TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1132/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto
PROMOSSA DA corrente in Torraca (Sa) alla Via Spadarea, n.11 (Codice Fiscale e P. Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Antonio Domenico Ferrante ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p. t. Sig. , con sede in Pievebovigliana Controparte_2
(MC) alla Fraz. Fiano n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Scannone ed elettivamente domiciliato come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice proponeva opposizione all'atto di precetto notificatogli, ad istanza della parte opposta, in data 6 settembre 2023 per l'importo complessivo di €.17.229,66 e fondato sul decreto ingiuntivo n. 489/2022 Tribunale di
Lagonegro provvisoriamente esecutivo.
A sostegno dell'opposizione evidenziava, in via preliminare, il mancato espletamento del procedimento di mediazione e nel merito l'inesistenza delle ragioni del credito portate dal titolo azionato.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione sottolineando come il titolo esecutivo fosse costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo richiamato dalla stessa parte opponente e che le contestazioni concernevano il merito della pretesa creditoria e pertanto erano inammissibili. In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 24 febbraio 2025 le parti, in seguito alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c., chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il giudice assumeva la causa in decisione che viene decisa come di seguito.
L'opposizione formulata è infondata e deve essere rigettata.
Invero, è principio consolidato che, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di giudicato), il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (ex multis, Cass., n. 22402/2008; Cass.,
n. 20594/2007, Cass., n. 8928/2006; Cass., n. 9061/1999).
In particolare, se il titolo esecutivo ha natura giudiziale, l'opponente non può sollevare contestazioni inerenti al contenuto intrinseco del titolo o ad eventuali vizi nel suo procedimento di formazione - fatta salva la censura di inesistenza del titolo stesso - posto che tali doglianze o sono precluse dal giudicato o devono essere dedotte, se ancora possibile, soltanto nell'apposito giudizio d'impugnazione, in questo caso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in essere e nell'ambito del quale il decreto ingiuntivo è stato connotato della provvisoria esecuzione.
Da ciò deriva che il giudice dell'opposizione a precetto non può delibare i motivi del merito del titolo giudiziale in guisa che non vi può essere alcuna situazione pregiudiziale. Infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, o sta avendo, pieno sviluppo ed è stata in esame (ex multis, Cass., 18/02/2015,
n.3277; Cass., 14/02/2013, n.3667).
Quanto alla richiesta avanzata da parte opposta in relazione alla temerarietà della lite, la stessa non può essere accolta in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non ricorre un'ipotesi di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per il solo fatto della mera infondatezza dell'azione (ex multis, Cass., 20/07/2023, n. 21667). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio pari ad €.17.229,66 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1132/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la in persona del legale rapp.te al pagamento in favore della opposta Parte_1
delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€.3.397,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre
IVA e CNPA se dovute.
Così deciso in Lagonegro il 22 aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1132/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto
PROMOSSA DA corrente in Torraca (Sa) alla Via Spadarea, n.11 (Codice Fiscale e P. Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Antonio Domenico Ferrante ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p. t. Sig. , con sede in Pievebovigliana Controparte_2
(MC) alla Fraz. Fiano n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Scannone ed elettivamente domiciliato come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice proponeva opposizione all'atto di precetto notificatogli, ad istanza della parte opposta, in data 6 settembre 2023 per l'importo complessivo di €.17.229,66 e fondato sul decreto ingiuntivo n. 489/2022 Tribunale di
Lagonegro provvisoriamente esecutivo.
A sostegno dell'opposizione evidenziava, in via preliminare, il mancato espletamento del procedimento di mediazione e nel merito l'inesistenza delle ragioni del credito portate dal titolo azionato.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione sottolineando come il titolo esecutivo fosse costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo richiamato dalla stessa parte opponente e che le contestazioni concernevano il merito della pretesa creditoria e pertanto erano inammissibili. In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 24 febbraio 2025 le parti, in seguito alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c., chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il giudice assumeva la causa in decisione che viene decisa come di seguito.
L'opposizione formulata è infondata e deve essere rigettata.
Invero, è principio consolidato che, qualora l'esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di giudicato), il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione (ex multis, Cass., n. 22402/2008; Cass.,
n. 20594/2007, Cass., n. 8928/2006; Cass., n. 9061/1999).
In particolare, se il titolo esecutivo ha natura giudiziale, l'opponente non può sollevare contestazioni inerenti al contenuto intrinseco del titolo o ad eventuali vizi nel suo procedimento di formazione - fatta salva la censura di inesistenza del titolo stesso - posto che tali doglianze o sono precluse dal giudicato o devono essere dedotte, se ancora possibile, soltanto nell'apposito giudizio d'impugnazione, in questo caso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in essere e nell'ambito del quale il decreto ingiuntivo è stato connotato della provvisoria esecuzione.
Da ciò deriva che il giudice dell'opposizione a precetto non può delibare i motivi del merito del titolo giudiziale in guisa che non vi può essere alcuna situazione pregiudiziale. Infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, o sta avendo, pieno sviluppo ed è stata in esame (ex multis, Cass., 18/02/2015,
n.3277; Cass., 14/02/2013, n.3667).
Quanto alla richiesta avanzata da parte opposta in relazione alla temerarietà della lite, la stessa non può essere accolta in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non ricorre un'ipotesi di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per il solo fatto della mera infondatezza dell'azione (ex multis, Cass., 20/07/2023, n. 21667). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore del giudizio pari ad €.17.229,66 e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1132/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la in persona del legale rapp.te al pagamento in favore della opposta Parte_1
delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€.3.397,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre
IVA e CNPA se dovute.
Così deciso in Lagonegro il 22 aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara