Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 01/04/2026, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02896/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2896 del 2025, proposto da
IO D'IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Napoli, XII Sezione, n. 6181/2016, depositato in Cancelleria il 12 settembre 2016, reso esecutivo con ordinanza del 13 luglio 2017, notificato con formula esecutiva il 2 agosto 2017, definitivo per il rigetto dell'opposizione proposta dal Ministero della Giustizia giusta sentenza del Tribunale di Napoli n. 1126/2020 del 20 gennaio 2020, pubblicata il 3 febbraio 2020 e passata in giudicato, nella misura di quanto ancora dovuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il dott. DO De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 giugno 2025, il dott. IO D'IA ha adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6181/2016, emesso dal Tribunale di Napoli, XII Sezione, in data 12 settembre 2016, con il quale era stato ingiunto al Ministero della Giustizia di corrispondere al ricorrente la somma di euro 29.954,68 a titolo di sorte capitale, oltre interessi e spese della procedura monitoria pari a complessivi euro 2.199,16, per un totale iniziale di euro 32.153,84, a titolo di indennità forfettaria mensile ex art. 11, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, maturata nel periodo dall'1 giugno 2006 al 31 gennaio 2016 in cui il ricorrente aveva svolto, senza soluzione di continuità, le funzioni di Giudice unico reggente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti.
Il decreto ingiuntivo era stato opposto dal Ministero della Giustizia nel giudizio iscritto al R.G. n. 31234/2016; alla prima udienza del 13 luglio 2017, il Tribunale di Napoli aveva concesso la provvisoria esecuzione del titolo monitorio. Definitivamente decidendo, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1126/2020 del 20 gennaio 2020, pubblicata il 3 febbraio 2020, ha rigettato l'opposizione del Ministero e confermato il decreto ingiuntivo n. 6181/2016. La sentenza n. 1126/2020 non è stata gravata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Napoli in data 27 maggio 2025.
A seguito della notificazione del titolo esecutivo munito di formula esecutiva, avvenuta in data 2 agosto 2017, il Ministero della Giustizia ha effettuato, in data 7 novembre 2017, un pagamento parziale di euro 24.038,77, comprensivo dell'intero importo delle spese e dei compensi della procedura monitoria (euro 2.199,16) nonché di parte della sorte capitale (euro 21.839,61). Il credito residuo in linea capitale ammonta pertanto a euro 8.115,07 (pari alla differenza tra la sorte capitale di euro 29.954,68 e il parziale versamento imputato alla stessa di euro 21.839,61), oltre agli interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 1284 c.c., ex art. 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sia sulla somma parzialmente corrisposta in data 7 novembre 2017 (con decorrenza dal 12 settembre 2016 fino alla data del relativo versamento), sia sulla residua somma di euro 8.115,07 (con decorrenza dal 12 settembre 2016 fino all'effettivo soddisfo). I solleciti formulati dalla parte ricorrente, e documentati in atti dalla nota del 16 ottobre 2017, sono rimasti privi di riscontro.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con memoria di mero stile.
Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio è munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., secondo cui il ricorso per ottemperanza è proponibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il titolo ottemperando — decreto ingiuntivo n. 6181/2016, reso definitivo dalla sentenza n. 1126/2020, entrambi pronunciati dal giudice ordinario nei confronti di un'amministrazione statale — integra pienamente la fattispecie prevista dalla citata disposizione, determinando in capo al Ministero della Giustizia un obbligo di pagamento di somme di denaro rimasto parzialmente inadempiuto. La competenza territoriale appartiene a questo Tribunale ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a.
Il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato al Ministero della Giustizia con formula esecutiva in data 2 agosto 2017. Il passaggio in giudicato della sentenza n. 1126/2020 è attestato dalla cancelleria del Tribunale di Napoli in data 27 maggio 2025, dalla quale risulta che la pronuncia è divenuta definitiva per mancata proposizione di impugnazione.
Dalla notificazione del titolo esecutivo munito di formula esecutiva (2 agosto 2017) alla proposizione del ricorso in ottemperanza sono ampiamente decorsi i centoventi giorni previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, quale condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Come chiarito dalla giurisprudenza costante, tale termine dilatorio costituisce condizione di ammissibilità riferibile a qualsiasi procedura esecutiva attivata nei confronti della p.a., incluso il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 5042/2024). La mera costituzione in giudizio del Ministero con memoria di mero stile non vale a superare né ad elidere il rilievo dell'inadempienza residua, non avendo l'Amministrazione né offerto pagamento né dedotto ragioni ostative all'esecuzione.
Il ricorso è pertanto ammissibile e procedibile.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'obbligo di eseguire le sentenze passate in giudicato costituisce corollario ineludibile del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del canone di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. attribuisce al giudice amministrativo il potere-dovere di ordinare all'amministrazione inadempiente di conformarsi al giudicato, anche quando questo provenga dal giudice ordinario e abbia ad oggetto obblighi di pagamento di somme di denaro. L'esperibilità del rimedio dell'ottemperanza in tali ipotesi è consolidata nella giurisprudenza secondo cui il giudizio di ottemperanza è da ritenersi praticabile per l'attuazione di qualsiasi tipo di giudicato, da qualsiasi giudice esso provenga, e che l'esistenza di diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici, non rende di per sé inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato proposto al giudice amministrativo.
