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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Jone Galasso, all'esito delle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 4340 del 2016 avente ad oggetto un'opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa da
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Domenico Attanasio;
- parte opponente -
e
, in Controparte_1
persona del Capo pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato;
- parte opposta-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex art. 22 e 22- bis L. n. 689/81.
CONCLUSIONI: come da atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la società ricorrente chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.
9404/18654 del 19.05.2016 e notificata in data 06.06.2016. A tal fine, esponeva che il verbale ispettivo del 29.07.2015 non poteva costituire prova dei fatti, in quanto gli accertatori non avevano descritto le attività compiute da al momento Parte_2
dell'accesso ispettivo;
al contempo, deduceva che il era a Pt_2
quel tempo alle dipendenze della società cooperativa Iride e che, nel giorno dell'accesso ispettivo, si trovava sul cantiere della società ricorrente solo per eseguire un lavoro per spirito di cortesia nei confronti del legale rappresentante della predetta società.
Con memoria difensiva depositata in data 06.04.2017,
l' si Controparte_1
costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite. A tal fine, deduceva che il verbale ispettivo del 29.07.2015 dava conto dell'attività compiuta dal e che, al contempo, in data 31.07.2015 la società ricorrente Pt_2
aveva effettuato la comunicazione obbligatoria di assunzione del predetto, con data di inizio proprio dal giorno 29.07.2015.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso non va accolto.
In primo luogo, il verbale del 29.07.2015 è stato ritualmente redatto ai sensi dell'art. 33 L. 183/2010, in quanto contiene l'indicazione del lavoratore trovato intento al lavoro, della attività svolte da parte del predetto e delle dichiarazioni da lui rese (v. allegato n. 6 fasc. parte opposta). Inoltre, il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (v. in particolare Cass., Sez. Lav. 7.11.2004, n. 23800; v. anche Trib. Torino, Sez. Lav. 14.3.2012).
Per quanto poi attiene, in particolare, alle dichiarazioni raccolte nel corso dell'accertamento, si è affermato, secondo un indirizzo giurisprudenziale al quale si ritiene di aderire, che “per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terze al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava” (ex pluribus Cass., Sez. Lav. 18.5.2010, n. 12108; nello stesso senso anche Cass., Sez. Lav. 25.2.2014, n. 4462).
Occorre pertanto riconoscere un diverso valore probatorio alle dichiarazioni rese dai terzi agli ispettori rispetto a quanto dagli stessi accertato senza alcun margine discrezionale.
Nel caso di specie, dal verbale del 29.07.2015, risulta che – al momento dell'accesso ispettivo – il era intento alla guida di Pt_2
un escavatore ed indossava la divisa da lavoro;
inoltre, sempre dal medesimo verbale, risulta che – a seguito delle domande poste dagli ispettori – il dichiarava che era il primo giorno di lavoro, Pt_2
che la giornata lavorativa era di otto ore e che, infine, non era stato stipulato il contratto di lavoro (v. allegato n. 6).
Orbene, nel richiamare l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, è chiaro che le circostanze che il fosse alla Pt_2
guida di un escavatore al momento dell'accesso ispettivo e che indossasse la divisa da lavoro non sono in alcun modo contestabili, non involgendo alcun margine di apprezzamento discrezionale da parte degli accertatori.
Viceversa, le dichiarazioni rese dal lavoratore nel verbale del
29.07.2015 trovano riscontro – oltre che in quanto direttamente accertato dagli ispettori verbalizzanti – anche nella comunicazione
. CP_2
Infatti, dai documenti acquisiti, risulta che la società ricorrente ha successivamente regolarizzato il rapporto di lavoro del Pt_2
seppur con decorrenza dal 29.07.2015 (allegato n. 2), in tal modo confermando quanto accertato dagli ispettori.
Non si attribuisce alcun rilievo al documento prodotto da parte ricorrente contenente le dichiarazioni rese dal Pt_2
(allegato n. 6 fasc. parte ricorrente), poiché esse sono in piena contraddizione sia con la comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro (effettuata dalla parte ricorrente) sia peraltro con le circostanze accertate dagli ispettori non oggetto di apprezzamento discrezionali (quali l'attività che il lavoratore era intento a svolgere e la divisa da lui indossata).
Pertanto, l'opposizione ad ordinanza ingiunzione va rigettata per tutte le ragioni sopra indicate. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause comprese tra €.
1.100 ed
€. 5.200) e già operata la riduzione prevista dall'art. 9 comma 2
d.lgs. 149/2015, secondo cui “l può farsi rappresentare e CP_1
difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli CP_1
onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte ricorrente a corrispondere a parte resistente la somma di €. 1.800,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge (se dovuti).
Così deciso in Nocera Inferiore, 09.01.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Jone Galasso