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18 aprile 1943
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1 giugno 1948
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17 luglio 2011
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Art. 34.
L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio dev'essere compilato il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che dovranno essere comunicati un mese prima dei termini indicati nell'art. 17, al Collegio sindacale, il quale riferira' su di essi, e, con apposite relazioni, al ((Consiglio di amministrazione)) .
L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio dev'essere compilato il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che dovranno essere comunicati un mese prima dei termini indicati nell'art. 17, al Collegio sindacale, il quale riferira' su di essi, e, con apposite relazioni, al ((Consiglio di amministrazione)) .