Articolo 34 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
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18 aprile 1943
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1 giugno 1948
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17 luglio 2011
Art. 34.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dev'essere compilato il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che dovranno essere comunicati un mese prima dei termini indicati nell'art. 17, al Collegio sindacale, il quale riferira' su di essi, e, con apposite relazioni, al ((Consiglio di amministrazione)) .
Entrata in vigore il 17 luglio 2011