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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: UC SEBASTIANI Presidente TT DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2024/2025 promossa da:
(c.f. nata alla Spezia il 17.06.1964 (con l'avv. Parte_1 C.F._1 Bonfiglio) e (c.f. ) nato alla Spezia il 11.04.1969 (con Parte_2 C.F._2 l'avv. Bendinelli) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 20.10.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario a CA (MS) in data 13.05.1995 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1995, numero 15, parte II, serie A); che dall'unione è nato il figlio in data 22.03.2003; che in data 28.11.2022 è stata Per_1 omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. Il figlio maggiorenne, studente, continuerà ad abitare con la madre, presso la casa della Per_1 medesima, ove avrà collocazione prevalente.
2. La casa coniugale, sita in La Spezia, di proprietà della moglie, rimarrà nella disponibilità della medesima con tutti gli arredi.
3. Quanto alle modalità di frequentazione del figlio, il padre si impegna a tenerlo presso di sé anche con pernotto a fine settimana alternati, nonché 15 gg. per il periodo estivo.
4. Il padre si impegna a corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di E. 350,00 mensili (di cui 50 E. per la “paghetta” mensile di , entro il 5 del mese di Per_1 riferimento, sul conto corrente della medesima, somma rivalutabile annualmente come per legge. Il padre verserà inoltre alla madre la somma di E. 15,00 per ogni giorno in cui a differenza Per_1 di quanto previsto, non starà con il medesimo, provvedendo così al mantenimento dello stesso in maniera indiretta anziché diretta.
5. Il padre si farà carico del 100% di tutte le spese relative alla moto di (o di eventuale altro Per_1 sport alternativo), nonché dell'abbonamento internet, netflix, audible, spotify e delle spese di telefonia mobile di provvedendo ai pagamenti entro le date di scadenza. Per_1
6. Le spese straordinarie non comprese nel punto di cui sopra saranno ripartite al 50% tra i genitori, i quali concordano che anche le spese (da concordare se di importo superiore ad E. 150,00) per i capispalla e le scarpe del figlio saranno ripartite al 50%. I genitori dichiarano di aderire, per tutto quanto sopra non disciplinato, al protocollo del Tribunale della Spezia. I medesimi provvederanno in via alternata a sostenere le spese straordinarie, con preavviso della spesa di almeno 24 ore, impegnandosi a rimborsare al genitore, che abbia anticipato tutta la spesa, la rispettiva quota di spettanza, nei 15 giorni successivi. 7. Il padre si impegna a consegnare ogni anno, se e quando necessario, i documenti necessari per l' , anche in relazione all'iscrizione di all'università, con la precisazione che ove il padre Pt_3 Per_1 non li consegni o li consegni tardivamente, la differenza di costo tra quanto dovrà essere pagato e quanto sarebbe stato corretto a pagare in caso di presentazione dell , sarà a carico del padre. Pt_3
8. L'assegno unico spetterà integralmente alla sig.ra , essendo genitore collocatario Parte_1 prevalente.
9. Il sig. trasferisce la propria quota del 50% della proprietà relativa all'autovettura, Parte_2 Fiat 600, tg. CK427VG, alla sig.ra , che accetta, a definizione dei rapporti Parte_1 patrimoniali tra i coniugi, avendone comunque la sig.ra già pagato l'intero prezzo. Parte_1 Ogni eventuale onere relativo al passaggio di intestazione rimane a carico della sig.ra
[...]
. Pt_1
10. Gli altri mezzi seguono le rispettive intestazioni.
11. Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 04.12.2025 le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. In tal sede, le parti hanno altresì precisato che i tempi di frequentazione previsti nella condizione sub n. 3 sono da intendersi come meramente indicativi, impregiudicata cioè ogni diversa volontà del figlio maggiorenne. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra
[...]
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi a CA (MS) in Pt_1 Parte_2 data 13.05.1995 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1995, numero 15, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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