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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4226/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 04977072281 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. come in atti rappresentata e difesa impugna la Comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter DPR 600/1973 (cod. atto AA42 04977072281 – ID controllo T2160000210336) emessa a seguito controllo Modello Redditi SC 2022 – a.i. 2021 per II.DD. e IVA con la quale l'Ufficio disconosce detrazioni per spese di riqualificazione energetica riferite ad anni precedenti (2013, 2015, 2019, 2020), portate in detrazione nel 2021 Con PEC del 21.11.2024 è stata richiesta documentazione giustificativa delle detrazioni per risparmio energetico. La società non ha prodotto documentazione, limitandosi ad affermare che nel 2021 non erano state sostenute spese di tal genere. In assenza di riscontri, l'Ufficio ha disconosciuto la detrazione complessiva (€ 7.812,00) ed emesso comunicazione di irregolarità Parte ricorrente chiede l'annullamento della comunicazione impugnata eccependo: 1) Decadenza per tardiva notifica essendo stato l'atto trasmesso (all. 2) alla ricorrente (4.7. 2025) quando era già decorso il termine biennale decadenziale previsto dall'art. 36-ter del D.P.R. 600/73 (31.12. 2024).
2) Vizio di motivazione (anni 2015 e 2020) perché l'atto menziona solo il 2013 e il 2019.
3) Rettifica riferibile solo agli anni di sostenimento della spesa e quindi decadenza del potere impositivo sugli anni “storici”.
4) La rettifica richiederebbe un accertamento sostanziale.
5) Sussistenza delle spese e diritto alla detrazione come documentato dalle fatture prodotte.
6) Richiesta di Sanzioni ridotte ex art. 3 D.lgs. 462/1997 con rimessione in termini.
L'Ufficio risulta costituito eccependo: in via preliminare: inammissibilità del ricorso perchè la comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter è un atto endoprocedimentale,non rientra tra quelli autonomamente impugnabili ex art. 19 D.lgs. 546/1992 e non esprime una pretesa tributaria definitiva, essendo funzionale al contraddittorio. Richiama CGT II grado Sicilia, n. 1757/2025, CTP Milano n. 861/04/2022; Con riferimento alla decadenza per tardiva notifica (art. 36-ter) trattasi di termine ordinatorio, non perentorio (cfr. CGT Roma 10123/2023; CGT Palermo 3537/2025) Per quanto riguarda il vizio di motivazione (anni 2015 e 2020)trattasi di un mero refuso materiale;
la richiesta documentale riguardava tutte le spese di riqualificazione energetica confluite nella detrazione. Non vi è nessuna lesione del diritto di difesa, essendo la portata del controllo chiaramente conoscibile Quanto alla eccepita rettifica riferibile solo agli anni di sostenimento della spesa, l'oggetto del controllo ex art. 36-ter è la dichiarazione, non l'anno di sostenimento del costo;
la decadenza va verificata per ciascuna dichiarazione in cui il costo pluriennale (recuperato per quota annuale) incide. Non vi è necessità di avviso di accertamento l'art. 36-ter, comma 2, lett. b) consente espressamente l'esclusione di detrazioni non spettanti;
trattandosi di controllo è formale, esso è basato su documenti e dati dichiarativi, non su valutazioni discrezionali. Corretta quindi l'emissione di comunicazione di irregolarità, non di avviso di accertamento Quanto alla esistenza delle spese e al diritto alla detrazione la parte produce in giudizio le sole fatture. Trattasi comunque di documentazione tardiva e incompleta. Mancano elementi essenziali: titolo di detenzione dell'immobile, bonifici parlanti, asseverazioni tecniche, APE, trasmissione ENEA, ecc.. Inoltre la società non ha risposto alla richiesta documentale in fase procedimentale. Le sanzioni ridotte ex art. 3 D.lgs. 462/1997 si applicano solo se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica. L'Ufficio chiede in via principale di dichiarare inammissibile il ricorso;
in subordine, rigettarlo nel merito con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato Preliminarmente, priva di pregio l'eccepita inammissibilità del ricorso con riferimento alla non impugnabilità di una comunicazione di irregolarità perché secondo l'orientamento di legittimità la comunicazione è atto impugnabile. Cfr., in tal senso Corte di Cassazione Civ.Sez. 5 che con l'ordinanza num. 29257 del 5.10.2025, ha stabilito che la comunicazione di irregolarità emessa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/73 è un atto autonomamente impugnabile. Sebbene non inclusa nell'elenco tassativo dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, la Corte ha ribadito che qualsiasi atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita è contestabile in giudizio, in virtù di un'interpretazione estensiva della norma a tutela del diritto di difesa del cittadino Con riferimento al merito e, in particolare, alla mancata produzione della documentazione richiesta con pec delle spese di riqualificazione energetica questa Corte rileva che nel fascicolo di causa risultano depositate n. 9 fatture relative ai lavori e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all.o 10) attestante che tutte le spese documentate dalle fatture depositate nel presente procedimento sono state sostenute per Ricorrente_1l'immobile di proprietà di SRL, sito in Indirizzo_1 (visura; all 11). Risultano in atti depositati i documenti attestanti i pagamenti (all 12) delle predette fatture, rilevando che, diversamente da quanto dedotto dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, i soggetti titolari di reddito di impresa sono esclusi dall'obbligo di pagare tramite “bonifico parlante”, a norma dell'art. 4, comma 1, lett. c), ultimo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 (allegato 13) ai fini dell'agevolazione. E' pure depositato attestato del fornitore (all. 14) relativo all'acquisto di cui alla fattura Castelmonte 351 del 22.7.2019, nonché attestato di prestazione energetica 2016, attestato di prestazione energetica 2022, CILA, relazione tecnica asseverata, comunicazione fine lavori, pec per CILA e ricevute, ricevuta per attestato di prestazione energetica e comunicazione fine lavori (all. da 15 a 23). Inoltre, diversamente da quanto rilevato dall'Ufficio, non risultava obbligatoria, ai fini della spettanza della detrazione, la documentazione dal medesimo richiesta e la comunicazione all'ENEA. Con la produzione di tale documentazione, risultano confutate le eccezioni sollevate dall'Ufficio circa la mancanza di documenti essenziali e alla loro mancata esibizione nella fase procedimentale e la Corte ritiene che la detrazione sia spettante con annullamento dell'atto impugnato. L'obiettiva controvertibilità della questione costituisce giusto motivo, a norma del combinato disposto degli artt. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 92, comma secondo, c.p.c., per la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4226/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 04977072281 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. come in atti rappresentata e difesa impugna la Comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter DPR 600/1973 (cod. atto AA42 04977072281 – ID controllo T2160000210336) emessa a seguito controllo Modello Redditi SC 2022 – a.i. 2021 per II.DD. e IVA con la quale l'Ufficio disconosce detrazioni per spese di riqualificazione energetica riferite ad anni precedenti (2013, 2015, 2019, 2020), portate in detrazione nel 2021 Con PEC del 21.11.2024 è stata richiesta documentazione giustificativa delle detrazioni per risparmio energetico. La società non ha prodotto documentazione, limitandosi ad affermare che nel 2021 non erano state sostenute spese di tal genere. In assenza di riscontri, l'Ufficio ha disconosciuto la detrazione complessiva (€ 7.812,00) ed emesso comunicazione di irregolarità Parte ricorrente chiede l'annullamento della comunicazione impugnata eccependo: 1) Decadenza per tardiva notifica essendo stato l'atto trasmesso (all. 2) alla ricorrente (4.7. 2025) quando era già decorso il termine biennale decadenziale previsto dall'art. 36-ter del D.P.R. 600/73 (31.12. 2024).
2) Vizio di motivazione (anni 2015 e 2020) perché l'atto menziona solo il 2013 e il 2019.
3) Rettifica riferibile solo agli anni di sostenimento della spesa e quindi decadenza del potere impositivo sugli anni “storici”.
4) La rettifica richiederebbe un accertamento sostanziale.
5) Sussistenza delle spese e diritto alla detrazione come documentato dalle fatture prodotte.
6) Richiesta di Sanzioni ridotte ex art. 3 D.lgs. 462/1997 con rimessione in termini.
L'Ufficio risulta costituito eccependo: in via preliminare: inammissibilità del ricorso perchè la comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter è un atto endoprocedimentale,non rientra tra quelli autonomamente impugnabili ex art. 19 D.lgs. 546/1992 e non esprime una pretesa tributaria definitiva, essendo funzionale al contraddittorio. Richiama CGT II grado Sicilia, n. 1757/2025, CTP Milano n. 861/04/2022; Con riferimento alla decadenza per tardiva notifica (art. 36-ter) trattasi di termine ordinatorio, non perentorio (cfr. CGT Roma 10123/2023; CGT Palermo 3537/2025) Per quanto riguarda il vizio di motivazione (anni 2015 e 2020)trattasi di un mero refuso materiale;
la richiesta documentale riguardava tutte le spese di riqualificazione energetica confluite nella detrazione. Non vi è nessuna lesione del diritto di difesa, essendo la portata del controllo chiaramente conoscibile Quanto alla eccepita rettifica riferibile solo agli anni di sostenimento della spesa, l'oggetto del controllo ex art. 36-ter è la dichiarazione, non l'anno di sostenimento del costo;
la decadenza va verificata per ciascuna dichiarazione in cui il costo pluriennale (recuperato per quota annuale) incide. Non vi è necessità di avviso di accertamento l'art. 36-ter, comma 2, lett. b) consente espressamente l'esclusione di detrazioni non spettanti;
trattandosi di controllo è formale, esso è basato su documenti e dati dichiarativi, non su valutazioni discrezionali. Corretta quindi l'emissione di comunicazione di irregolarità, non di avviso di accertamento Quanto alla esistenza delle spese e al diritto alla detrazione la parte produce in giudizio le sole fatture. Trattasi comunque di documentazione tardiva e incompleta. Mancano elementi essenziali: titolo di detenzione dell'immobile, bonifici parlanti, asseverazioni tecniche, APE, trasmissione ENEA, ecc.. Inoltre la società non ha risposto alla richiesta documentale in fase procedimentale. Le sanzioni ridotte ex art. 3 D.lgs. 462/1997 si applicano solo se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica. L'Ufficio chiede in via principale di dichiarare inammissibile il ricorso;
in subordine, rigettarlo nel merito con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato Preliminarmente, priva di pregio l'eccepita inammissibilità del ricorso con riferimento alla non impugnabilità di una comunicazione di irregolarità perché secondo l'orientamento di legittimità la comunicazione è atto impugnabile. Cfr., in tal senso Corte di Cassazione Civ.Sez. 5 che con l'ordinanza num. 29257 del 5.10.2025, ha stabilito che la comunicazione di irregolarità emessa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/73 è un atto autonomamente impugnabile. Sebbene non inclusa nell'elenco tassativo dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, la Corte ha ribadito che qualsiasi atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita è contestabile in giudizio, in virtù di un'interpretazione estensiva della norma a tutela del diritto di difesa del cittadino Con riferimento al merito e, in particolare, alla mancata produzione della documentazione richiesta con pec delle spese di riqualificazione energetica questa Corte rileva che nel fascicolo di causa risultano depositate n. 9 fatture relative ai lavori e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all.o 10) attestante che tutte le spese documentate dalle fatture depositate nel presente procedimento sono state sostenute per Ricorrente_1l'immobile di proprietà di SRL, sito in Indirizzo_1 (visura; all 11). Risultano in atti depositati i documenti attestanti i pagamenti (all 12) delle predette fatture, rilevando che, diversamente da quanto dedotto dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, i soggetti titolari di reddito di impresa sono esclusi dall'obbligo di pagare tramite “bonifico parlante”, a norma dell'art. 4, comma 1, lett. c), ultimo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 (allegato 13) ai fini dell'agevolazione. E' pure depositato attestato del fornitore (all. 14) relativo all'acquisto di cui alla fattura Castelmonte 351 del 22.7.2019, nonché attestato di prestazione energetica 2016, attestato di prestazione energetica 2022, CILA, relazione tecnica asseverata, comunicazione fine lavori, pec per CILA e ricevute, ricevuta per attestato di prestazione energetica e comunicazione fine lavori (all. da 15 a 23). Inoltre, diversamente da quanto rilevato dall'Ufficio, non risultava obbligatoria, ai fini della spettanza della detrazione, la documentazione dal medesimo richiesta e la comunicazione all'ENEA. Con la produzione di tale documentazione, risultano confutate le eccezioni sollevate dall'Ufficio circa la mancanza di documenti essenziali e alla loro mancata esibizione nella fase procedimentale e la Corte ritiene che la detrazione sia spettante con annullamento dell'atto impugnato. L'obiettiva controvertibilità della questione costituisce giusto motivo, a norma del combinato disposto degli artt. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 92, comma secondo, c.p.c., per la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese