TAR Palermo, sez. III, sentenza 13/02/2025, n. 355
TAR
Sentenza 13 febbraio 2025

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, ha esaminato il ricorso proposto da un privato cittadino avverso l'ingiunzione-ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Misilmeri, relativa a opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo. Il ricorrente, divenuto proprietario del terreno su cui sono state eseguite le opere, ha contestato la legittimità del provvedimento comunale deducendo cinque motivi di ricorso. In particolare, ha lamentato la violazione di norme urbanistiche ed edilizie, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, insufficiente motivazione, mancanza di interesse pubblico e violazione del principio di affidamento, sostenendo che la risalenza nel tempo dell'abuso avrebbe dovuto comportare una motivazione specifica sull'interesse pubblico alla rimozione. Ha altresì eccepito la mancanza di elementi essenziali nell'atto, l'illogicità, il difetto d'istruttoria, l'inesistenza dei presupposti e l'indeterminatezza, lamentando che il provvedimento non indicasse le norme violate e fosse generico riguardo all'acquisizione di aree ulteriori. Ulteriormente, ha contestato la violazione della proprietà privata, la manifesta ingiustizia e la sproporzione della sanzione, nonché la violazione delle norme sulla notificazione degli atti, asserendo che la notifica effettuata da un messo comunale fosse inesistente. Il Comune di Misilmeri non si è costituito in giudizio.

Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo infondato. Quanto al primo motivo, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il decorso del tempo non genera legittimo affidamento né impone un particolare onere motivazionale all'amministrazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, il quale è intrinseco al ripristino della legalità violata. In relazione alle censure relative alla mancanza di elementi essenziali e all'indeterminatezza, il giudice ha affermato che l'ingiunzione a demolire opere abusive in assenza di titolo è sufficientemente motivata dalla descrizione delle opere e dal richiamo alla loro abusività, non richiedendo una specifica motivazione in ordine alle norme violate. Le doglianze concernenti l'acquisizione di aree ulteriori e la genericità della prospettata acquisizione sono state respinte, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'eventuale vizio nella determinazione dell'area da acquisire non inficia la legittimità dell'ordine di demolizione, ma impedisce solo la successiva acquisizione dell'area medesima. Infine, la censura sulla notificazione è stata disattesa, poiché un eventuale vizio procedimentale nella notifica non incide sulla validità dell'atto di demolizione in sé. Pertanto, il ricorso è stato rigettato e nulla è stato statuito sulle spese processuali, stante la mancata costituzione dell'amministrazione resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 13/02/2025, n. 355
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 355
    Data del deposito : 13 febbraio 2025
    Fonte ufficiale :

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