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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1255/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto, via Moleti, 53 presso lo studio dell'Avv. Antonio Raimondo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria, 1 resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6 marzo 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 giugno 2024 formulava opposizione Parte_1 avverso l ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento della pensione di inabilità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 co. 3 L. n. 104/92), laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento della pensione di inabilità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato
(art. 3 co. 3 L. n. 104/92), così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_1 affetta da “Esiti di lobectomia superiore destra per adenocarcinoma polmonare pT1bN1..G2 già chemiotrattato in attuale follow up oncologico negativo per ripresa di malattia con regolare funzionalità respiratoria spirometricamente accertata. Esiti di erniectomia inguinale destra senza ripercussioni funzionali.
Esiti di intervento ORL per ipertrofia dei turbinati senza ripercussioni funzionali obiettivamente e/o strumentalmente rilevabili. Pregressa sindrome depressiva endoreattiva grave in apparente stabilità clinica.
Poliartrosi diffusa con particolare coinvolgimento dei ginocchi e del rachide a modica incidenza funzionale.
Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico con iniziali segni di patologia miocardica”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta può essere considerata invalida civile al 100% con diritto alla pensione di inabilità civile con decorrenza da settembre 2023, con revisione ad aprile-maggio 2025.
Il consulente ha escluso in capo a parte ricorrente il requisito sanitario utile al conseguimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 co. 3 L. n. 104/92).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto esclusivamente il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile con decorrenza da settembre
2023 e con revisione ad aprile/maggio 2025, mentre va escluso il requisito sanitario utile al conseguimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 co. 3 L.
n. 104/92).
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad atp va parzialmente accolto e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. Persona_1 depositata nel presente giudizio di opposizione ad atp ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
1255/2024 R.G.
Le spese vanno interamente compensate, avuto riguardo al limitato accoglimento della domanda. CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie parzialmente il ricorso in opposizione ad atp e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. depositata nel presente giudizio di Persona_1 opposizione iscritto al N. R.G. 1255/2024; dichiara la sussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile con decorrenza da settembre 2023 e con revisione ad aprile/maggio 2025; dichiara l'insussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 co. 3 L. n. 104/92); CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7 marzo 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.