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento: il decreto ingiuntivo n. 6181/2016, reso definitivo dalla sentenza n. 1126/2020, è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato al Ministero debitore, il termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è ampiamente decorso, e l'amministrazione resistente non ha dato esecuzione integrale al dictum giurisdizionale, avendo corrisposto solo parzialmente le somme dovute e omettendo di corrispondere gli interessi maturati. L'inerzia del Ministero della Giustizia in ordine al residuo è, dunque, ingiustificata e integra un'inottemperanza che questo Collegio è tenuto a sanzionare mediante i rimedi previsti dall'art. 114 c.p.a.
Deve pertanto essere ordinato al Ministero della Giustizia di corrispondere al dott. IO D'IA la somma residua in linea capitale di euro 8.115,07, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., ex art. 17, comma 1, del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014, con decorrenza dal 12 settembre 2016 fino all'effettivo soddisfo, nonché gli interessi maturati sulla somma di euro 21.839,61 parzialmente corrisposta in data 7 novembre 2017, con la medesima decorrenza e fino alla data di tale versamento.
In conformità alla domanda proposta, per il caso di perdurante inadempimento del Ministero della Giustizia alla scadenza del termine che sarà assegnato, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno sella Struttura.
Il commissario, su istanza di parte, si insedierà e provvederà — entro il successivo termine di sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza — all'integrale esecuzione del titolo ottemperando in luogo e vece dell'Amministrazione inadempiente, adottando tutti gli atti necessari allo scopo, ivi comprese, ove occorra, le necessarie variazioni di bilancio e ogni ulteriore atto di natura contabile, avvalendosi degli uffici e del personale del Ministero della Giustizia, e operando in deroga alle ordinarie procedure di spesa nei limiti consentiti dall'ordinamento. Il compenso del commissario è posto a carico del Ministero della Giustizia e sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di apposita istanza da parte del commissario, a mandato espletato, nei termini di decadenza di cui all'art. 71 disp. att. c.p.a.
Va altresì accolta la domanda inerente alla corresponsione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Quest'ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del giudice in caso di accoglimento del ricorso, stabilisce che lo stesso, «salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo». La lettera a) del comma 781 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha aggiunto al predetto enunciato il seguente periodo: «Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali».
La novella ha espressamente sancito il principio — in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15) — secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria: esso non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione della sentenza, bensì a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all'adempimento. Il legislatore ha altresì precisato che non può considerarsi manifestamente iniqua un'astreinte stabilita in misura pari agli interessi legali.
Tale precisazione normativa induce il Collegio a escludere che la penalità di mora possa ritenersi iniqua in ragione delle esigenze di bilancio o dello stato della finanza pubblica, non potendo ora l'astreinte — pur in presenza di condanne pecuniarie — considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 10 febbraio 2026, n. 939; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629; Id., sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739).
La quantificazione della penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alle somme di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse. L'astreinte verrà dunque calcolata, nella misura corrispondente all'interesse legale vigente pro tempore, sulla somma di euro 8.115,07 di cui all'ordine di pagamento di cui al precedente paragrafo, in aggiunta agli interessi legali già dovuti ad altro titolo: ciò in considerazione della funzione sanzionatoria — e non compensativa del danno — propria dell'istituto, nonché della sua funzione di coazione indiretta all'adempimento.
Quanto alla decorrenza iniziale, per espressa previsione dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dalla legge n. 208/2015, la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza recante l'ordine di pagamento. Quanto alla decorrenza finale, la penalità sarà dovuta fino all'effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, essendo onere della parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta una volta decorso inutilmente detto termine.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del Ministero della Giustizia e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:
— Ordina al Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli, XII Sezione, n. 6181/2016, reso definitivo dalla sentenza n. 1126/2020 del medesimo Tribunale, passata in giudicato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, e segnatamente di corrispondere al dott. IO D'IA la somma di euro 8.115,07 a titolo di residuo della sorte capitale, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., ex art. 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, con decorrenza dal 12 settembre 2016 fino all'effettivo soddisfo, nonché gli interessi maturati sulla somma di euro 21.839,61 parzialmente corrisposta in data 7 novembre 2017, con la medesima decorrenza e fino alla data del relativo versamento;
— Nomina sin d'ora, per il caso di perdurante inadempimento alla scadenza del predetto termine, quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima Struttura, che provvederà su istanza di parte entro il successivo termine di sessanta giorni, adottando tutti gli atti necessari all'esecuzione in luogo e vece dell'Amministrazione inadempiente, avvalendosi degli uffici e del personale del Ministero della Giustizia;
— Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dall'art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, calcolata nella misura di cui in motivazione;
— Condanna il Ministero della Giustizia alle spese del giudizio di ottemperanza nella misura di euro 1.000 (mille/00), con attribuzione in favore del difensore anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO CO, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
DO De FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO De FA | LO CO |
IL SEGRETARIO