Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 105
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Prescrizione del credito fiscale

    La Corte rileva che, secondo costante orientamento della Cassazione, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa se non fatta valere con l'impugnazione dell'atto presupposto divenuto definitivo. Nel caso di specie, le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione non sono state impugnate nei termini, rendendo inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata solo in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Vizi di notifica delle cartelle e delle intimazioni

    La Corte osserva che parte resistente ha allegato prova documentale della rituale notifica delle cartelle e delle successive intimazioni, attestando il notificatore di aver chiesto la visura e l'assenza del destinatario nel comune di domicilio fiscale. Tale attestazione è ritenuta sufficiente a comprovare la ritualità della notifica secondo la giurisprudenza citata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 105
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 105
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo