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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17343 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47994/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice RR BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il Parte_1
01.01.1994, con il patrocinio dell'avv. Giulia Crescini, nei confronti del Controparte_1
e della - a ND (Camerun) - ad Addis Abeba Controparte_2 Controparte_3
(Etiopia) - rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
AT
Il ricorrente, cittadino sudanese titolare dello status di rifugiato, ha riferito di aver ottenuto il nullaosta al ricongiungimento familiare con la moglie sig.ra il 22.07.2024, la Parte_2 quale attualmente si trova in Ciad presso un campo profughi gestito da che ha dato alla luce CP_4 la figlia minore , nata in [...] il [...]. Persona_1
Parte ricorrente ha aggiunto che, ottenuto il nullaosta, la moglie si è tempestivamente attivata per domandare, all'Ambasciata italiana in Camerun il rilascio del visto di ingresso, allegando tutta la documentazione necessaria, tra cui il certificato del matrimonio contratto il 1° marzo 2020, rilasciato dall'Autorità giudiziaria sudanese (Municipalità di Algenana) in data 22.01.2025, sul quale, il
13.03.2025 vi è stato apposto il timbro autentico del del Sudan. Controparte_1
Presentata la documentazione, l'Ambasciata italiana a ND in Camerun, ha comunicato alla sig.ra che, per la validità del proprio certificato di matrimonio ai fini del Parte_2 rilascio del visto, era necessario procedere alla legalizzazione del documento presso l'Ambasciata italiana di Addis Abeba, secondo una procedura che prevede l'autenticazione preventiva del certificato da parte dell' del Sudan in Etiopia e, successivamente, la legalizzazione da CP_3 parte del etiope. Controparte_1 Il ricorrente ha quindi dichiarato che la moglie ha diligentemente provveduto a far legalizzare il certificato di matrimonio dal Consolato del Sudan ad Addis Abeba il 15 aprile 2025 e, a far apporre al Ministero degli Affari Esteri etiope il proprio timbro in data 16 aprile 2025 per poi presentare il documento all' italiana ad Addis Abeba. Tale ultima amministrazione, tuttavia, ha CP_3 ulteriormente domandato alla richiedente produrre un'ulteriore attestazione da parte del Parte_3 necessaria a garantire la correttezza e la veridicità del contenuto dell'atto. E tuttavia, ha
[...] precisato il ricorrente, ai fini dell'ottenimento di una tale attestazione, lui e la moglie, o chi per loro, si sarebbero dovuti presentare presso il consolato per l'identificazione e gli accertamenti nel merito del certificato di matrimonio muniti di passaporti o altri documenti sudanesi. Infatti, “la ulteriore attestazione sulla veridicità del contenuto del certificato di matrimonio richiede che si innesti un procedimento di fronte all'autorità consolare sudanese che implica necessariamente l'accesso diretto ai locali consolari e la presentazione di un passaporto o altro documento d'identità sudanese per l'identificazione, oltre alla sottoposizione agli accertamenti che il consolato riterrà necessari per produrre quanto richiesto.”
Ciò premesso, il ricorrente, per il tramite della sua difesa, ha diffidato l' in Controparte_5
Camerun, competente per il rilascio del visto, evidenziando la regolarità della documentazione prodotta e la circostanza che la sig.ra può identificarsi esclusivamente Parte_2 mediante l'attestazione Tale Ambasciata, tuttavia, avrebbe rifiutato il rilascio del visto, in CP_4 quanto il certificato di matrimonio non risulta legalizzato dall'Ambasciata italiana ad Addis Abeba, la quale, a sua volta, avrebbe rifiutato di procedere alla legalizzazione in assenza della ulteriore certificazione di autenticità del contenuto del documento rilasciata dal Consolato sudanese.
Evidenziato quindi come in applicazione dell'art. 29 bis d. lgs 286/1998, stante l'impossibilità tanto del ricorrente quanto della sig.ra di entrare in contatto con le Autorità Parte_2 sudanesi, in capo all' incomba un vero e proprio obbligo di collaborazione e Controparte_5 supporto documentale al fine di consentire l'ingresso in del nucleo familiare, parte ricorrente CP_3 ha adito il Tribunale per domandare l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e con urgenza: ordinare al e all' a ND il rilascio Controparte_1 Controparte_3 del visto di ingresso per motivi familiari in favore della sig.ra nata in [...]
Sudan il 01.01.1998 e della figlia minore , nata in [...] il Persona_1
26.08.2025. In via ulteriormente preliminare: nella denegata ipotesi in cui questo Giudice decidesse di non accogliere l'istanza cautelare presentata, alla luce del grave pericolo alla vita e incolumità cui sono sottoposti la coniuge e la figlia del ricorrente, si chiede di fissare l'udienza di merito in tempi ravvicinati. In via principale e nel merito: accertare il diritto della sig.ra Parte_2
nata in [...] il [...] e della figlia minore ,
[...] Persona_1 nata in [...] il [...] al ricongiungimento familiare con il ricorrente e per l'effetto ordinare al
e all' a ND il rilascio del visto di ingresso per Controparte_1 Controparte_3 motivi familiari in favore delle stesse In via istruttoria e/o subordinata, solo qualora il Tribunale lo ritenesse necessario: ordinare all'Ambasciata italiana ad Addis Abeba la legalizzazione del certificato di matrimonio e, per l'effetto, ordinare al e all' Controparte_1 CP_3
a ND il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari in favore della sig.ra
[...] [...]
nata in [...] il [...] e della figlia minore Parte_2 Persona_1
, nata in [...] il [...]. In ogni caso condannare le parti resistenti al pagamento
[...] delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura.”
Il giudice, con decreto del 27.10.2025, “rilevato che parte ricorrente ha formulato contestualmente domanda cautelare e di merito, ritenuto che la controversia possa essere trattata direttamente nel merito, posto che l'udienza può essere fissata in tempi compatibili con le ragioni di urgenza prospettate”, ha fissato per l'esame della domanda cautelare e nel merito della causa l'udienza del
9.12.2025.
Il resistente, ritualmente citato non si è costituito in giudizio. CP_1
Con memorie del 4.12.2025 parte ricorrente ha rappresentato che la situazione amministrativa del nucleo familiare del ricorrente è ancora in stallo. Ha invero specificato che, sebbene la moglie abbia ricevuto una convocazione da parte dell' in Camerun, quest'ultima, nonostante i Controparte_5 solleciti della difesa del ricorrente, non ha fornito alcuna informazione circa la finalità della convocazione.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Appare opportuno richiamare, in via preliminare, la normativa inerente al ricongiungimento familiare con i soggetti titolari della protezione internazionale, applicabile al caso di specie.
La direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare al considerando 8 prevede in particolare: “La situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”.
In applicazione di tale principio, considerata la specifica condizione nella quale il titolare di protezione internazionale viene a trovarsi e dal quale, pertanto, non può esigersi la produzione di documentazione proveniente dalle autorità del paese di origine, ben si ritiene di dover valutare il ricorso ad altri mezzi atti a provare il vincolo familiare di cui si tratta. In particolare, il comma 2 dell'art 29 bis d. lgs. 286/1998 prevede che “qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”.
La norma, tenendo in considerazione le molteplici difficoltà che spesso non permettono ai titolari di protezione internazionale di ottenere la documentazione necessaria ad attestare i presupposti richiesti per il ricongiungimento familiare, afferma invero un principio di carattere generale e incentiva un atteggiamento collaborativo delle rappresentanze diplomatiche, anche ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi.
La giurisprudenza, del resto, nel fare piena applicazione del suddetto principio, ha da tempo affermato la necessità di consentire delle agevolazioni probatorie nei casi di ricongiungimento familiare coinvolgente titolari di protezione internazionale, i quali, spesso, non sono in grado, in ragione delle precarie condizioni del paese di provenienza, di reperire documentazione ufficiale attestante le situazioni familiari. A tal riguardo si ricorda che in un caso di ricongiungimento familiare tra un cittadino afghano residente in e i genitori, la Corte d'Appello di Roma ha rilevato che, il giudice CP_3 di primo grado aveva mancato di “tener conto della condizione conflittuale in cui versa il Paese
d'origine del richiedente, senza rilevare l'assenza del dovuto apporto collaborativo dell' CP_3
e soprattutto senza tener conto che ai fini della prova della composizione del nucleo familiare potevano essere valutati altri documenti…”(Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 284/2020, v. in questo senso anche: Cass. I sez. civile, n. 28202 del 14.10.2021).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha sufficientemente provato la relazione coniugale con la moglie sig.ra nata in [...] il [...]. Ed invero, quest'ultima, Parte_2 nel presentare, all'Ambasciata italiana in Camerun il certificato di matrimonio contratto il 1° marzo
2020, rilasciato dall'Autorità giudiziaria sudanese (Municipalità di Algenana) in data 22.01.2025, al quale è stato altresì apposto, in data 13.03.2025, il timbro autentico del Controparte_1 del Sudan, ha fornito, nei limiti che caratterizzano la sua situazione di specie, la prova ragionevolmente pretendibile circa il vincolo coniugale contratto con il marito ricorrente. Le ulteriori certificazioni richieste dall' in Etiopia, ed in particolare l'attestazione Controparte_5 da parte del Consolato sudanese necessaria a garantire la correttezza e la veridicità del contenuto del certificato presentato all' in Camerun, è invero non pretendibile nel caso di specie. La CP_3 moglie del ricorrente, infatti, al fine di ottenere suddetta attestazione, dovrebbe recarsi presso il consolato sudanese, munita di passaporto per procedere all'identificazione e agli accertamenti nel merito del certificato di matrimonio. E tuttavia, essendo quest'ultima come del resto il ricorrente, rifugiata, non può essere preteso che si rechi presso l'Ambasciata del suo paese munita di documenti identificativi.
Pertanto, stante la documentazione ufficiale, già prodotta dalla moglie del ricorrente all'Ambasciata italiana in Camerun al fine di provare il vincolo coniugale con il sig. , nonché l'ulteriore Per_1 certificato di nascita relativo alla minore , nata in [...] il Persona_1
26.08.2025, in applicazione delle norme e della giurisprudenza richiamata, devono considerarsi sufficientemente provati i presupposti per il rilascio del visto richiesto.
Nulla sulle spese in considerazione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all a ND (Camerun) il rilascio di Controparte_3 un visto di ingresso per ricongiungimento familiare con il ricorrente a favore della sig.ra
[...]
nata in [...] il [...] e della figlia minore Parte_2 Persona_1
, nata in [...] il [...].
[...]
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 9.12.2025
Il giudice
RR BI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice RR BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il Parte_1
01.01.1994, con il patrocinio dell'avv. Giulia Crescini, nei confronti del Controparte_1
e della - a ND (Camerun) - ad Addis Abeba Controparte_2 Controparte_3
(Etiopia) - rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.
AT
Il ricorrente, cittadino sudanese titolare dello status di rifugiato, ha riferito di aver ottenuto il nullaosta al ricongiungimento familiare con la moglie sig.ra il 22.07.2024, la Parte_2 quale attualmente si trova in Ciad presso un campo profughi gestito da che ha dato alla luce CP_4 la figlia minore , nata in [...] il [...]. Persona_1
Parte ricorrente ha aggiunto che, ottenuto il nullaosta, la moglie si è tempestivamente attivata per domandare, all'Ambasciata italiana in Camerun il rilascio del visto di ingresso, allegando tutta la documentazione necessaria, tra cui il certificato del matrimonio contratto il 1° marzo 2020, rilasciato dall'Autorità giudiziaria sudanese (Municipalità di Algenana) in data 22.01.2025, sul quale, il
13.03.2025 vi è stato apposto il timbro autentico del del Sudan. Controparte_1
Presentata la documentazione, l'Ambasciata italiana a ND in Camerun, ha comunicato alla sig.ra che, per la validità del proprio certificato di matrimonio ai fini del Parte_2 rilascio del visto, era necessario procedere alla legalizzazione del documento presso l'Ambasciata italiana di Addis Abeba, secondo una procedura che prevede l'autenticazione preventiva del certificato da parte dell' del Sudan in Etiopia e, successivamente, la legalizzazione da CP_3 parte del etiope. Controparte_1 Il ricorrente ha quindi dichiarato che la moglie ha diligentemente provveduto a far legalizzare il certificato di matrimonio dal Consolato del Sudan ad Addis Abeba il 15 aprile 2025 e, a far apporre al Ministero degli Affari Esteri etiope il proprio timbro in data 16 aprile 2025 per poi presentare il documento all' italiana ad Addis Abeba. Tale ultima amministrazione, tuttavia, ha CP_3 ulteriormente domandato alla richiedente produrre un'ulteriore attestazione da parte del Parte_3 necessaria a garantire la correttezza e la veridicità del contenuto dell'atto. E tuttavia, ha
[...] precisato il ricorrente, ai fini dell'ottenimento di una tale attestazione, lui e la moglie, o chi per loro, si sarebbero dovuti presentare presso il consolato per l'identificazione e gli accertamenti nel merito del certificato di matrimonio muniti di passaporti o altri documenti sudanesi. Infatti, “la ulteriore attestazione sulla veridicità del contenuto del certificato di matrimonio richiede che si innesti un procedimento di fronte all'autorità consolare sudanese che implica necessariamente l'accesso diretto ai locali consolari e la presentazione di un passaporto o altro documento d'identità sudanese per l'identificazione, oltre alla sottoposizione agli accertamenti che il consolato riterrà necessari per produrre quanto richiesto.”
Ciò premesso, il ricorrente, per il tramite della sua difesa, ha diffidato l' in Controparte_5
Camerun, competente per il rilascio del visto, evidenziando la regolarità della documentazione prodotta e la circostanza che la sig.ra può identificarsi esclusivamente Parte_2 mediante l'attestazione Tale Ambasciata, tuttavia, avrebbe rifiutato il rilascio del visto, in CP_4 quanto il certificato di matrimonio non risulta legalizzato dall'Ambasciata italiana ad Addis Abeba, la quale, a sua volta, avrebbe rifiutato di procedere alla legalizzazione in assenza della ulteriore certificazione di autenticità del contenuto del documento rilasciata dal Consolato sudanese.
Evidenziato quindi come in applicazione dell'art. 29 bis d. lgs 286/1998, stante l'impossibilità tanto del ricorrente quanto della sig.ra di entrare in contatto con le Autorità Parte_2 sudanesi, in capo all' incomba un vero e proprio obbligo di collaborazione e Controparte_5 supporto documentale al fine di consentire l'ingresso in del nucleo familiare, parte ricorrente CP_3 ha adito il Tribunale per domandare l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e con urgenza: ordinare al e all' a ND il rilascio Controparte_1 Controparte_3 del visto di ingresso per motivi familiari in favore della sig.ra nata in [...]
Sudan il 01.01.1998 e della figlia minore , nata in [...] il Persona_1
26.08.2025. In via ulteriormente preliminare: nella denegata ipotesi in cui questo Giudice decidesse di non accogliere l'istanza cautelare presentata, alla luce del grave pericolo alla vita e incolumità cui sono sottoposti la coniuge e la figlia del ricorrente, si chiede di fissare l'udienza di merito in tempi ravvicinati. In via principale e nel merito: accertare il diritto della sig.ra Parte_2
nata in [...] il [...] e della figlia minore ,
[...] Persona_1 nata in [...] il [...] al ricongiungimento familiare con il ricorrente e per l'effetto ordinare al
e all' a ND il rilascio del visto di ingresso per Controparte_1 Controparte_3 motivi familiari in favore delle stesse In via istruttoria e/o subordinata, solo qualora il Tribunale lo ritenesse necessario: ordinare all'Ambasciata italiana ad Addis Abeba la legalizzazione del certificato di matrimonio e, per l'effetto, ordinare al e all' Controparte_1 CP_3
a ND il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari in favore della sig.ra
[...] [...]
nata in [...] il [...] e della figlia minore Parte_2 Persona_1
, nata in [...] il [...]. In ogni caso condannare le parti resistenti al pagamento
[...] delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura.”
Il giudice, con decreto del 27.10.2025, “rilevato che parte ricorrente ha formulato contestualmente domanda cautelare e di merito, ritenuto che la controversia possa essere trattata direttamente nel merito, posto che l'udienza può essere fissata in tempi compatibili con le ragioni di urgenza prospettate”, ha fissato per l'esame della domanda cautelare e nel merito della causa l'udienza del
9.12.2025.
Il resistente, ritualmente citato non si è costituito in giudizio. CP_1
Con memorie del 4.12.2025 parte ricorrente ha rappresentato che la situazione amministrativa del nucleo familiare del ricorrente è ancora in stallo. Ha invero specificato che, sebbene la moglie abbia ricevuto una convocazione da parte dell' in Camerun, quest'ultima, nonostante i Controparte_5 solleciti della difesa del ricorrente, non ha fornito alcuna informazione circa la finalità della convocazione.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Appare opportuno richiamare, in via preliminare, la normativa inerente al ricongiungimento familiare con i soggetti titolari della protezione internazionale, applicabile al caso di specie.
La direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare al considerando 8 prevede in particolare: “La situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”.
In applicazione di tale principio, considerata la specifica condizione nella quale il titolare di protezione internazionale viene a trovarsi e dal quale, pertanto, non può esigersi la produzione di documentazione proveniente dalle autorità del paese di origine, ben si ritiene di dover valutare il ricorso ad altri mezzi atti a provare il vincolo familiare di cui si tratta. In particolare, il comma 2 dell'art 29 bis d. lgs. 286/1998 prevede che “qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”.
La norma, tenendo in considerazione le molteplici difficoltà che spesso non permettono ai titolari di protezione internazionale di ottenere la documentazione necessaria ad attestare i presupposti richiesti per il ricongiungimento familiare, afferma invero un principio di carattere generale e incentiva un atteggiamento collaborativo delle rappresentanze diplomatiche, anche ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi.
La giurisprudenza, del resto, nel fare piena applicazione del suddetto principio, ha da tempo affermato la necessità di consentire delle agevolazioni probatorie nei casi di ricongiungimento familiare coinvolgente titolari di protezione internazionale, i quali, spesso, non sono in grado, in ragione delle precarie condizioni del paese di provenienza, di reperire documentazione ufficiale attestante le situazioni familiari. A tal riguardo si ricorda che in un caso di ricongiungimento familiare tra un cittadino afghano residente in e i genitori, la Corte d'Appello di Roma ha rilevato che, il giudice CP_3 di primo grado aveva mancato di “tener conto della condizione conflittuale in cui versa il Paese
d'origine del richiedente, senza rilevare l'assenza del dovuto apporto collaborativo dell' CP_3
e soprattutto senza tener conto che ai fini della prova della composizione del nucleo familiare potevano essere valutati altri documenti…”(Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 284/2020, v. in questo senso anche: Cass. I sez. civile, n. 28202 del 14.10.2021).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha sufficientemente provato la relazione coniugale con la moglie sig.ra nata in [...] il [...]. Ed invero, quest'ultima, Parte_2 nel presentare, all'Ambasciata italiana in Camerun il certificato di matrimonio contratto il 1° marzo
2020, rilasciato dall'Autorità giudiziaria sudanese (Municipalità di Algenana) in data 22.01.2025, al quale è stato altresì apposto, in data 13.03.2025, il timbro autentico del Controparte_1 del Sudan, ha fornito, nei limiti che caratterizzano la sua situazione di specie, la prova ragionevolmente pretendibile circa il vincolo coniugale contratto con il marito ricorrente. Le ulteriori certificazioni richieste dall' in Etiopia, ed in particolare l'attestazione Controparte_5 da parte del Consolato sudanese necessaria a garantire la correttezza e la veridicità del contenuto del certificato presentato all' in Camerun, è invero non pretendibile nel caso di specie. La CP_3 moglie del ricorrente, infatti, al fine di ottenere suddetta attestazione, dovrebbe recarsi presso il consolato sudanese, munita di passaporto per procedere all'identificazione e agli accertamenti nel merito del certificato di matrimonio. E tuttavia, essendo quest'ultima come del resto il ricorrente, rifugiata, non può essere preteso che si rechi presso l'Ambasciata del suo paese munita di documenti identificativi.
Pertanto, stante la documentazione ufficiale, già prodotta dalla moglie del ricorrente all'Ambasciata italiana in Camerun al fine di provare il vincolo coniugale con il sig. , nonché l'ulteriore Per_1 certificato di nascita relativo alla minore , nata in [...] il Persona_1
26.08.2025, in applicazione delle norme e della giurisprudenza richiamata, devono considerarsi sufficientemente provati i presupposti per il rilascio del visto richiesto.
Nulla sulle spese in considerazione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all a ND (Camerun) il rilascio di Controparte_3 un visto di ingresso per ricongiungimento familiare con il ricorrente a favore della sig.ra
[...]
nata in [...] il [...] e della figlia minore Parte_2 Persona_1
, nata in [...] il [...].
[...]
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 9.12.2025
Il giudice
RR BI