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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1044/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249002796054000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249002796054000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249002796054000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249002796054000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120003306871000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130009336082000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130009336082000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130009336082000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in atti indicata, notificata il 26.6.2025 e relativa alla sottesa cartella di pagamento n. 13920120003306871000 (notificata il 12.04.2012) portante IRPEF
2007 nonché a quella n. 13920130009336082000 notificata il 11.03.2014 e relativa ad IRPEF 2010.
Ha dedotto la non debenza delle imposte oggetto di intimazione perché prescritte ovvero la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Pertanto, ha invocato l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il concessionario (ADER) ha chiesto respingersi il ricorso in ragione della legittimità del proprio operato e della rituale notifica delle cartelle oltre che di successivi atti interruttivi (1) intimazione di pagamento
13920189002138700000 il 10.04.2019(all.5 atto + relata);
2) intimazione di pagamento 13920239000482492000 il 19.09.2023 (all.6 atto + relata).
Con successiva memoria parte ricorrente ha contestato la valida esecuzione della notifica delle cartelle e della successiva intimazione (sia per quella 2019 che per quella 2023) eccependo la mancata attestazione delle ricerche pretese dall'art. 140 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Parte resistente ha infatti allegato prova documentale della rituale notifica delle cartelle e delle successive intimazioni (2019 e 2023) non opposte dalla contribuente.
Premessa la rituale esecuzione delle notifiche delle richiamate intimazioni di pagamento intimazioni (atteso che il notificatore ha attestato di aver chiesto la visura e l'assenza nel comune (domicilio fiscale) di abitazione, ufficio o azienda del destinatario), la Corte osserva che, per costante orientamento del S.C. ( tra le tante,
Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra più, Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005;
Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^,
13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. Cass., Sez. 5^, 22 aprile
2024, n. 10736).
Per tali notazioni il ricorso è, come detto, infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 460,00, oltre accessori come per legge, in favore del concessionario (ADER) .
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1044/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249002796054000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249002796054000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249002796054000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249002796054000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120003306871000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130009336082000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130009336082000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130009336082000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento in atti indicata, notificata il 26.6.2025 e relativa alla sottesa cartella di pagamento n. 13920120003306871000 (notificata il 12.04.2012) portante IRPEF
2007 nonché a quella n. 13920130009336082000 notificata il 11.03.2014 e relativa ad IRPEF 2010.
Ha dedotto la non debenza delle imposte oggetto di intimazione perché prescritte ovvero la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Pertanto, ha invocato l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il concessionario (ADER) ha chiesto respingersi il ricorso in ragione della legittimità del proprio operato e della rituale notifica delle cartelle oltre che di successivi atti interruttivi (1) intimazione di pagamento
13920189002138700000 il 10.04.2019(all.5 atto + relata);
2) intimazione di pagamento 13920239000482492000 il 19.09.2023 (all.6 atto + relata).
Con successiva memoria parte ricorrente ha contestato la valida esecuzione della notifica delle cartelle e della successiva intimazione (sia per quella 2019 che per quella 2023) eccependo la mancata attestazione delle ricerche pretese dall'art. 140 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Parte resistente ha infatti allegato prova documentale della rituale notifica delle cartelle e delle successive intimazioni (2019 e 2023) non opposte dalla contribuente.
Premessa la rituale esecuzione delle notifiche delle richiamate intimazioni di pagamento intimazioni (atteso che il notificatore ha attestato di aver chiesto la visura e l'assenza nel comune (domicilio fiscale) di abitazione, ufficio o azienda del destinatario), la Corte osserva che, per costante orientamento del S.C. ( tra le tante,
Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra più, Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005;
Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^,
13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. Cass., Sez. 5^, 22 aprile
2024, n. 10736).
Per tali notazioni il ricorso è, come detto, infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€ 460,00, oltre accessori come per legge, in favore del concessionario (ADER) .