Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06228/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6228 del 2025, proposto da
NO OM US, IA RZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Versace, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Nicolò Dall'Arca n. 24;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 2703/2024 del 12.04.2024, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 12.04.2024, nell'ambito del procedimento RG n. 11992/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, depositati dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, i professori NO OM US e IA RZ agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento del loro diritto a usufruire del beneficio economico della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici in cui avevano prestato servizio con contratti a tempo determinato, lamentando la discriminazione rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2703/2024, pubblicata il 12 aprile 2024, accoglieva parzialmente i ricorsi, statuendo nel dispositivo: "1) Accoglie per quanto di ragione il ricorso e dichiara il diritto di RZ IA per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e per US OM NO per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge, con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente".
La predetta sentenza veniva ritualmente notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 15 giugno 2025, come da relata di notifica prodotta in atti.
Decorso il termine lungo per l'impugnazione senza che venisse proposto appello, la sentenza passava in cosa giudicata, come formalmente attestato dal certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli in data 3 novembre 2025, ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c..
Lamentando la perdurante e totale inerzia del Ministero nel dare spontanea esecuzione al comando giudiziale, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale con il presente ricorso per l'ottemperanza, notificato in data 17 novembre 2025 e depositato il successivo 18 novembre 2025. Con tale atto, hanno chiesto che venga ordinato all'Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta, nonché la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione (astreinte), ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a..
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 27 novembre 2025, con atto di mera forma e senza svolgere specifiche argomentazioni difensive.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, la causa, discussa dalle parti, è stata trattenuta in decisione.
2.- In via del tutto preliminare, il Collegio è chiamato a esaminare le condizioni di ricevibilità e ammissibilità del ricorso.
L'azione di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., è subordinata alla sussistenza di un titolo giudiziale definitivo e all'inerzia, ovvero al non corretto adempimento, dell'Amministrazione obbligata. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno ritualmente depositato la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza di tali presupposti, e in particolare:
a) copia con attestazione di conformità della sentenza n. 2703/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, costituente il titolo da eseguire;
b) il certificato di passaggio in giudicato della medesima sentenza, rilasciato dalla competente cancelleria in data 3 novembre 2025, che ne attesta la definitività e inoppugnabilità;
c) la prova della notifica del titolo esecutivo all'Amministrazione resistente, avvenuta in data 15 giugno 2025, dimostrando così la piena conoscenza del comando giudiziale da parte dell'Amministrazione.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dagli artt. 112 e 114 del c.p.a. per l'ammissibilità dell'azione.
Risulta, inoltre, ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, quale condizione di procedibilità per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.
3.- Nel merito, il ricorso è palesemente fondato e merita accoglimento.
Il giudizio di ottemperanza è volto a dare attuazione a un comando giudiziale non spontaneamente eseguito dall'Amministrazione soccombente, al fine di garantire la piena effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio di legalità cui l'azione amministrativa deve conformarsi.
Nel caso di specie, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso di un cospicuo lasso di tempo (oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza e diversi mesi dalla sua notifica e dal passaggio in giudicato), non ha dato alcuna esecuzione alla sentenza n. 2703/2024 del Tribunale di Napoli. Tale pronuncia ha accertato in modo definitivo e incontrovertibile il diritto dei ricorrenti a vedersi attribuire la "Carta elettronica del docente" per gli anni scolastici specificati nel dispositivo, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo.
L'inerzia dell'Amministrazione, oltre a essere palese, risulta del tutto ingiustificata, non essendo stata addotta alcuna ragione ostativa all'adempimento. Tale comportamento omissivo rende necessario l'intervento sostitutivo di questo giudice al fine di assicurare la concreta realizzazione del bene della vita riconosciuto ai ricorrenti con la sentenza passata in giudicato.
Per le ragioni esposte, deve essere ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena, puntuale e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo a emettere e ad assegnare ai ricorrenti la "Carta elettronica del docente" per gli anni scolastici e per gli importi nominali di € 500,00 per ciascun anno, come riconosciuti nel giudicato, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
In considerazione della constatata e persistente inerzia dell'Amministrazione, che integra un comportamento elusivo del giudicato, appare altresì necessario, per garantire l'effettività della presente pronuncia, accogliere la richiesta di nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), del c.p.a.. Tale organo ausiliario del giudice viene individuato, in ragione della competenza per materia, nel Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM, o in un funzionario da questi delegato, il quale, decorso inutilmente il termine assegnato all'Amministrazione, provvederà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal suo insediamento (che avverrà su istanza di parte), a compiere tutti gli atti necessari per l'integrale esecuzione della sentenza, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
La parte ricorrente ha formulato espressa istanza per la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Tale istituto, come chiarito dalla giurisprudenza, costituisce una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, finalizzata a stimolare il debitore all'adempimento e a sanzionare la sua disobbedienza al comando del giudice. La sua applicazione è compatibile anche con le decisioni di condanna al pagamento di somme di denaro, poiché la sua finalità non è risarcitoria, bensì sanzionatoria e compulsiva. La norma prevede che il giudice fissi tale somma "salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative" e precisa che la penalità "non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali". Nel caso di specie, non emergono ragioni di manifesta iniquità, né l'Amministrazione ha allegato ragioni ostative. Pertanto, la richiesta merita accoglimento. In aderenza alla domanda di parte, la penalità viene fissata nella misura degli interessi legali, da calcolarsi sulla sorta capitale. Tale penalità decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del termine di 60 giorni assegnato per l'adempimento spontaneo e cesserà alla data dell'effettivo pagamento. L'importo complessivo maturato a titolo di penalità non potrà in ogni caso superare il limite massimo del 10% della medesima sorta capitale.
4.- Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia. Va altresì disposta la distrazione delle stesse in favore del difensore, avv. Giuseppe Versace, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
1. ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2703/2024, provvedendo all'emissione e all'accredito della "Carta elettronica del docente" in favore dei ricorrenti per gli anni scolastici e gli importi ivi stabiliti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
2. nomina, per il caso di persistente inadempimento oltre il termine di cui al punto 1), quale Commissario ad acta Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Direzione, il quale provvederà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal suo insediamento, a compiere tutti gli atti necessari a dare attuazione alla predetta sentenza, con spese e compenso a carico dell'Amministrazione;
3. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla sorta capitale per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all'effettivo pagamento, con il limite massimo complessivo del 10% (dieci per cento) della medesima sorta capitale;
4. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario delle spese generali, da distrarsi in favore dell'avvocato Giuseppe Versace, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA UZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
IO MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO MA | MA UZ |
IL SEGRETARIO