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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4617 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. NT Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3368/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 5447/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 26.05.2023, notificata in data 6.06.2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione dell'appello, dall'avv. NT UC (C.F.);
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Controparte_2 e del Dirigente , rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] Controparte_3
EM OL (C.F. ), giusta procura CodiceFiscale_2
generale alle liti, per atto a rogito del notaio Persona_1
da Treviso del 18 dicembre 2014, Rep. n. 186905- racc. n.
[...]
30367, allegata alla comparsa di costituzione dell'appello;
APPELLATA
NONCHE'
(P.IVA , in persona del Controparte_4 P.IVA_2
suo procuratore ad negotia giusta procura speciale Notaio Parte_2
del 17.2.2023 n. rep. 97404/12539, rappresentata Persona_2
e difesa dall'Avv. Elena Pisa (C.F. , giusta procura C.F._3
in atti;
APPELLATA
E
(C.F. ); (C.F. Controparte_5 CodiceFiscale_4 CP_6
; (C.F. CodiceFiscale_5 Controparte_7 C.F._6
e (C.F. );
[...] Controparte_8 CodiceFiscale_7
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni:
pag. 2/23 per l'appellante “1) Ritenere ingiusta, infondata e Parte_1
contraddittoria l'impugnata sentenza n. 5447/2023, resa in data 24 maggio 2023 dal Tribunale di Napoli – 2° sezione civile - G.U. dr. Maria
LL DI – depositata in cancelleria in data 26 maggio
2023, notificata in data 06 giugno 2023, relativa al giudizio di primo grado recante R.G. n. 26081/2016, intercorso tra il sig.
[...]
quale attore in riassunzione, e , Pt_1 CP_6 CP_5
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
quali convenuti, e per l'effetto, CP_1 Controparte_9
riformarsi la stessa, per i motivi esposti, ed in particolare: 2) affermare
l'esclusiva responsabilità dei sigg.ri e Controparte_8
quale conducente e proprietario dell'autocarro Controparte_7
(autoarticolato) tipo FIAT IVECO 190 tg. PE/307583 con rimorchio tg.
PE006059, nella produzione dell'evento per cui è causa;
3) per l'effetto rigettare la domanda attrice formulata in prime cure dalla sig.ra
poiché inammissibile ed improcedibile, nonché CP_6
improponibile, in fatto ed in diritto, nonché infondata nel merito, in quanto sfornita di ogni serio ed idoneo elemento di prova;
4) per l'effetto condannare essi sigg.ri e , Controparte_8 Controparte_7
in solido e/o alternativamente con (già Controparte_10
quale società assicuratrice dell'autocarro Controparte_11
(autoarticolato) tipo FIAT IVECO 190 tg. PE/307583 con rimorchio tg.
PE006059, e/o chi di ragione, per la causale esposta in narrativa al pronto ed immediato pagamento, in favore dell'istante
[...]
di tutti i danni subiti, come sopra quantificati, in toto o Pt_1
secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi come per legge pag. 3/23 dall'evento al saldo, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione;
il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge. 5) In ogni caso con integrale vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, in riforma della compensazione fatta in prime cure, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A.
e C.P.A., con attribuzione. 6) In via istruttoria si insiste affinchè la Corte
D'Appello adita adito voglia rinnovare la C.T.U. medica sulla persona del sig. richiedendo l'ausilio di un C.T.U. consulente medico – Parte_1
legale militare che possa confermare le osservazioni precisate nelle note sopra trascritte ed inviate al C.T.U. al fine di accertare l'incidenza del sinistro per cui è causa sulla capacità lavorativa del nonché al fine Pt_1
di accertare un suo grave danno patrimoniale subito, nonché ammettersi
C.T.U. contabile onde meglio determinare il danno subito dal sig.
[...]
seguito del licenziamento dal Ministero della Giustizia quale Pt_1
agente di Polizia Penitenziaria, nonchè C.T.U. tecnico - ricostruttiva come richiesta a conferma dell'an debeatur come prospettato con esclusione di ogni concorso di colpa.”;
per l'appellata, “A) rigettare l'appello perché Controparte_1
inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto con conseguente condanna al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio ex DM 55/14 e s.m. & i. con rimborso spese forfettarie, Iva e Cap;
B) gradatamente, in caso di accoglimento parziale dell'appello o in misura ridotta rispetto alla quantificazione originaria prospettata dall'appellante, compensare le spese, diritti ed onorari stante la operata
pag. 4/23 riduzione della pretesa originaria e la soccombenza parziale sul punto ex art. 92 co. II c.p.c.”;
per l'appellata, “a prescindere dalla Controparte_4
conferma o dalla riforma della sentenza del primo giudice, non sia adottato dalla Corte nessun provvedimento in danno della anzidetta
Società e sia così affermata, anche se implicitamente, la inesistenza in capo alla di obbligazioni a qualsiasi titolo derivanti dal CP_4
sinistro oggetto di causa, nei confronti di e nei confronti CP_6
di Vinte le spese.”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 17.02.2016, conveniva CP_6
in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, , Controparte_5
, , Parte_1 Controparte_7 Controparte_8 [...]
(già ) e (già , CP_1 CP_12 Controparte_4 CP_13
esponendo che: mentre si trovava, quale terza trasportata, a bordo della Fiat Stilo tg. BW063CT, di proprietà di , Controparte_5
assicurata con la società e condotta dal marito, Controparte_14
, in sosta lungo la corsia di emergenza dell'autostrada Parte_1
A14, all'altezza del KM 377+300 direzione Sud, località Spoltore (Pe), la suddetta vettura, che la trasportava, veniva violentemente colpita da un autocarro, modello Fiat Iveco tg. PE307583 con rimorchio tg.PE006059, entrambi assicurati con la compagnia di Controparte_11
proprietà di , condotto da , il Controparte_7 Controparte_8
quale, sbandando verso destra, aveva improvvisamente impattato la pag. 5/23 parte laterale sinistra dell'auto, trascinandola per alcuni metri contro il muro destro di contenimento della corsia d'emergenza; in seguito al sinistro la Fiat Stilo rimaneva ferma sulla corsia di emergenza con la fiancata destra a ridosso del muro che delimitava la carreggiata ed essa istante rimaneva bloccata nell'abitacolo della autovettura insieme al marito, per essere poi liberata solo grazie all'intervento dei Vigili del
Fuoco; avendo riportato lesioni veniva trasportata, unitamente al marito, al pronto soccorso dell'Ospedale “Santo Spirito” di Pescara, ove i sanitari le diagnosticavano uno “stato ansioso-reattivo ad incidente stradale in gravida al V mese”.
Sulla scorta di tali premesse, concludeva chiedendo la CP_6
condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale del 28 luglio 2003, verificatosi alle ore 13.35 circa sull'autostrada A/14 direzione Sud.
Si costituiva in giudizio il quale, assumendo di aver Parte_1
anch'egli riportato lesioni personali in conseguenza del medesimo sinistro, consistenti in “Frattura scomposta della clavicola sn. – ferita lc al cuoio capelluto”, chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro, con conseguente condanna, in via solidale, di , Controparte_8 [...]
e di al risarcimento di tutti i danni da CP_7 Controparte_1
lui patiti, quantificati complessivamente in euro 260.000,00. nel costituirsi in giudizio, eccepiva in via Controparte_1
preliminare l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt.
145 e 148 D.Lgs 209/2005, la prescrizione del diritto al risarcimento pag. 6/23 danni e, quanto al merito, contestava la ricostruzione del sinistro, chiedendo l'applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c.
Si costituiva in giudizio, altresì, la la quale, con Controparte_9
specifico riferimento alla domanda avanzata nei suoi confronti da
[...]
, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al CP_6
risarcimento e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa.
Non si costituivano in giudizio, benché ritualmente citati, CP_5
, e .
[...] Controparte_7 Controparte_8
Con ordinanza del 20 giugno 2016, il Giudice di Pace di Napoli dichiarava la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Napoli, considerato che il valore della domanda riconvenzionale proposta dal superava il limite della propria competenza di valore. Pt_1
La causa veniva tempestivamente riassunta, innanzi al Tribunale di
Napoli, da . Parte_1
Si costituivano , la e CP_6 Controparte_9 [...]
ribadendo le difese già svolte dinanzi al primo giudice. CP_1
Restavano contumaci , e Controparte_5 Controparte_7 CP_8
.
[...]
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale di Parte_1
e l'audizione dei testi e . Veniva, Testimone_1 Testimone_2
inoltre, disposta c.t.u. medico-legale, depositata telematicamente dall'ausiliare del Tribunale, dott. Persona_3
Il Tribunale di Napoli, all'esito, definiva il giudizio, pronunciando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così disponeva: “
1. Accoglie
pag. 7/23 parzialmente la domanda di e, per l'effetto, accertata la Parte_1
pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna , e Controparte_7 Controparte_8 [...]
al pagamento solidale, in favore di Controparte_15 Parte_1
della somma di € 6.071,19, oltre interessi e rivalutazione come in
[...]
parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
2. Accoglie parzialmente la domanda di e, per l'effetto, condanna CP_6
, e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_15
al pagamento solidale, in favore di della somma di
[...] CP_6
€ 292,04, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
3. Compensa le spese di lite tra le parti”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata in data 6.6.2023 ai fini della decorrenza del termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello con atto di citazione notificato Parte_1
tempestivamente in data 06/07/2023, sollecitandone la riforma e chiedendo accogliersi le sopra riportate conclusioni.
Con comparsa di costituzione depositata in data 9.11.2023, si costituiva la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ne contestava la fondatezza.
Si costituiva, altresì, la deducendo la Controparte_4
mancata condanna a suo carico da parte del Tribunale e l'assenza di censure contro di essa rivolte.
pag. 8/23 Con ordinanza del 18.12.2023, resa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva dichiarata la contumacia degli appellati, , Controparte_5 [...]
, e , e la causa veniva CP_6 Controparte_7 Controparte_8
rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 19.9.2025, poi sostituita dal deposito telematico di note ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c..
Depositati dalle parti gli scritti di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 19.9.2025.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, respingendo le eccezioni preliminari sollevate dalle imprese assicurative, affermava la proponibilità, ai sensi dagli artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/2005, delle domande del e della Pt_1
e riteneva tempestivamente interrotta la prescrizione. CP_6
Nel merito, riteneva provati “sia l'effettivo verificarsi del sinistro per cui
è causa, sia che si trovasse, in qualità di trasportata, a CP_6
bordo della Fiat Stilo di proprietà di e condotta da Controparte_5
(cfr. anche visura P.R.A. in atti) allorquando la stessa fu Parte_1
coinvolta in un sinistro stradale con l'autoarticolato di proprietà del
(cfr. anche visura P.R.A. in atti) e che nell'occasione la stessa CP_8
riportò, unitamente al marito, lesioni personali”.
Nondimeno, il Giudice asseriva che l'esatta dinamica del sinistro, e, dunque, l'accertamento della relativa responsabilità, era controversa e che le prove in atti non consentivano di ascrivere all'esclusiva pag. 9/23 responsabilità, dell'uno o dell'altro dei conducenti dei due veicoli coinvolti, la causazione del sinistro, per cui concludeva affermando che la presunzione di pari concorso di colpa, posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., non potesse ritenersi superata.
Al riguardo, il Giudice valorizzava, anzitutto, il dato per cui la dinamica del sinistro descritto dalle parti non era univoca e che i testi escussi nel corso del giudizio non rendevano dichiarazioni “chiare, precise e attendibili”.
Invero, la dichiarazione del teste era giudicata Testimone_1
“irrilevante ai fini probatori dal momento che il teste ha esplicitamente ammesso di non aver assistito al sinistro”, mentre quella di Tes_2
era valutata come contraddittoria.
[...]
Inoltre, il verbale del sinistro, oltre a comprovare l'elevazione di contravvenzioni sia a carico del (violazione art 176 comma 5 Pt_1
C.d.S.) che del (violazioni artt. 141 comma 2; 40 comma 8; CP_8
15 comma1 C.d.S.), non era probante quanto alla dinamica, essendo gli agenti intervenuti dopo il verificarsi del sinistro.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, , nel censurare la sopra Parte_1
riportata parte di sentenza, si doleva dell'applicazione che il Tribunale aveva operato della presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ex art. 2054, comma 2 c.c..
L'istante deduceva, al riguardo, che “la responsabilità del sinistro va addebitata all'esclusiva colpa, negligenza ed imperizia del conducente
pag. 10/23 dell'autocarro tipo FIAT IVECO 190 tg. PE/307583 con rimorchio tg.
PE006059”, , in quanto dai rilievi foto Controparte_8
planimetrici, effettuati dalla Polizia RA, era emersa la circostanza che l'autovettura condotta dal si trovasse interamente Pt_1
all'interno della corsia di emergenza e non stesse occupando neanche in parte la carreggiata di marcia, mentre il conducente dell'autocarro era stato multato per eccesso di velocità, per aver invaso la corsia di emergenza ove si trovava la vettura con a bordo esso appellante e la moglie, , nonché per aver danneggiato l'asse viario con CP_6
la sua condotta negligente.
Inoltre, l'appellante sosteneva che egli, in sede di interrogatorio formale, aveva confermato le dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro alla Polizia RA, mentre il conducente del veicolo antagonista, , non si era costituito in giudizio, né Controparte_8
era comparso per rispondere all'interrogatorio formale e non aveva neanche richiesto i danni.
Inoltre, soggiungeva l'appellante, il aveva reso alla Polizia CP_8
RA dichiarazioni non veritiere laddove aveva affermato che la
Fiat Stilo era ferma in sosta in posizione tale da invadere la corsia di marcia, in quanto se l'autovettura si fosse trovata con la parte posteriore sulla carreggiata di marcia “non sarebbe stata spostata sul muro di cemento posto sulla destra in modo parallelo, ma si sarebbe posta di traverso sulla carreggiata in quanto la parte posteriore avrebbe fatto perno a seguito dell'urto”.
pag. 11/23 Al contrario, ad avviso dell'appellante, il sinistro si verificava poiché il conducente dell'autoarticolato, ““intento a svincolare sulla A/25”, uscito dalla galleria, nel tentativo di impegnare lo svincolo, ha sterzato a destra ed investito il veicolo FIAT STILO presente sulla carreggiata della quale non si era accorto anche per il sole di faccia”.
In conclusione, l'appellante chiedeva riconoscersi la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente dell'autocarro, tipo FIAT
IVECO 190 (tg. PE/307583), con rimorchio tg. PE006059, CP_8
.
[...]
§ 5.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, va precisato che, secondo consolidata giurisprudenza, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cfr. Cass. n. 07479 del 20/03/2020 e più di recente Cass. n. 00654 del 15/01/2021).
Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver affermato che l'esatta dinamica del sinistro non era stata dimostrata, riteneva applicabile l'art. 2054, comma II c.c. poiché il danneggiato non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenuto conto che lo stesso aveva dichiarato di essersi fermato sulla corsia Parte_1
pag. 12/23 di emergenza per consultare una cartina e di essersi rimesso in marcia dopo aver visto nello specchietto retrovisore l'autocarro, comportamento per il quale la Polizia RA intervenuta sui luoghi di causa, gli contestava la violazione dell'art. 176, comma 5 del codice della strada.
L'affermazione del primo Giudice appare condivisibile, dovendosi rammentare che, ai sensi dell'art. 176, comma 5 codice della strada,
“Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo;
in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento”.
Ciò posto, anche ad ammettere che il veicolo Fiat Stilo si trovasse interamente nella corsia di emergenza senza essere di intralcio alla circolazione autostradale, non può ritenersi provato che la sosta del veicolo, in linea di principio vietata dall'art. 176, comma 5 codice della strada, sia stata causata da una circostanza tale da giustificarla.
In tal senso, peraltro, milita anche il tenore del rapporto di incidente redatto dalla Polizia RA, nel quale, come dinanzi detto, al Pt_1
veniva contestata la violazione dell'art. 176 comma 5 e 21 c.d.s. - divieto di sosta e di fermata sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli fuorché in situazioni d'emergenza – e comminata una sanzione contravvenzionale con decurtazione di n. 3 punti sulla patente di guida. pag. 13/23 Quanto precede induce a ritenere scarsamente attendibile la circostanza, riferita dal solo in sede giudiziale e non anche nelle Pt_1
dichiarazioni rese alla Polizia, nell'immediatezza del sinistro, - allorquando si limitava a dichiarare di essersi fermato “per consultare la cartina” – che la sosta in corsia di emergenza era dovuta ad una condizione di malessere della moglie, trasportata a CP_6
bordo del veicolo, consistente in nausee causate dal suo stato di gravidanza.
Ne segue, quindi, che sia risultata carente la dimostrazione che la sosta della Fiat Stilo, come detto, vietata dall'art. 176 comma 5 c.d.s., fosse scriminata dalla situazione di “malessere degli occupanti del veicolo”.
Quanto sin qui osservato induce a ritenere non superata la presunzione di colpa concorrente posta, anche a carico del conducente della Fiat Stilo, dall'art. 2054 co. 2 c.c., non essendo sufficiente, per affermare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro, che, relativamente allo stesso, sia stato accertato un comportamento imprudente ed un eccesso di velocità.
Il motivo di appello, teso, come detto, ad ottenere, in riforma della sentenza, l'accertamento della colpa esclusiva del conducente dell'autocarro, deve essere, quindi, rigettato, non potendosi, peraltro, in assenza di una specifica censura in tale senso formulata dall'appellante, procedere ad un'autonoma rivalutazione della graduazione delle colpe in termini eventualmente più favorevoli ai danneggiati (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. III, 14/10/2021,
n.28014, secondo cui: “ove sia stata impugnata la sentenza di primo pag. 14/23 grado, deducendosi dall'appellante che l'incidente stradale da scontro di veicoli siasi verificato per colpa esclusiva dell'altro conducente, ciò non basta perché, anche nel caso di insuccesso sul motivo predetto, e quindi di conferma del giudizio sulla sussistenza del concorso di colpa di entrambi i conducenti dei due veicoli, il giudice debba tuttavia riesaminare il problema della graduazione delle colpe concorrenti. Non potendo invero astrattamente il giudice indirizzarsi ad una siffatta indagine, questa deve trovare accesso, se non sempre in una apposita censura della parte, nella comparsa almeno, nel giudizio di appello, di situazioni o elementi di fatto modificativi, o comunque diversi da quelli accertati nel pregresso giudizio di primo grado, influenti sulla commisurazione delle colpe").
§ 6.
Nel procedere alla quantificazione del danno patito da , Parte_1
il Tribunale, facendo proprie le conclusioni della CTU che aveva riconosciuto al leso un danno biologico permanente nel grado del 5%, nonché 20 giorni di I.T.T. e 80 giorni di I.T.P. di cui 20 gg al 75%, 20gg al 50% e 40 gg al 25%, applicava la tabella relativa alle cd. micropermanenti, di cui all'art. 139 d. lgs. n. 209/2005, e riconosceva l'importo di € 11.911,42 (di cui € 6.140,34 a titolo di danno permanente, € 2.793,45 a titolo di invalidità temporanea, € 2.977,63 a titolo di personalizzazione, motivata dalla riconosciuta circostanza che l'attore, a causa del raggiungimento del limite massimo di assenza per malattia, determinata dalle lesioni riportate in conseguenza del pag. 15/23 sinistro, era stato posto in congedo illimitato anticipato ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 443/1992).
Quindi, in ragione dell'accertato concorso di colpa, riduceva tale importo della metà, e liquidava, in conclusione, al leso, la minore somma di euro 6.071,19.
A titolo di spese mediche, il Giudice riconosceva complessivi euro
230,97, tale essendo la somma risultante dalla documentazione attestante gli esborsi causalmente riconducibili al sinistro.
Il Giudice di prime cure respingeva, poi, il capo di domanda con il quale l'attore, sulla premessa di avere subito, a causa delle assenze per malattia conseguenti al sinistro stradale protrattesi oltre il previsto periodo di comporto, la perdita del proprio posto di lavoro di agente di
Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Prato, aveva chiesto il ristoro del danno consistente nella perdita del reddito.
Nel motivare il rigetto di tale capo di domanda, il Giudice osservava che il si era “limitato alla produzione in giudizio esclusivamente Pt_1
di una copia, peraltro incompleta, del CUD relativo agli anni 2004 e 2005 dal quale si evince il reddito percepito nei due anni precedenti”, mentre nulla aveva depositato al fine di comprovare la perdita del reddito per gli anni successivi al sinistro.
Tale documentazione, soggiungeva il primo Giudice, era inidonea a dimostrare il pregiudizio lamentato non solo perché in contrasto con le allegazioni della parte, che aveva dichiarato di percepire un reddito anno pari ad euro 16.000,00, mentre il reddito relativo all'anno 2003
pag. 16/23 era pari, per n. 285 di giorni di lavoro, ad euro 3.223,01, ma anche poiché tali dati non erano ulteriormente corroborata da “altri univoci elementi probatori (si pensi al deposito del contratto individuale di lavoro e del contratto collettivo o, ancora, alla busta paga)” idonei a dimostrare quale fosse il reddito effettivamente percepito dal danneggiato al momento del sinistro e quello che egli avrebbe presuntivamente percepito in futuro.
Ed ancora, osservava il Giudice, il aveva “solo allegato ma non Pt_1
anche dimostrato il proprio stato attuale di disoccupazione e, quindi, di non percepire reddito da lavoro dal 2004, non avendo deposito l'ulteriore documentazione (ossia copia delle ultime dichiarazioni dei redditi) attestante la propria situazione reddituale nel periodo compreso tra il verificarsi del sinistro (2003) e l'introduzione di questo giudizio (2013)”.
§ 7.
Con il secondo motivo d'appello, censurava la parte di Parte_1
sentenza appena riportata, dolendosi del mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita del reddito.
Al riguardo, il sosteneva che il primo Giudice avrebbe dovuto Pt_1
riconoscergli il danno patrimoniale consistente nella perdita della capacità lavorativa specifica, e, al detto fine, richiamava integralmente, trascrivendole nel corpo del motivo di gravame, le osservazioni critiche che il proprio consulente tecnico aveva rivolto all'indirizzo della cd. bozza di relazione peritale, osservazioni con le quali si pag. 17/23 contestavano le conclusioni del CTU, nella parte in cui le stesse avevano escluso l'incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa specifica dell'appellante, ex agente comandato in missione presso la Direzione della Casa Circondariale di Prato con “assegnazione di prima nomina” in data 11.07.2003.
In particolare, l'istante deduceva che il CTU aveva escluso tale voce di danno, sostenendo che esso appellante avrebbe potuto superare, all'esito del periodo di invalidità temporanea, le prove fisiche per essere riammesso al successivo corso di agente, senza, tuttavia, considerare che le limitazioni articolari e la sofferenza conseguenti alla lesione all'arto superiore, patita in conseguenza del sinistro, erano del tutto incompatibili con le gravose prove fisiche che erano richieste per il superamento della prova di concorso, come pure con l'espletamento delle mansioni lavorative.
L'Ausiliare del primo Giudice, inoltre, aveva erroneamente fondato il proprio assunto esclusivamente sul fatto che il era stato Pt_1
dichiarato idoneo dalla competente Commissione, in data 22.01.2004, al servizio di agente scelto della Polizia Penitenziaria, senza considerare che, a quella data, esso istante era già stato dispensato dal servizio per superamento del periodo di comporto.
§ 7.
Ciò premesso il motivo è inammissibile, siccome non redatto in conformità al disposto dell'art. 342 c.p.c..
pag. 18/23 Deve premettersi che il CTU nominato in primo grado, in merito al quesito, formulato dal G.I., volto ad accertare se i postumi riportati in conseguenza del sinistro avessero impedito del tutto o in parte l'attività lavorativa di allievo agente della Polizia Penitenziaria di Prato, che, all'epoca del sinistro, il espletava, osservava che l'attore, dal Pt_1
28.06.2003, a causa dell'assenza per malattia, “veniva inviato alla
Commissione Medica Ospedaliera distaccata di Napoli dove furono concessi 60+60 gg. per l'infermità in discorso e non dipendente da causa di servizio. La suddetta Commissione in data 22.01.2004 dichiarò
l'istante idoneo nella Polizia Penitenziaria dal 13.01.2004” e questi “fu posto in congedo illimitato anticipato, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs
30.10.1992 n. 443, per raggiungimento del limite max di assenza”.
Sulla scorta di tali premesse, il CTU concludeva asserendo che al Pt_1
non spettasse il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica poiché “i postumi non gli impedivano in tutto o in parte l'attività lavorativo di Agente della P.P” e che “sarebbe stato ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica”.
Ciò posto, deve, tuttavia, rilevarsi che, come dinanzi detto, il primo
Giudice, nel respingere il capo di domanda concernente la dedotta perdita del reddito da lavoro, non valorizzava gli esiti della CTU, ma stigmatizzava la mancata dimostrazione, ad opera del leso, dello stato attuale di disoccupazione e l'insufficiente prova del reddito passato e futuro.
pag. 19/23 Orbene, al cospetto di una motivazione di tal fatta, l'appellante, anziché criticare il ragionamento del Giudice, ponendo in risalto elementi che avrebbero potuto, in tesi, farne emergere l'erroneità, incentrava la propria doglianza esclusivamente sull'esito della CTU, limitandosi a contestarne le risultanze laddove avevano escluso l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica.
E' assolutamente evidente, quindi, che, per come strutturato, il motivo di appello non si sia affatto tradotto in una critica motivata della sentenza, avendo l'appellante fondato le proprie ragioni su argomentazioni del tutto inconferenti rispetto al percorso decisionale recepito dal Tribunale.
§ 8.
Con l'ultimo motivo, infine, il censurava il capo di decisione con Pt_1
cui il Giudice, pur avendo accolto la domanda, disponeva l'integrale compensazione delle spese processuali.
Secondo l'appellante, infatti, al limite il Giudice, valorizzando l'accoglimento parziale della pretesa, avrebbe potuto disporre una compensazione parziale, ma giammai integrale, delle stesse.
Chiedeva, quindi, che, in ragione dell'esito della lite, le spese processuali fossero poste a carico delle controparti.
§ 9.
Il motivo è fondato, in quanto, diversamente da come ritenuto dal primo Giudice, l'accoglimento, in misura ridotta rispetto al petitum pag. 20/23 delle domande proposte dal non giustificava affatto la Pt_1
compensazione integrale e nemmeno parziale delle spese di lite, non integrando tale ipotesi né un caso di soccombenza reciproca, non essendovi stato l'accoglimento parziale di domande contrapposte o di una domanda unica articolata in più capi, né, tantomeno, ricorrendo altre gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (cfr. Sez.
U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Ne segue che, tenuto conto dell'accoglimento della domanda proposta dal le spese di lite del giudizio di primo grado debbano, in Pt_1
applicazione del principio di soccombenza, porsi a carico degli originari convenuti, odierni appellati, , Controparte_8 [...]
, CP_7 Controparte_1
La relativa liquidazione viene operata, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione, quanto al primo grado, dello scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del decisum, con applicazione dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, in ragione dell'accertato concorso di colpa e dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum.
Per le stesse ragioni dinanzi indicate, le spese di CTU, come liquidate dal primo Giudice, debbono porsi ad esclusivo carico dei predetti appellati, in solido tra di loro.
pag. 21/23 Anche le spese del grado di appello debbono seguire la soccombenza dei predetti appellati, tenuto conto della riconosciuta fondatezza del motivo di gravame concernente il regime delle spese processuali, e si liquidano, come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, nel quale rientra il decisum, corrispondente all'importo delle spese processuali di primo grado come in questa sede riconosciuto, con applicazione dei compensi minimi per tutte le fasi stante l'accoglimento minimale dell'appello.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
NT UC, dichiaratosi antistatario.
Rileva, infine, il Collegio che alcuna pronuncia si imponga con riguardo alle spese del presente grado, nel rapporto tra il ed Pt_1 CP_4
cui l'atto di appello veniva notificato solo a fini di litis denuntiatio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Pt_1
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna CP_8
, , in solido, alla
[...] Controparte_7 Controparte_1
rifusione, in favore del procuratore antistatario, Avv. NT
UC, delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in euro 850,72 per esborsi, euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
pag. 22/23 b) pone le spese relative alla CTU, come liquidate dal primo Giudice,
a definitivo carico di , , Controparte_8 Controparte_7
in solido;
Controparte_1
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
d) condanna , , Controparte_8 Controparte_7 Controparte_1
in solido, alla rifusione, in favore del procuratore
[...]
antistatario, Avv. NT UC, delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 1.234,82 per esborsi, euro
1.458,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ) Persona_4
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. NT Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3368/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 5447/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 26.05.2023, notificata in data 6.06.2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione dell'appello, dall'avv. NT UC (C.F.);
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Controparte_2 e del Dirigente , rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] Controparte_3
EM OL (C.F. ), giusta procura CodiceFiscale_2
generale alle liti, per atto a rogito del notaio Persona_1
da Treviso del 18 dicembre 2014, Rep. n. 186905- racc. n.
[...]
30367, allegata alla comparsa di costituzione dell'appello;
APPELLATA
NONCHE'
(P.IVA , in persona del Controparte_4 P.IVA_2
suo procuratore ad negotia giusta procura speciale Notaio Parte_2
del 17.2.2023 n. rep. 97404/12539, rappresentata Persona_2
e difesa dall'Avv. Elena Pisa (C.F. , giusta procura C.F._3
in atti;
APPELLATA
E
(C.F. ); (C.F. Controparte_5 CodiceFiscale_4 CP_6
; (C.F. CodiceFiscale_5 Controparte_7 C.F._6
e (C.F. );
[...] Controparte_8 CodiceFiscale_7
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni:
pag. 2/23 per l'appellante “1) Ritenere ingiusta, infondata e Parte_1
contraddittoria l'impugnata sentenza n. 5447/2023, resa in data 24 maggio 2023 dal Tribunale di Napoli – 2° sezione civile - G.U. dr. Maria
LL DI – depositata in cancelleria in data 26 maggio
2023, notificata in data 06 giugno 2023, relativa al giudizio di primo grado recante R.G. n. 26081/2016, intercorso tra il sig.
[...]
quale attore in riassunzione, e , Pt_1 CP_6 CP_5
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
quali convenuti, e per l'effetto, CP_1 Controparte_9
riformarsi la stessa, per i motivi esposti, ed in particolare: 2) affermare
l'esclusiva responsabilità dei sigg.ri e Controparte_8
quale conducente e proprietario dell'autocarro Controparte_7
(autoarticolato) tipo FIAT IVECO 190 tg. PE/307583 con rimorchio tg.
PE006059, nella produzione dell'evento per cui è causa;
3) per l'effetto rigettare la domanda attrice formulata in prime cure dalla sig.ra
poiché inammissibile ed improcedibile, nonché CP_6
improponibile, in fatto ed in diritto, nonché infondata nel merito, in quanto sfornita di ogni serio ed idoneo elemento di prova;
4) per l'effetto condannare essi sigg.ri e , Controparte_8 Controparte_7
in solido e/o alternativamente con (già Controparte_10
quale società assicuratrice dell'autocarro Controparte_11
(autoarticolato) tipo FIAT IVECO 190 tg. PE/307583 con rimorchio tg.
PE006059, e/o chi di ragione, per la causale esposta in narrativa al pronto ed immediato pagamento, in favore dell'istante
[...]
di tutti i danni subiti, come sopra quantificati, in toto o Pt_1
secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi come per legge pag. 3/23 dall'evento al saldo, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione;
il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge. 5) In ogni caso con integrale vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, in riforma della compensazione fatta in prime cure, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A.
e C.P.A., con attribuzione. 6) In via istruttoria si insiste affinchè la Corte
D'Appello adita adito voglia rinnovare la C.T.U. medica sulla persona del sig. richiedendo l'ausilio di un C.T.U. consulente medico – Parte_1
legale militare che possa confermare le osservazioni precisate nelle note sopra trascritte ed inviate al C.T.U. al fine di accertare l'incidenza del sinistro per cui è causa sulla capacità lavorativa del nonché al fine Pt_1
di accertare un suo grave danno patrimoniale subito, nonché ammettersi
C.T.U. contabile onde meglio determinare il danno subito dal sig.
[...]
seguito del licenziamento dal Ministero della Giustizia quale Pt_1
agente di Polizia Penitenziaria, nonchè C.T.U. tecnico - ricostruttiva come richiesta a conferma dell'an debeatur come prospettato con esclusione di ogni concorso di colpa.”;
per l'appellata, “A) rigettare l'appello perché Controparte_1
inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto con conseguente condanna al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio ex DM 55/14 e s.m. & i. con rimborso spese forfettarie, Iva e Cap;
B) gradatamente, in caso di accoglimento parziale dell'appello o in misura ridotta rispetto alla quantificazione originaria prospettata dall'appellante, compensare le spese, diritti ed onorari stante la operata
pag. 4/23 riduzione della pretesa originaria e la soccombenza parziale sul punto ex art. 92 co. II c.p.c.”;
per l'appellata, “a prescindere dalla Controparte_4
conferma o dalla riforma della sentenza del primo giudice, non sia adottato dalla Corte nessun provvedimento in danno della anzidetta
Società e sia così affermata, anche se implicitamente, la inesistenza in capo alla di obbligazioni a qualsiasi titolo derivanti dal CP_4
sinistro oggetto di causa, nei confronti di e nei confronti CP_6
di Vinte le spese.”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 17.02.2016, conveniva CP_6
in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, , Controparte_5
, , Parte_1 Controparte_7 Controparte_8 [...]
(già ) e (già , CP_1 CP_12 Controparte_4 CP_13
esponendo che: mentre si trovava, quale terza trasportata, a bordo della Fiat Stilo tg. BW063CT, di proprietà di , Controparte_5
assicurata con la società e condotta dal marito, Controparte_14
, in sosta lungo la corsia di emergenza dell'autostrada Parte_1
A14, all'altezza del KM 377+300 direzione Sud, località Spoltore (Pe), la suddetta vettura, che la trasportava, veniva violentemente colpita da un autocarro, modello Fiat Iveco tg. PE307583 con rimorchio tg.PE006059, entrambi assicurati con la compagnia di Controparte_11
proprietà di , condotto da , il Controparte_7 Controparte_8
quale, sbandando verso destra, aveva improvvisamente impattato la pag. 5/23 parte laterale sinistra dell'auto, trascinandola per alcuni metri contro il muro destro di contenimento della corsia d'emergenza; in seguito al sinistro la Fiat Stilo rimaneva ferma sulla corsia di emergenza con la fiancata destra a ridosso del muro che delimitava la carreggiata ed essa istante rimaneva bloccata nell'abitacolo della autovettura insieme al marito, per essere poi liberata solo grazie all'intervento dei Vigili del
Fuoco; avendo riportato lesioni veniva trasportata, unitamente al marito, al pronto soccorso dell'Ospedale “Santo Spirito” di Pescara, ove i sanitari le diagnosticavano uno “stato ansioso-reattivo ad incidente stradale in gravida al V mese”.
Sulla scorta di tali premesse, concludeva chiedendo la CP_6
condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale del 28 luglio 2003, verificatosi alle ore 13.35 circa sull'autostrada A/14 direzione Sud.
Si costituiva in giudizio il quale, assumendo di aver Parte_1
anch'egli riportato lesioni personali in conseguenza del medesimo sinistro, consistenti in “Frattura scomposta della clavicola sn. – ferita lc al cuoio capelluto”, chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro, con conseguente condanna, in via solidale, di , Controparte_8 [...]
e di al risarcimento di tutti i danni da CP_7 Controparte_1
lui patiti, quantificati complessivamente in euro 260.000,00. nel costituirsi in giudizio, eccepiva in via Controparte_1
preliminare l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt.
145 e 148 D.Lgs 209/2005, la prescrizione del diritto al risarcimento pag. 6/23 danni e, quanto al merito, contestava la ricostruzione del sinistro, chiedendo l'applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c.
Si costituiva in giudizio, altresì, la la quale, con Controparte_9
specifico riferimento alla domanda avanzata nei suoi confronti da
[...]
, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al CP_6
risarcimento e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa.
Non si costituivano in giudizio, benché ritualmente citati, CP_5
, e .
[...] Controparte_7 Controparte_8
Con ordinanza del 20 giugno 2016, il Giudice di Pace di Napoli dichiarava la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Napoli, considerato che il valore della domanda riconvenzionale proposta dal superava il limite della propria competenza di valore. Pt_1
La causa veniva tempestivamente riassunta, innanzi al Tribunale di
Napoli, da . Parte_1
Si costituivano , la e CP_6 Controparte_9 [...]
ribadendo le difese già svolte dinanzi al primo giudice. CP_1
Restavano contumaci , e Controparte_5 Controparte_7 CP_8
.
[...]
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale di Parte_1
e l'audizione dei testi e . Veniva, Testimone_1 Testimone_2
inoltre, disposta c.t.u. medico-legale, depositata telematicamente dall'ausiliare del Tribunale, dott. Persona_3
Il Tribunale di Napoli, all'esito, definiva il giudizio, pronunciando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così disponeva: “
1. Accoglie
pag. 7/23 parzialmente la domanda di e, per l'effetto, accertata la Parte_1
pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna , e Controparte_7 Controparte_8 [...]
al pagamento solidale, in favore di Controparte_15 Parte_1
della somma di € 6.071,19, oltre interessi e rivalutazione come in
[...]
parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
2. Accoglie parzialmente la domanda di e, per l'effetto, condanna CP_6
, e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_15
al pagamento solidale, in favore di della somma di
[...] CP_6
€ 292,04, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
3. Compensa le spese di lite tra le parti”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata in data 6.6.2023 ai fini della decorrenza del termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello con atto di citazione notificato Parte_1
tempestivamente in data 06/07/2023, sollecitandone la riforma e chiedendo accogliersi le sopra riportate conclusioni.
Con comparsa di costituzione depositata in data 9.11.2023, si costituiva la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ne contestava la fondatezza.
Si costituiva, altresì, la deducendo la Controparte_4
mancata condanna a suo carico da parte del Tribunale e l'assenza di censure contro di essa rivolte.
pag. 8/23 Con ordinanza del 18.12.2023, resa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva dichiarata la contumacia degli appellati, , Controparte_5 [...]
, e , e la causa veniva CP_6 Controparte_7 Controparte_8
rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 19.9.2025, poi sostituita dal deposito telematico di note ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c..
Depositati dalle parti gli scritti di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 19.9.2025.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, respingendo le eccezioni preliminari sollevate dalle imprese assicurative, affermava la proponibilità, ai sensi dagli artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/2005, delle domande del e della Pt_1
e riteneva tempestivamente interrotta la prescrizione. CP_6
Nel merito, riteneva provati “sia l'effettivo verificarsi del sinistro per cui
è causa, sia che si trovasse, in qualità di trasportata, a CP_6
bordo della Fiat Stilo di proprietà di e condotta da Controparte_5
(cfr. anche visura P.R.A. in atti) allorquando la stessa fu Parte_1
coinvolta in un sinistro stradale con l'autoarticolato di proprietà del
(cfr. anche visura P.R.A. in atti) e che nell'occasione la stessa CP_8
riportò, unitamente al marito, lesioni personali”.
Nondimeno, il Giudice asseriva che l'esatta dinamica del sinistro, e, dunque, l'accertamento della relativa responsabilità, era controversa e che le prove in atti non consentivano di ascrivere all'esclusiva pag. 9/23 responsabilità, dell'uno o dell'altro dei conducenti dei due veicoli coinvolti, la causazione del sinistro, per cui concludeva affermando che la presunzione di pari concorso di colpa, posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., non potesse ritenersi superata.
Al riguardo, il Giudice valorizzava, anzitutto, il dato per cui la dinamica del sinistro descritto dalle parti non era univoca e che i testi escussi nel corso del giudizio non rendevano dichiarazioni “chiare, precise e attendibili”.
Invero, la dichiarazione del teste era giudicata Testimone_1
“irrilevante ai fini probatori dal momento che il teste ha esplicitamente ammesso di non aver assistito al sinistro”, mentre quella di Tes_2
era valutata come contraddittoria.
[...]
Inoltre, il verbale del sinistro, oltre a comprovare l'elevazione di contravvenzioni sia a carico del (violazione art 176 comma 5 Pt_1
C.d.S.) che del (violazioni artt. 141 comma 2; 40 comma 8; CP_8
15 comma1 C.d.S.), non era probante quanto alla dinamica, essendo gli agenti intervenuti dopo il verificarsi del sinistro.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, , nel censurare la sopra Parte_1
riportata parte di sentenza, si doleva dell'applicazione che il Tribunale aveva operato della presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ex art. 2054, comma 2 c.c..
L'istante deduceva, al riguardo, che “la responsabilità del sinistro va addebitata all'esclusiva colpa, negligenza ed imperizia del conducente
pag. 10/23 dell'autocarro tipo FIAT IVECO 190 tg. PE/307583 con rimorchio tg.
PE006059”, , in quanto dai rilievi foto Controparte_8
planimetrici, effettuati dalla Polizia RA, era emersa la circostanza che l'autovettura condotta dal si trovasse interamente Pt_1
all'interno della corsia di emergenza e non stesse occupando neanche in parte la carreggiata di marcia, mentre il conducente dell'autocarro era stato multato per eccesso di velocità, per aver invaso la corsia di emergenza ove si trovava la vettura con a bordo esso appellante e la moglie, , nonché per aver danneggiato l'asse viario con CP_6
la sua condotta negligente.
Inoltre, l'appellante sosteneva che egli, in sede di interrogatorio formale, aveva confermato le dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro alla Polizia RA, mentre il conducente del veicolo antagonista, , non si era costituito in giudizio, né Controparte_8
era comparso per rispondere all'interrogatorio formale e non aveva neanche richiesto i danni.
Inoltre, soggiungeva l'appellante, il aveva reso alla Polizia CP_8
RA dichiarazioni non veritiere laddove aveva affermato che la
Fiat Stilo era ferma in sosta in posizione tale da invadere la corsia di marcia, in quanto se l'autovettura si fosse trovata con la parte posteriore sulla carreggiata di marcia “non sarebbe stata spostata sul muro di cemento posto sulla destra in modo parallelo, ma si sarebbe posta di traverso sulla carreggiata in quanto la parte posteriore avrebbe fatto perno a seguito dell'urto”.
pag. 11/23 Al contrario, ad avviso dell'appellante, il sinistro si verificava poiché il conducente dell'autoarticolato, ““intento a svincolare sulla A/25”, uscito dalla galleria, nel tentativo di impegnare lo svincolo, ha sterzato a destra ed investito il veicolo FIAT STILO presente sulla carreggiata della quale non si era accorto anche per il sole di faccia”.
In conclusione, l'appellante chiedeva riconoscersi la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente dell'autocarro, tipo FIAT
IVECO 190 (tg. PE/307583), con rimorchio tg. PE006059, CP_8
.
[...]
§ 5.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, va precisato che, secondo consolidata giurisprudenza, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cfr. Cass. n. 07479 del 20/03/2020 e più di recente Cass. n. 00654 del 15/01/2021).
Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver affermato che l'esatta dinamica del sinistro non era stata dimostrata, riteneva applicabile l'art. 2054, comma II c.c. poiché il danneggiato non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenuto conto che lo stesso aveva dichiarato di essersi fermato sulla corsia Parte_1
pag. 12/23 di emergenza per consultare una cartina e di essersi rimesso in marcia dopo aver visto nello specchietto retrovisore l'autocarro, comportamento per il quale la Polizia RA intervenuta sui luoghi di causa, gli contestava la violazione dell'art. 176, comma 5 del codice della strada.
L'affermazione del primo Giudice appare condivisibile, dovendosi rammentare che, ai sensi dell'art. 176, comma 5 codice della strada,
“Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo;
in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento”.
Ciò posto, anche ad ammettere che il veicolo Fiat Stilo si trovasse interamente nella corsia di emergenza senza essere di intralcio alla circolazione autostradale, non può ritenersi provato che la sosta del veicolo, in linea di principio vietata dall'art. 176, comma 5 codice della strada, sia stata causata da una circostanza tale da giustificarla.
In tal senso, peraltro, milita anche il tenore del rapporto di incidente redatto dalla Polizia RA, nel quale, come dinanzi detto, al Pt_1
veniva contestata la violazione dell'art. 176 comma 5 e 21 c.d.s. - divieto di sosta e di fermata sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli fuorché in situazioni d'emergenza – e comminata una sanzione contravvenzionale con decurtazione di n. 3 punti sulla patente di guida. pag. 13/23 Quanto precede induce a ritenere scarsamente attendibile la circostanza, riferita dal solo in sede giudiziale e non anche nelle Pt_1
dichiarazioni rese alla Polizia, nell'immediatezza del sinistro, - allorquando si limitava a dichiarare di essersi fermato “per consultare la cartina” – che la sosta in corsia di emergenza era dovuta ad una condizione di malessere della moglie, trasportata a CP_6
bordo del veicolo, consistente in nausee causate dal suo stato di gravidanza.
Ne segue, quindi, che sia risultata carente la dimostrazione che la sosta della Fiat Stilo, come detto, vietata dall'art. 176 comma 5 c.d.s., fosse scriminata dalla situazione di “malessere degli occupanti del veicolo”.
Quanto sin qui osservato induce a ritenere non superata la presunzione di colpa concorrente posta, anche a carico del conducente della Fiat Stilo, dall'art. 2054 co. 2 c.c., non essendo sufficiente, per affermare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro, che, relativamente allo stesso, sia stato accertato un comportamento imprudente ed un eccesso di velocità.
Il motivo di appello, teso, come detto, ad ottenere, in riforma della sentenza, l'accertamento della colpa esclusiva del conducente dell'autocarro, deve essere, quindi, rigettato, non potendosi, peraltro, in assenza di una specifica censura in tale senso formulata dall'appellante, procedere ad un'autonoma rivalutazione della graduazione delle colpe in termini eventualmente più favorevoli ai danneggiati (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. III, 14/10/2021,
n.28014, secondo cui: “ove sia stata impugnata la sentenza di primo pag. 14/23 grado, deducendosi dall'appellante che l'incidente stradale da scontro di veicoli siasi verificato per colpa esclusiva dell'altro conducente, ciò non basta perché, anche nel caso di insuccesso sul motivo predetto, e quindi di conferma del giudizio sulla sussistenza del concorso di colpa di entrambi i conducenti dei due veicoli, il giudice debba tuttavia riesaminare il problema della graduazione delle colpe concorrenti. Non potendo invero astrattamente il giudice indirizzarsi ad una siffatta indagine, questa deve trovare accesso, se non sempre in una apposita censura della parte, nella comparsa almeno, nel giudizio di appello, di situazioni o elementi di fatto modificativi, o comunque diversi da quelli accertati nel pregresso giudizio di primo grado, influenti sulla commisurazione delle colpe").
§ 6.
Nel procedere alla quantificazione del danno patito da , Parte_1
il Tribunale, facendo proprie le conclusioni della CTU che aveva riconosciuto al leso un danno biologico permanente nel grado del 5%, nonché 20 giorni di I.T.T. e 80 giorni di I.T.P. di cui 20 gg al 75%, 20gg al 50% e 40 gg al 25%, applicava la tabella relativa alle cd. micropermanenti, di cui all'art. 139 d. lgs. n. 209/2005, e riconosceva l'importo di € 11.911,42 (di cui € 6.140,34 a titolo di danno permanente, € 2.793,45 a titolo di invalidità temporanea, € 2.977,63 a titolo di personalizzazione, motivata dalla riconosciuta circostanza che l'attore, a causa del raggiungimento del limite massimo di assenza per malattia, determinata dalle lesioni riportate in conseguenza del pag. 15/23 sinistro, era stato posto in congedo illimitato anticipato ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 443/1992).
Quindi, in ragione dell'accertato concorso di colpa, riduceva tale importo della metà, e liquidava, in conclusione, al leso, la minore somma di euro 6.071,19.
A titolo di spese mediche, il Giudice riconosceva complessivi euro
230,97, tale essendo la somma risultante dalla documentazione attestante gli esborsi causalmente riconducibili al sinistro.
Il Giudice di prime cure respingeva, poi, il capo di domanda con il quale l'attore, sulla premessa di avere subito, a causa delle assenze per malattia conseguenti al sinistro stradale protrattesi oltre il previsto periodo di comporto, la perdita del proprio posto di lavoro di agente di
Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Prato, aveva chiesto il ristoro del danno consistente nella perdita del reddito.
Nel motivare il rigetto di tale capo di domanda, il Giudice osservava che il si era “limitato alla produzione in giudizio esclusivamente Pt_1
di una copia, peraltro incompleta, del CUD relativo agli anni 2004 e 2005 dal quale si evince il reddito percepito nei due anni precedenti”, mentre nulla aveva depositato al fine di comprovare la perdita del reddito per gli anni successivi al sinistro.
Tale documentazione, soggiungeva il primo Giudice, era inidonea a dimostrare il pregiudizio lamentato non solo perché in contrasto con le allegazioni della parte, che aveva dichiarato di percepire un reddito anno pari ad euro 16.000,00, mentre il reddito relativo all'anno 2003
pag. 16/23 era pari, per n. 285 di giorni di lavoro, ad euro 3.223,01, ma anche poiché tali dati non erano ulteriormente corroborata da “altri univoci elementi probatori (si pensi al deposito del contratto individuale di lavoro e del contratto collettivo o, ancora, alla busta paga)” idonei a dimostrare quale fosse il reddito effettivamente percepito dal danneggiato al momento del sinistro e quello che egli avrebbe presuntivamente percepito in futuro.
Ed ancora, osservava il Giudice, il aveva “solo allegato ma non Pt_1
anche dimostrato il proprio stato attuale di disoccupazione e, quindi, di non percepire reddito da lavoro dal 2004, non avendo deposito l'ulteriore documentazione (ossia copia delle ultime dichiarazioni dei redditi) attestante la propria situazione reddituale nel periodo compreso tra il verificarsi del sinistro (2003) e l'introduzione di questo giudizio (2013)”.
§ 7.
Con il secondo motivo d'appello, censurava la parte di Parte_1
sentenza appena riportata, dolendosi del mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita del reddito.
Al riguardo, il sosteneva che il primo Giudice avrebbe dovuto Pt_1
riconoscergli il danno patrimoniale consistente nella perdita della capacità lavorativa specifica, e, al detto fine, richiamava integralmente, trascrivendole nel corpo del motivo di gravame, le osservazioni critiche che il proprio consulente tecnico aveva rivolto all'indirizzo della cd. bozza di relazione peritale, osservazioni con le quali si pag. 17/23 contestavano le conclusioni del CTU, nella parte in cui le stesse avevano escluso l'incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa specifica dell'appellante, ex agente comandato in missione presso la Direzione della Casa Circondariale di Prato con “assegnazione di prima nomina” in data 11.07.2003.
In particolare, l'istante deduceva che il CTU aveva escluso tale voce di danno, sostenendo che esso appellante avrebbe potuto superare, all'esito del periodo di invalidità temporanea, le prove fisiche per essere riammesso al successivo corso di agente, senza, tuttavia, considerare che le limitazioni articolari e la sofferenza conseguenti alla lesione all'arto superiore, patita in conseguenza del sinistro, erano del tutto incompatibili con le gravose prove fisiche che erano richieste per il superamento della prova di concorso, come pure con l'espletamento delle mansioni lavorative.
L'Ausiliare del primo Giudice, inoltre, aveva erroneamente fondato il proprio assunto esclusivamente sul fatto che il era stato Pt_1
dichiarato idoneo dalla competente Commissione, in data 22.01.2004, al servizio di agente scelto della Polizia Penitenziaria, senza considerare che, a quella data, esso istante era già stato dispensato dal servizio per superamento del periodo di comporto.
§ 7.
Ciò premesso il motivo è inammissibile, siccome non redatto in conformità al disposto dell'art. 342 c.p.c..
pag. 18/23 Deve premettersi che il CTU nominato in primo grado, in merito al quesito, formulato dal G.I., volto ad accertare se i postumi riportati in conseguenza del sinistro avessero impedito del tutto o in parte l'attività lavorativa di allievo agente della Polizia Penitenziaria di Prato, che, all'epoca del sinistro, il espletava, osservava che l'attore, dal Pt_1
28.06.2003, a causa dell'assenza per malattia, “veniva inviato alla
Commissione Medica Ospedaliera distaccata di Napoli dove furono concessi 60+60 gg. per l'infermità in discorso e non dipendente da causa di servizio. La suddetta Commissione in data 22.01.2004 dichiarò
l'istante idoneo nella Polizia Penitenziaria dal 13.01.2004” e questi “fu posto in congedo illimitato anticipato, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs
30.10.1992 n. 443, per raggiungimento del limite max di assenza”.
Sulla scorta di tali premesse, il CTU concludeva asserendo che al Pt_1
non spettasse il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica poiché “i postumi non gli impedivano in tutto o in parte l'attività lavorativo di Agente della P.P” e che “sarebbe stato ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica”.
Ciò posto, deve, tuttavia, rilevarsi che, come dinanzi detto, il primo
Giudice, nel respingere il capo di domanda concernente la dedotta perdita del reddito da lavoro, non valorizzava gli esiti della CTU, ma stigmatizzava la mancata dimostrazione, ad opera del leso, dello stato attuale di disoccupazione e l'insufficiente prova del reddito passato e futuro.
pag. 19/23 Orbene, al cospetto di una motivazione di tal fatta, l'appellante, anziché criticare il ragionamento del Giudice, ponendo in risalto elementi che avrebbero potuto, in tesi, farne emergere l'erroneità, incentrava la propria doglianza esclusivamente sull'esito della CTU, limitandosi a contestarne le risultanze laddove avevano escluso l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica.
E' assolutamente evidente, quindi, che, per come strutturato, il motivo di appello non si sia affatto tradotto in una critica motivata della sentenza, avendo l'appellante fondato le proprie ragioni su argomentazioni del tutto inconferenti rispetto al percorso decisionale recepito dal Tribunale.
§ 8.
Con l'ultimo motivo, infine, il censurava il capo di decisione con Pt_1
cui il Giudice, pur avendo accolto la domanda, disponeva l'integrale compensazione delle spese processuali.
Secondo l'appellante, infatti, al limite il Giudice, valorizzando l'accoglimento parziale della pretesa, avrebbe potuto disporre una compensazione parziale, ma giammai integrale, delle stesse.
Chiedeva, quindi, che, in ragione dell'esito della lite, le spese processuali fossero poste a carico delle controparti.
§ 9.
Il motivo è fondato, in quanto, diversamente da come ritenuto dal primo Giudice, l'accoglimento, in misura ridotta rispetto al petitum pag. 20/23 delle domande proposte dal non giustificava affatto la Pt_1
compensazione integrale e nemmeno parziale delle spese di lite, non integrando tale ipotesi né un caso di soccombenza reciproca, non essendovi stato l'accoglimento parziale di domande contrapposte o di una domanda unica articolata in più capi, né, tantomeno, ricorrendo altre gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (cfr. Sez.
U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Ne segue che, tenuto conto dell'accoglimento della domanda proposta dal le spese di lite del giudizio di primo grado debbano, in Pt_1
applicazione del principio di soccombenza, porsi a carico degli originari convenuti, odierni appellati, , Controparte_8 [...]
, CP_7 Controparte_1
La relativa liquidazione viene operata, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione, quanto al primo grado, dello scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del decisum, con applicazione dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, in ragione dell'accertato concorso di colpa e dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum.
Per le stesse ragioni dinanzi indicate, le spese di CTU, come liquidate dal primo Giudice, debbono porsi ad esclusivo carico dei predetti appellati, in solido tra di loro.
pag. 21/23 Anche le spese del grado di appello debbono seguire la soccombenza dei predetti appellati, tenuto conto della riconosciuta fondatezza del motivo di gravame concernente il regime delle spese processuali, e si liquidano, come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, nel quale rientra il decisum, corrispondente all'importo delle spese processuali di primo grado come in questa sede riconosciuto, con applicazione dei compensi minimi per tutte le fasi stante l'accoglimento minimale dell'appello.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
NT UC, dichiaratosi antistatario.
Rileva, infine, il Collegio che alcuna pronuncia si imponga con riguardo alle spese del presente grado, nel rapporto tra il ed Pt_1 CP_4
cui l'atto di appello veniva notificato solo a fini di litis denuntiatio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Pt_1
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna CP_8
, , in solido, alla
[...] Controparte_7 Controparte_1
rifusione, in favore del procuratore antistatario, Avv. NT
UC, delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in euro 850,72 per esborsi, euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
pag. 22/23 b) pone le spese relative alla CTU, come liquidate dal primo Giudice,
a definitivo carico di , , Controparte_8 Controparte_7
in solido;
Controparte_1
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
d) condanna , , Controparte_8 Controparte_7 Controparte_1
in solido, alla rifusione, in favore del procuratore
[...]
antistatario, Avv. NT UC, delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 1.234,82 per esborsi, euro
1.458,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ) Persona_4
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