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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2024, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da - VO TE nato a [...] il [...] APPELLA SONIA nato a [...] ii 15/06/1974 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visci oli atti, i! provvedimento impugnato e il ricorso: udita la relazione svolta dai Consigliere AT SESSA;
adito i Pubbiico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A. che ha concluso chiedendo udito I difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1155 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 novembre 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con cui, in data 12 dicembre 2019, il Tribunale di Lucca aveva condannato DE VA e LA ON alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, ciascuno, applicando le pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. I. fall., perché ritenuti responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione alla oeila B.O.R.A. Immobiliare di DE VA & C. Sas, dichiarata fallita in data 24.04.2013; in particolare, alla LA (come accomandataria dalla costituzione al 27.04.2012) si ascrive di avere distratto somme per oltre euro 280 mila eseguendo pagamenti senza causa lecita o a favore di soggetti non identificati tra il 2010 ed il 2012 (capo A), al DE (come accomandatario dal 28.04.2012 al fallimento) di avere distratto la somma di euro 294.253,24 rappresentata dalla "cassa" e da beni strumentali non consegnati alla curatela (capo B), ed infine ad entrambi di avere tenuto le scritture contabili in maniera tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo C). 2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono autonomamente gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Ricorre per cassazione DE VA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. Baldini, affidando le censure a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art.43 cod. gen. Nel caso dell'occultamento delle scritture contabili, l'elemento soggettivo richiesto per sussistenza dell'illecito consiste nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori ed in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo deve valorizzare la ricerca di indici di fraudolenza;
si sottolinea a tal riguardo l'evidente incapacità dell'imputato di poter gestire„ amministrare, tenere una contabilità così complessa come quella considerata. Come risulta dagli atti, ON IO - di fatto amministratore della società - aveva affidato l'intera contabilità della stessa al Dott. Di Santo, che l'ha tenuta in modo regolare, così come confermato anche dal curatore. La scelta del professionista ed il controllo sul suo operato, dunque, non sono attribuibili al DE - in concreto operaio edile titolare di licenza di scuola media inferiore - che si era affidato a ON IO, il quale aveva a sua volta incaricato il tecnico- commercialista al fine di tenere la contabilità della società, Tra l'altro, i oagamenti eseguiti sono stati tutti documentati dalla società fallita e riootati in contabilita„ di conseguenza non si spiega 'accusa di bancarotta fraudolenta per 2 distrazione, in considerazione del fatto che effettivamente la B4O.R.A. Immobiliare documentava ogni pagamento che eseguiva. Lo stesso curatore ha evidenziato che il fallimento non è stato causato da azioni sconsiderate, bensì da un enorme credito rimasto impagato, mentre l'imputato DE, di fatto "mero prestanome" del TO IO, è stato ritenuto responsabile di più fatti di bancarotte fraudolente, in quanto la Corte ha basato il suo giudizio sul formale obbligo del ricorrente di vigilare in quanto amministratore formale, senza però valorizzare l'elemento soggettivo dei reati che risulta appunto carente. 3.2. Con il secondo motivo contesta vizio di motivazione nella parte in cui la Corte ha uniformato ingiustificatamente le posizioni dei due imputati evidenziando il loro ruolo attivo nella società, non indicando però gli atti di amministrazione materialmente compiuti dai ricorrente. 3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in riferimento agli artt.132, 133 e e,2 bis cod. pen, La Corte avrebbe dovuto considerare distintamente gli elementi del caso concreto che potevano rilevare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. Avrebbe dovuto tenere presente la personalità dell'imputato, nonché la sua potenziale pericolosità criminale che non ha trovato riscontro in una condotta grave tenuto conto della sua assente o comunque limitata partecipazione al fatto, ed inoltre la non commissione medio tempore di ulteriori reati da parte dell'imputato, 4. Ricorre per cassazione anche LA ON, tramite il proprio difensore di fiducia, ave. Ciardeili, articolando le censure con due motivi. 4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art.43 cod. pen.; Nel caso dell'occultamento delle scritture contabili, l'elemento soggettivo richiesto per a sussistenza dell'illecito consiste nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. In terna di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo deve valorizzare la ricerca di indici di fraudolenza;
si sottolinea a tal riguardo l'evidente incapacità dell'imputata di poter gestire, amministrare, tenere una contabilità così complessa come quella considerata. Non è attribuibile alla LA la scelta del professionista né il controllo sul suo operato, bensì a TO IO, suo manto, di fatto amministratore della società come risulta dagli atti, che aveva affidato l'intera contabilità della stessa al Dott. Di Santo, che l'ha tenuta in maniera regolare, così come confermato anche dal curatore. Si sottolinea come la LA si è ritrovata coinvolta nella vicenda unicamente per rapporto di coniugio che la lega ai TO, non avendo tra l'altro in alcun modo la capacità di vigilare e controllare le operazioni della società. La Corte territoriale ha però ritenuto irrilevante che il marito si fosse introdotto nella gestione della società, ritenendolo come elemento estraneo alle ragioni del decidere. Si evidenzia che non vi è fondamento per l'accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto la B.O.R.A. Immobiliare documentava ogni pagamento che eseguiva. Lo stesso curatore ha affermato che nella realtà dei fatti la società ha subito la perdita di un enorme credito che ne ha causato il fallimento, mentre l'imputata è stata ingiustamente ritenuta responsabile di più bancarotte fraudolente. 4.2. Con il secondo motivo contesta violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133 9 62 bis cod. pen. La Corte avrebbe dovuto considerare distintamente gli elementi del caso concreto che potevano rilevare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. Si ribadisce sia come la ricorrente fosse entrata nella carica di accomandatario unicamente a seguito di una evidente manovra del ON che ha continuato ad esercitare ruolo di amministratore di fatto, sia come la stessa non fosse in grado di amministrare e controllare la contabilità della società. La motivazione della Corte di appello non è adeguata in quanto ai fini della concessione delle attenuanti generiche non si è neppure tenuto conto della personalità dell'imputata, della sua condotta, della sua potenziale pericolosità criminale, nè della sua .ncensuratezza, 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n:176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 otl:obre 2022 n. 150, come modificato dall'ad, 17 d.i. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. CONSIDERATO IFI DIRITTO I ricorsi devono essere rigettati, presentando ciascuno di essi motivi nel loro complesso infondati. 1.11 ricorso proposto da DE VA. 1.1.11 primo motivo - che segnala l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel non aver adeguatamente considerato gli elementi che deporrebbero, nell'ottica difensiva, quanto meno, per la assenza dell'elemento psicologico in capo al ricorrente, in quanto da un lato la tenuta della contabilità era stata affidata ad un commercialista (che del resto aveva regolarmente assolto al proprio compito) e: dall'altro, l'imputato era un semplice operaio edile, titolare di una licenza di scuola media inferiore e pertanto sprovvisto della possibilità di vigilare e controllare le operazioni della società se non affidandosi all'operato di altro soggetto (ON IO l'effettivo amministratore della società) - è infondato dal momento che gli argomenti qui proposti sono stati già adeguatamente affrontati nelle conformi pronunce di merito, in particolare in quella di primo grado, cui pure rimanda la sentenza impugnata, che nelia sua sinteticità ha comunque colto i punti nevralgici della ricostruzione, già esaurientemente svolta in primo grado, che non hanno consentito di giungere a una diversa valutazione del fatto. La Corte di appello ha innanzitutto spiegato che rimputazione di bancarotta fraudolenta documentale è stata elevata a carico di entrambi gli imputati in relazione alla cd. ipotesi della bancarotta documentale generica e che conclamato è il fatto che la contabilità non sia stata eorrettamente tenuta, e che, alla stregua di essa, contraddistinta anche da falsità, non sia stato possibile ricostruire compiutamente la consistenza patrimoniale e l'andamento economico della società; sul punto - si annota nella sentenza impugnata - è stato fin troppo chiaro i! curatore esaminato all'udienza del 27 Aprile 2017 c:he, come si espone più ampiamente nella pronuncia di primo grado, aveva evidenziato come la regolarità delle 7,critture contabili - depositate nella procedura fallimentare dal DE solo in data 28.8.2013, a seguito di contatto promosso dal curatore fossero solo apparentemente regolari presentando svariate annotazioni false (sia per omissione e così per l'omessa registrazione dei pagamenti fatti da alcuni creditori, che risultano usciti per cassa ma mai contabilizzati in entrata - che per fatti commissivi e così ad esempio per la registrazione di pagamenti per importi superiori rispetto alle fatture e per la fallace contabilizzazione dell'emissione di assegni circolari incassati per cassa i cui importi non sono stati rinvenuti, né ne è nota la destinazione, non avendo fornito, alcuno, giustificazione al riguardo, né tanto meno DE, al quale, come ultimo amministratore, era imputabile l'ultima rappresentazione contabile;
laddove peraltro rispetto ai periodo finale coincidente con l'amministrazione del DE, che va da! 2012 al 2013, nella documentazione dal medesimo consegnata non risultano rinvenuti neppure gli estratti conto relativi a tali anni, estratti conto che compete all'amministratore depositare unitamente alle scritture contabili in quanto riportanti elementi che devono trovare corrispondenza nelle annotazioni contabili) Si è altresì già osservato, da parte dei giudici di merito, che la responsabilità degli imputati in relazione a tale ipotesi criminosa è strettamente collegata alla posizione dai medesimi assunta nella società, atteso che l'amministratore ha il compito precipuo di assicurare !a corretta tenuta della contabiiita e che nessun rilievo può assumere il fatto che tale compito fosse stato commissionato ad un esperto professionista incombendo sempre sull'amministratore l'obbligo di vigilare affinché la contabilità sia lo specchio esaustivo ES fedele dell'andamento societario, aggiungendo che oltretutto l'incompletezza della documentazione è derivata, nella specie, dalla incompletezza delle informazioni fornite ai commercialista, circostanza che da un lato non rende predicabile l'inadempimento dei commercialista, e dall'altro rende, evidentemente, del tutto irrilevante il basso grado di istruzione posto in rilievo dalla difesa dell'imputato. i- n particolare, ha osservato la sentenza di primo ,grado, con specifico riferimento al DE, che questi, quale amministratore di diritto, a fronte di operazioni risalenti alla pregressa gestione della LA, ha reiterato nelle successive scritture contabili tutte le omissioni, registrazioni irregolari operate dalla predetta, lasciando aperte le posizioni creditorie, i prestiti a terzi, la registrazione di pagamenti per importi superiori a quello delle fatture, la contabilizzazione di assegni circolari per cassa, quella stessa cassa il cui importo è rimasto invariato tra ll 01/01/2012 e il 31/12/2012, e le cui somme non sono, peraltro, state rinvenute. Si è quindi concluso che l'imputato, in definitiva, ha reiterato lasciandolo invariato il quadro di irregolarità e di sottrazioni poi accertato dal curatore fallimentare, di qui la condanna dello stesso per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ha infine osservato la Corte di appello che l'eventuale ingerenza di ON IO nella gestione della fallita non avrebbe esonerato in alcun modo la responsabilità di coloro • LA e DE - che hanno assunto nel tempo la qualifica di accomandatario - che ha comportato peraltro il loro fallimento personale - stante l'inerenza dell'obbligo alla posizione formalmente assunta;
ed oltretutto è emerso pacificamente - si aggiunge nella sentenza impugnata - che i due hanno avuto un ruolo attivo, non solo formale, nella società per cui l'inadempimento dell'obbligo - che è stato funzionale alla copertura delle distrazioni - va a !oro imputato a titolo di dolo diretto. Ruolo attivo che si è esplicato, ad esempio, nelle attività inerenti ai pagamenti e agli incassi che in quanto atti richiedenti adempimenti formali erano riconducibili agli amministratori formali (ciò in particolare per la LA, ma per DE rimangono comunque tutti gli altri argomenti suindicati). Alla stregua di quanto sopra riportato, ogni rilievo in ordine al dolo specifico, svolto nella presente sede, è del tutto ultroneo, tenuto conto della tipologia delle fattispecie di reato ravvisate che non richiedono tale elemento soggettivo specifico. Quanto, poi, al fatto che la contabilità sarebbe stata tenuta in modo del tutto regolare e che i pagamenti sarebbero stati tutti fedelmente registrati - ciò si evidenzia in ricorso anche ai fine di escludere la bancarotta distrattiva trattasi di circostanze non solo asserite in modo del tutto generico, ma che irrimediabilmente contrastano con l'accertamento compiuto dai giudice di merito„ insindacabile in sede di legittimità, che ha piuttosto appurato che il curatore si è espresso in termini del tutto opposti quanto all'asserita regolarità della contabilità e, nello specifico, dei pagamenti che secondo la difesa sarebbero stati registrati in maniera formale, dettagliata e documentata, dai momento che nemmeno in dibattimento - come si precisa t nella sentenza impugnata stato chiarito quale destinazione hanno avuto le risorse societarie. Il punto nevralgico non è costituito infatti dalla dimostrazione dell'incasso o del pagamento, che si assume regolarmente registrato, quanto piuttosto dal fatto che si ignora la effettiva destinazione delle somme incassate, circostanza che ha comportato l'elevazione anche della contestazione della bancarotta distrattiva e la condanna per tale fattispecie. E' stato infine anche già spiegato che il fatto che la società la Bora immobiliare di DE VA s.a.s. - secondo la prospettazione difensiva - sarebbe fallita per inadempienza di un creditore è del tutto irrilevante atteso che la sussistenza del reato di distrazione non dipende dalle vicende che interessano i terzi sia pure debitori della fallita (laddove peraltro nella sentenza di primo grado si è dato anche atto del fatto che gli utili della società si azzeravano già dal 2011 e la fine del 2012 fino a raggiungere una perdita consistente a fronte di attivo inesistente). primo motivo è pertanto nel suo complesso infondato. 1.2. Il secondo motivo sottolinea la contraddittorietà della decisione impugnata la quale, pur avendo riconosciuto che nel periodo in esame era stata l'altra imputata ad assumere un ruolo attivo nella gestione della società, nel contempo avrebbe ascritto il medesimo ruolo anche al DE, senza del resto indicare gli atti di amministrazione da costui materialmente compiuti. Tali censure, in realtà connesse alle prime, sono meramente reiterative ed aspecifche, dai momento che, come già esposto nell'esaminare il primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha già chiarito che è pacificamente emerso che anche DE ha avuto un ruolo attivo nella società e a fronte di tale affermazione il ricorso nulla di specifico contrappone se non la generica asserzione che non sarebbero etati indicati gli specifici atti di amministrazione compiuti da! DE, laddove sono da ritenersi sufficienti ai fini che occupano le condotte indicate dai giudici di merito, non trattandosi di dimostrare il ruolo di amministratore di fatto ma unicamente di avvalorare che il ruolo di amministratore formale non si sia arrestato all'assunzione formale della carica. 1,3AI terzo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze generiche, è inammissibile in quanto non considera il principio, diffuso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di attenuanti generiche, i! giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli e come nel caso di specie - degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. ex .plurimis Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01), principio ai quale il giudice di merito si è correttamente attenuto, ritenendo ostativi alla riconoscimento delle attenuanti generiche i precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, e ciò, evidentemente, di là dalla loro risalenza nel tempo (circostanza che aveva piuttosto escluso !'applicazione della rediva), avendo la Corte di appello in buona sostanza ritenuto congrua la pena inflitta di anni tre e mesi quattro di reclusione che, pure a fronte delle condotte non lievi, era stata - già - quantificata nel minimo edittale con un lieve aumento per la continuazione fallimentare. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di LA ON. 2.1. Le considerazioni svolte riguardo al primo, al secondo ed al terzo motivo del ricorso di DE valgono anche in relazione alle due censure formulate nell'interesse di LA ON, che sostanzialmente ripropongono i medesimi temi;
d'altronde è al periodo dell'amministrazione dell'imputata che si ascrivono le principali condotte omissive e di falsità nelle registrazioni contabili, foriere anche degli atti distrattivi;
d'altronde la stessa prospettazione difensiva è nel senso che un ruolo incisivo fosse stato mantenuto da ON IO, marito della LA che gestiva altre società in cointeressenza con la fallita. Rimane solo da precisare che all' LA sono attribuite specifiche condotte formali come ad esempio i pagamenti effettuati e che rispetto ad essi, come ha già posto in evidenza la sentenza impugnata, non vi è dubbio sulla loro riconducibilità all'imputata trattandosi di atti implicanti il potere di firma dell'amministratore formale;
sicché non vi è dubbio sul fatto che essa ne fosse a conoscenza. laddove la eventuale ingerenza di terzi - ON nella prospettazione difensiva - si precisa nella sentenza impugnata - non farebbe venir meno la responsabilità dell'imputata dal momento che si sarebbe comunque di fronte ad un'ipotesi di concorso nel reato. Né, si ribadisce nella sentenza impugnata, é stata indicata la ragione di ei pagamenti, i cui beneficiari sono emersi solo in parte e per la parte emersa si è trattato di soggetti indifferenti rispetto all'attività della fallita e comunque di soggetti che non avevano maturato crediti nei confronti della stessa, circostanza che evidentemente escludeva - si annota per altro verso nella sentenza impugnata - la possibilità di derubricare la bancarotta distrattiva in bancarotta preferenziale. 2.1. Quanto alla negazione delle attenuanti generiche nonostante la incensuratezza dell'imputata LA, è solo il caso di aggiungere che secondo il consolidato orientamento qiurisprudenziale di questa Corte, formatosi sul punto ancor prima della modifica dell'art. 62- bis c.p., disposta con il d. I. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, l'incensuratezza non è di per sé sufficiente ai fini della concessione dell'attenuante in parola (in questo senso, tra tante, Sez. I, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. Rv. 270986 - 01 che ha affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato), 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/11/2023.
adito i Pubbiico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A. che ha concluso chiedendo udito I difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1155 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 novembre 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con cui, in data 12 dicembre 2019, il Tribunale di Lucca aveva condannato DE VA e LA ON alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, ciascuno, applicando le pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. I. fall., perché ritenuti responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione alla oeila B.O.R.A. Immobiliare di DE VA & C. Sas, dichiarata fallita in data 24.04.2013; in particolare, alla LA (come accomandataria dalla costituzione al 27.04.2012) si ascrive di avere distratto somme per oltre euro 280 mila eseguendo pagamenti senza causa lecita o a favore di soggetti non identificati tra il 2010 ed il 2012 (capo A), al DE (come accomandatario dal 28.04.2012 al fallimento) di avere distratto la somma di euro 294.253,24 rappresentata dalla "cassa" e da beni strumentali non consegnati alla curatela (capo B), ed infine ad entrambi di avere tenuto le scritture contabili in maniera tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo C). 2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono autonomamente gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Ricorre per cassazione DE VA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. Baldini, affidando le censure a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art.43 cod. gen. Nel caso dell'occultamento delle scritture contabili, l'elemento soggettivo richiesto per sussistenza dell'illecito consiste nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori ed in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo deve valorizzare la ricerca di indici di fraudolenza;
si sottolinea a tal riguardo l'evidente incapacità dell'imputato di poter gestire„ amministrare, tenere una contabilità così complessa come quella considerata. Come risulta dagli atti, ON IO - di fatto amministratore della società - aveva affidato l'intera contabilità della stessa al Dott. Di Santo, che l'ha tenuta in modo regolare, così come confermato anche dal curatore. La scelta del professionista ed il controllo sul suo operato, dunque, non sono attribuibili al DE - in concreto operaio edile titolare di licenza di scuola media inferiore - che si era affidato a ON IO, il quale aveva a sua volta incaricato il tecnico- commercialista al fine di tenere la contabilità della società, Tra l'altro, i oagamenti eseguiti sono stati tutti documentati dalla società fallita e riootati in contabilita„ di conseguenza non si spiega 'accusa di bancarotta fraudolenta per 2 distrazione, in considerazione del fatto che effettivamente la B4O.R.A. Immobiliare documentava ogni pagamento che eseguiva. Lo stesso curatore ha evidenziato che il fallimento non è stato causato da azioni sconsiderate, bensì da un enorme credito rimasto impagato, mentre l'imputato DE, di fatto "mero prestanome" del TO IO, è stato ritenuto responsabile di più fatti di bancarotte fraudolente, in quanto la Corte ha basato il suo giudizio sul formale obbligo del ricorrente di vigilare in quanto amministratore formale, senza però valorizzare l'elemento soggettivo dei reati che risulta appunto carente. 3.2. Con il secondo motivo contesta vizio di motivazione nella parte in cui la Corte ha uniformato ingiustificatamente le posizioni dei due imputati evidenziando il loro ruolo attivo nella società, non indicando però gli atti di amministrazione materialmente compiuti dai ricorrente. 3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in riferimento agli artt.132, 133 e e,2 bis cod. pen, La Corte avrebbe dovuto considerare distintamente gli elementi del caso concreto che potevano rilevare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. Avrebbe dovuto tenere presente la personalità dell'imputato, nonché la sua potenziale pericolosità criminale che non ha trovato riscontro in una condotta grave tenuto conto della sua assente o comunque limitata partecipazione al fatto, ed inoltre la non commissione medio tempore di ulteriori reati da parte dell'imputato, 4. Ricorre per cassazione anche LA ON, tramite il proprio difensore di fiducia, ave. Ciardeili, articolando le censure con due motivi. 4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art.43 cod. pen.; Nel caso dell'occultamento delle scritture contabili, l'elemento soggettivo richiesto per a sussistenza dell'illecito consiste nel dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. In terna di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo deve valorizzare la ricerca di indici di fraudolenza;
si sottolinea a tal riguardo l'evidente incapacità dell'imputata di poter gestire, amministrare, tenere una contabilità così complessa come quella considerata. Non è attribuibile alla LA la scelta del professionista né il controllo sul suo operato, bensì a TO IO, suo manto, di fatto amministratore della società come risulta dagli atti, che aveva affidato l'intera contabilità della stessa al Dott. Di Santo, che l'ha tenuta in maniera regolare, così come confermato anche dal curatore. Si sottolinea come la LA si è ritrovata coinvolta nella vicenda unicamente per rapporto di coniugio che la lega ai TO, non avendo tra l'altro in alcun modo la capacità di vigilare e controllare le operazioni della società. La Corte territoriale ha però ritenuto irrilevante che il marito si fosse introdotto nella gestione della società, ritenendolo come elemento estraneo alle ragioni del decidere. Si evidenzia che non vi è fondamento per l'accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto la B.O.R.A. Immobiliare documentava ogni pagamento che eseguiva. Lo stesso curatore ha affermato che nella realtà dei fatti la società ha subito la perdita di un enorme credito che ne ha causato il fallimento, mentre l'imputata è stata ingiustamente ritenuta responsabile di più bancarotte fraudolente. 4.2. Con il secondo motivo contesta violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133 9 62 bis cod. pen. La Corte avrebbe dovuto considerare distintamente gli elementi del caso concreto che potevano rilevare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. Si ribadisce sia come la ricorrente fosse entrata nella carica di accomandatario unicamente a seguito di una evidente manovra del ON che ha continuato ad esercitare ruolo di amministratore di fatto, sia come la stessa non fosse in grado di amministrare e controllare la contabilità della società. La motivazione della Corte di appello non è adeguata in quanto ai fini della concessione delle attenuanti generiche non si è neppure tenuto conto della personalità dell'imputata, della sua condotta, della sua potenziale pericolosità criminale, nè della sua .ncensuratezza, 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n:176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 otl:obre 2022 n. 150, come modificato dall'ad, 17 d.i. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. CONSIDERATO IFI DIRITTO I ricorsi devono essere rigettati, presentando ciascuno di essi motivi nel loro complesso infondati. 1.11 ricorso proposto da DE VA. 1.1.11 primo motivo - che segnala l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel non aver adeguatamente considerato gli elementi che deporrebbero, nell'ottica difensiva, quanto meno, per la assenza dell'elemento psicologico in capo al ricorrente, in quanto da un lato la tenuta della contabilità era stata affidata ad un commercialista (che del resto aveva regolarmente assolto al proprio compito) e: dall'altro, l'imputato era un semplice operaio edile, titolare di una licenza di scuola media inferiore e pertanto sprovvisto della possibilità di vigilare e controllare le operazioni della società se non affidandosi all'operato di altro soggetto (ON IO l'effettivo amministratore della società) - è infondato dal momento che gli argomenti qui proposti sono stati già adeguatamente affrontati nelle conformi pronunce di merito, in particolare in quella di primo grado, cui pure rimanda la sentenza impugnata, che nelia sua sinteticità ha comunque colto i punti nevralgici della ricostruzione, già esaurientemente svolta in primo grado, che non hanno consentito di giungere a una diversa valutazione del fatto. La Corte di appello ha innanzitutto spiegato che rimputazione di bancarotta fraudolenta documentale è stata elevata a carico di entrambi gli imputati in relazione alla cd. ipotesi della bancarotta documentale generica e che conclamato è il fatto che la contabilità non sia stata eorrettamente tenuta, e che, alla stregua di essa, contraddistinta anche da falsità, non sia stato possibile ricostruire compiutamente la consistenza patrimoniale e l'andamento economico della società; sul punto - si annota nella sentenza impugnata - è stato fin troppo chiaro i! curatore esaminato all'udienza del 27 Aprile 2017 c:he, come si espone più ampiamente nella pronuncia di primo grado, aveva evidenziato come la regolarità delle 7,critture contabili - depositate nella procedura fallimentare dal DE solo in data 28.8.2013, a seguito di contatto promosso dal curatore fossero solo apparentemente regolari presentando svariate annotazioni false (sia per omissione e così per l'omessa registrazione dei pagamenti fatti da alcuni creditori, che risultano usciti per cassa ma mai contabilizzati in entrata - che per fatti commissivi e così ad esempio per la registrazione di pagamenti per importi superiori rispetto alle fatture e per la fallace contabilizzazione dell'emissione di assegni circolari incassati per cassa i cui importi non sono stati rinvenuti, né ne è nota la destinazione, non avendo fornito, alcuno, giustificazione al riguardo, né tanto meno DE, al quale, come ultimo amministratore, era imputabile l'ultima rappresentazione contabile;
laddove peraltro rispetto ai periodo finale coincidente con l'amministrazione del DE, che va da! 2012 al 2013, nella documentazione dal medesimo consegnata non risultano rinvenuti neppure gli estratti conto relativi a tali anni, estratti conto che compete all'amministratore depositare unitamente alle scritture contabili in quanto riportanti elementi che devono trovare corrispondenza nelle annotazioni contabili) Si è altresì già osservato, da parte dei giudici di merito, che la responsabilità degli imputati in relazione a tale ipotesi criminosa è strettamente collegata alla posizione dai medesimi assunta nella società, atteso che l'amministratore ha il compito precipuo di assicurare !a corretta tenuta della contabiiita e che nessun rilievo può assumere il fatto che tale compito fosse stato commissionato ad un esperto professionista incombendo sempre sull'amministratore l'obbligo di vigilare affinché la contabilità sia lo specchio esaustivo ES fedele dell'andamento societario, aggiungendo che oltretutto l'incompletezza della documentazione è derivata, nella specie, dalla incompletezza delle informazioni fornite ai commercialista, circostanza che da un lato non rende predicabile l'inadempimento dei commercialista, e dall'altro rende, evidentemente, del tutto irrilevante il basso grado di istruzione posto in rilievo dalla difesa dell'imputato. i- n particolare, ha osservato la sentenza di primo ,grado, con specifico riferimento al DE, che questi, quale amministratore di diritto, a fronte di operazioni risalenti alla pregressa gestione della LA, ha reiterato nelle successive scritture contabili tutte le omissioni, registrazioni irregolari operate dalla predetta, lasciando aperte le posizioni creditorie, i prestiti a terzi, la registrazione di pagamenti per importi superiori a quello delle fatture, la contabilizzazione di assegni circolari per cassa, quella stessa cassa il cui importo è rimasto invariato tra ll 01/01/2012 e il 31/12/2012, e le cui somme non sono, peraltro, state rinvenute. Si è quindi concluso che l'imputato, in definitiva, ha reiterato lasciandolo invariato il quadro di irregolarità e di sottrazioni poi accertato dal curatore fallimentare, di qui la condanna dello stesso per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ha infine osservato la Corte di appello che l'eventuale ingerenza di ON IO nella gestione della fallita non avrebbe esonerato in alcun modo la responsabilità di coloro • LA e DE - che hanno assunto nel tempo la qualifica di accomandatario - che ha comportato peraltro il loro fallimento personale - stante l'inerenza dell'obbligo alla posizione formalmente assunta;
ed oltretutto è emerso pacificamente - si aggiunge nella sentenza impugnata - che i due hanno avuto un ruolo attivo, non solo formale, nella società per cui l'inadempimento dell'obbligo - che è stato funzionale alla copertura delle distrazioni - va a !oro imputato a titolo di dolo diretto. Ruolo attivo che si è esplicato, ad esempio, nelle attività inerenti ai pagamenti e agli incassi che in quanto atti richiedenti adempimenti formali erano riconducibili agli amministratori formali (ciò in particolare per la LA, ma per DE rimangono comunque tutti gli altri argomenti suindicati). Alla stregua di quanto sopra riportato, ogni rilievo in ordine al dolo specifico, svolto nella presente sede, è del tutto ultroneo, tenuto conto della tipologia delle fattispecie di reato ravvisate che non richiedono tale elemento soggettivo specifico. Quanto, poi, al fatto che la contabilità sarebbe stata tenuta in modo del tutto regolare e che i pagamenti sarebbero stati tutti fedelmente registrati - ciò si evidenzia in ricorso anche ai fine di escludere la bancarotta distrattiva trattasi di circostanze non solo asserite in modo del tutto generico, ma che irrimediabilmente contrastano con l'accertamento compiuto dai giudice di merito„ insindacabile in sede di legittimità, che ha piuttosto appurato che il curatore si è espresso in termini del tutto opposti quanto all'asserita regolarità della contabilità e, nello specifico, dei pagamenti che secondo la difesa sarebbero stati registrati in maniera formale, dettagliata e documentata, dai momento che nemmeno in dibattimento - come si precisa t nella sentenza impugnata stato chiarito quale destinazione hanno avuto le risorse societarie. Il punto nevralgico non è costituito infatti dalla dimostrazione dell'incasso o del pagamento, che si assume regolarmente registrato, quanto piuttosto dal fatto che si ignora la effettiva destinazione delle somme incassate, circostanza che ha comportato l'elevazione anche della contestazione della bancarotta distrattiva e la condanna per tale fattispecie. E' stato infine anche già spiegato che il fatto che la società la Bora immobiliare di DE VA s.a.s. - secondo la prospettazione difensiva - sarebbe fallita per inadempienza di un creditore è del tutto irrilevante atteso che la sussistenza del reato di distrazione non dipende dalle vicende che interessano i terzi sia pure debitori della fallita (laddove peraltro nella sentenza di primo grado si è dato anche atto del fatto che gli utili della società si azzeravano già dal 2011 e la fine del 2012 fino a raggiungere una perdita consistente a fronte di attivo inesistente). primo motivo è pertanto nel suo complesso infondato. 1.2. Il secondo motivo sottolinea la contraddittorietà della decisione impugnata la quale, pur avendo riconosciuto che nel periodo in esame era stata l'altra imputata ad assumere un ruolo attivo nella gestione della società, nel contempo avrebbe ascritto il medesimo ruolo anche al DE, senza del resto indicare gli atti di amministrazione da costui materialmente compiuti. Tali censure, in realtà connesse alle prime, sono meramente reiterative ed aspecifche, dai momento che, come già esposto nell'esaminare il primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha già chiarito che è pacificamente emerso che anche DE ha avuto un ruolo attivo nella società e a fronte di tale affermazione il ricorso nulla di specifico contrappone se non la generica asserzione che non sarebbero etati indicati gli specifici atti di amministrazione compiuti da! DE, laddove sono da ritenersi sufficienti ai fini che occupano le condotte indicate dai giudici di merito, non trattandosi di dimostrare il ruolo di amministratore di fatto ma unicamente di avvalorare che il ruolo di amministratore formale non si sia arrestato all'assunzione formale della carica. 1,3AI terzo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze generiche, è inammissibile in quanto non considera il principio, diffuso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di attenuanti generiche, i! giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli e come nel caso di specie - degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. ex .plurimis Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01), principio ai quale il giudice di merito si è correttamente attenuto, ritenendo ostativi alla riconoscimento delle attenuanti generiche i precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, e ciò, evidentemente, di là dalla loro risalenza nel tempo (circostanza che aveva piuttosto escluso !'applicazione della rediva), avendo la Corte di appello in buona sostanza ritenuto congrua la pena inflitta di anni tre e mesi quattro di reclusione che, pure a fronte delle condotte non lievi, era stata - già - quantificata nel minimo edittale con un lieve aumento per la continuazione fallimentare. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di LA ON. 2.1. Le considerazioni svolte riguardo al primo, al secondo ed al terzo motivo del ricorso di DE valgono anche in relazione alle due censure formulate nell'interesse di LA ON, che sostanzialmente ripropongono i medesimi temi;
d'altronde è al periodo dell'amministrazione dell'imputata che si ascrivono le principali condotte omissive e di falsità nelle registrazioni contabili, foriere anche degli atti distrattivi;
d'altronde la stessa prospettazione difensiva è nel senso che un ruolo incisivo fosse stato mantenuto da ON IO, marito della LA che gestiva altre società in cointeressenza con la fallita. Rimane solo da precisare che all' LA sono attribuite specifiche condotte formali come ad esempio i pagamenti effettuati e che rispetto ad essi, come ha già posto in evidenza la sentenza impugnata, non vi è dubbio sulla loro riconducibilità all'imputata trattandosi di atti implicanti il potere di firma dell'amministratore formale;
sicché non vi è dubbio sul fatto che essa ne fosse a conoscenza. laddove la eventuale ingerenza di terzi - ON nella prospettazione difensiva - si precisa nella sentenza impugnata - non farebbe venir meno la responsabilità dell'imputata dal momento che si sarebbe comunque di fronte ad un'ipotesi di concorso nel reato. Né, si ribadisce nella sentenza impugnata, é stata indicata la ragione di ei pagamenti, i cui beneficiari sono emersi solo in parte e per la parte emersa si è trattato di soggetti indifferenti rispetto all'attività della fallita e comunque di soggetti che non avevano maturato crediti nei confronti della stessa, circostanza che evidentemente escludeva - si annota per altro verso nella sentenza impugnata - la possibilità di derubricare la bancarotta distrattiva in bancarotta preferenziale. 2.1. Quanto alla negazione delle attenuanti generiche nonostante la incensuratezza dell'imputata LA, è solo il caso di aggiungere che secondo il consolidato orientamento qiurisprudenziale di questa Corte, formatosi sul punto ancor prima della modifica dell'art. 62- bis c.p., disposta con il d. I. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, l'incensuratezza non è di per sé sufficiente ai fini della concessione dell'attenuante in parola (in questo senso, tra tante, Sez. I, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. Rv. 270986 - 01 che ha affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato), 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/11/2023.