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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 01.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7904 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Mauro D'Angelo ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Gallicola giusta procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, a seguito dell'intimazione di pagamento ricevuta il 23.11.2023 – della quale denuncia l'illegittimità per plurimi vizi di forma – ha proposto opposizione contro 4 degli avvisi di addebito ad essa sottesi (meglio indicati in atti), negando che tali avvisi gli siano mai stati notificati ed eccependo, comunque, nel merito, che i crediti in essi riportati si siano prescritti successivamente alla formazione dei titoli non opposti.
1 Nel costituirsi in giudizio, gli Enti convenuti hanno chiesto il rigetto dell'opposizione deducendone variamente l'infondatezza.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che il dedotto annullamento/sgravio di 3 dei 4 avvisi di addebito sottesi all'impugnato atto di intimazione determina la parziale cessazione della CP_ materia del contendere (cfr. comparsa di costituz. : “in seguito alla cessazione della posizione aziendale tre dei quattro AVA elencati dal ricorrente (AVA n.
32820190001470616000; n. 32820190005181518000 e n. 32820210003343619000) sono stati annullati con provvedimento assunto il 15/09/2023 (…) È invece dovuta la contribuzione iscritta nell'AVA n. 328 2018 00010518 30 000, relativa alla 1ª, 2ª e 3ª Rata
Fissi IVS 2017, con scadenze a partire dal 16/05/2017, perché, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la contribuzione non è prescritta…”) che, com'è noto, va dichiarata dal giudice anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria (cfr.
Cass. n. 22650/2008, 11581/2005 e 4714/2007).
In ordine al rimanente avviso di addebito (n. 328 2018 00010518 30 000, presuntivamente notificato il 18.06.2018), si osserva quanto segue.
Innanzitutto, le questioni formali sollevate dal ricorrente costituiscono oggetto di opposizione agli atti esecutivi, spiegata nel termine di cui all'art. 617 c.p.p. (20 giorni), perché l'atto di intimazione è stato notificato il 23.11.2023 e il ricorso è stato depositato il
06.12.2023.
Trattasi, però, di questioni prive di fondamento:
1) In merito al preteso vizio di motivazione, si osserva che nell'avviso di intimazione impugnato si rinvengono indicati con chiarezza gli elementi essenziali per comprendere la pretesa creditoria iscritta a ruolo (rinvenendosi nel prospetto allegato il titolo della pretesa;
l'anno di riferimento del debito;
l'ente creditore) e poterne contestare, con cognizione di causa, la fondatezza.
2) Quanto alla contestazione sulle modalità di calcolo e quindi sul quantum della pretesa azionata, essa si rivela priva dei necessari profili di specificità e concretezza, risolvendosi nell'esternazione di dubbi generici sull'entità di somme la cui determinazione avviene in base a criteri legali e ad opera di uffici pubblici. Trattandosi di atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, essi sono assistiti dalla
2 presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento: ciò che nella specie difetta.
Per quanto attiene, invece, all'unica doglianza che costituisce oggetto di opposizione all'esecuzione, relativa, per come si è detto, all'asserita prescrizione dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito non oggetto di sgravio, valga osservare che, confutando la CP_ contraria affermazione del ricorrente, l ha documentato di avergli correttamente notificato il titolo di che trattasi a mezzo PEC, nella data (18.06.2018) riportata dall'atto di CP_ intimazione impugnato (cfr. produz. ).
Invero, prive di pregio si rivelano le doglianze attoree sulla pretesa inesistenza della notifica “perché effettuata da indirizzo pec non valido
( ", non riconducibile ad alcun indirizzo PEC Email_1 dell' o presente nei pubblici registri (REGINDE, INI.PEC. o IPA), a indirizzo pec non CP_2 riconducibile al ricorrente…” (cfr. note ric. del 14.05.2024): sul punto, infatti, la Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 6015/2023 del 28.02.2023, nel richiamare le conclusioni espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15979 del 18.05.2022, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso addotto dalla società ricorrente, affermando che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario – come nel caso di specie – di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto”.
Il messaggio, inoltre, è stato correttamente inviato all'indirizzo PEC del ricorrente risultante dal registro delle imprese (v. visura in atti).
Ciò chiarito, deve infine rilevarsi che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento
(23.11.2023) non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito CP_ azionato dall' : infatti, considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza disposto dagli articoli 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, e 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, in base ai quali il computo del nuovo termine di scadenza della prescrizione subirà l'allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni), la prevista prescrizione sarebbe maturata il 24.04.2024.
Ne consegue il rigetto, in parte qua, dell'opposizione.
3 Le spese vanno compensate tra le parti, stante la parziale caducazione dei titoli impugnati.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere quanto agli avvisi di addebito oggetto di
“sgravio”.
b) Rigetta nel resto.
c) Compensa tra le parti le spese di lite.
S.M.C.V., 03.07.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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