Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2281 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
pobello di Licata nella Via Madonna Delle Grazie n°5, (Cod. Fisc.
), elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._1
dell'Avv. Giancarlo Tricoli, sito in Campobello di Licata in Via Libertà n°11,
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– appellante –
CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore,(cod. Controparte_1
fisc. ), con sede legale nella Piazza Aldo Moro n°1, 92100 Agri- P.IVA_1
gento;
– appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 556/2024 del 9 luglio 2024 de-
positata l'11.7.2024 emessa dal Giudice di Pace di;
CP_1
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“1) Accertare e dichiarare dovute le spese legali secondo il principio della
soccombenza a totale carico del convenuto;
Controparte_1
Tribunale di Agrigento
onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge relative al procedimento di
primo grado RG n°788/2024 pari ad euro 258,33, o nella diversa misura che
sarà ritenuta dovuta dal Giudice;
3) condannare il convenuto al pagamento di spese diritti ed onorari di
causa oltre IVA e CPA come per legge per il presente giudizio di appello”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.10.2024, propo- Parte_1
neva appello avverso la sentenza n° 556/24 del 9 luglio 2024 depositata l'11.7.2024 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento con la quale, in totale accoglimento della domanda attorea, veniva annullato il verbale di conte-
stazione n. 261864539 elevato dalla Legione Carabinieri Sicilia- Stazione
di Ravanusa- in data 16.02.2024 e notificato in data 20.02.2024 e, tutta-
via, disposta la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura quanto statuito dalla sentenza impugnata in ordine alle spese processuali, rilevando che esse, a seguito della decisione della lite, avrebbero dovuto essere – anziché
compensate – poste interamente a carico della convenuta odierna appel-
lata.
Regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita la parte appellata
. Controparte_1
Il processo, istruito in via meramente documentale, è stato trattenuto in decisione ex art 281 sexies cpc sulle solo conclusioni scritte della parte appellante all'udienza del 26.2.2025.
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Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile L'appello è fondato.
Non è infatti condivisibile l'integrale compensazione delle spese proces-
suali, fondata dal Giudice di Pace sulla assenza di attività difensiva della rimasta contumace anche nel giudizio di primo Controparte_1
grado.
L'art. 91 c.p.c. sancisce, come noto, il principio della soccombenza nella condanna alle spese di lite, che trova contemperamento nel successivo art. 92 comma 2 c.p.c. ove vengono previste – a seguito della modifica introdotta con la legge 162/14, ipotesi rigide e tassative di compensazione (totale o parziale) inquadrabili nelle fattispecie della soccombenza reciproca, di as-
soluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Il rigido schema introdotto con l'intervento normativo citato è stato in parte edulcorato dalla pronuncia della Corte n° 77 del 7.3.2018 che ha previsto – a garanzia della legittimità costituzionale della norma e nel ri-
spetto di un insopprimibile, seppur guidato, potere discrezionale nell'eser-
cizio dell'attività giurisdizionale – che il Giudice possa disporre la compen-
sazione delle spese anche “qualora sussistano altre analoghe gravi ed ecce-
zionali ragioni”.
Orbene, nel caso in esame, il giudice di prime cure non appare essersi uniformato ai principi sopra enunciati: invero, la succinta – a tratti apodit-
tica motivazione “l'ente opposto, essendo rimasto contumace, non ha svolto
alcuna attività difensiva” nella compensazione delle spese di lite, da un lato non rientra in nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 92 comma 2
c.p.c., dall'altro, non può ricadere sotto l'egida della sentenza della Corte
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- 3 - Sezione Civile costituzionale n. 77/18.
Invero, la Consulta ha ritenuto che le ipotesi non inserite nella disposi-
zione censurata, possono identificarsi con quelle riconducibili a tale clau-
sola generale ovvero devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezio-
nalità, di cui ne condividono però la natura. Pertanto, le ipotesi di «assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza ri-
spetto alle questioni dirimenti», hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Orbene, nel caso di specie il mancato svolgimento di alcuna attività di-
fensiva, essendo rimasto contumace, costituisce una fattispecie del tutto eterogena e neutra rispetto al genus individuato dall'art. 92 comma 2 cpc così come interpretato dalla sent. n. 77/18 della Corte Costituzionale, che giammai può integrare alcuna delle ipotesi sopra riportate.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia del 15 ottobre 2014, n. 21871, in un caso analogo al presente, “la mancata
opposizione dell'Amministrazione alla domanda rivolta nei suoi confronti non
giustifica, di per sè, la compensazione delle corrispondenti spese processuali
in quanto comunque l'istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere
il riconoscimento del diritto”.
Ancora e ad abundantiam dalle emergenze processuali e dagli argomenti posti dal Giudice a fondamento della propria decisione di accoglimento della domanda attorea non basta la motivazione di non aver svolto alcuna attività difensiva a giustificare la compensazione delle spese di lite, deci-
sione che risulta, pertanto, solo apparentemente motivata, in spregio a quanto previsto dall'art. 111 Cost. (in merito all'obbligo di motivazione
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- 4 - Sezione Civile seppur implicito del provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, v. Cass., S.U., 20598/2008 che ha statuito che “le ragioni giustifi-
catrici dello stesso (debbano essere) chiaramente e inequivocamente desu-
mibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione
di merito o di rito, ritenendo, pertanto, assolto l'obbligo anche allorché le ar-
gomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé
considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle
spese adottata”).
Ne consegue, dunque, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,, la condanna della al paga- Controparte_1
mento delle spese di lite del primo e del presente grado di giudizio in favore di , liquidate sulla base dei parametri di cui al DM Parte_1
55/2014, secondo lo scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione o difesa, nella contumacia della , in parziale Controparte_1
riforma della sentenza n° 556/24 del 9 luglio 2024 depositata l'11.7.2024
emessa dal Giudice di Pace di , così provvede: CP_1
1) annulla il capo della sentenza impugnata relativo alle spese proces-
suali;
2) condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in comples- Parte_2
sivi euro 278,00, ed euro 70,00 per spese, oltre le spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta da distrarsi in favore
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- 5 - Sezione Civile dell'avv. Giancarlo Tricoli dichiaratosi antistatario;
3) conferma, per il resto, resto le statuizioni della sentenza impugnata;
4) condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del presente giudizio di appello che si liquidano in Parte_2
complessivi € 462,00, ed euro 91,5 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta da distrarsi in favore dell'avv. Giancarlo Tricoli
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, in data 27.2.2025.
Il Giudice
Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile