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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 277 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(CF: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, cui è succeduta ex lege Controparte_1 elettivamente domiciliata a Castelbuono, via Turrisi n. 26, presso lo studio dell'avv.
Antonio Maiorana, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
APPELLANTE
E
(CF: ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato a Corleone, via del Carmine n. 3, presso lo studio dell'avv.
Mario Di Lorenzo, che lo rappresenta unitamente all'avv. Giuseppina Concetta Castellano, in forza di procura alle liti in atti
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 169/2019 depositata il 18.12.2019 con la quale il Giudice di pace di
Termini Imerese aveva accolto l'opposizione proposta da avverso Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 29620179040760273, limitatamente alle somme relative al verbale di contravvenzione per violazioni al Codice della Strada F/59651/2013 del
14.06.2013, notificato il 27.8.2013, di cui alla cartella di pagamento nr. 29620160009419506, dichiarando l'inesistenza della notifica dell'atto oggetto di opposizione.
Contestava, nello specifico, la sentenza di prime cure nella parte in cui non si era pronunciata sulla questione inerente la “omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi” nella cartella di pagamento, senza tenere conto delle difese mosse dall'appellante, secondo le quali tale doglianza risultava priva di corrispondenza con le risultanze dell'estratto di ruolo.
Affermava, per altro verso, la violazione della regola di cui all'art. 112 cpc, avendo il
Giudice di prime cure affermato la nullità della notifica della intimazione di pagamento, in quanto eseguita da operatore postale privato in assenza di tempestiva domanda della controparte sul punto (nell'atto di citazione) - proposta solo in prima udienza -, senza pronunciarsi per converso sugli ulteriori rilievi mossi da nell'atto Controparte_2 introduttivo del giudizio di primo grado, essenzialmente incentrati sulla prescrizione della pretesa impositiva e sulla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Domandava, dunque, la riforma della sentenza impugnata, incluso il capo relativo alle spese di lite – previa riunione del presente giudizio con quello avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Corleone che aveva pronunciato sull'opposizione alla cartella di pagamento –, sul presupposto della correttezza del proprio operato ed escludendo, dunque, la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, da ritenere in ogni caso superata dalla regolare notifica della cartella di pagamento n.
29620160009419506, con il conseguente venir meno dell'interesse ad agire della controparte.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.10.2020, Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc nonché la violazione del disposto dell'art. 345 cpc concretandosi il gravame nella proposizione di domande nuove, non proposte dalla controparte alla prima udienza di comparizione dinanzi al Giudice di pace, nella quale aveva specificamente contestato le difese contenute nella comparsa di costituzione depositata da – non comparsa in udienza –, Parte_1 contestando altresì la documentazione prodotta, tra cui quella comprovante la notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo di operatore postale privato.
Domandava nel merito il rigetto del gravame e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cpc.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 17.9.2024, resa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
*****************
Così prospettate le posizioni delle parti deve, innanzitutto, darsi conto che
[...]
è succeduta ex lege a , soggetto estinto ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art. 76 d.l. n. 73/2021 (conv. in l. n. 106/2021); invero, ai sensi del co. 4 della predetta previsione normativa “subentra, a titolo universale, nei Controparte_1 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di ”, con decorrenza Parte_1 dall'1 ottobre 2021, fenomeno questo inidoneo a determinare l'interruzione del giudizio ma che configura unicamente un ordinario rapporto di successione tra soggetti giuridici
(cfr. circolare, Cfr. Cass. n. 15869/2018 relativa ai rapporti tra Equitalia e Parte_1
).
[...]
D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, pur non sussistendo dubbi in ordine alla “ammissibilità di attività difensiva da parte del procuratore già costituito per l'ente poi estinto (Cass. n. 3312/2022)”, difetta, nel caso di specie, “il potere da parte di questi di spendita del nome dell'ente subentrato a quello estinto per legge, che richiede necessariamente un nuovo conferimento della procura, nella specie non depositata agli atti (Cass. n. 749/2024; Cass. n.
13750/2023; Cass. n. 36374/2022 in riferimento alla vicenda relativa a;
Parte_1
Cass. n. 12759/2022); […] una possibile ultrattività della procura può configurarsi in relazione all'attività processuale svolta dal procuratore nell'interesse della medesima società cancellata dal registro delle imprese dopo la sua estinzione, non certo nell'interesse di quel diverso soggetto giuridico che, chiamato a succederle, intenda costituirsi in giudizio, ex novo;
in tal caso, infatti, è di intuitiva evidenza come il successore (a titolo universale o particolare che sia) deve conferire idonea procura al proprio difensore, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 e 83 cod. proc. civ.; la presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando che i relativi effetti si produrranno nei confronti dell'ente subentrante ex lege secondo quanto previsto dalla normativa supra citata” (Cass., n. 3475/2024).
Dunque, non avendo conferito apposita procura al Controparte_1 difensore di , la sentenza sarà pronunciata nei confronti Parte_1 dell'“originaria” parte appellante, producendo tuttavia i suoi effetti nei confronti del successore.
Ciò chiarito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da CP_2
considerato che dalla lettura dell'atto introduttivo emerge chiaramente quali
[...] sono le parti della sentenza di prime cure delle quali si chiede la riforma nonché le ragioni su cui il gravame si fonda (cfr. sul punto Cass. n. 18669/2020: “In tema di impugnazioni civili, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”; cfr. inoltre Cass., S.U., n.
27199/2017). Non si profila, per altro verso, alcuna violazione dell'art. 345 cpc, atteso che Parte_1
non ha introdotto alcuna domanda, eccezione e difesa che non fosse stata già
[...] proposta nell'ambito del giudizio di primo grado, non configurando le altre contestazioni
(mancanza di interesse ad agire, contraddittorietà con la sentenza emessa nell'ambito dell'opposizione avverso la cartella di pagamento) mosse alla sentenza dei nova.
Del resto, non può farsi discendere dalla mancata comparizione alla prima udienza – nella quale di fatto ha per la prima volta contestato la validità della notifica Controparte_2 dell'intimazione di pagamento a mezzo di operatore postale privato – un effetto preclusivo rispetto al motivo di gravame proposto a tale riguardo.
Sul punto, piuttosto, è necessario osservare che secondo l'interpretazione consolidata dell'art. 320 cpc, nella formulazione vigente ratione temporis, la prima udienza di comparizione – nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, pur connotato dalle preclusioni che caratterizzano il giudizio dinanzi al Tribunale – le parti possono ancora proporre nuove domande e nuovi fatti, dovendosi disattendere la dedotta inammissibilità della domanda volta alla declaratoria di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento.
Invero, “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, cosicché, dopo la prima udienza, non essendo più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, è preclusa alla parte la facoltà di proporre, per la prima volta,
l'eccezione di prescrizione presuntiva” (Cass., n. 18/2010).
È necessario soffermarsi, a questo punto, sulla contestazione della spedizione dell'atto a mezzo di vettore postale privato.
Ebbene, sul tema delle notifiche a mezzo posta, il d.lgs n. 261/1999 (che ha recepito la direttiva 97/67/CE), pur avendo liberalizzato i servizi postali, riservava, per esigenze di ordine pubblico, in via esclusiva al servizio universale ( ), gli invii CP_3 raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (art. 4, co. 5).
In simili procedure la consegna e la spedizione mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata, si ritenevano non assistite da adeguata funzione probatoria e venivano pertanto considerate inesistenti.
Tale principio – rimasto fermo con il successivo d.lgs. n. 58/2011, che ha modificato il d.lgs.
n. 261/1999 in seguito alla direttiva 2008/6/CE, per le notificazioni di atti a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, nonché i verbali di accertamento delle violazioni del c.d.s. – è poi venuto meno con l'entrata in vigore della l. n. 124/2017 che, all'art. 1, co. 57, ha previsto la totale liberalizzazione dei servizi, a condizione che la notifica avvenga mediante operatori muniti di licenze abilitative, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ebbene, a tale riguardo, se la Corte di Cassazione ha in un primo momento affermato la inesistenza delle notifiche di atti impositivi effettuate mediante operatore postale (Cass.,
2035/2014; Cass. n. 2922/2015; Cass. n. 6515/2018), la giurisprudenza più recente ha ricondotto all'ipotesi della nullità “la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017" (cfr. Cass., S.U. n.
299/2020).
Infine, “si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011” (in questi termini, Cass., n. 1357/2022, che richiama a sua volta
Cass., n. 15360/2020: “Il tenore letterale dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58/2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 261/1999”) [Cass., n. 25521/2020; Cass., n. 13984/2023].
In mancanza della prova della licenza in capo a EX – operatore che ha eseguito la notifica –, soccorre nel caso di specie la sanatoria della nullità della notifica ex art. 156, co.
3, cpc, avendo la stessa raggiunto lo scopo cui era destinata, ossia la conoscenza dell'atto da parte del destinatario che peraltro lo ha ricevuto personalmente, come risulta dalla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, avendo proposto l'opposizione ex art. 615 cpc dinanzi al Giudice di pace.
Dalle argomentazioni che precedono discende la fondatezza dell'appello proposto da
. Parte_1
Venendo ai restanti motivi di gravame contenuti nell'atto di appello, nulla va detto in ordine ai rilievi formulati da nell'atto introduttivo del giudizio di Controparte_2 primo grado, atteso che quest'ultimo non ha proposto appello incidentale, prestando di fatto acquiescenza alla decisione nella parte in cui non ha affrontato i rilievi in punto di prescrizione e omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi (sui quali appaiono, in ogni caso, condivisibili le deduzioni svolte dall'agente della riscossione).
È opportuno, d'altra parte, chiarire che nessuna questione di inammissibilità si pone in relazione all'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 proposta dall'appellato dinanzi al
Giudice di pace, avendo la giurisprudenza chiarito che “in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti” (in questi termini. Cass. n. 30094/2019, che invocando la pronuncia n.
22080/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
All'accoglimento del gravame e alla mancata proposizione dell'appello incidentale consegue il rigetto dell'opposizione ex art. 615 cpc proposta da . Controparte_2
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio (Cass., n. 840072018), facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (con riduzione della fase decisoria, in mancanza del deposito degli atti conclusivi).
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore: accerta e dichiara la validità (della notifica) della intimazione di pagamento n.
29620179040760273, limitatamente alle somme relative al verbale di contravvenzione per violazioni al Codice della Strada F/59651/2013 del 14.06.2013, di cui alla cartella di pagamento nr.
29620160009419506; rigetta, per l'effetto, l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da;
Controparte_2 condanna l'appellato a rifondere a , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente grado di giudizio e le liquida in €
580,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, nonché le spese del giudizio di primo grado e le liquida in € 370,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 277 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(CF: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, cui è succeduta ex lege Controparte_1 elettivamente domiciliata a Castelbuono, via Turrisi n. 26, presso lo studio dell'avv.
Antonio Maiorana, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
APPELLANTE
E
(CF: ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato a Corleone, via del Carmine n. 3, presso lo studio dell'avv.
Mario Di Lorenzo, che lo rappresenta unitamente all'avv. Giuseppina Concetta Castellano, in forza di procura alle liti in atti
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 169/2019 depositata il 18.12.2019 con la quale il Giudice di pace di
Termini Imerese aveva accolto l'opposizione proposta da avverso Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 29620179040760273, limitatamente alle somme relative al verbale di contravvenzione per violazioni al Codice della Strada F/59651/2013 del
14.06.2013, notificato il 27.8.2013, di cui alla cartella di pagamento nr. 29620160009419506, dichiarando l'inesistenza della notifica dell'atto oggetto di opposizione.
Contestava, nello specifico, la sentenza di prime cure nella parte in cui non si era pronunciata sulla questione inerente la “omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi” nella cartella di pagamento, senza tenere conto delle difese mosse dall'appellante, secondo le quali tale doglianza risultava priva di corrispondenza con le risultanze dell'estratto di ruolo.
Affermava, per altro verso, la violazione della regola di cui all'art. 112 cpc, avendo il
Giudice di prime cure affermato la nullità della notifica della intimazione di pagamento, in quanto eseguita da operatore postale privato in assenza di tempestiva domanda della controparte sul punto (nell'atto di citazione) - proposta solo in prima udienza -, senza pronunciarsi per converso sugli ulteriori rilievi mossi da nell'atto Controparte_2 introduttivo del giudizio di primo grado, essenzialmente incentrati sulla prescrizione della pretesa impositiva e sulla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Domandava, dunque, la riforma della sentenza impugnata, incluso il capo relativo alle spese di lite – previa riunione del presente giudizio con quello avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Corleone che aveva pronunciato sull'opposizione alla cartella di pagamento –, sul presupposto della correttezza del proprio operato ed escludendo, dunque, la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, da ritenere in ogni caso superata dalla regolare notifica della cartella di pagamento n.
29620160009419506, con il conseguente venir meno dell'interesse ad agire della controparte.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.10.2020, Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc nonché la violazione del disposto dell'art. 345 cpc concretandosi il gravame nella proposizione di domande nuove, non proposte dalla controparte alla prima udienza di comparizione dinanzi al Giudice di pace, nella quale aveva specificamente contestato le difese contenute nella comparsa di costituzione depositata da – non comparsa in udienza –, Parte_1 contestando altresì la documentazione prodotta, tra cui quella comprovante la notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo di operatore postale privato.
Domandava nel merito il rigetto del gravame e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cpc.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 17.9.2024, resa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così prospettate le posizioni delle parti deve, innanzitutto, darsi conto che
[...]
è succeduta ex lege a , soggetto estinto ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art. 76 d.l. n. 73/2021 (conv. in l. n. 106/2021); invero, ai sensi del co. 4 della predetta previsione normativa “subentra, a titolo universale, nei Controparte_1 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di ”, con decorrenza Parte_1 dall'1 ottobre 2021, fenomeno questo inidoneo a determinare l'interruzione del giudizio ma che configura unicamente un ordinario rapporto di successione tra soggetti giuridici
(cfr. circolare, Cfr. Cass. n. 15869/2018 relativa ai rapporti tra Equitalia e Parte_1
).
[...]
D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, pur non sussistendo dubbi in ordine alla “ammissibilità di attività difensiva da parte del procuratore già costituito per l'ente poi estinto (Cass. n. 3312/2022)”, difetta, nel caso di specie, “il potere da parte di questi di spendita del nome dell'ente subentrato a quello estinto per legge, che richiede necessariamente un nuovo conferimento della procura, nella specie non depositata agli atti (Cass. n. 749/2024; Cass. n.
13750/2023; Cass. n. 36374/2022 in riferimento alla vicenda relativa a;
Parte_1
Cass. n. 12759/2022); […] una possibile ultrattività della procura può configurarsi in relazione all'attività processuale svolta dal procuratore nell'interesse della medesima società cancellata dal registro delle imprese dopo la sua estinzione, non certo nell'interesse di quel diverso soggetto giuridico che, chiamato a succederle, intenda costituirsi in giudizio, ex novo;
in tal caso, infatti, è di intuitiva evidenza come il successore (a titolo universale o particolare che sia) deve conferire idonea procura al proprio difensore, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 e 83 cod. proc. civ.; la presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando che i relativi effetti si produrranno nei confronti dell'ente subentrante ex lege secondo quanto previsto dalla normativa supra citata” (Cass., n. 3475/2024).
Dunque, non avendo conferito apposita procura al Controparte_1 difensore di , la sentenza sarà pronunciata nei confronti Parte_1 dell'“originaria” parte appellante, producendo tuttavia i suoi effetti nei confronti del successore.
Ciò chiarito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da CP_2
considerato che dalla lettura dell'atto introduttivo emerge chiaramente quali
[...] sono le parti della sentenza di prime cure delle quali si chiede la riforma nonché le ragioni su cui il gravame si fonda (cfr. sul punto Cass. n. 18669/2020: “In tema di impugnazioni civili, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”; cfr. inoltre Cass., S.U., n.
27199/2017). Non si profila, per altro verso, alcuna violazione dell'art. 345 cpc, atteso che Parte_1
non ha introdotto alcuna domanda, eccezione e difesa che non fosse stata già
[...] proposta nell'ambito del giudizio di primo grado, non configurando le altre contestazioni
(mancanza di interesse ad agire, contraddittorietà con la sentenza emessa nell'ambito dell'opposizione avverso la cartella di pagamento) mosse alla sentenza dei nova.
Del resto, non può farsi discendere dalla mancata comparizione alla prima udienza – nella quale di fatto ha per la prima volta contestato la validità della notifica Controparte_2 dell'intimazione di pagamento a mezzo di operatore postale privato – un effetto preclusivo rispetto al motivo di gravame proposto a tale riguardo.
Sul punto, piuttosto, è necessario osservare che secondo l'interpretazione consolidata dell'art. 320 cpc, nella formulazione vigente ratione temporis, la prima udienza di comparizione – nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, pur connotato dalle preclusioni che caratterizzano il giudizio dinanzi al Tribunale – le parti possono ancora proporre nuove domande e nuovi fatti, dovendosi disattendere la dedotta inammissibilità della domanda volta alla declaratoria di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento.
Invero, “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, cosicché, dopo la prima udienza, non essendo più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, è preclusa alla parte la facoltà di proporre, per la prima volta,
l'eccezione di prescrizione presuntiva” (Cass., n. 18/2010).
È necessario soffermarsi, a questo punto, sulla contestazione della spedizione dell'atto a mezzo di vettore postale privato.
Ebbene, sul tema delle notifiche a mezzo posta, il d.lgs n. 261/1999 (che ha recepito la direttiva 97/67/CE), pur avendo liberalizzato i servizi postali, riservava, per esigenze di ordine pubblico, in via esclusiva al servizio universale ( ), gli invii CP_3 raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (art. 4, co. 5).
In simili procedure la consegna e la spedizione mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata, si ritenevano non assistite da adeguata funzione probatoria e venivano pertanto considerate inesistenti.
Tale principio – rimasto fermo con il successivo d.lgs. n. 58/2011, che ha modificato il d.lgs.
n. 261/1999 in seguito alla direttiva 2008/6/CE, per le notificazioni di atti a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, nonché i verbali di accertamento delle violazioni del c.d.s. – è poi venuto meno con l'entrata in vigore della l. n. 124/2017 che, all'art. 1, co. 57, ha previsto la totale liberalizzazione dei servizi, a condizione che la notifica avvenga mediante operatori muniti di licenze abilitative, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ebbene, a tale riguardo, se la Corte di Cassazione ha in un primo momento affermato la inesistenza delle notifiche di atti impositivi effettuate mediante operatore postale (Cass.,
2035/2014; Cass. n. 2922/2015; Cass. n. 6515/2018), la giurisprudenza più recente ha ricondotto all'ipotesi della nullità “la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017" (cfr. Cass., S.U. n.
299/2020).
Infine, “si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del D.Lgs. n. 58 del 2011” (in questi termini, Cass., n. 1357/2022, che richiama a sua volta
Cass., n. 15360/2020: “Il tenore letterale dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58/2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere stati oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 261/1999”) [Cass., n. 25521/2020; Cass., n. 13984/2023].
In mancanza della prova della licenza in capo a EX – operatore che ha eseguito la notifica –, soccorre nel caso di specie la sanatoria della nullità della notifica ex art. 156, co.
3, cpc, avendo la stessa raggiunto lo scopo cui era destinata, ossia la conoscenza dell'atto da parte del destinatario che peraltro lo ha ricevuto personalmente, come risulta dalla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, avendo proposto l'opposizione ex art. 615 cpc dinanzi al Giudice di pace.
Dalle argomentazioni che precedono discende la fondatezza dell'appello proposto da
. Parte_1
Venendo ai restanti motivi di gravame contenuti nell'atto di appello, nulla va detto in ordine ai rilievi formulati da nell'atto introduttivo del giudizio di Controparte_2 primo grado, atteso che quest'ultimo non ha proposto appello incidentale, prestando di fatto acquiescenza alla decisione nella parte in cui non ha affrontato i rilievi in punto di prescrizione e omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi (sui quali appaiono, in ogni caso, condivisibili le deduzioni svolte dall'agente della riscossione).
È opportuno, d'altra parte, chiarire che nessuna questione di inammissibilità si pone in relazione all'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 proposta dall'appellato dinanzi al
Giudice di pace, avendo la giurisprudenza chiarito che “in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti” (in questi termini. Cass. n. 30094/2019, che invocando la pronuncia n.
22080/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
All'accoglimento del gravame e alla mancata proposizione dell'appello incidentale consegue il rigetto dell'opposizione ex art. 615 cpc proposta da . Controparte_2
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio (Cass., n. 840072018), facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (con riduzione della fase decisoria, in mancanza del deposito degli atti conclusivi).
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore: accerta e dichiara la validità (della notifica) della intimazione di pagamento n.
29620179040760273, limitatamente alle somme relative al verbale di contravvenzione per violazioni al Codice della Strada F/59651/2013 del 14.06.2013, di cui alla cartella di pagamento nr.
29620160009419506; rigetta, per l'effetto, l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da;
Controparte_2 condanna l'appellato a rifondere a , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente grado di giudizio e le liquida in €
580,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, nonché le spese del giudizio di primo grado e le liquida in € 370,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.