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 07/05/2020, n. 474; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 18/11/2019, n. 1821; T.A.R. Campania, Napoli Sez. II, 23/04/2019, n. 2232; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 08/04/2019, n. 1934; Cons. Stato, Sez. III, 07/12/2015, n. 5547, secondo cui, in relazione al giudizio di ottemperanza cumulativo avente ad oggetto diversi provvedimenti giudiziali, “ deve, in ogni caso, escludersi che possa ricorrere un’ipotesi di connessione oggettiva, essendo differenti i rapporti da cui traggono origine le pretese di adempimento del ricorrente ”).
- Nella fattispecie in esame, non emergono tali condizioni, in quanto i plurimi provvedimenti giudiziali di cui si chiede l’ottemperanza, sebbene adottati dal medesimo T.A.R. e nei confronti delle stesse parti (cosi configurandosi una connessione meramente soggettiva), sono stati pronunciati all’esito di autonomi procedimenti giurisdizionali, tra i quali non sono stati comprovati ulteriori elementi di collegamento; in definitiva, nel caso in esame viene in rilievo l’esecuzione di un elevato numero di provvedimenti giurisdizionali emessi nell’ambito di distinti procedimenti giurisdizionali non collegati funzionalmente, tale da pregiudicare in concreto l’esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse.
- In conclusione, va ribadita l’inammissibilità del ricorso per carenza delle condizioni di proponibilità del ricorso cumulativo.
- La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO