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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 7470/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7470/2020 R.G., avente ad oggetto: “lesione personale”/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 729/2020, depositata il 17.04.2020, e non notificata, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Bari, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 30, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Antonio Bellomo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 18.09.2025,
- APPELLANTE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Bari, in Via Putignani n. 75, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Papagni, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di secondo grado, depositata in telematicamente in data 28.10.2020,
- APPELLATA -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2025 celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 2,
c.p.c., trattandosi di appello avente data di iscrizione a ruolo risalente.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 10.10.2018, ritualmente notificato in pari data, e Parte_2 [...]
, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_3 Parte_1 convenivano innanzi al Giudice di pace di Bari (R.G. n. 9231/2018) la al fine di Controparte_2 sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali, che quantificavano in complessivi €. 3.711,50, comprensivi delle spese mediche sostenute, ovvero quella maggiore e/o minore somma ritenuta congrua e di
1 Dott. Luca Sforza
n. 7470/2020 R.G. giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, sofferti dal loro figlio in Pt_1 occasione del sinistro occorso in data 19.09.2017, in Bari, alla via Camillo Rosalba, così descritto: “il sig.
, figlio del sig. alla guida del suddetto motociclo (tg. BA 166583, N.d.R.), Controparte_3 Parte_2 con a bordo in qualità di trasportato il minore a causa di un auto Fiat Panda che gli tagliava Parte_1 la strada, perdeva il controllo del mezzo rovinando in terra;
sul posto giungevano i vigili urbani ed i mezzi del 118, trasportando il piccolo presso l'Ospedale Giovanni XXIII;
come si documenta Parte_1 venivano diagnosticate tumefazioni, ecchimosi e frattura composta della base del primo metatarso piede dx, con prognosi di trenta giorni”; in seguito al sinistro in esame, il terzo trasportato, , riportava Parte_1 lesioni personali che venivano quantificate con una “inabilità temporanea al 100% di 44 giorni, una incapacità temporaneo al 50% di giorni 15 e ulteriori 10 al 25%”, oltre alle spese mediche, pari ad €. 180,00 e al danno morale, biologico e alla vita di relazione pari ad €. 1.000,00 (cfr. pag. 2 atto di citazione in primo grado).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 16.01.2019, si costituiva nel giudizio di primo grado la la quale, nel merito, contestava la veridicità della Controparte_2 dinamica ricostruita nell'atto introduttivo, in quanto contrastante con le dichiarazioni rese dal conducente del motociclo e con i danni rilevati sul mezzo, e instava per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'esito dell'attività istruttoria, consistita nella produzione documentale, il giudice di pace, con la sentenza depositata il 17.04.2020, e non notificata, rigettava la domanda attorea, ritenendo che “nel caso di specie, pur essendo stato enunciato nell'atto introduttivo l'intervento della Polizia Municipale di Bari gli attori non hanno prodotto alcuna documentazione in merito, risultando, tuttavia dalla documentazione medica in atti, che il minore giungeva al Pronto soccorso del Giovanni XXIII con i mezzi del 118. Inoltre, gli stessi attori producono documentazione fotografica riproducente i danni al mezzo e preventivo di spesa per la riparazione da cui emergono danni al lato sinistro dello stesso, incompatibili con le lesioni riportate dal minore alla gamba destra. Ancora, nel cartellino di emergenza della Centrale operativa 118 alla dicitura “note evento” viene riportata “rif. caduta dalla moto trauma del piede”, senza alcun riferimento al sinistro o alla turbativa enunciata in citazione. L'onere probatorio richiesto dalla norma di cui all'art. 2697 c.c. non può dirsi compiutamente assolto, atteso che neppure la contumacia della convenuta esime parte attrice dalla prova”, con conseguente condanna alle spese processuali degli stessi attori (cfr. pag.
2-3 della sentenza impugnata).
Avverso detta sentenza proponevano appello e in qualità di Parte_2 Parte_3 genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore con atto di citazione del Parte_1
4.06.2020, ritualmente notificato in data 9.06.2020, chiedendone la riforma, in prima istanza, per aver ritenuto non provata la verificazione del sinistro in ragione del malgoverno delle risultanze istruttorie, nonché per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva anche nel presente giudizio d'appello la con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28.10.2020, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'atto introduttivo, risolvendosi le doglianze di parte appellante in “una semplice rilettura,
2 Dott. Luca Sforza
n. 7470/2020 R.G. quanto mai capziosa e faziosa, del materiale probatorio raccolto in prime cure e delle argomentazioni giuridiche poste a base della sentenza stessa, con argomentazione peraltro assai labili ed opinabili” (cfr. p.
2), e nel merito, chiedeva il rigetto del proposto gravame, instando per la conferma della sentenza gravata, in totale adesione alle motivazioni poste a fondamento del decisum di primo grado, con vittoria di spese.
Con successiva comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 18.09.2025, si costituiva in giudizio divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, il quale, nel ratificare e fare Parte_1 propri tutte le istanze e gli atti processuali già compiuti in suo nome e per suo conto dai genitori, instava, nel merito, per la riforma della sentenza di primo grado n. 729/2020 emessa dal Giudice di Pace di Bari.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure e, dopo una serie di rinvii disposti anche in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 9.10.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ridotti di 30 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 2 c.p.c., trattandosi di appello avente data di iscrizione a ruolo risalente.
In via assolutamente preliminare, e con carattere assorbente rispetto a tutte le altre questioni di rito e di merito prospettate dalle parti e, comunque, emergenti dagli atti, ritiene questo Giudice che debba essere dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per difetto del contraddittorio, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Ed invero, nel caso di specie, deve ritenersi violato, nel corso del primo grado di giudizio, il principio del contraddittorio rispetto all'azione risarcitoria promossa, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., dagli originari attori e , in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_2 Parte_3
, terzo trasportato, evocando, sotto diversi profili ed in via esclusiva, la responsabilità della Parte_1 compagnia Controparte_2
In particolare, nei giudizi avviati con azione diretta ai sensi dell'art. 141 cod. ass., sorge la necessità di evocare in giudizio anche il proprietario del veicolo assicurato, quale litisconsorte necessario, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che tale necessità sorge in tutte quelle ipotesi in cui vi sia il coinvolgimento di un altro veicolo, compresa, dunque, quella descritta dall'art. 141 cod. ass., esigenza che, tuttavia, è stata disattesa nel caso di specie, tenuto conto del fatto che e , Parte_2 Parte_3 nel corso del giudizio di primo grado, hanno azionato la procedura di risarcimento diretto ex art. 141 cod. ass. evocando in giudizio esclusivamente quale compagnia assicuratrice del vettore sul Controparte_2 quale era trasportato il figlio minore, , al momento del sinistro (come si evince, altresì, dalla Parte_1 documentazione allegata al fascicolo di parte attrice di primo grado), senza, però, evocare in giudizio anche il
3 Dott. Luca Sforza
n. 7470/2020 R.G. proprietario del mezzo-vettore ( sul quale viaggiava, con conseguente pretermissione del Parte_2 responsabile civile nei cui confronti pur andava instaurato ed integrato il contraddittorio.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire anche recentemente, con orientamento ormai consolidato, che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. 14.09.2022, n. 27078; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 23.06.2021, n. 17963; Cass. civ., sez. 3, 4.06.2024, n. 15637, nonché, da ultimo, Cass. civ., sez. 3, 25.08.2025, n. 23822).
Orbene, non v'è dubbio che l'azione attribuita al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore ex art. 141 cod. ass. sia un'azione diretta, con la conseguenza che ad essa si applicheranno le previsioni di cui all'art. 144 cod. ass. e, segnatamente, il comma 3 del citato art. 144, che prevede la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile del danno, tradizionalmente individuato nel proprietario del veicolo.
Difatti, lo stesso art. 141, comma 3, ult. cpv., cod. ass., espressamente richiama le disposizioni di cui all'art. 143 e ss. “in quanto compatibili”, non rinvenendosi alcuna causa di incompatibilità tra le previsioni dell'art. 141 cod. ass. e quelle di cui all'art. 144, comma 3, cod. ass.
Pertanto, come puntualmente sottolineato nella citata ordinanza n. 27078/2022 della Suprema Corte “a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 e segg. e dunque anche
l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto
(l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo” [cfr. in motivazione, Cass. civ., n. 27078/2022, cit., in cui si perviene ad affermare perentoriamente che “Comunque venga ricostruita, quindi, sul piano sistematico
4 Dott. Luca Sforza
n. 7470/2020 R.G. l'azione promossa dal terzo trasportato che agisca nei confronti dell'assicuratore del vettore, non è in discussione, secondo l'indirizzo di questa Corte (cui, quanto meno per tale aspetto processuale, va data piena continuità), la sussistenza del litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato”].
In definitiva, la suddetta impostazione è stata suffragata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, e anche di merito, la quale, dunque, nei casi di azione diretta ex art. 141 cod. ass., richiamando, quale presupposto di operatività, in conseguenza del richiamo contenuto nell'incipit della disposizione al “caso fortuito” quale limite di applicabilità della norma, la necessità che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro (cfr. Cass. civ., sez. 3, 13.02.2019, n. 4147), conferma indirettamente la sua indispensabile partecipazione al giudizio, ponendosi la suddetta impostazione in linea con l'orientamento prevalente secondo cui la presenza necessaria del responsabile del danno nel processo promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con l'azione diretta costituisce un principio che non soffre eccezioni in nessuna delle ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente Codice delle Assicurazioni, ovvero sia in quella ordinaria ex art. 144, sia in quella prevista dall'art. 149 (cfr. Cass. civ., sez. 6-3, 20.09.2017, n. 21896, Cass. civ., sez. 3, 8.04.2020, n. 7755; Cass. civ., sez. 3,
16.02.2023, n. 4994, richiamata in Cass. civ., sez. 3, 13.05.2025, n.12860) sia, infine, in quella disciplinata dall'art. 141 (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3, 2.12.2014, n. 25421; Cass. civ., sez. 3, 22.11.2016, n. 23706; cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3, 2.12.2014, n. 25421; Cass. civ., sez. 3, 22.11.2016, n. 23706; Cass. civ., sez. 3,
7.01.2021, n. 53; Cass. civ., sez. 3, 4.06.2024, n.15637; nonché, recentemente, Cass. civ., sez. 3, 25.08.2025,
n. 23822; nella giurisprudenza di merito, Trib. Bari, sez. 3, 27.01.2021, n. 305; Trib. Bari, sez. 3, 24.02.2021,
n. 767; Trib. Bari, sez. 3, 28.04.2022, n. 1615; Trib. Bari, sez. 3, 18.05.2022, n. 1930; Trib. Bari, sez. 3,
1.06.2022, n. 2155; Trib. Bari, sez. 3, 16.06.2022, n. 2398; Trib. Bari, sez. 3, 17.07.2023, n. 2995; Trib. Bari, sez. 3, 4.01.2024, n. 11; Trib. Bari, sez. 3, 2.05.2024, n. 2073; Trib. Bari, sez. 3, 7.10.2025, n. 3460).
I suddetti principi giurisprudenziali sono, pertanto, suscettibili di essere applicati in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d.lgs. n. 209 del 2005, senza previsione di alcuna eccezione, e ciò al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore.
Ne segue che, ad abundantiam, la necessità di una corretta instaurazione del contraddittorio in caso di azione diretta ex art. 141 cod. ass. ricorre anche nelle ipotesi in cui il medesimo soggetto sia titolare di plurime posizioni processuali, come accaduto nella specie rispetto alla posizione di padre del terzo Parte_2 trasportato e, al contempo, proprietario del mezzo incidentato. Quest'ultimo, invero, ha agito dinanzi al
Giudice di Pace “nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , Parte_1 ovverosia nell'esclusivo interesse del figlio minore, , quale soggetto effettivo titolare della Parte_1 posizione giuridica soggettiva attiva, senza però assumere il padre ( la qualità di parte Parte_2 processuale convenuta, titolare di un proprio e distinto interesse processuale derivante dalla titolarità del mezzo.
Pertanto, la convergenza di posizioni processuali in capo al non è suscettibile di Parte_2 escludere la necessità che quest'ultimo dovesse essere evocato in giudizio anche come parte convenuta, in
5 Dott. Luca Sforza
n. 7470/2020 R.G. quanto soggetto proprietario del vettore su cui viaggiava il terzo trasportato (cfr. pag. 1 atto di citazione 1° grado).
Circostanza, quest'ultima, che, peraltro, per un verso, trova conferma proprio nella costituzione, nelle more del giudizio di secondo grado, di , quale soggetto effettivo titolare dell'interesse sostanziale Parte_1 all'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta
(cfr. comparsa di costituzione del 18.09.2025), e per altro verso, proprio a fronte della suddetta costituzione di
è destinata a rendere non più rilevante e oramai superata la suddetta convergenza di posizioni Parte_1 processuali imputabili a destinato, all'attualità, a ricoprire esclusivamente la posizione di Parte_2 responsabile civile, litisconsorte necessario pretermesso.
Nel caso di specie, dunque, l'azione diretta ex art. 141 cod. ass. è stata avanzata nel giudizio di primo grado nei soli confronti della compagnia assicuratrice del vettore sul quale l'odierno appellante era Parte_1 trasportato, senza alcuna evocazione né integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti del proprietario del motociclo, tg. BA 166583, su cui viaggiava l'odierno Parte_2 appellante, con la conseguente nullità della sentenza e dell'intero giudizio di prime cure, svoltosi in assenza di un soggetto litisconsorte necessario, e conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. il quale a sua volta sarà investito del compito di delibare le questioni di merito avanzate dalle parti.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore della compagnia appellata costituita, atteso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio” (cfr. Cass. civ., sez.
6-2, ord. 9.06.2017, n. 14495) – né potendosi ravvisare alcun mutamento della giurisprudenza in materia, a far data dalla pronuncia della Cass. civ. n. 4147/2019, trattandosi di pacifica e consolidata interpretazione delle suddette disposizioni del cod. ass. (cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanze del 20.09.2017 n. 21896; dell'8.03.2017,
n. 5805; dell'11.04.2017, n. 9276; e le sentenze del 22.11.2016, n. 23706; e del 2.12.2014 n. 25421) – avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, tabella n. 2, seconda colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 1.100,01 ed €. 5.200,00), con riduzione del 30% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività espletata (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023,
n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari, n. 729/2020, Parte_1 depositata il 17.04.2020, e non notificata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti
6 Dott. Luca Sforza
n. 7470/2020 R.G. di e dispone la rimessione della causa al giudice di primo grado innanzi al Parte_2 quale il processo dovrà essere riassunto nei termini e ai sensi dell'art. 353 c.p.c.;
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio d'appello sostenute da Parte_1 che liquida in complessivi €. 1.786,40 per compensi professionali (già Controparte_2 decurtati del 30% ex art. 4, co. 1 D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 30.11.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
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Il Giudice
Dott. Luca Sforza
7 Dott. Luca Sforza