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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/10/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2654/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. OT UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2654/2025 promossa da:
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
TT
RICORRENTE nei confronti di
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Gelsomina CP_1 C.F._2
Cimino
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in NO in data 20.10.2018, con atto annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO al numero 58, parte I, serie
Ufficio 1, anno 2018. Dall'unione non sono nati figli.
In data 28.5.2025 ha depositato ricorso per la separazione personale dei coniugi con Parte_1 addebito al marito e con richiesta degli ordini di protezione ex art. 473 bis n. 69 e ss. c.p.c. Con provvedimento del 3.7.2025 emesso nel sub-procedimento R.G. 2654-1/2025, il Giudice ha ordinato al resistente la cessazione della condotta pregiudizievole con divieto di avvicinamento alla ricorrente per la durata di mesi 6.
Fissata l'udienza ai sensi degli artt. 473 bis.40 e ss. c.p.c. nel procedimento principale, il resistente si
è costituito in giudizio in data 21.7.2025.
In data 3.9.2025 le parti hanno rappresentato di voler regolare le condizioni della separazione come segue: “1) La sig.ra rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento nonché alla
Parte_1 domanda di addebito della separazione per colpa richiesta nel giudizio RG. 2654/2025 e ad ogni conseguente domanda anche ex art. 473-Bis.69 e sgg c.p.c.; 2) Il sig. rinuncia, e la sig.ra CP_1 accetta, al Reclamo e al relativo procedimento di cui al n. RG 3719/2025; 3) La sig.ra
Parte_1 si impegna a depositare gli atti necessari alla remissione della denuncia querela
Parte_1 formalizzata per gli eventi dell'11 aprile 2025 (RG 2986/25 nr); 4) Il sig. accetta la rinuncia CP_1 alle azioni civili e si impegna ad accettare la remissione di querela;
nel contempo, si impegna a non coltivare alcuna azione penale né civile nei confronti della moglie in conseguenza e per effetto dei danni (comunque contestati dalla , anche all'immagine e alla reputazione, subiti e/o
Parte_1 subendi per effetto della querela sporta dalla sig.ra 5) Il sig. e la sig.ra
Parte_1 CP_1 Parte_1 rinunciano reciprocamente ad ogni azione e ragione derivante dal rapporto con la società CP_2
e così in via generale e non satisfattiva, ogni azione dell'uno verso l'altra circa vertenze di
[...] lavoro e/o di rivalsa di carattere amministrativo, tributario e penale;
6) Al fine di favorire la risoluzione dei conflitti coniugali, il sig. si impegna ad acquistare e la sig.ra a CP_1 Parte_1 cedere la proprietà (1) dell'immobile sito in NO (RM) alla Via Canneti di Castelluccia civ. 31,
Piano T, Cat. A/7 censito al Catasto Fabbricato del Comune di NO, al Foglio 45, part. 315, sub
503; part. 315 sub 504; part. 529 sub 501; part. 530 sub 501, cl 03, 10 vani, r.c. € 1213,67 al prezzo che sin d'ora viene fissato in euro 115.000 (centoquindicimila/00); nonché (2) l'immobile sito in
NO (RM), via Antonio Fantinoli n. 32, Int. 1 Piano S1, Cat. C/6, censito al Catasto Fabbricato del Comune di NO, al Foglio 16, part. 524; sub 503; Cl. 01, di 54 mq, r.c. € 72,51 al prezzo che sin d'ora viene fissato in euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre spese di rogito che saranno interamente a carico del sig. . 7) La sig.ra ai fini che qui interessano, dichiara che CP_1 Parte_1
a far data dal mese di aprile 2025 non ha apportato alcuna modifica strutturale né alcun danno ai predetti immobili. 8) A tal fine entrambe le parti si impegnano a comparire personalmente dinnanzi al Notaio di Roma o Velletri scelto dal sig. , entro 60 gg dalla pronuncia del Decreto di CP_1 omologa della separazione da parte del Tribunale, a semplice comunicazione del sig. e/o del CP_1 suo Procuratore;
9) La sig.ra con il versamento delle suddette somme e i trasferimenti dei Parte_1 suddetti immobili rinuncia alla pretesa restituzione delle somme relative alle seguenti operazioni finanziarie eseguite in favore del coniuge: - bonifico per l'acquisto dell'autovettura del per CP_1 un importo complessivo di € 7.700,00 (bonifici del 2.04.24 per € 2.500 e € 5.200 trasferiti al CP_1 dal proprio conto personale); 10) Le spese di lite relative ai giudizi e procedimenti sopra elencati, saranno integralmente compensate tra le parti. 11) La presente scrittura sarà valida e vincolante tra le parti sin dalla sottoscrizione della medesima ad opera di tutte le parti. 12) Le parti ribadiscono che la validità e l'efficacia della presente transazione restano espressamente subordinate all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui ai punti che precedono”.
Nel suddetto accordo le parti hanno, altresì, dichiarato di rinunciare alla comparizione personale in udienza, e di non volersi riconciliare.
All'udienza del 13.10.2025, le parti hanno confermato le condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 3.9.2025 ed hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità; il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l'accordo sottoscritto dalle parti in data 3.9.2025, sopra trascritto, possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Con l'accordo sopra riportato le parti hanno infatti inteso regolamentare le condizioni di carattere economico, fermo restando, in ogni caso, che risulta ancora in essere l'ordine di protezione emesso dal Tribunale con ordinanza del 3.7.2025 e che, pertanto, parte resistente dovrà attenersi a quanto in esso prescritto.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio civile in NO in data 20.10.2018 (atto
[...] annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO al numero 58, parte I, serie Ufficio 1, anno 2018);
2. omologa le condizioni di separazione concordate sopra trascritte in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di NO (Lt) (atto n. 58, parte I, serie Ufficio 1, anno 2018);
4. compensa tra le parti le spese di procedura. Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 27/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
OT UN RD SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. OT UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2654/2025 promossa da:
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
TT
RICORRENTE nei confronti di
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Gelsomina CP_1 C.F._2
Cimino
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in NO in data 20.10.2018, con atto annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO al numero 58, parte I, serie
Ufficio 1, anno 2018. Dall'unione non sono nati figli.
In data 28.5.2025 ha depositato ricorso per la separazione personale dei coniugi con Parte_1 addebito al marito e con richiesta degli ordini di protezione ex art. 473 bis n. 69 e ss. c.p.c. Con provvedimento del 3.7.2025 emesso nel sub-procedimento R.G. 2654-1/2025, il Giudice ha ordinato al resistente la cessazione della condotta pregiudizievole con divieto di avvicinamento alla ricorrente per la durata di mesi 6.
Fissata l'udienza ai sensi degli artt. 473 bis.40 e ss. c.p.c. nel procedimento principale, il resistente si
è costituito in giudizio in data 21.7.2025.
In data 3.9.2025 le parti hanno rappresentato di voler regolare le condizioni della separazione come segue: “1) La sig.ra rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento nonché alla
Parte_1 domanda di addebito della separazione per colpa richiesta nel giudizio RG. 2654/2025 e ad ogni conseguente domanda anche ex art. 473-Bis.69 e sgg c.p.c.; 2) Il sig. rinuncia, e la sig.ra CP_1 accetta, al Reclamo e al relativo procedimento di cui al n. RG 3719/2025; 3) La sig.ra
Parte_1 si impegna a depositare gli atti necessari alla remissione della denuncia querela
Parte_1 formalizzata per gli eventi dell'11 aprile 2025 (RG 2986/25 nr); 4) Il sig. accetta la rinuncia CP_1 alle azioni civili e si impegna ad accettare la remissione di querela;
nel contempo, si impegna a non coltivare alcuna azione penale né civile nei confronti della moglie in conseguenza e per effetto dei danni (comunque contestati dalla , anche all'immagine e alla reputazione, subiti e/o
Parte_1 subendi per effetto della querela sporta dalla sig.ra 5) Il sig. e la sig.ra
Parte_1 CP_1 Parte_1 rinunciano reciprocamente ad ogni azione e ragione derivante dal rapporto con la società CP_2
e così in via generale e non satisfattiva, ogni azione dell'uno verso l'altra circa vertenze di
[...] lavoro e/o di rivalsa di carattere amministrativo, tributario e penale;
6) Al fine di favorire la risoluzione dei conflitti coniugali, il sig. si impegna ad acquistare e la sig.ra a CP_1 Parte_1 cedere la proprietà (1) dell'immobile sito in NO (RM) alla Via Canneti di Castelluccia civ. 31,
Piano T, Cat. A/7 censito al Catasto Fabbricato del Comune di NO, al Foglio 45, part. 315, sub
503; part. 315 sub 504; part. 529 sub 501; part. 530 sub 501, cl 03, 10 vani, r.c. € 1213,67 al prezzo che sin d'ora viene fissato in euro 115.000 (centoquindicimila/00); nonché (2) l'immobile sito in
NO (RM), via Antonio Fantinoli n. 32, Int. 1 Piano S1, Cat. C/6, censito al Catasto Fabbricato del Comune di NO, al Foglio 16, part. 524; sub 503; Cl. 01, di 54 mq, r.c. € 72,51 al prezzo che sin d'ora viene fissato in euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre spese di rogito che saranno interamente a carico del sig. . 7) La sig.ra ai fini che qui interessano, dichiara che CP_1 Parte_1
a far data dal mese di aprile 2025 non ha apportato alcuna modifica strutturale né alcun danno ai predetti immobili. 8) A tal fine entrambe le parti si impegnano a comparire personalmente dinnanzi al Notaio di Roma o Velletri scelto dal sig. , entro 60 gg dalla pronuncia del Decreto di CP_1 omologa della separazione da parte del Tribunale, a semplice comunicazione del sig. e/o del CP_1 suo Procuratore;
9) La sig.ra con il versamento delle suddette somme e i trasferimenti dei Parte_1 suddetti immobili rinuncia alla pretesa restituzione delle somme relative alle seguenti operazioni finanziarie eseguite in favore del coniuge: - bonifico per l'acquisto dell'autovettura del per CP_1 un importo complessivo di € 7.700,00 (bonifici del 2.04.24 per € 2.500 e € 5.200 trasferiti al CP_1 dal proprio conto personale); 10) Le spese di lite relative ai giudizi e procedimenti sopra elencati, saranno integralmente compensate tra le parti. 11) La presente scrittura sarà valida e vincolante tra le parti sin dalla sottoscrizione della medesima ad opera di tutte le parti. 12) Le parti ribadiscono che la validità e l'efficacia della presente transazione restano espressamente subordinate all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui ai punti che precedono”.
Nel suddetto accordo le parti hanno, altresì, dichiarato di rinunciare alla comparizione personale in udienza, e di non volersi riconciliare.
All'udienza del 13.10.2025, le parti hanno confermato le condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 3.9.2025 ed hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità; il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l'accordo sottoscritto dalle parti in data 3.9.2025, sopra trascritto, possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Con l'accordo sopra riportato le parti hanno infatti inteso regolamentare le condizioni di carattere economico, fermo restando, in ogni caso, che risulta ancora in essere l'ordine di protezione emesso dal Tribunale con ordinanza del 3.7.2025 e che, pertanto, parte resistente dovrà attenersi a quanto in esso prescritto.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio civile in NO in data 20.10.2018 (atto
[...] annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO al numero 58, parte I, serie Ufficio 1, anno 2018);
2. omologa le condizioni di separazione concordate sopra trascritte in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di NO (Lt) (atto n. 58, parte I, serie Ufficio 1, anno 2018);
4. compensa tra le parti le spese di procedura. Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 27/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
OT UN RD SE