Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 25/05/2023, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2023
N. 03223/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03983/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3983 del 2019, proposto da
IO LD, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mariconda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in LI, viale Antonio Gramsci, 19;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente del V Settore Tecnico – sottoscritto anche dal Dirigente del VI Settore - del Comune di Pompei prot. n. 0031310/U del 17.6.2019, notificato il 18.6.2019, di revoca in autotutela della Denuncia di Inizio Attività relativa ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti all’immobile sito in Pompei (foglio 7, p.lla 744) prot. n. 13765 del 20.4.2006 (SCIA n. 120/06);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27.4.2023 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un immobile di due piani (un piano terra adibito ad attività ristorativa e un primo piano ad uso abitativo), sito in Pompei, al cui piano terra ha eseguito interventi di manutenzione straordinaria (per rifacimento di impianto elettrico ed idrico; realizzazione di nuovo forno e scala interna; rifacimento intonaco con pitturazione; sostituzione di rivestimento e pavimento), previa presentazione al Comune, in data 20.4.2006, della prescritta segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A. n. 120/2006, D.I.A. n. 13765/2006).
Impugna il provvedimento (prot.n. 31310/U del 17.6.2019, che allega notificatogli il l8.6.2019) con cui il Comune di Pompei ha disposto l’annullamento in autotutela della succitata S.C.I.A., puntualmente evidenziando in motivazione una serie di irregolarità edilizie e, più nello specifico, come si legge nel provvedimento gravato, rilevando che:
1) la scala interna al fabbricato in c.a., non è stata dichiarata quanto tale ed appare sprovvista della necessaria documentazione tecnica, propedeutica alla sua costruzione, che sarebbe dovuta essere depositata al Genio Civile di LI per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica ai sensi della L. n.1086/71 e L.R. n.9/83;
2) la mancanza agli atti dell’Ufficio Tecnico del Collaudo Statico delle opere in c.a. (ex L. n.1086/71 e L.R. n.9/83);
3) la finestra posta sul lato Sud al piano terra, trasformata in porta d’ingresso, (…) che (…) non poteva diventare un vano di accesso (porta-finestra/portoncino) (…);
4) (…) vi è una difformità tra i grafici allegati alla DIA e i grafici allegati al titolo autorizzativo originario dell’immobile (…), cui segue Ordinanza di demolizione n. 90, notificata in data 2.5.2014, e successivo Verbale di inottemperanza n.250/2014/ED (…).
Sicché l’Ente, più in generale, ha constatato la non rispondenza dell’intervento edilizio realizzato alla normativa di settore, concludendo che questo “non si ritiene conforme agli strumenti urbanistico-edilizi vigenti”.
Precedentemente il Comune aveva trasmesso all’odierno ricorrente (con nota prot. 47239/U del 10.10.2018) richiesta di chiarimenti – ai fini del perfezionamento della S.C.I.A. – in ordine a tre delle quattro irregolarità summenzionate (punti 1), 2) e 3) della motivazione).
Non avendo ritenuto esaurienti le risposte fornite dal proprietario dell’immobile (note n. 47784/I del 12.10.2018 e n. 2008/I del 11.1.2019), l’amministrazione - con nota prot.n. 28160/U del 30.5.2019 – ha comunicato l’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela della S.C.I.A. e i motivi ostativi al suo perfezionamento: procedimento che si è poi concluso con il provvedimento di autotutela in questa sede gravato.
Il Comune ha agito in autotutela espressamente sul presupposto che, come si legge nella pronuncia n. 8/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato richiamata nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato, “ deve ritenersi: i) che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consumi il potere di adozione dell'annullamento d'ufficio e che, in ogni caso, il termine 'ragionevole' per la sua adozione decorra soltanto dal momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro; ii) che l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (…); iii) che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte ”.
Il deducente lamenta (questo il contenuto delle doglianze poste a fondamento del ricorso):
-con il primo motivo di ricorso, l’erroneità delle valutazioni che hanno indotto l’amministrazione ad annullare la S.C.I.A. Più in dettaglio, il ricorrente ha sostenuto:
1) che l’unica scala interna esistente è quella realizzata in origine, insieme al fabbricato, previo rilascio di idoneo titolo (licenza edilizia n. 1192/1967) e che questa fosse già as-sistita da tutta la documentazione prevista dalle norme all’epoca vigenti;
2) che il collaudo statico è stato presentato al Genio Civile di LI (con pratica n. 1909/2006) per l’unico intervento che – in tesi - lo richiedeva, cioè una fascia di solaio di calpestìo adibita a piccolo corridoio sospeso;
3) che la porta di ingresso posta sul lato sud del fabbricato è preesistente all’intervento di manutenzione straordinaria dichiarato con S.C.I.A. n. 120/2006, così come dimostrerebbe la documentazione (planimetrie allegate alla licenza edilizia del 1967 e alla S.C.I.A. del 2006) e il materiale fotografico (risalente agli anni ’70) versati in atti;
4) che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione del contraddittorio, in quanto la contestazione di difformità volumetrica è nuova rispetto a quanto annoverato, con nota 28160/U del 30.5.2019, tra i motivi ostativi al perfezionamento della S.C.I.A. e, in ogni caso, perché già oggetto di un ordine di demolizione (prot.n. 90/2014) a cui il ricorrente allega di aver poi ottemperato;
-con il secondo motivo di ricorso, la tardività dell’esercizio del potere di autotutela, in quanto mancherebbero le condizioni previste dall’art. 21 nonies, co. 2-bis, L. n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio oltre il termine imposto dalla legge, nonché il difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico posto a fondamento di siffatto provvedimento.
Il ricorrente ha, in ultimo, chiesto che venisse disposta una consulenza tecnica d’ufficio a conferma della correttezza di quanto da lui rappresentato.
Il Comune di Pompei, costituitosi in giudizio in data 28.10.2019, ha difeso l’operato dei propri uffici sostenendo:
-che i chiarimenti e la documentazione (compreso il collaudo statico) richiesti al ricorrente e mai pervenuti avevano ad oggetto una seconda scala, che è stata realizzata in seguito all’intervento di manutenzione straordinaria, visibile dal progetto allegato alla S.C.I.A. e necessaria per l’accesso al realizzato corridoio sospeso;
-che l’esercizio del potere di autotutela è stato adeguatamente motivato con il riferimento alla pronuncia n. 8/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e che, comunque, esso era ben giustificato - ed anzi imposto - da esigenze di incolumità pubblica, dettate dall’assenza del collaudo statico per la scala destinata all’accesso della clientela a zone dell’immobile destinate ad attività commerciale (pizzeria).
All’udienza del 27.4.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, lette la conclusionale del comune (del 25.3.2023) e la replica del ricorrente (depositata il 31.3.2023).
Il ricorso è infondato.
Al fine di inquadrare correttamente la questione sottoposta all’attenzione di questo Collegio è necessario porre l’accento sugli interessi sostanziali dalla stessa coinvolti e, in quest’ottica, esaminare tutte le censure proposte in un’unica soluzione.
È, innanzitutto, opportuno partire da un dato che appare inconfutato e che costituisce il vero perno della questione perché, più di tutti gli altri, impone un’attenta valutazione dell’interesse pubblico da tutelare: il ricorrente ha - con l’intervento edilizio dichiarato con la S.C.I.A. n. 120/2006 –realizzato anche, diversamente da quanto tenta di prospettare, una seconda scala interna, per la quale non ha depositato la necessaria documentazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica e della verifica della sua staticità e, pertanto, in contrasto con la normativa di settore, ad evidente nocumento dell’incolumità pubblica, vista la destinazione del fabbricato anche ad esercizio pubblico (pizzeria).
L’esistenza di tale seconda scala emerge dal progetto allegato alla S.C.I.A., così come dalle planimetrie allegate alla nota prot.n. 29694/2006 di comunicazione di ultimazione dei lavori, ma non è mai menzionata nelle relazioni di accompagnamento del tecnico incaricato.
