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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3352/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente
dr.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pagano (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), con studio in Napoli, Via Andrea D'Isernia n. 8, ove è elettivamente C.F._1 domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), già per atto di variazione Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 della denominazione sociale del 16.12.2018, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Donegani n. 2, giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9039/2024, pubblicata in data
17.10.2024 in materia di leasing, notificata il 22.10.2024;
CONCLUSIONI:
1 Per l'appellante:
“Riformare la Sentenza 9039/2024 pubblicata il 17/10/2024 - RG n. 38681/2023 Repertorio n.
8261/2024 del 17/10/2024, notificata in data 22.10.2024, emessa dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Ambra Carla Tombesi e, per l'effetto, così disporre:
a) In via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, la violazione da parte della dell'art. 21 del contratto di leasing intercorso e degli obblighi di Controparte_1 diligenza, correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175, 1176, 1337, 1358, 1374, e 1375 c.c. su di essa gravanti;
b) Per l'effetto condannare la convenuta, ex art. 1218 e 1223 c.c. al Controparte_1 risarcimento del danno sofferto dalla Attrice, quantificabile in euro 160.00,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che l'on. Le Tribunale adito riterrà di giustizia, anche a seguito di occorrenda
CTU;
c) Condannare, in ogni caso, la convenuta alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore in virtù di dichiarazione di fattone anticipo. Salvis juribus.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342, comma primo, c.p.c. e, comunque, l'inammissibilità dell'appello anche ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c.; nel merito: rigettare in quanto infondato, per le ragioni tutte dedotte nel presente atto, l'appello e de relative domande proposte con l'atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.11.2024 e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di CTU non essendo possibile, sulla scorta della perizia di parte prodotta da parte appellante, effettuare una valutazione attendibile del valore dei beni al momento della risoluzione. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in qualità di parte utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria n. 1003797 Parte_1 stipulato in data 17.4.2008 con oggi , conveniva quest'ultima CP_2 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Isernia chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito a causa della
2 violazione dell'art. 21 del contratto, oltre che degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede previsti in via generale dalla legge.
Dai documenti prodotti da (di seguito, per brevità, solo ) risulta che: Parte_1 Pt_1
a) il contratto di locazione stipulato il 17.4.2008 con aveva ad oggetto “un forno CP_2 ventilato a carrello rotante, n. 4 carrelli di acciaio inox 18 posti 60x80, un'impastatrice autoribaltabile, un bollitore per taralli, n. 2 cestelli in acciaio inox 18 posti, un raffinatore automatico con predisposizione per carrello taglia strisce, una macchina fornatrice per taralli, un dispositivo per la produzione di taralli attorcigliati, un dispositivo per la produzione di grissini, n. 150 teglie forate ed altri accessori d'uso” e prevedeva la corresponsione di un canone iniziale, alla sottoscrizione dell'accordo, pari ad Euro 28.500,00 e di n. 59 canoni mensili per Euro 5.117,44, per un totale di Euro 285.000,00 Iva esclusa (cfr. all. 1 al ricorso);
b) con raccomandata del 17.3.2014, comunicava a “in Controparte_3 Pt_1 considerazione del persistente inadempimento alle obbligazioni ed in particolare a quella concernente il pagamento dei canoni periodici”, la decadenza dall'esercizio del diritto finale di riscatto e l'obbligo di provvedere all'immediata consegna dei beni oggetto di locazione;
dichiarava quindi di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, invitando alla Pt_1 corresponsione della somma di Euro 30.681,02 Iva inclusa, “dovuta a saldo dei canoni e di tutti gli altri importi fino ad oggi scaduti e rimasti insoluti” (cfr. all. 2);
c) con pec del 21.11.2014 sosteneva di aver messo già da tempo a disposizione della Pt_1 concedente i beni oggetto del contratto di leasing presso la sua sede sita in Montaquila, frazione di
RA (Is), contestava il credito e si rendeva disponibile a risolvere bonariamente la controversia (cfr. all. 3);
d) prima della consegna dei beni, conferiva incarico peritale all'ing. che stimava Pt_1 Persona_1 il valore dei beni oggetto della locazione, al 4.2.2015, in Euro 171.000,00, oltre Iva (cfr. all. 5);
e) i beni venivano ritirati in data 13.2.2015 in Montaquila (Is) dal sig. , amministratore di CP_4
Interservice Puglia S.r.l., società delegata da (all. 4); Controparte_1
f) con raccomandata del 4.5.2016 dopo aver contestato la missiva del 17.3.2014, chiedeva Pt_1
l'immediata cancellazione della segnalazione della sua posizione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia (all. 6); seguiva uno scambio di comunicazioni sul punto (cfr. all. 7, 8 e 9), oltre che relativamente alla possibilità di risolvere bonariamente la controversia (cfr. all. 10 e 11);
g) a più riprese chiedeva che la società di leasing comunicasse se avesse o meno proceduto Pt_1 alla vendita dei beni restituiti e a quanto ammontasse l'importo incassato (all. 9, 11, 12, 13);
h) in data 27.7.2020 (all. 14) la società concedente forniva la documentazione richiesta;
in particolare, allegava la fattura di vendita dei beni oggetto del contratto di leasing in data 11.1.2016 per il prezzo
3 di Euro 33.123,00 già comprensivo di Iva (doc. 15); la fattura concernente le spese di ritiro del bene pari ad Euro 91,50 (doc.16); la fattura penale risarcitoria per Euro 24.331,37 (all. 17) e il piano di ammortamento (all. 18).
Ottenuta tale documentazione, incardinava il giudizio, deducendo la violazione da parte della Pt_1 concedente degli obblighi di buona fede previsti dalla legge per la fase esecutiva del contratto (artt.
1175, 1176, 1374 e 1375 c.c.) per avere venduto i beni oggetto del contratto a un prezzo CP_1 pari a un quinto del valore di mercato del bene indicato nella perizia dell'ing. pregiudicando Per_1 in tal modo il suo diritto - sancito dall'art. 21 del contratto - ad ottenere la differenza tra il prezzo di vendita del bene e i debiti maturati per effetto dell'estinzione anticipata del leasing. Chiedeva quindi di condannare controparte al risarcimento del danno patito a causa di tale inadempimento, in misura pari alla differenza tra il valore di mercato del bene e il credito vantato dalla società concedente a titolo di penale (in misura non inferiore ad Euro 160.000,00).
1.2 Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, chiedeva venisse Controparte_1 dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Isernia in favore del Tribunale di Milano, in forza dell'art. 26 del contratto, rubricato “Elezione di domicilio, legge applicabile foro convenzionale”. Nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande formulate e, in subordine, nell'ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda risarcitoria formulata da chiedeva Pt_1
l'esclusione del diritto al risarcimento del danno per concorso colposo della società utilizzatrice.
1.3. Con ordinanza del 27.6.2023 il Tribunale di Isernia dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano presso il quale riassumeva il giudizio con ricorso Pt_1 del 26.10.2023, insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte innanzi al tribunale dichiaratosi incompetente. si costituiva chiedendo di rigettare le domande Controparte_1 di controparte per i motivi già precedentemente dedotti.
2. Con sentenza n. 9039/2024 il Tribunale di Milano ha rigettato le domande proposte da in Pt_1 quanto infondate. Secondo il primo giudice la società utilizzatrice non ha in alcun modo provato quale fosse il valore dei beni oggetto del contratto di leasing al tempo della risoluzione del contratto né, dunque, che il valore al quale erano stati venduti fosse notevolmente inferiore a quello che tali beni avevano - all'epoca - sul mercato, rimanendo così indimostrato sia l'an sia il quantum del danno lamentato. In particolare, solo con la prima memoria istruttoria aveva esposto - senza in Pt_1 alcun modo provarlo - che la stima eseguita dall'ing. fosse stata effettuata secondo il criterio Per_1 del costo di ricostruzione deprezzato, poiché i beni non erano mai stati utilizzati ed erano ancora detenuti negli imballaggi originali.
4 Inoltre, secondo il primo giudice, non ha offerto alcuna prova del fatto che i beni ritratti nelle Pt_1 fotografie allegate alla consulenza di parte fossero effettivamente quelli oggetto del contratto di leasing e non ha spiegato le ragioni del mancato utilizzo di essi nei 5 anni e 10 mesi nei quali ha avuto esecuzione il contratto.
In ogni caso, secondo il ragionamento del primo giudice, anche ove i beni non fossero stati utilizzati dall'attrice, “il loro effettivo costo d'acquisto, l'obsolescenza derivante sia dal tempo trascorso dall'acquisto che dal mancato e protratto uso del bene, la loro potenziale vita residua e l'effettiva possibilità di funzionamento” avrebbero dovuto essere apprezzati per eseguire una stima attendibile del valore di mercato dei beni, che non è più possibile eseguire in ragione della vendita a terzi dei beni oggetto del contratto.
Da ultimo, il Tribunale ha escluso la possibilità di applicare alla vicenda la disciplina di cui all'art. 1, comma 139, della l. 124/2017 al fine di risolvere i contrasti sulla stima del valore del bene oggetto del contratto di leasing prima di dare corso alla vendita, essendo stato risolto il contratto tra le parti in data anteriore all'entrata in vigore di tale disposizione.
3. Con atto di appello, debitamente notificato a controparte in data 21.11.2024, ha interposto Pt_1 gravame.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Erronea valutazione del materiale probatorio agli atti- violazione art. 115 e 116 cpc – violazione art: 2697 c.c.”, l'appellante sostiene di aver detto già nell'atto di citazione e non, come sostenuto dal Tribunale, nella prima memoria istruttoria, che le fotografie contenute nella perizia di parte si riferivano ai beni oggetto di leasing “nel proprio imballaggio originale, mai utilizzati e come nuovi”. L'appellante, in particolare, sostiene che il
Tribunale avrebbe dovuto considerare provato in quanto non contestato specificamente – né in comparsa di costituzione e risposta né nella perizia di controparte – lo stato in cui versavano i beni restituiti alla società concedente, dedotto sin dall'atto di citazione in cui si affermava che gli stessi erano nuovi e ancora contenuti nel loro imballaggio originale.
Che i beni fossero effettivamente in tali condizioni, peraltro, sarebbe attestato anche nel verbale di consegna del 13.2.2015, sottoscritto da entrambe le parti, ove testualmente si legge “il Sig. Parte_2 dichiara che i beni sono nuovi ed imballati, il Sig. dopo controllo dichiara che gli stessi ci CP_4 sono tutti e corrispondono alla fornitura di cui al contratto suddetto”. In assenza di contestazione e diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, secondo l'appellante, non sarebbe necessario provare che le fotografie allegate alla perizia dell'ing. avessero effettivamente ad oggetto i beni Per_1 oggetto del contratto di leasing.
Inoltre, mentre la perizia dell'ing. sarebbe del tutto attendibile - essendo stata effettuata Per_1 deprezzando i beni in considerazione del tempo trascorso dall'acquisto sino alla ricollocazione sul
5 mercato, con una decurtazione del valore originario del 40%, in assenza di ulteriori cause di deprezzamento, secondo il criterio del c.d. “costo di ricostruzione deprezzato” - tale non sarebbe la perizia di controparte, effettuata oltre un mese dopo la consegna dei beni (23.3.2015) e in luogo diverso da quello di consegna.
Essendo stato provato lo stato dei beni, poi, sarebbe del tutto superfluo spiegare le ragioni del loro mancato utilizzo nei 5 anni e 10 mesi nei quali ha avuto esecuzione il contratto, comunque legate a scelte imprenditoriali di anche in considerazione del fatto che mai controparte ha “chiesto Pt_1 spiegazioni sul perché tali beni siano rimasti per anni in tale stato, in quanto sarebbe stato agevole ribattere – e provare – che ciò è stato dovuto a scelte imprenditoriali della e a progetti di Pt_1 inserimento in nuovi mercati (come quello agroalimentare, trattandosi di macchinari per produrre biscotti) sempre rimandati.”
Da ultimo, l'appellante non condivide l'impossibilità, rilevata dal Tribunale, di effettuare una consulenza tecnica d'ufficio in ragione dell'avvenuta vendita dei beni a terzi in quanto “Ben poteva il Giudice, se l'avesse ritenuto opportuno, disporre Ctu per verificare il prezzo di mercato dei beni nuovi e nel loro imballo originale al momento della consegna non essendo necessario l'esame fisico dei predetti beni.”
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura il capo della sentenza relativo alle spese e chiede la condanna di al pagamento in favore del procuratore antistatario, Avv. Pagano, CP_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle richieste istruttorie, l'appellante richiede che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del valore dei beni oggetto del leasing solo ove la perizia di parte non sia reputata sufficiente dalla Corte. Richiesta, peraltro, non ribadita nelle conclusioni rassegnate con le note dell'11.7.2025.
4. Si è costituita in giudizio che, in via preliminare, chiede sia dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 co. 1 c.p.c. e, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, l'appellata chiede il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado. In via istruttoria, si oppone alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio svolta da “non essendo possibile, sulla scorta della perizia di parte prodotta da parte Pt_1 appellante, effettuare una valutazione attendibile del valore dei beni al momento della risoluzione.”
5. Così instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 24.6.2025 il Consigliere istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 14.10.2025 per la rimessione della stessa in decisione. A tale udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, la
6 causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ed è stata discussa nella camera di consiglio del
21.10.2025.
6. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, dal momento che l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi minimi a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati dall'art. 342 c.p.c.
Quanto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., la stessa deve intendersi superata poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti a disamina in sede decisionale.
7. Seppure ammissibile, l'appello nel merito non può essere accolto.
Correttamente il Tribunale ha osservato che non ha provato né l'esistenza dei presupposti di Pt_1 fatto della domanda, e cioè l'effettiva sussistenza della responsabilità della concedente per violazione degli obblighi di buona fede contrattuale, nè la consistenza del danno lamentato a causa della asserita riallocazione dei beni oggetto del contratto di leasing a un prezzo inferiore rispetto a quello effettivo.
Di contro parte appellante sostiene, sulla scorta del principio di non contestazione, che debba ritenersi dimostrata la condizione effettiva dei beni concessi in leasing al momento della restituzione, atteso che parte appellata non avrebbe messo in dubbio lo stato dei beni né nei propri scritti difensivi né nella perizia di parte redatta dall'ing. su incarico di Inoltre, anche il verbale di Per_2 CP_1 ritiro del 13.2.2015 dimostrerebbe che i beni erano nel loro “imballo originario” e quindi non erano stati utilizzati.
Questo Collegio ritiene tali affermazioni non dirimenti e inidonee ad incidere sulla bontà delle argomentazioni del primo giudice. Difatti, anche a voler ritenere non contestato che i beni non fossero mai stati utilizzati da nei circa cinque anni e dieci mesi di esecuzione del contratto, da ciò Pt_1 non consegue che il valore di tali beni fosse quello indicato nella consulenza dell'ing. che, per Per_1 le ragioni che verranno ora esposte, non può essere considerata attendibile.
Anzitutto, la stessa è corredata da fotografie che rappresentano solo i beni ancora imballati;
la stessa afferma, a più riprese, che gli involucri contenenti i beni non sarebbero mai stati aperti. Tali Pt_1 circostanze portano ad interrogarsi sull'affidabilità di un esame tecnico condotto in assenza – quantomeno - di un esame visivo dei beni, per verificarne la loro integrità e completezza (almeno nei componenti strutturali) e ad escludere la credibilità delle affermazioni dell'ing. quando sostiene Per_1 che “lo stato di conservazione dei beni risulta ottimo” o che i beni risultano “esattamente come nuovi”, proprio perché tali beni non sono stati neppure visti per lo svolgimento della CTP.
7 In secondo luogo, il consulente di ha quantificato il valore dei beni unicamente con Pt_1 riferimento al costo di ricostruzione deprezzato, senza considerare nessun altro criterio;
dunque – anche a voler trascurare il criterio del deprezzamento per l'uso dei beni, ammesso e non concesso che essi non siano mai stati utilizzati – il perito dichiara espressamente di non aver tenuto conto di altri parametri, che invece dovevano essere valutati, tra i quali possono annoverarsi, a mero titolo esemplificativo: la vita utile residua dei beni, gli eventi che essi avrebbero potuto subire nel corso dell'esecuzione del contratto, dai più banali - il trasporto di essi nella sede di al momento Pt_1 dell'inizio del contratto o lo spostamento di essi da un locale ad un altro - ai più eccezionali:
l'andamento del mercato, il loro grado di obsolescenza, il loro funzionamento, l'eventuale assenza di parti componenti, la presenza di eventuali presidi di sicurezza, la presenza di danneggiamenti alle componenti meccaniche e/o agli impianti, etc.
Inoltre, nella perizia effettuata per conto di non sono esplicitati i riferimenti normativi seguiti Pt_1 dal CTP per la sua valutazione, né è chiaro in base a quale criterio sia stato calcolato un deprezzamento nella misura del 40% del costo originario di acquisto e non, invece, in una diversa percentuale.
Tali aspetti conducono anche questo Collegio a ritenere la perizia di parte appellante inattendibile.
Il rigetto della CTU ad opera del Tribunale, poi, è stato debitamente motivato, se si considera: a) che i beni erano stati venduti già da diversi anni al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado;
b) l'attendibilità della perizia dell'ing. per Quest'ultima, infatti, oltre ad essere Per_2 CP_1 stata condotta previa disamina dei beni estratti dai loro imballaggi, indica puntualmente le disposizioni legislative e regolamentari seguite nell'esame (d. lgs. n. 81 del 2008 e d.p.r n. 459 del
1996), dà contezza del controllo effettuato su ogni singolo bene, fornendone una descrizione dettagliata;
esplicita i riferimenti della valutazione (l'ispezione tecnica effettuata su ciascun macchinario e sui singoli componenti, la verifica sulla struttura meccanica e sull'impianto elettrico;
le fotografie e la documentazione, la verifica dei sistemi di sicurezza), oltre che i criteri adottati per la stima dei macchinari, precisando i documenti reperiti ed esaminati e i risultati della valutazione, distinguendo tra il valore di stima e il valore di pronto realizzo, con apposita legenda esplicativa.
Tutti questi elementi, valutati nel loro complesso, portano a rigettare la tesi dell'appellante.
Non vi è prova che i beni oggetto di leasing avessero mantenuto l'elevato valore sostenuto dall'appellante al momento della restituzione e non è stato allegato -prima che provato- che la liquidazione dei beni sia stata effettuata da in modo non diligente o tale da aggravare la CP_1 posizione debitoria.
Peraltro, si tiene a precisare altresì che i beni oggetto di leasing sono stati venduti a un prezzo superiore a quello indicato dal perito di In ogni caso, l'alienazione dei beni a un prezzo CP_1
8 inferiore di mercato non sarebbe comunque prova incontrovertibile della responsabilità della concedente, dipendendo il valore di mercato da una molteplicità di fattori collegati temporalmente, oltre che all'andamento del mercato, allo stato dei beni al rilascio.
L'appellante, tra l'altro, non ha neppure allegato la ricezione di altre offerte di acquisto, anche di valore più elevato, né ha fatto valere nel presente giudizio la violazione in concreto, da parte della concedente, della regola della buona fede, nulla avendo dedotto in ordine a eventuali comportamenti attuati dalla concedente per eludere o ritardare la vendita con il proposito di non far conseguire all'utilizzatrice quanto dovutole in base al contratto, una volta ottenuto in restituzione il bene.
Va ulteriormente evidenziato che la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 16632 del 12/6/2023, ha precisato che nel caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017, per il quale trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta, l'utilizzatore ha diritto alla detrazione del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato dal concedente, “spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando a posizione debitoria”. Prova, si ripete, nel caso in esame non fornita dall'utilizzatrice appellante.
8. Al rigetto della prima e sostanzialmente unica doglianza consegue il respingimento del motivo di appello relativo alla condanna alle spese del primo grado e la condanna di in base al Parte_1 principio di soccombenza, a rifondere alla parte appellata le spese di lite del presente grado che si liquidano, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della domanda (compreso nello scaglione da Euro 52.000,00 fino ad Euro 260.000,00) e dei parametri medi (quanto alla fase di studio, a quella introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 9039/24, pubblicata il 17.10.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio per complessivi € 12.154,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €
9 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art.13 c.1 quater.
Così deciso, in Milano il 21 ottobre 2025.
Il consigliere istr. est. La Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente
dr.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pagano (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), con studio in Napoli, Via Andrea D'Isernia n. 8, ove è elettivamente C.F._1 domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), già per atto di variazione Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 della denominazione sociale del 16.12.2018, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Donegani n. 2, giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9039/2024, pubblicata in data
17.10.2024 in materia di leasing, notificata il 22.10.2024;
CONCLUSIONI:
1 Per l'appellante:
“Riformare la Sentenza 9039/2024 pubblicata il 17/10/2024 - RG n. 38681/2023 Repertorio n.
8261/2024 del 17/10/2024, notificata in data 22.10.2024, emessa dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice Ambra Carla Tombesi e, per l'effetto, così disporre:
a) In via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, la violazione da parte della dell'art. 21 del contratto di leasing intercorso e degli obblighi di Controparte_1 diligenza, correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175, 1176, 1337, 1358, 1374, e 1375 c.c. su di essa gravanti;
b) Per l'effetto condannare la convenuta, ex art. 1218 e 1223 c.c. al Controparte_1 risarcimento del danno sofferto dalla Attrice, quantificabile in euro 160.00,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che l'on. Le Tribunale adito riterrà di giustizia, anche a seguito di occorrenda
CTU;
c) Condannare, in ogni caso, la convenuta alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore in virtù di dichiarazione di fattone anticipo. Salvis juribus.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342, comma primo, c.p.c. e, comunque, l'inammissibilità dell'appello anche ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c.; nel merito: rigettare in quanto infondato, per le ragioni tutte dedotte nel presente atto, l'appello e de relative domande proposte con l'atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.11.2024 e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di CTU non essendo possibile, sulla scorta della perizia di parte prodotta da parte appellante, effettuare una valutazione attendibile del valore dei beni al momento della risoluzione. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in qualità di parte utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria n. 1003797 Parte_1 stipulato in data 17.4.2008 con oggi , conveniva quest'ultima CP_2 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Isernia chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito a causa della
2 violazione dell'art. 21 del contratto, oltre che degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede previsti in via generale dalla legge.
Dai documenti prodotti da (di seguito, per brevità, solo ) risulta che: Parte_1 Pt_1
a) il contratto di locazione stipulato il 17.4.2008 con aveva ad oggetto “un forno CP_2 ventilato a carrello rotante, n. 4 carrelli di acciaio inox 18 posti 60x80, un'impastatrice autoribaltabile, un bollitore per taralli, n. 2 cestelli in acciaio inox 18 posti, un raffinatore automatico con predisposizione per carrello taglia strisce, una macchina fornatrice per taralli, un dispositivo per la produzione di taralli attorcigliati, un dispositivo per la produzione di grissini, n. 150 teglie forate ed altri accessori d'uso” e prevedeva la corresponsione di un canone iniziale, alla sottoscrizione dell'accordo, pari ad Euro 28.500,00 e di n. 59 canoni mensili per Euro 5.117,44, per un totale di Euro 285.000,00 Iva esclusa (cfr. all. 1 al ricorso);
b) con raccomandata del 17.3.2014, comunicava a “in Controparte_3 Pt_1 considerazione del persistente inadempimento alle obbligazioni ed in particolare a quella concernente il pagamento dei canoni periodici”, la decadenza dall'esercizio del diritto finale di riscatto e l'obbligo di provvedere all'immediata consegna dei beni oggetto di locazione;
dichiarava quindi di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, invitando alla Pt_1 corresponsione della somma di Euro 30.681,02 Iva inclusa, “dovuta a saldo dei canoni e di tutti gli altri importi fino ad oggi scaduti e rimasti insoluti” (cfr. all. 2);
c) con pec del 21.11.2014 sosteneva di aver messo già da tempo a disposizione della Pt_1 concedente i beni oggetto del contratto di leasing presso la sua sede sita in Montaquila, frazione di
RA (Is), contestava il credito e si rendeva disponibile a risolvere bonariamente la controversia (cfr. all. 3);
d) prima della consegna dei beni, conferiva incarico peritale all'ing. che stimava Pt_1 Persona_1 il valore dei beni oggetto della locazione, al 4.2.2015, in Euro 171.000,00, oltre Iva (cfr. all. 5);
e) i beni venivano ritirati in data 13.2.2015 in Montaquila (Is) dal sig. , amministratore di CP_4
Interservice Puglia S.r.l., società delegata da (all. 4); Controparte_1
f) con raccomandata del 4.5.2016 dopo aver contestato la missiva del 17.3.2014, chiedeva Pt_1
l'immediata cancellazione della segnalazione della sua posizione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia (all. 6); seguiva uno scambio di comunicazioni sul punto (cfr. all. 7, 8 e 9), oltre che relativamente alla possibilità di risolvere bonariamente la controversia (cfr. all. 10 e 11);
g) a più riprese chiedeva che la società di leasing comunicasse se avesse o meno proceduto Pt_1 alla vendita dei beni restituiti e a quanto ammontasse l'importo incassato (all. 9, 11, 12, 13);
h) in data 27.7.2020 (all. 14) la società concedente forniva la documentazione richiesta;
in particolare, allegava la fattura di vendita dei beni oggetto del contratto di leasing in data 11.1.2016 per il prezzo
3 di Euro 33.123,00 già comprensivo di Iva (doc. 15); la fattura concernente le spese di ritiro del bene pari ad Euro 91,50 (doc.16); la fattura penale risarcitoria per Euro 24.331,37 (all. 17) e il piano di ammortamento (all. 18).
Ottenuta tale documentazione, incardinava il giudizio, deducendo la violazione da parte della Pt_1 concedente degli obblighi di buona fede previsti dalla legge per la fase esecutiva del contratto (artt.
1175, 1176, 1374 e 1375 c.c.) per avere venduto i beni oggetto del contratto a un prezzo CP_1 pari a un quinto del valore di mercato del bene indicato nella perizia dell'ing. pregiudicando Per_1 in tal modo il suo diritto - sancito dall'art. 21 del contratto - ad ottenere la differenza tra il prezzo di vendita del bene e i debiti maturati per effetto dell'estinzione anticipata del leasing. Chiedeva quindi di condannare controparte al risarcimento del danno patito a causa di tale inadempimento, in misura pari alla differenza tra il valore di mercato del bene e il credito vantato dalla società concedente a titolo di penale (in misura non inferiore ad Euro 160.000,00).
1.2 Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, chiedeva venisse Controparte_1 dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Isernia in favore del Tribunale di Milano, in forza dell'art. 26 del contratto, rubricato “Elezione di domicilio, legge applicabile foro convenzionale”. Nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande formulate e, in subordine, nell'ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda risarcitoria formulata da chiedeva Pt_1
l'esclusione del diritto al risarcimento del danno per concorso colposo della società utilizzatrice.
1.3. Con ordinanza del 27.6.2023 il Tribunale di Isernia dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano presso il quale riassumeva il giudizio con ricorso Pt_1 del 26.10.2023, insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte innanzi al tribunale dichiaratosi incompetente. si costituiva chiedendo di rigettare le domande Controparte_1 di controparte per i motivi già precedentemente dedotti.
2. Con sentenza n. 9039/2024 il Tribunale di Milano ha rigettato le domande proposte da in Pt_1 quanto infondate. Secondo il primo giudice la società utilizzatrice non ha in alcun modo provato quale fosse il valore dei beni oggetto del contratto di leasing al tempo della risoluzione del contratto né, dunque, che il valore al quale erano stati venduti fosse notevolmente inferiore a quello che tali beni avevano - all'epoca - sul mercato, rimanendo così indimostrato sia l'an sia il quantum del danno lamentato. In particolare, solo con la prima memoria istruttoria aveva esposto - senza in Pt_1 alcun modo provarlo - che la stima eseguita dall'ing. fosse stata effettuata secondo il criterio Per_1 del costo di ricostruzione deprezzato, poiché i beni non erano mai stati utilizzati ed erano ancora detenuti negli imballaggi originali.
4 Inoltre, secondo il primo giudice, non ha offerto alcuna prova del fatto che i beni ritratti nelle Pt_1 fotografie allegate alla consulenza di parte fossero effettivamente quelli oggetto del contratto di leasing e non ha spiegato le ragioni del mancato utilizzo di essi nei 5 anni e 10 mesi nei quali ha avuto esecuzione il contratto.
In ogni caso, secondo il ragionamento del primo giudice, anche ove i beni non fossero stati utilizzati dall'attrice, “il loro effettivo costo d'acquisto, l'obsolescenza derivante sia dal tempo trascorso dall'acquisto che dal mancato e protratto uso del bene, la loro potenziale vita residua e l'effettiva possibilità di funzionamento” avrebbero dovuto essere apprezzati per eseguire una stima attendibile del valore di mercato dei beni, che non è più possibile eseguire in ragione della vendita a terzi dei beni oggetto del contratto.
Da ultimo, il Tribunale ha escluso la possibilità di applicare alla vicenda la disciplina di cui all'art. 1, comma 139, della l. 124/2017 al fine di risolvere i contrasti sulla stima del valore del bene oggetto del contratto di leasing prima di dare corso alla vendita, essendo stato risolto il contratto tra le parti in data anteriore all'entrata in vigore di tale disposizione.
3. Con atto di appello, debitamente notificato a controparte in data 21.11.2024, ha interposto Pt_1 gravame.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Erronea valutazione del materiale probatorio agli atti- violazione art. 115 e 116 cpc – violazione art: 2697 c.c.”, l'appellante sostiene di aver detto già nell'atto di citazione e non, come sostenuto dal Tribunale, nella prima memoria istruttoria, che le fotografie contenute nella perizia di parte si riferivano ai beni oggetto di leasing “nel proprio imballaggio originale, mai utilizzati e come nuovi”. L'appellante, in particolare, sostiene che il
Tribunale avrebbe dovuto considerare provato in quanto non contestato specificamente – né in comparsa di costituzione e risposta né nella perizia di controparte – lo stato in cui versavano i beni restituiti alla società concedente, dedotto sin dall'atto di citazione in cui si affermava che gli stessi erano nuovi e ancora contenuti nel loro imballaggio originale.
Che i beni fossero effettivamente in tali condizioni, peraltro, sarebbe attestato anche nel verbale di consegna del 13.2.2015, sottoscritto da entrambe le parti, ove testualmente si legge “il Sig. Parte_2 dichiara che i beni sono nuovi ed imballati, il Sig. dopo controllo dichiara che gli stessi ci CP_4 sono tutti e corrispondono alla fornitura di cui al contratto suddetto”. In assenza di contestazione e diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, secondo l'appellante, non sarebbe necessario provare che le fotografie allegate alla perizia dell'ing. avessero effettivamente ad oggetto i beni Per_1 oggetto del contratto di leasing.
Inoltre, mentre la perizia dell'ing. sarebbe del tutto attendibile - essendo stata effettuata Per_1 deprezzando i beni in considerazione del tempo trascorso dall'acquisto sino alla ricollocazione sul
5 mercato, con una decurtazione del valore originario del 40%, in assenza di ulteriori cause di deprezzamento, secondo il criterio del c.d. “costo di ricostruzione deprezzato” - tale non sarebbe la perizia di controparte, effettuata oltre un mese dopo la consegna dei beni (23.3.2015) e in luogo diverso da quello di consegna.
Essendo stato provato lo stato dei beni, poi, sarebbe del tutto superfluo spiegare le ragioni del loro mancato utilizzo nei 5 anni e 10 mesi nei quali ha avuto esecuzione il contratto, comunque legate a scelte imprenditoriali di anche in considerazione del fatto che mai controparte ha “chiesto Pt_1 spiegazioni sul perché tali beni siano rimasti per anni in tale stato, in quanto sarebbe stato agevole ribattere – e provare – che ciò è stato dovuto a scelte imprenditoriali della e a progetti di Pt_1 inserimento in nuovi mercati (come quello agroalimentare, trattandosi di macchinari per produrre biscotti) sempre rimandati.”
Da ultimo, l'appellante non condivide l'impossibilità, rilevata dal Tribunale, di effettuare una consulenza tecnica d'ufficio in ragione dell'avvenuta vendita dei beni a terzi in quanto “Ben poteva il Giudice, se l'avesse ritenuto opportuno, disporre Ctu per verificare il prezzo di mercato dei beni nuovi e nel loro imballo originale al momento della consegna non essendo necessario l'esame fisico dei predetti beni.”
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura il capo della sentenza relativo alle spese e chiede la condanna di al pagamento in favore del procuratore antistatario, Avv. Pagano, CP_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle richieste istruttorie, l'appellante richiede che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del valore dei beni oggetto del leasing solo ove la perizia di parte non sia reputata sufficiente dalla Corte. Richiesta, peraltro, non ribadita nelle conclusioni rassegnate con le note dell'11.7.2025.
4. Si è costituita in giudizio che, in via preliminare, chiede sia dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 co. 1 c.p.c. e, comunque, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, l'appellata chiede il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado. In via istruttoria, si oppone alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio svolta da “non essendo possibile, sulla scorta della perizia di parte prodotta da parte Pt_1 appellante, effettuare una valutazione attendibile del valore dei beni al momento della risoluzione.”
5. Così instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 24.6.2025 il Consigliere istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 14.10.2025 per la rimessione della stessa in decisione. A tale udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, la
6 causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ed è stata discussa nella camera di consiglio del
21.10.2025.
6. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, dal momento che l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi minimi a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati dall'art. 342 c.p.c.
Quanto all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., la stessa deve intendersi superata poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti a disamina in sede decisionale.
7. Seppure ammissibile, l'appello nel merito non può essere accolto.
Correttamente il Tribunale ha osservato che non ha provato né l'esistenza dei presupposti di Pt_1 fatto della domanda, e cioè l'effettiva sussistenza della responsabilità della concedente per violazione degli obblighi di buona fede contrattuale, nè la consistenza del danno lamentato a causa della asserita riallocazione dei beni oggetto del contratto di leasing a un prezzo inferiore rispetto a quello effettivo.
Di contro parte appellante sostiene, sulla scorta del principio di non contestazione, che debba ritenersi dimostrata la condizione effettiva dei beni concessi in leasing al momento della restituzione, atteso che parte appellata non avrebbe messo in dubbio lo stato dei beni né nei propri scritti difensivi né nella perizia di parte redatta dall'ing. su incarico di Inoltre, anche il verbale di Per_2 CP_1 ritiro del 13.2.2015 dimostrerebbe che i beni erano nel loro “imballo originario” e quindi non erano stati utilizzati.
Questo Collegio ritiene tali affermazioni non dirimenti e inidonee ad incidere sulla bontà delle argomentazioni del primo giudice. Difatti, anche a voler ritenere non contestato che i beni non fossero mai stati utilizzati da nei circa cinque anni e dieci mesi di esecuzione del contratto, da ciò Pt_1 non consegue che il valore di tali beni fosse quello indicato nella consulenza dell'ing. che, per Per_1 le ragioni che verranno ora esposte, non può essere considerata attendibile.
Anzitutto, la stessa è corredata da fotografie che rappresentano solo i beni ancora imballati;
la stessa afferma, a più riprese, che gli involucri contenenti i beni non sarebbero mai stati aperti. Tali Pt_1 circostanze portano ad interrogarsi sull'affidabilità di un esame tecnico condotto in assenza – quantomeno - di un esame visivo dei beni, per verificarne la loro integrità e completezza (almeno nei componenti strutturali) e ad escludere la credibilità delle affermazioni dell'ing. quando sostiene Per_1 che “lo stato di conservazione dei beni risulta ottimo” o che i beni risultano “esattamente come nuovi”, proprio perché tali beni non sono stati neppure visti per lo svolgimento della CTP.
7 In secondo luogo, il consulente di ha quantificato il valore dei beni unicamente con Pt_1 riferimento al costo di ricostruzione deprezzato, senza considerare nessun altro criterio;
dunque – anche a voler trascurare il criterio del deprezzamento per l'uso dei beni, ammesso e non concesso che essi non siano mai stati utilizzati – il perito dichiara espressamente di non aver tenuto conto di altri parametri, che invece dovevano essere valutati, tra i quali possono annoverarsi, a mero titolo esemplificativo: la vita utile residua dei beni, gli eventi che essi avrebbero potuto subire nel corso dell'esecuzione del contratto, dai più banali - il trasporto di essi nella sede di al momento Pt_1 dell'inizio del contratto o lo spostamento di essi da un locale ad un altro - ai più eccezionali:
l'andamento del mercato, il loro grado di obsolescenza, il loro funzionamento, l'eventuale assenza di parti componenti, la presenza di eventuali presidi di sicurezza, la presenza di danneggiamenti alle componenti meccaniche e/o agli impianti, etc.
Inoltre, nella perizia effettuata per conto di non sono esplicitati i riferimenti normativi seguiti Pt_1 dal CTP per la sua valutazione, né è chiaro in base a quale criterio sia stato calcolato un deprezzamento nella misura del 40% del costo originario di acquisto e non, invece, in una diversa percentuale.
Tali aspetti conducono anche questo Collegio a ritenere la perizia di parte appellante inattendibile.
Il rigetto della CTU ad opera del Tribunale, poi, è stato debitamente motivato, se si considera: a) che i beni erano stati venduti già da diversi anni al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado;
b) l'attendibilità della perizia dell'ing. per Quest'ultima, infatti, oltre ad essere Per_2 CP_1 stata condotta previa disamina dei beni estratti dai loro imballaggi, indica puntualmente le disposizioni legislative e regolamentari seguite nell'esame (d. lgs. n. 81 del 2008 e d.p.r n. 459 del
1996), dà contezza del controllo effettuato su ogni singolo bene, fornendone una descrizione dettagliata;
esplicita i riferimenti della valutazione (l'ispezione tecnica effettuata su ciascun macchinario e sui singoli componenti, la verifica sulla struttura meccanica e sull'impianto elettrico;
le fotografie e la documentazione, la verifica dei sistemi di sicurezza), oltre che i criteri adottati per la stima dei macchinari, precisando i documenti reperiti ed esaminati e i risultati della valutazione, distinguendo tra il valore di stima e il valore di pronto realizzo, con apposita legenda esplicativa.
Tutti questi elementi, valutati nel loro complesso, portano a rigettare la tesi dell'appellante.
Non vi è prova che i beni oggetto di leasing avessero mantenuto l'elevato valore sostenuto dall'appellante al momento della restituzione e non è stato allegato -prima che provato- che la liquidazione dei beni sia stata effettuata da in modo non diligente o tale da aggravare la CP_1 posizione debitoria.
Peraltro, si tiene a precisare altresì che i beni oggetto di leasing sono stati venduti a un prezzo superiore a quello indicato dal perito di In ogni caso, l'alienazione dei beni a un prezzo CP_1
8 inferiore di mercato non sarebbe comunque prova incontrovertibile della responsabilità della concedente, dipendendo il valore di mercato da una molteplicità di fattori collegati temporalmente, oltre che all'andamento del mercato, allo stato dei beni al rilascio.
L'appellante, tra l'altro, non ha neppure allegato la ricezione di altre offerte di acquisto, anche di valore più elevato, né ha fatto valere nel presente giudizio la violazione in concreto, da parte della concedente, della regola della buona fede, nulla avendo dedotto in ordine a eventuali comportamenti attuati dalla concedente per eludere o ritardare la vendita con il proposito di non far conseguire all'utilizzatrice quanto dovutole in base al contratto, una volta ottenuto in restituzione il bene.
Va ulteriormente evidenziato che la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 16632 del 12/6/2023, ha precisato che nel caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017, per il quale trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta, l'utilizzatore ha diritto alla detrazione del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato dal concedente, “spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando a posizione debitoria”. Prova, si ripete, nel caso in esame non fornita dall'utilizzatrice appellante.
8. Al rigetto della prima e sostanzialmente unica doglianza consegue il respingimento del motivo di appello relativo alla condanna alle spese del primo grado e la condanna di in base al Parte_1 principio di soccombenza, a rifondere alla parte appellata le spese di lite del presente grado che si liquidano, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della domanda (compreso nello scaglione da Euro 52.000,00 fino ad Euro 260.000,00) e dei parametri medi (quanto alla fase di studio, a quella introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 9039/24, pubblicata il 17.10.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio per complessivi € 12.154,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €
9 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art.13 c.1 quater.
Così deciso, in Milano il 21 ottobre 2025.
Il consigliere istr. est. La Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
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