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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/12/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
AN LA Presidente
Morris RE GI relatore
MA CO GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3388/2024 R.G., vertente rappresentato e difeso, giusta delega in atti dall'avv. Kathrin Platter del Foro di Parte_1
Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ricorrente;
e
, rappresentata e difesa, giusta delega in atti dall'avv. Elena Impera del Controparte_1
Foro di Bolzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
convenuta;
e
Pubblico Ministero;
intervenuto;
In punto: procedimento ex art. 473 bis. 29 c.p.c.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 24.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano adito, disattesa ogni contraria istanza, modificare la statuizione sulla residenza e/o collocazione del figlio minore nato il [...], C.F. Persona_1
di cui al Decreto n. 2214-2017 del Tribunale di Bolzano, come modificato dal C.F._1
pagina 1 di 7 Decreto n. 271-2018 della Corte di Appello di Trento con provvedimenti conseguenziali, nel senso indicato nel ricorso, e quindi Voglia:
- fissare la residenza abituale del minore nato il [...], C.F. Persona_1
presso il padre nell'appartamento di proprietà a Caldaro, Via C.F._1 Parte_1 delle Fontane n. 20;
- collocare il minore nato il [...], C.F. prevalentemente Persona_1 C.F._1 presso il padre con ampio diritto di visita della madre;
Parte_1 CP_1 Controparte_1
- con ogni provvedimento conseguenziale, anche in merito all'assegno di mantenimento ordinario a favore del figlio , del quale attualmente è onerato il padre, ai contributi e assegni familiari, ad Per_1 altri contributi pubblici nonché all'assegno unico universale;
in caso di opposizione della madre:
- condannare la parte resistente alle spese ed onorari di causa di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche (D.M. 127/2022), oltre 15% delle spese generali, CPA e IVA ai sensi di legge;
in sede istruttoria: - si insiste nell'ammissione dei mezzi di prova di cui alla prima e seconda memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. opponendosi alle istanze istruttorie della Sig.ra ”; CP_1 del procuratore del resistente:
“1. Rigettare la domanda sul cambio di residenza del minore presso l'abitazione del Persona_1 padre a Caldaro, in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, confermare la residenza anagrafica del minore presso la madre;
2. rigettare la richiesta di collocare il minore presso il padre con ampio diritto di visita della madre per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, confermare l'attuale affidamento con modalità alternata;
3. confermare le attuali statuizione economiche in punto mantenimento e in punto assegnazione dei contributi e assegni familiari, nonché' altri contributi pubblici e assegno unico alla signora
[...]
per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
Con vittoria di spese di lite
In sede istruttoria
Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati in comparsa di costituzione e nelle memorie 473 bis 17 cpc, opponendosi alle istanze istruttorie di parte ricorrente”; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni della parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 1. Il presente procedimento è stato istruito mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti,
l'ascolto del minore alla presenza dell'ausiliario del GI, dott. Alessandro Degasperi Per_1
(psicologo) in data 10.04.2025, l'acquisizione di due relazioni dei Servizi Sociali con accessi domiciliari, anche a sorpresa, mentre non sono state ammesse le istanze istruttorie di prova per testi.
Dalla documentazione versata in atti risultano provate le seguenti circostanze:
Dalla relazione tra l'odierno ricorrente, sig. e la resistente, sig.ra Parte_1 Controparte_1
è nato in data [...] il figlio minore
[...] Persona_1
La famiglia aveva fissato la residenza anagrafica nell'appartamento di proprietà del sig. in Per_1
Caldaro, Via delle Fontane n. 20.
Dopo breve convivenza, il rapporto è definitivamente cessato nel luglio 2016.
Con decreto del Tribunale di Bolzano cron. 2214/2017 del 12.05.2017, come modificato dalla Corte di
Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con decreto cron. 171/2018 del 10.07.2018, R.G.
40/2017 è stato disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocamento paritario a settimane alterne presso ciascun genitore e residenza anagrafica presso la madre.
Nell'autunno 2017 la madre ha preso in locazione un appartamento in Caldaro, Via Mendola n. 11/A, dove ha stabilito la residenza propria e dei figli ( , , nato il [...] Per_1 Persona_2
a Guantánamo, e (doc. 4). Nel 2020 la conduttrice è stata sfrattata per Persona_3 morosità, con conseguente rilascio dell'immobile da parte dell'intero nucleo, incluso il minore , Per_1 prima della prima scadenza contrattuale.
A seguito di alcune sistemazioni temporanee presso amici, la madre ha reperito a fine 2021 un alloggio in Appiano e vi ha trasferito unilateralmente la residenza del minore, senza previo accordo con il padre, nonostante la precedente iscrizione condivisa alla prima classe elementare in Caldaro.
Investito della questione, il Tribunale di Bolzano ha ratificato il trasferimento del minore ad Appiano, ritenendo salvaguardato il principio di bigenitorialità in ragione della prossimità tra i Comuni, ma ha compensato le spese in considerazione della condotta contraria alla legge della madre (violazione artt.
316 e 337-ter, co. 3, c.c.)
Da allora ha frequentato la Scuola elementare di Appiano/Cornaiano, vivendo a settimane Per_1 alterne presso i genitori. Il padre, precedentemente impiegato ad Egna, da giugno 2024 è stato trasferito alla filiale bancaria di Appiano, con orario part-time (86%), per meglio conciliare tempi e distanze con le esigenze del figlio.
A fine settembre 2024 la madre ha comunicato al padre un “imminente trasferimento” del minore, senza ulteriori spiegazioni. Il padre ha sollecitato il coinvolgimento dei Servizi Sociali di Appiano per comprendere le ragioni del trasferimento e per concordare la nuova residenza del figlio. I Servizi hanno pagina 3 di 7 fissato un primo incontro per il 03.10.2024, poi rinviato all'08.10.2024 per disdetta della madre.
All'incontro dell'8 ottobre la madre ha dichiarato di non risiedere più ad Appiano, senza indicare il nuovo domicilio né il luogo di pernottamento del minore nelle settimane di sua competenza.
Solo successivamente il padre ha appreso che la madre era stata nuovamente sfrattata per morosità dall'appartamento di Appiano, lasciato in condizioni molto precarie, come risulta dal verbale con foto dell'Ufficiale Giudiziario (doc. 7 di parte ricorrente). Si tratta del secondo sfratto subito dal minore in quattro anni per morosità della madre. La madre non ha comunicato al padre l'attuale luogo di permanenza del figlio nelle settimane di sua competenza.
Attualmente la madre dichiara di dimorare presso un'amica, sig.ra in Persona_4
Bolzano, Via Carlo Maria Giulini n. 7.
3. In esecuzione di specifico ordine del GI, il Servizio Sociale ha eseguito due accessi non preannunciati presso la dimora dichiarata dalla resistente;
tali sopralluoghi non hanno tuttavia fugato i dubbi circa il fatto che la resistente e il minore abitino effettivamente presso tale sig.ra nei Per_4 tempi di competenza della madre, sicché gli operatori hanno raccomandato “di prendere altra misura finalizzata a tale verifica”.
Dalla relazione del 12.09.2025 emerge inoltre il dubbio circa il numero effettivo degli occupanti dell'appartamento della sig.ra oltre alla sig.ra e alla figlia minore (uniche
Per_4 Per_4 ufficialmente residenti) in occasione della visita del servizio sociale erano presenti la madre della sig.ra le due figlie (una maggiorenne) e il figlio maggiorenne della sig.ra ; ne consegue
Per_4 CP_1 che l'appartamento risulterebbe occupato non da cinque, come dichiarato, bensì da sette persone. Non è stato consentito agli assistenti sociali l'accesso al piano inferiore – dove parrebbe dimorare l'altra figlia maggiorenne della sig.ra – con la motivazione che si tratterebbe “solo di una cantina”. Nella
Per_4 stessa relazione si dà atto che la figlia minore della sig.ra di quattro anni) avrebbe cercato di
Per_4 riferire circostanze relative al piano inferiore, ma è stata immediatamente interrotta dagli adulti presenti con l'ammonimento: “quando gli adulti parlano, i bambini non devono intromettersi”.
4. Risulta altresì dagli atti di causa che è in corso la procedura di cancellazione d'ufficio della residenza anagrafica del minore dal Comune di Appiano, ai sensi dell'art. 2 L. 1228/1954, con scadenza del termine di 365 giorni dall'avvio (avvenuto a fine settembre 2024), atteso che la madre non ha attualmente una residenza ufficiale.
5. La sig.ra non ha reperito un lavoro stabile nonostante la durata del procedimento CP_1
(introdotto a fine novembre 2024) e un contesto provinciale connotato da un bassissimo tasso di disoccupazione;
nell'ultimo colloquio con i Servizi Sociali (12.09.2025, p. 2) la resistente ha dichiarato che “le risulterebbe difficile trovare un'abitazione in autonomia”. La relazione del 06.02.2025 pagina 4 di 7 evidenzia l'importanza che la resistente “trovi una soluzione abitativa autonoma quanto prima possibile”.
Dal doc. 12 (“Estrazione dei periodi lavorativi …, situazione 10.07.2025”) di parte ricorrente emerge che l'ultimo rapporto a tempo indeterminato è cessato dopo due mesi (02.05.2025) per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, a fronte della versione di «malattia» resa dalla resistente;
i 19 rapporti precedenti risultano estremamente discontinui, spesso risolti in prova per dimissioni, mancato superamento, scioglimento di comune accordo o licenziamento per giusta causa (tra gli altri: Ristorante
IA Snc di ST IA & C., Co Clinica Melitta, Sporthotel Sonne Srl, Berti Marco, Goldener
Stern, Hotel Brunner Sas). Inoltre, come da doc. 3 della comparsa della resistente (nota Primo
Schönsberg, Bolzano 11.01.2024), la sig.ra non possiede il requisito dei 1095 giorni (156 CP_1 settimane) di lavoro richiesti per l'assegnazione di alloggio pubblico IPES ai non cittadini UE, con conseguente inidoneità all'accesso ad alloggio IPES.
6. Ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, e a conservare rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami. L'interesse superiore del minore è criterio preminente nella regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e della residenza.
Pur nel quadro dell'affidamento condiviso, la giurisprudenza richiede di individuare il collocamento prevalente presso il genitore che, in concreto, possa garantire stabilità abitativa, continuità educativa e adeguatezza del contesto di crescita, riducendo l'esposizione del minore a instabilità, sovraffollamento e promiscuità abitativa.
Nel caso di specie, la resistente ha subito due sfratti per morosità, ha proceduto in più occasioni a trasferimenti unilaterali, non ha comunicato al padre la dimora del figlio nelle settimane materne, e permangono dubbi sulla attuale dimora (presso sig.ra in un contesto sovraffollato – sette Per_4 persone – o presso il nuovo compagno, in appartamento promiscuo condiviso con altri uomini).
ha diritto ad un alloggio certo, effettivo, stabile e duraturo, dal quale non possa essere Per_1 allontanato né sfrattato, e ad un luogo in cui sia garantito – con il massimo grado di certezza – il sereno mantenimento del proprio centro di interessi. La famiglia ha già sperimentato periodi prolungati di permanenza presso il padre (dicembre 2023 – marzo 2024; giugno – luglio 2024), modello ben funzionante, con quotidiana frequentazione della madre. Di tale stabilità abitativa il minore ha parlato positivamente anche con la maestra sig.ra Controparte_2
Come visto, a causa delle condotte della madre è in atto la procedura di cancellazione d'ufficio della residenza del minore dal Comune di Appiano ai sensi dell'art. 2 L. 1228/1954, con concrete pagina 5 di 7 ripercussioni in ambito sanitario, scolastico e assistenziale. Tale evenienza è incompatibile con il diritto del minore alla stabilità.
7. Le relazioni scolastiche e dei Servizi Sociali attestano che è più sereno durante le settimane Per_1 paterne e che la presenza del padre, specie di notte, gli dà un senso di protezione («è come se fosse uno scudo»). Il padre, peraltro, ha riorganizzato la propria attività (trasferimento ad Appiano, part-time
86%) per aderire alle esigenze del figlio, assicurando continuità scolastica e cura quotidiana.
La madre, di certo presente e amorevole nei confronti del figlio, non è tuttavia allo stato idonea a garantire allo stesso una sufficiente stabilità, fondamentale per il suo equilibrato sviluppo psicofisico.
Pertanto, in tutela del preminente interesse del minore, occorre disporre il collocamento prevalente presso il padre, fissando la residenza anagrafica del minore presso l'immobile di proprietà in Caldaro,
Via delle Fontane n. 20, mantenendo la frequenza scolastica ad Appiano/Cornaiano e assicurando alla madre ampi e frequenti tempi di visita, anche con pernottamento ove compatibile e in condizioni abitative idonee.
La madre potrà trascorrere con il figlio ogni secondo fine settimana dal venerdì, dall'orario dell'uscita da scuola, sino a lunedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola alla mattina seguente, con pernottamento.
La giornata infrasettimanale verrà concordata tra i genitori con il supporto del servizio sociale che viene incaricato di proseguire con l'attività di stretto monitoraggio del nucleo familiare, con onere di inoltrare una relazione di aggiornamento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano, con cadenza quadrimestrale (prima scadenza 06.04.2026).
Tale assetto è reversibile: al conseguimento da parte della madre di una residenza autonoma, stabile e idonea (in Comune vicino al centro di interessi del minore: scuola, amici, sport) e di una stabilità lavorativa sufficiente, potrà valutarsi il ripristino del collocamento paritario a settimane alterne.
8. In conseguenza del collocamento prevalente del minore presso il padre la madre dovrà contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile al padre.
Ritenuto che
l'attuale situazione di disoccupazione della madre dipenda unicamente dalla sua volontà e non sia riconducibile a circostanze oggettive, quali un'incapacità lavorativa, si ritiene che la resistente sia perfettamente in grado di produrre un reddito che le consenta di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento dell'importo mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Gli eventuali assegni pubblici di ogni natura verranno incassati esclusivamente dal padre.
9. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
La resistente dovrà dunque rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio di separazione nella misura liquidata nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive pagina 6 di 7 modifiche per i procedimenti di cognizione con valore indeterminabile (scaglione di riferimento da
5.201,00 a € 26.000,00), ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, a parziale modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto ex art. 337 bis. c.c. del Tribunale di Bolzano cron. 2214/2017 del 12.05.2017, come modificato dal decreto della Corte d'Appello di Trento –
Sezione Distaccata di Trento cron. 171/2018 del 10.07.2018,
1. dispone il collocamento prevalente del minore nato il [...], presso il padre Persona_1 nell'appartamento di proprietà a Caldaro, Via delle Fontane n. 20, con residenza Parte_1 presso di lui;
2. la madre potrà trascorrere con il figlio ogni secondo fine settimana dal venerdì, dall'orario dell'uscita da scuola, sino a lunedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola alla mattina seguente, con pernottamento.
La giornata infrasettimanale verrà concordata tra i genitori con il supporto del servizio sociale che viene incaricato di proseguire con l'attività di stretto monitoraggio del nucleo familiare, con onere di inoltrare una relazione di aggiornamento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano, con cadenza quadrimestrale (prima scadenza 06.04.2026);
3. dispone che con effetti dal mese di gennaio 2026 la resistente dovrà corrispondere al ricorrente entro il quinto giorno del mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 200,00, importo soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Astat per il Comune di Bolzano, con base dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio;
4. l'assegno unico universale ed ogni altra forma di contribuzione pubblica in favore del figlio resta in favore esclusivo del padre;
5. ai fini delle detrazioni fiscali il figlio è da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
6. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in €
3.553,90 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso forfettario in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano in camera di consiglio del 06/12/2025.
Il GI estensore Il Presidente
Morris RE AN LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
AN LA Presidente
Morris RE GI relatore
MA CO GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3388/2024 R.G., vertente rappresentato e difeso, giusta delega in atti dall'avv. Kathrin Platter del Foro di Parte_1
Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ricorrente;
e
, rappresentata e difesa, giusta delega in atti dall'avv. Elena Impera del Controparte_1
Foro di Bolzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
convenuta;
e
Pubblico Ministero;
intervenuto;
In punto: procedimento ex art. 473 bis. 29 c.p.c.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 24.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano adito, disattesa ogni contraria istanza, modificare la statuizione sulla residenza e/o collocazione del figlio minore nato il [...], C.F. Persona_1
di cui al Decreto n. 2214-2017 del Tribunale di Bolzano, come modificato dal C.F._1
pagina 1 di 7 Decreto n. 271-2018 della Corte di Appello di Trento con provvedimenti conseguenziali, nel senso indicato nel ricorso, e quindi Voglia:
- fissare la residenza abituale del minore nato il [...], C.F. Persona_1
presso il padre nell'appartamento di proprietà a Caldaro, Via C.F._1 Parte_1 delle Fontane n. 20;
- collocare il minore nato il [...], C.F. prevalentemente Persona_1 C.F._1 presso il padre con ampio diritto di visita della madre;
Parte_1 CP_1 Controparte_1
- con ogni provvedimento conseguenziale, anche in merito all'assegno di mantenimento ordinario a favore del figlio , del quale attualmente è onerato il padre, ai contributi e assegni familiari, ad Per_1 altri contributi pubblici nonché all'assegno unico universale;
in caso di opposizione della madre:
- condannare la parte resistente alle spese ed onorari di causa di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche (D.M. 127/2022), oltre 15% delle spese generali, CPA e IVA ai sensi di legge;
in sede istruttoria: - si insiste nell'ammissione dei mezzi di prova di cui alla prima e seconda memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. opponendosi alle istanze istruttorie della Sig.ra ”; CP_1 del procuratore del resistente:
“1. Rigettare la domanda sul cambio di residenza del minore presso l'abitazione del Persona_1 padre a Caldaro, in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, confermare la residenza anagrafica del minore presso la madre;
2. rigettare la richiesta di collocare il minore presso il padre con ampio diritto di visita della madre per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, confermare l'attuale affidamento con modalità alternata;
3. confermare le attuali statuizione economiche in punto mantenimento e in punto assegnazione dei contributi e assegni familiari, nonché' altri contributi pubblici e assegno unico alla signora
[...]
per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
Con vittoria di spese di lite
In sede istruttoria
Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati in comparsa di costituzione e nelle memorie 473 bis 17 cpc, opponendosi alle istanze istruttorie di parte ricorrente”; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni della parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 1. Il presente procedimento è stato istruito mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti,
l'ascolto del minore alla presenza dell'ausiliario del GI, dott. Alessandro Degasperi Per_1
(psicologo) in data 10.04.2025, l'acquisizione di due relazioni dei Servizi Sociali con accessi domiciliari, anche a sorpresa, mentre non sono state ammesse le istanze istruttorie di prova per testi.
Dalla documentazione versata in atti risultano provate le seguenti circostanze:
Dalla relazione tra l'odierno ricorrente, sig. e la resistente, sig.ra Parte_1 Controparte_1
è nato in data [...] il figlio minore
[...] Persona_1
La famiglia aveva fissato la residenza anagrafica nell'appartamento di proprietà del sig. in Per_1
Caldaro, Via delle Fontane n. 20.
Dopo breve convivenza, il rapporto è definitivamente cessato nel luglio 2016.
Con decreto del Tribunale di Bolzano cron. 2214/2017 del 12.05.2017, come modificato dalla Corte di
Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con decreto cron. 171/2018 del 10.07.2018, R.G.
40/2017 è stato disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocamento paritario a settimane alterne presso ciascun genitore e residenza anagrafica presso la madre.
Nell'autunno 2017 la madre ha preso in locazione un appartamento in Caldaro, Via Mendola n. 11/A, dove ha stabilito la residenza propria e dei figli ( , , nato il [...] Per_1 Persona_2
a Guantánamo, e (doc. 4). Nel 2020 la conduttrice è stata sfrattata per Persona_3 morosità, con conseguente rilascio dell'immobile da parte dell'intero nucleo, incluso il minore , Per_1 prima della prima scadenza contrattuale.
A seguito di alcune sistemazioni temporanee presso amici, la madre ha reperito a fine 2021 un alloggio in Appiano e vi ha trasferito unilateralmente la residenza del minore, senza previo accordo con il padre, nonostante la precedente iscrizione condivisa alla prima classe elementare in Caldaro.
Investito della questione, il Tribunale di Bolzano ha ratificato il trasferimento del minore ad Appiano, ritenendo salvaguardato il principio di bigenitorialità in ragione della prossimità tra i Comuni, ma ha compensato le spese in considerazione della condotta contraria alla legge della madre (violazione artt.
316 e 337-ter, co. 3, c.c.)
Da allora ha frequentato la Scuola elementare di Appiano/Cornaiano, vivendo a settimane Per_1 alterne presso i genitori. Il padre, precedentemente impiegato ad Egna, da giugno 2024 è stato trasferito alla filiale bancaria di Appiano, con orario part-time (86%), per meglio conciliare tempi e distanze con le esigenze del figlio.
A fine settembre 2024 la madre ha comunicato al padre un “imminente trasferimento” del minore, senza ulteriori spiegazioni. Il padre ha sollecitato il coinvolgimento dei Servizi Sociali di Appiano per comprendere le ragioni del trasferimento e per concordare la nuova residenza del figlio. I Servizi hanno pagina 3 di 7 fissato un primo incontro per il 03.10.2024, poi rinviato all'08.10.2024 per disdetta della madre.
All'incontro dell'8 ottobre la madre ha dichiarato di non risiedere più ad Appiano, senza indicare il nuovo domicilio né il luogo di pernottamento del minore nelle settimane di sua competenza.
Solo successivamente il padre ha appreso che la madre era stata nuovamente sfrattata per morosità dall'appartamento di Appiano, lasciato in condizioni molto precarie, come risulta dal verbale con foto dell'Ufficiale Giudiziario (doc. 7 di parte ricorrente). Si tratta del secondo sfratto subito dal minore in quattro anni per morosità della madre. La madre non ha comunicato al padre l'attuale luogo di permanenza del figlio nelle settimane di sua competenza.
Attualmente la madre dichiara di dimorare presso un'amica, sig.ra in Persona_4
Bolzano, Via Carlo Maria Giulini n. 7.
3. In esecuzione di specifico ordine del GI, il Servizio Sociale ha eseguito due accessi non preannunciati presso la dimora dichiarata dalla resistente;
tali sopralluoghi non hanno tuttavia fugato i dubbi circa il fatto che la resistente e il minore abitino effettivamente presso tale sig.ra nei Per_4 tempi di competenza della madre, sicché gli operatori hanno raccomandato “di prendere altra misura finalizzata a tale verifica”.
Dalla relazione del 12.09.2025 emerge inoltre il dubbio circa il numero effettivo degli occupanti dell'appartamento della sig.ra oltre alla sig.ra e alla figlia minore (uniche
Per_4 Per_4 ufficialmente residenti) in occasione della visita del servizio sociale erano presenti la madre della sig.ra le due figlie (una maggiorenne) e il figlio maggiorenne della sig.ra ; ne consegue
Per_4 CP_1 che l'appartamento risulterebbe occupato non da cinque, come dichiarato, bensì da sette persone. Non è stato consentito agli assistenti sociali l'accesso al piano inferiore – dove parrebbe dimorare l'altra figlia maggiorenne della sig.ra – con la motivazione che si tratterebbe “solo di una cantina”. Nella
Per_4 stessa relazione si dà atto che la figlia minore della sig.ra di quattro anni) avrebbe cercato di
Per_4 riferire circostanze relative al piano inferiore, ma è stata immediatamente interrotta dagli adulti presenti con l'ammonimento: “quando gli adulti parlano, i bambini non devono intromettersi”.
4. Risulta altresì dagli atti di causa che è in corso la procedura di cancellazione d'ufficio della residenza anagrafica del minore dal Comune di Appiano, ai sensi dell'art. 2 L. 1228/1954, con scadenza del termine di 365 giorni dall'avvio (avvenuto a fine settembre 2024), atteso che la madre non ha attualmente una residenza ufficiale.
5. La sig.ra non ha reperito un lavoro stabile nonostante la durata del procedimento CP_1
(introdotto a fine novembre 2024) e un contesto provinciale connotato da un bassissimo tasso di disoccupazione;
nell'ultimo colloquio con i Servizi Sociali (12.09.2025, p. 2) la resistente ha dichiarato che “le risulterebbe difficile trovare un'abitazione in autonomia”. La relazione del 06.02.2025 pagina 4 di 7 evidenzia l'importanza che la resistente “trovi una soluzione abitativa autonoma quanto prima possibile”.
Dal doc. 12 (“Estrazione dei periodi lavorativi …, situazione 10.07.2025”) di parte ricorrente emerge che l'ultimo rapporto a tempo indeterminato è cessato dopo due mesi (02.05.2025) per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, a fronte della versione di «malattia» resa dalla resistente;
i 19 rapporti precedenti risultano estremamente discontinui, spesso risolti in prova per dimissioni, mancato superamento, scioglimento di comune accordo o licenziamento per giusta causa (tra gli altri: Ristorante
IA Snc di ST IA & C., Co Clinica Melitta, Sporthotel Sonne Srl, Berti Marco, Goldener
Stern, Hotel Brunner Sas). Inoltre, come da doc. 3 della comparsa della resistente (nota Primo
Schönsberg, Bolzano 11.01.2024), la sig.ra non possiede il requisito dei 1095 giorni (156 CP_1 settimane) di lavoro richiesti per l'assegnazione di alloggio pubblico IPES ai non cittadini UE, con conseguente inidoneità all'accesso ad alloggio IPES.
6. Ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, e a conservare rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami. L'interesse superiore del minore è criterio preminente nella regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e della residenza.
Pur nel quadro dell'affidamento condiviso, la giurisprudenza richiede di individuare il collocamento prevalente presso il genitore che, in concreto, possa garantire stabilità abitativa, continuità educativa e adeguatezza del contesto di crescita, riducendo l'esposizione del minore a instabilità, sovraffollamento e promiscuità abitativa.
Nel caso di specie, la resistente ha subito due sfratti per morosità, ha proceduto in più occasioni a trasferimenti unilaterali, non ha comunicato al padre la dimora del figlio nelle settimane materne, e permangono dubbi sulla attuale dimora (presso sig.ra in un contesto sovraffollato – sette Per_4 persone – o presso il nuovo compagno, in appartamento promiscuo condiviso con altri uomini).
ha diritto ad un alloggio certo, effettivo, stabile e duraturo, dal quale non possa essere Per_1 allontanato né sfrattato, e ad un luogo in cui sia garantito – con il massimo grado di certezza – il sereno mantenimento del proprio centro di interessi. La famiglia ha già sperimentato periodi prolungati di permanenza presso il padre (dicembre 2023 – marzo 2024; giugno – luglio 2024), modello ben funzionante, con quotidiana frequentazione della madre. Di tale stabilità abitativa il minore ha parlato positivamente anche con la maestra sig.ra Controparte_2
Come visto, a causa delle condotte della madre è in atto la procedura di cancellazione d'ufficio della residenza del minore dal Comune di Appiano ai sensi dell'art. 2 L. 1228/1954, con concrete pagina 5 di 7 ripercussioni in ambito sanitario, scolastico e assistenziale. Tale evenienza è incompatibile con il diritto del minore alla stabilità.
7. Le relazioni scolastiche e dei Servizi Sociali attestano che è più sereno durante le settimane Per_1 paterne e che la presenza del padre, specie di notte, gli dà un senso di protezione («è come se fosse uno scudo»). Il padre, peraltro, ha riorganizzato la propria attività (trasferimento ad Appiano, part-time
86%) per aderire alle esigenze del figlio, assicurando continuità scolastica e cura quotidiana.
La madre, di certo presente e amorevole nei confronti del figlio, non è tuttavia allo stato idonea a garantire allo stesso una sufficiente stabilità, fondamentale per il suo equilibrato sviluppo psicofisico.
Pertanto, in tutela del preminente interesse del minore, occorre disporre il collocamento prevalente presso il padre, fissando la residenza anagrafica del minore presso l'immobile di proprietà in Caldaro,
Via delle Fontane n. 20, mantenendo la frequenza scolastica ad Appiano/Cornaiano e assicurando alla madre ampi e frequenti tempi di visita, anche con pernottamento ove compatibile e in condizioni abitative idonee.
La madre potrà trascorrere con il figlio ogni secondo fine settimana dal venerdì, dall'orario dell'uscita da scuola, sino a lunedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola alla mattina seguente, con pernottamento.
La giornata infrasettimanale verrà concordata tra i genitori con il supporto del servizio sociale che viene incaricato di proseguire con l'attività di stretto monitoraggio del nucleo familiare, con onere di inoltrare una relazione di aggiornamento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano, con cadenza quadrimestrale (prima scadenza 06.04.2026).
Tale assetto è reversibile: al conseguimento da parte della madre di una residenza autonoma, stabile e idonea (in Comune vicino al centro di interessi del minore: scuola, amici, sport) e di una stabilità lavorativa sufficiente, potrà valutarsi il ripristino del collocamento paritario a settimane alterne.
8. In conseguenza del collocamento prevalente del minore presso il padre la madre dovrà contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile al padre.
Ritenuto che
l'attuale situazione di disoccupazione della madre dipenda unicamente dalla sua volontà e non sia riconducibile a circostanze oggettive, quali un'incapacità lavorativa, si ritiene che la resistente sia perfettamente in grado di produrre un reddito che le consenta di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento dell'importo mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Gli eventuali assegni pubblici di ogni natura verranno incassati esclusivamente dal padre.
9. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
La resistente dovrà dunque rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio di separazione nella misura liquidata nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive pagina 6 di 7 modifiche per i procedimenti di cognizione con valore indeterminabile (scaglione di riferimento da
5.201,00 a € 26.000,00), ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, a parziale modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto ex art. 337 bis. c.c. del Tribunale di Bolzano cron. 2214/2017 del 12.05.2017, come modificato dal decreto della Corte d'Appello di Trento –
Sezione Distaccata di Trento cron. 171/2018 del 10.07.2018,
1. dispone il collocamento prevalente del minore nato il [...], presso il padre Persona_1 nell'appartamento di proprietà a Caldaro, Via delle Fontane n. 20, con residenza Parte_1 presso di lui;
2. la madre potrà trascorrere con il figlio ogni secondo fine settimana dal venerdì, dall'orario dell'uscita da scuola, sino a lunedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola alla mattina seguente, con pernottamento.
La giornata infrasettimanale verrà concordata tra i genitori con il supporto del servizio sociale che viene incaricato di proseguire con l'attività di stretto monitoraggio del nucleo familiare, con onere di inoltrare una relazione di aggiornamento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano, con cadenza quadrimestrale (prima scadenza 06.04.2026);
3. dispone che con effetti dal mese di gennaio 2026 la resistente dovrà corrispondere al ricorrente entro il quinto giorno del mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 200,00, importo soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Astat per il Comune di Bolzano, con base dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio;
4. l'assegno unico universale ed ogni altra forma di contribuzione pubblica in favore del figlio resta in favore esclusivo del padre;
5. ai fini delle detrazioni fiscali il figlio è da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
6. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in €
3.553,90 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso forfettario in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano in camera di consiglio del 06/12/2025.
Il GI estensore Il Presidente
Morris RE AN LA
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