Appare, peraltro, del tutto evidente che la costruzione di una scala fosse necessaria per consentire l’accesso al solaio di calpestìo, realizzato a ben 1,80 mt di altezza dal pavimento di piano terra (così come dichiarato nella relazione tecnica allegata alla nota prot.n. 473986/2006), che non si vede – né il ricorrente ha chiarito - come avrebbe potuto essere altrimenti raggiungibile.
Tale opera, pertanto, come correttamente valutato dal Comune, non solo esiste, ma costituisce, attesa la mancanza del collaudo e delle verifiche statiche presso gli uffici competenti, un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica che è doveroso prevenire.
Bene ha fatto, perciò, l’Ente ad agire al fine di rimuovere il documento (la S.C.I.A.) sulla base del quale il ricorrente assume di aver consolidato la propria posizione.
Né si può, peraltro, ritenere che si sia formato il titolo edilizio sostitutivo proposto dal ricorrente per il sol fatto dell’inutile decorso del termine prescritto per l’esercizio dei poteri di controllo ed inibitori attribuiti all’amministrazione competente ai sensi dell’art. 19, co. 3 e 6-bis, L. n. 241/1990, poiché l’opera realizzata è, come detto, priva dei prescritti requisiti di legge e, pertanto, nessun titolo autorizzatorio edilizio può ritenersi formato per essa.
A tale conclusione si deve giungere mutuando, al caso di specie, gli stessi principi elaborati da costante giurisprudenza in materia di impugnazione del diniego sull’istanza di concessione in sanatoria, la quale esclude il formarsi del silenzio assenso qualora non ricorrano i requisiti per l’accoglimento espresso dell’istanza.
Come chiarito dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 5894/2011 (e poi da costante giurisprudenza, ex multis Tar Sicilia, Catania, 24.3.2016, n. 869; Tar Puglia, Lecce, 12.4.2012, n. 625; Tar Lombardia Milano, sez. II, 4.9.2019, n. 1944), infatti, “in linea generale il tacito accoglimento della domanda di condono si differenzia dalla decisione esplicita solo per l’aspetto formale” e, dunque, “…il silenzio assenso non si perfeziona per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell’oblazione, se non sopravviene la risposta del comune, occorrendo altresì l’acquisizione della prova, da parte del comune medesimo, della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore, da verificarsi all’interno del relativo procedimento…”.
Allo stesso modo si deve ritenere che, anche in tema di segnalazione certificata di inizio attività, che è – alla stregua dell’istituto del silenzio-assenso – strumento di semplificazione amministrativa, il decorso del termine per l’esercizio dei controlli non è da solo sufficiente a determinare il consolidamento del titolo edilizio sostitutivo proposto qualora la denuncia non sia conforme al relativo modello legale.
Il fatto che all’amministrazione siano attribuiti i citati poteri di controllo ed inibitori previsti dall’art. 19, co.3, cit. attraverso i quali può impedire la prosecuzione dell’attività segnalata in caso di accertata carenza dei requisiti di legge, lascia desumere che l’aderenza al modello legale di riferimento resti, in ogni caso, presupposto indefettibile per lo svolgimento dell’attività oggetto della S.C.I.A.
Per tutto quanto considerato, il provvedimento gravato, pur se adottato a notevole distanza di tempo, deve essere giudicato sostanzialmente corretto (ed anzi necessario), applicando il principio di conversione e parificandolo ad un provvedimento che dà atto della mancata formazione del titolo edilizio sostitutivo, soprattutto perché diretto ad evitare il consolidamento di una posizione – quella dell’odierno ricorrente – di particolare allarme sociale per il rischio di danno alla pubblica incolumità che produce.
È doveroso, pertanto, assicurare al provvedimento del Comune la conservazione dei suoi effetti e giudicarlo, in applicazione del principio di dequotazione dei vizi meramente formali sancito dall’art. 21-octies L. n. 241/1990, non suscettibile di annullamento.
Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Pompei, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2000,00, oltre accessori se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 27.4.2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO