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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Ilaria Iammarino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4412 del R.G. dell'anno 2010, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo vertente
t r a
, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Pepe e dall'Avv. Rita Marchitiello, Parte_1 giusta procura in atti e come in atti domiciliato
- opponente-
e
, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Calabrò e dall'Avv. Teodoro de Controparte_1
Divitiis, giusta procura in atti e come in atti domiciliato
- opposta–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con libello introduttivo di lite depositato in data 21.10.2010, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 723/10 del 25/06/10, reso dall'intestato Tribunale in favore di , con il quale era stato ingiunto il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 8.479,00 oltre interessi e spese. In via riconvenzionale, ha chiesto, altresì, la restituzione della somma di euro 1.000,00 versata dall'opponente a titolo di deposito cauzionale nell'ambito del contratto di locazione sottoscritto tra le parti ed avente ad oggetto un bene di proprietà opposta.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha dedotto l'improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010; l'inefficacia della scrittura privata posta a base del monitorio per mancata sottoscrizione da parte del;
l'errore nel Controparte_1 calcolo della somma azionata. Si è costituito in giudizio , chiedendo la concessione della provvisoria Controparte_1 esecutorietà e il rigetto delle avverse domande in quanto infondate;
in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, la refusione degli importi relativi ai canoni impagati e alle spese per la liberazione coattiva del bene, oltre al risarcimento per i danni patiti dall'immobile; ancora, la liquidazione dei danni ex art. 96 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 20.08.2012, è stata dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito sono state ammesse le prove orali, come da ordinanza depositata l'11.10.2013, dopodiché, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.05.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c..
*
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione relativa all'improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010 atteso che l'omessa informativa non comporta alcuna sanzione processuale.
Nel merito, poi, va rilevato, che con il c.d. verbale di concordamento, sottoscritto in data
15.12.2018, l'opponente ha dichiarato di essere debitore della somma ingiunta.
Orbene, ai sensi dell'art. 1988 c.c., che è applicabile al caso di specie, la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito – così come contemplata nel verbale innanzi menzionato- dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Ma vi è di più. Anche la prova testimoniale ha confermato il riconoscimento del debito da parte del né quest'ultimo ha fornito prova contraria atteso che anche il Parte_1 pagamento di euro 2.000,00, come da documentazione prodotta dal medesimo opponente, risulta effettuata in epoca antecedente rispetto alla scrittura ricognitiva, ovvero in data
20.10.2018.
pag. 2/3 Di conseguenza, l'opposizione va rigettata con conferma del D.I. n. 723/10, da intendersi definitivamente esecutivo.
Va altresì respinta la domanda di restituzione della caparra cauzionale, in quanto, dall'escussione della teste , risulta che l'immobile oggetto di locazione è stato Testimone_1 consegnato in condizioni tali da giustificare la trattenuta totale della caparra, né il conduttore ha fornito sul punto prova di aver restituito il bene in buono stato.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta la stessa va rigettata attesa l'insussistenza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
il GOP, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. 723/10 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) rigetta la domanda riconvenzionale come spiegata;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate nell'importo di euro 3.000,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09.12.2025.
Il GOP
\ Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Ilaria Iammarino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4412 del R.G. dell'anno 2010, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo vertente
t r a
, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Pepe e dall'Avv. Rita Marchitiello, Parte_1 giusta procura in atti e come in atti domiciliato
- opponente-
e
, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Calabrò e dall'Avv. Teodoro de Controparte_1
Divitiis, giusta procura in atti e come in atti domiciliato
- opposta–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con libello introduttivo di lite depositato in data 21.10.2010, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 723/10 del 25/06/10, reso dall'intestato Tribunale in favore di , con il quale era stato ingiunto il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 8.479,00 oltre interessi e spese. In via riconvenzionale, ha chiesto, altresì, la restituzione della somma di euro 1.000,00 versata dall'opponente a titolo di deposito cauzionale nell'ambito del contratto di locazione sottoscritto tra le parti ed avente ad oggetto un bene di proprietà opposta.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha dedotto l'improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010; l'inefficacia della scrittura privata posta a base del monitorio per mancata sottoscrizione da parte del;
l'errore nel Controparte_1 calcolo della somma azionata. Si è costituito in giudizio , chiedendo la concessione della provvisoria Controparte_1 esecutorietà e il rigetto delle avverse domande in quanto infondate;
in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, la refusione degli importi relativi ai canoni impagati e alle spese per la liberazione coattiva del bene, oltre al risarcimento per i danni patiti dall'immobile; ancora, la liquidazione dei danni ex art. 96 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 20.08.2012, è stata dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito sono state ammesse le prove orali, come da ordinanza depositata l'11.10.2013, dopodiché, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.05.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c..
*
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione relativa all'improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010 atteso che l'omessa informativa non comporta alcuna sanzione processuale.
Nel merito, poi, va rilevato, che con il c.d. verbale di concordamento, sottoscritto in data
15.12.2018, l'opponente ha dichiarato di essere debitore della somma ingiunta.
Orbene, ai sensi dell'art. 1988 c.c., che è applicabile al caso di specie, la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito – così come contemplata nel verbale innanzi menzionato- dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Ma vi è di più. Anche la prova testimoniale ha confermato il riconoscimento del debito da parte del né quest'ultimo ha fornito prova contraria atteso che anche il Parte_1 pagamento di euro 2.000,00, come da documentazione prodotta dal medesimo opponente, risulta effettuata in epoca antecedente rispetto alla scrittura ricognitiva, ovvero in data
20.10.2018.
pag. 2/3 Di conseguenza, l'opposizione va rigettata con conferma del D.I. n. 723/10, da intendersi definitivamente esecutivo.
Va altresì respinta la domanda di restituzione della caparra cauzionale, in quanto, dall'escussione della teste , risulta che l'immobile oggetto di locazione è stato Testimone_1 consegnato in condizioni tali da giustificare la trattenuta totale della caparra, né il conduttore ha fornito sul punto prova di aver restituito il bene in buono stato.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta la stessa va rigettata attesa l'insussistenza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
il GOP, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. 723/10 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) rigetta la domanda riconvenzionale come spiegata;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate nell'importo di euro 3.000,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09.12.2025.
Il GOP
\ Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3