Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 13/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00355/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01110/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2023, proposto da
NN IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Merendino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Sammartino, 45;
contro
Comune di Misilmeri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della ingiunzione-ordinanza di demolizione n. 12 (c_f246.082048.registro ufficiale.u.0017711.07-06-2023) adottata in data 07.06.2023 dal Responsabile dell'Area 4 – Edilizia Privata-Urbanistica - del Comune di Misilmeri, notificata al ricorrente in data 09.06.2023, del verbale di sopralluogo del 07.04.2023 e di ogni altro atto antecedente e presupposto, allo stato sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Roberto Valenti e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce contro il provvedimento con cui il Comune di Misilmeri ha intimato la demolizione delle opere meglio descritte nel ricorso, eseguite dal ricorrente in assenza di titolo edilizio.
Segnatamente, divenuto proprietario di un lotto di terreno, parte ricorrente adduce di avervi realizzato un immobile adibito a abitazione in c.a., con falde inclinate in c.a., in assenza di qualsiasi titolo edilizio.
A seguito della notifica dell’ordine di demolizione ha quindi presentato l’odierno ricorso, senza articolare alcuna domanda cautelare, in cui si contestano i seguenti profili di censura:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 L. 17 agosto 1942 n. 1150; dell’art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47; dell’art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, insufficiente motivazione, mancanza di interesse pubblico, violazione del principio di affidamento: in tesi di parte ricorrente, tenuto conto della risalenza nel tempo dell’abuso, si era formato un legittimo affidamento e il Comune avrebbe dovuto motivare sull’interesse pubblico alla rimozione dell’immobile;
2) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 31 D.P.R. 380/01; mancanza di elementi essenziali dell’atto amministrativo; eccesso di potere per illogicità, difetto d’istruttoria, inesistenza dei presupposti e indeterminatezza: con detta censura parte ricorrente lamenta che il provvedimento non menziona le norme violate;
3) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 31 D.P.R. 380/01; mancanza di elementi essenziali dell’atto amministrativo; eccesso di potere per illogicità, difetto d’istruttoria, inesistenza dei presupposti e indeterminatezza: con detta censura parte ricorrente lamenta che l’ingiunzione alla demolizione non conterrebbe alcuna in indicazione dei dati catastali che il Comune intende acquisire, lamenta la genericità della prospettata acquisizione dell’ulteriore area di sedime;
4) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 31 D.P.R. 380/2001; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica ed ingiustizia manifesta; violazione dell'art. 42. Cost.; violazione della proprietà privata; violazione dei principi generali in tema di "sanzioni" e di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, perplessità: l'individuazione di un'area e di opere ulteriori da acquisire rispetto alle opere contestate e alla relativa area di sedime deve essere in ogni caso giustificata dalla ricorrenza di un'esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi alla realizzazione di quelle che il Comune ha in via principale sanzionato con la demolizione;
5) Violazione e mancata applicazione delle disposizioni in materia di notificazione degli atti: ai sensi dell’art. 26 della legge urbanistica base 17.08.1942 n.1150 “ i provvedimenti di sospensione e demolizione sono notificati a mezzo dell’ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile ”, mentre nel caso in esame il provvedimento è stato notificato mercé messo comunale per cui in tesi di parte ricorrente sarebbe inesistente laddove posta in essere da soggetti non abilitati.
Il Comune di Misilmeri non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 2 gennaio 2025, presente l’avvocato di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è privo di fondamento e va quindi rigettato.
La prima censura è da disattendere.
Per orientamento giurisprudenziale prevalente, il decorso del tempo (anche lungo) tra la realizzazione dell’opera abusiva e il suo accertamento non comporta l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento per il privato, né innesta in capo all'Amministrazione uno specifico onere di motivazione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 21 gennaio 2020, n. 277; Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9; T.A.R., Sicilia, Palermo, Sez. II , 24/03/2015 , n. 713; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 22 luglio 2020, n. 1526). Inoltre, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 9/2017), nonché la successiva giurisprudenza amministrativa sul punto uniforme, ha negato che in simili ipotesi ricorra un particolare onere motivazionale in capo alla p.a.: “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ” (così Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2017).
Anche la seconda censura è infondata.
È principio consolidato quello per il quale l’ingiunzione a demolire avente ad oggetto opere realizzate in assenza di titolo non necessita di alcuna specifica motivazione; anche questo Tribunale ha costantemente affermato che « Presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di un manufatto è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell’opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza, con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività » (così, ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2019 n. 2325). Il richiamo alla mancata esistenza, qui non contestata, di un valido titolo edilizio e il riferimento, pure contenuto nel provvedimento impugnato, al d.P.R. n. 380/2001 costituiscono entrambi elementi sufficienti a integrare la motivazione sottesa all’ordine di demolizione.
Le censure rubricate sub. 3 e sub. 4 possono essere trattate contestualmente e vanno entrambe rigettate in quanto infondate.
In ipotesi analoga alla presente è stato affermato: “ l’Amministrazione ha soltanto prospettato l’eventuale acquisizione al patrimonio comunale delle opere de quibus in caso di inottemperanza dell’ordine demolitorio, che, tuttavia, avrebbe dovuto essere accertata con un successivo atto amministrativo; il che conferma come le doglianze incentrate sull’impossibilità giuridica dell’acquisizione al patrimonio comunale non siano idonee a manifestare un vizio di legittimità del presupposto ordine di demolizione ” (Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2022, n. 7993).
Nello stesso senso dell’irrilevanza dell’eventuale vizio ai fini del vaglio di legittimità dell’ordine a demolire, peraltro, si esprime la costante giurisprudenza qualora sia contestata l’omessa o erronea o generica indicazione della superficie da acquisire: «Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di aderire, l’omessa indicazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’area ulteriore, rispetto a quella di sedime, da acquisire non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione, ma impedisce la successiva acquisizione dell’area medesima, ferma restando ovviamente l’acquisizione del manufatto abusivo e della relativa area di sedime, che è prevista dalla legge e non richiede alcuna specifica determinazione da parte dell’autorità amministrativa (ex multis , T.A.R. Napoli, Sez. III, 5 settembre 2017 n. 4249; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 23 marzo 2018 n. 3299)» (così, ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 30 luglio 2019, n. 1985).
Anche la quinta ed ultima censura va disattesa considerato che, con riferimento alla notificazione del provvedimento gravato, l’eventuale vizio potrebbe incidere sugli effetti che l’ordinamento ricollega alla notifica dell’ingiunzione a demolire, ma non sulla validità di quest’ultima, che sussiste a prescindere dalla correttezza o meno del relativo procedimento di notificazione.
In conclusione, il ricorso è infondato e va quindi respinto.
Nessuna statuizione è da assumere in ordine alla spese, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segretaria sezionale per la comunicazione alla parte, nonché per la trasmissione integrale a mezzo PEC al Comune di Misilmeri, non costituito in giudizio, e al Prefetto di Palermo.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO