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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 141 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Eleonora SECCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti: intendono chiedere l'omologa della separazione e dei patti qui in continuazione riportati alle seguenti CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. In merito all'attuale residenza, i coniugi danno atto di aver già regolato tale condizione tanto che la sig.ra sposterà a breve e comunque entro 03 mesi dalla sottoscrizione CP_1
del presente ricorso la propria residenza in altra abitazione sita in Caldogno (VI) mentre il sig. rimarrà nell'immobile adibito a casa coniugale sita in Zugliano (VI) – via Fermi CP_2
nr. 3 dove continuerà a vivere con la figlia;
la sig.ra porterà con Persona_1 CP_1
sé i propri beni personali, lasciando l'intero arredo della casa al sig. e, al termine CP_2
del trasloco, consegnerà le chiavi dell'immobile al ricorrente;
3. In merito alla figlia oggi minorenne, questa verrà affidata Persona_2
congiuntamente ai genitori che si impegnano a concordare insieme le scelte educative e scolastiche relative alla minore, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze di nonchè a sostenersi reciprocamente nel ruolo genitoriale;
Per_2
4. Per la gestione di viene stabilito l'affido congiunto con collocazione di Per_2
presso la madre e ampio diritto di visita da parte del padre posta anche l'età Per_2
della ragazza;
premesso che in ogni caso i genitori potranno vedere e tenere la figlia con sé
quando lo desiderano previo accordo anche telefonico, di almeno 24 ore prima, nel rispetto delle condizioni di salute e degli impegni scolastici della minore, allo scopo di garantire alla stessa un ordinato regime di vita, il padre potrà tenere con sè per tre fine Per_2
settimana alterni al mese dalle ore 13.00 del venerdì (uscita scuola) alle ore 22.00 della domenica ovvero del lunedì mattina quando porterà direttamente a scuola;
Per_2
durante la settimana il padre potrà tenere con sè la figlia per almeno due giorni consecutivi compreso il pernotto, indicativamente e salvo diverso accordo, la giornata del mercoledì di ogni settimana ovvero anche del giovedì qualora si creasse continuità con i fine settimana
2 sempre nell'interesse e secondo esigenze della figlia;
i genitori qui precisano che, salvo diverso accordo, posto che finisce scuola alle ore 12.45 circa presso l'istituto Per_2
Scotton di Breganze, la stessa ogni giorno si recherà presso il padre dove pranzerà per poi,
nel pomeriggio ritornare dalla madre;
in ogni caso i genitori qui ricorrenti dovranno collaborare al massimo per contemperare gli impegni lavorativi di ciascuno e le necessarie esigenze di cura ed educazione della figlia a cui entrambi sono tenuti;
5. il diritto-dovere di tenere la figlia nei giorni stabiliti potrà essere soggetto per entrambi i genitori a variazioni, dovute a situazioni di necessità contingenti quali impegni di lavoro,
visite mediche o malattia, con obbligo di congruo preavviso – almeno 48 ore - di un genitore nei confronti dell'altro in ordine alla sopravvenuta necessità del cambiamento;
6. in ragione delle modalità di collocazione di presso ciascun genitore, come Per_2
sopra stabilite, ognuno dei due adulti si farà carico direttamente dei bisogni e delle esigenze della ragazza nei periodi di permanenza presso di loro mentre, a integrazione, i coniugi hanno determinato e qui congiuntamente chiedono che sia disposto a favore della sig.ra un contributo al mantenimento da parte del sig. per la figlia CP_1 CP_2 Per_2
di euro 100,00 mensili da versarsi alla sig.ra a mezzo bonifico bancario alle CP_1
coordinate già note, entro il giorno 15 di ogni mese e a decorrere dal mese di FEBBRAIO
2025 compreso;
detto importo sarà soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT
ogni anno a partire da gennaio 2026; tale somma sarà corrisposta dal padre fino al raggiungimento della maggiore età della figlia e anche successivamente, se questa decidesse di voler continuare gli studi o se non dovesse raggiungere l'indipendenza economica, ma in questo caso il versamento avverrà direttamente nei confronti della giovane adulta;
7. fin dal mese di febbraio 2025 gli assegni familiari collegati alla minore andranno per intero a beneficio del genitore collocatario ovvero la sig.ra al sig. l'obbligo di CP_1 CP_2
3 rendersi disponibile a qualunque adempimento utile per l'ottenimento dell'assegno unico in parola;
per l'importo degli assegni fino ad oggi accumulato e non utilizzato dai genitori,
questo verrà diviso al 50% tra i qui ricorrenti;
8. come detto, per quanto riguarda l'amministrazione ordinaria della figlia Per_2
questa sarà esercitata dal genitore presso cui di volta in volta la stessa si troverà mentre per quanto riguarda l'amministrazione straordinaria, sia disposto che le spese di carattere straordinario da sostenersi per la figlia quindi a titolo esemplificativo per ragioni di salute
(cure mediche non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale o per cure e protesi dentarie,
occhiali/visite oculistiche), per istruzione scolastica, per l'eventuale formazione universitaria e comunque per la formazione culturale e professionale della minore, tutte saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di
Vicenza; tutte le spese di cui sarà chiesto quota parte il rimborso dovranno essere debitamente documentate e verranno rimborsate a presentazione delle pezze giustificative;
9. i signori e , dichiarando espressamente di CP_1 Controparte_2
essere entrambi economicamente autosufficienti, e di nulla pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo, ragione e/o causa compresa ogni possibile pretesa a titolo di assegno c.d.
perequativo al quale qui espressamente rinunciano;
10. in merito alle automobili acquistate in costanza di matrimonio tutte di proprietà esclusiva del sig. , queste resteranno in uso esclusivo al sig. mentre la sig.ra CP_2 CP_2
con proprie sostanze provvederà ad acquistare un'auto di sua esclusiva proprietà; CP_1
in merito alle auto acquistate in costanza di matrimonio, la sig.ra qui riconosce che CP_1
queste sono state acquistate dal sig. con sostanze personali dello stesso e CP_2
pertanto, in merito dichiara di nulla pretendere dallo stesso a qualunque titolo;
11. in merito alla casa coniugale sita in Zugliano (VI) – via Fermi nr. 3 catastalmente identifica catasto fabbricati foglio 4, mappali 562, sub 5, mappali 562, sub 14 (accessori e
4 pertinenze) di proprietà di entrambi i coniugi (rogito 26211 rep. 14961 racc. Notaio Per_3
doc. 7), dopo lunga discussione i coniugi hanno determinato quanto segue;
la sig.ra
[...]
espressamente dichiara e si impegna a cedere la propria quota di comproprietà, CP_1
pari a 1/2, a favore del sig. , a titolo di regolamentazione dei Controparte_2
reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi, al corrispettivo complessivo pattuito di euro 2.000,00 (duemila/00) con atto che sarà formalizzato davanti al Notaio scelto dal sig. che ne sosterrà le spese per intero;
per quanto riguarda il corrispettivo CP_2
indicato – euro 2.000,00 – i coniugi dichiarano di aver determinato tale importo liberamente e senza costrizione alcuna nonché dopo attenta valutazione non solo del valore effettivo dell'immobile ma altresì dei pesi sullo stesso gravanti;
detto passaggio di proprietà avverrà
entro 30 giorni dalla sentenza di omologa della separazione ovvero non appena l'istituto di credito titolare del contratto di mutuo gravante sull'immobile nonché del prestito esistente avrà provveduto al disbrigo delle pratiche connesse;
le parti chiedono fin d'ora l'esenzione dall'imposta di bollo, registro e ipotecaria, nonché da ogni altra tassa, così come previsto dagli artt. 5 e 6 L. 898/70 e 19 L. 74/87, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 154/1999 e alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21.06.2012 cui è seguita la circolare n. 18 del 29.05.2013 e confermate con circolare n. 2/E del 21.02.2014, in quanto trattasi di disposizioni patrimoniali disposte in accordi di separazione quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
il sig. si CP_2
impegna a pagare sia le spese dell'atto notarile, sia le spese connesse e/o collegate (ad esempio l'eventuale certificato APE) e si accollerà per intero il mutuo residuo nonché il prestito per ristrutturazione connesso all'immobile già dal mese di febbraio 2025 - mese entro il quale la moglie uscirà dalla casa coniugale, ovvero dal mese di effettivo trasloco –
sollevando la sig.ra da ogni dovuto;
CP_1
12. sempre in merito all'immobile in parola, sito in Zugliano (VI) – via Fermi nr. 3
5 catastalmente identifica catasto fabbricati foglio 4, mappali 562, sub 5, mappali 562, sub 14
(accessori e pertinenze) la sig.ra dichiara espressamente di rinunciare al proprio CP_1
diritto di credito per quanto versato fino ad oggi per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale (quota mutuo e prestito di ristrutturazione) e di nulla chiedere e pretendere in merito dal sig. per nessuna ragione, titolo e/o causa collegata e/o connessa;
con CP_2
il versamento di quanto concordato al punto 11, infatti, la sig.ra si dichiara CP_1
soddisfatta di ogni pretesa;
13. la sig.ra si rende fin da ora disponibile a qualunque adempimento utile per lo CP_1
scioglimento del contratto di mutuo stipulato e collegato all'immobile di cui ai punti precedenti nonché, per quanto relativo e connesso alla rinegoziazione ovvero al nuovo contratto di mutuo che il sig. dovrà sottoscrivere a proprio nome;
CP_2
14. nella denegata ipotesi in cui i coniugi durante le trattative che hanno preceduto il raggiungimento degli antescritti accordi, avessero presentato denunzia-querela l'uno nei confronti dell'altro, entrambi i signori e si CP_1 Controparte_2
impegnano a rimettere ogni ipotetica denunzia-querela nonché a non costituirsi parte civile in qualsivoglia procedimento penale collegato e/o connesso;
15. I signori e , fatto salvo quanto sopra, con CP_1 Controparte_2
la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver consapevolmente e liberamente raggiunto gli accordi antescritti, di non aver subito e/o patito costruzioni di alcun genere e di aver integralmente regolato tra di loro ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tanto da non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro; dichiarano altresì di essere entrambi economicamente autosufficienti;
16. Sia ordinato all'Ufficiale dell'Ufficio Anagrafe di effettuare le annotazioni di legge nel registro dello Stato Civile del Comune competente;
17. Sia dato atto che le spese per la presente procedura sono interamente a carico del sig.
6 . CP_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ZUGLIANO (VI) in data 11/10/2008, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15.04.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la Per_2
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo Per_2
ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei
7 confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-spese interamente a carico di Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 Controparte_2
uniti in matrimonio in ZUGLIANO (VI) in data 11/10/2008 con atto trascritto al n. 30, parte II,
serie A, anno 2008, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZUGLIANO (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) spese a carico di Controparte_2
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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