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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6407 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1973/2022 pronunciata del
Tribunale di Napoli Nord in data 7.4.2022, iscritto al n. 1579/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente tra
(p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dr. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_2
IS (c.f. ), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la CodiceFiscale_1
Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel di Napoli, CP_1
appellante e
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_2 P.IVA_2 calce alla sentenza appellata, dall'avv. Guglielmo Ara (c.f. ), per quanto CodiceFiscale_2 ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Controparte_3
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
La ha impugnato davanti a questa Corte la Parte_1
ordinanza n. 1973/2022, pubblicata in data 7.4.2022, con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva respinto la sua domanda di pagamento dell'importo di 571.876,31 € oltre accessori, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni di radiologia diagnostica rese negli anni dal 2010 al 2013 e non corrisposte per applicazione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), della l. 296/2006.
Il Tribunale aveva ritenuto la domanda infondata, per essere stato detto sconto, temporalmente limitato al triennio 2007-2009, richiamato dal contratto sia con riguardo al limite di spesa annuale, relativo al volume delle prestazioni concernenti la branca di riferimento, sia come criterio per la remunerazione delle singole prestazioni.
Con un sostanzialmente unico motivo di appello, evidenziava il la erroneità Parte_3
della sentenza e la inapplicabilità dello sconto, alla luce della corretta interpretazione degli artt. 4 e
5 del contratto stipulato tra le parti.
Instava pertanto per l'accoglimento dell'appello, con condanna della controparte al pagamento dell'importo richiesto, in subordine per la condanna al pagamento comunque del minor importo di 203.211,28 € costituente il saldo delle prestazioni 2010-2012, e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata evidenziando la insuperabilità dei tetti di spesa e instando per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Alla udienza collegiale del 29.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Ha affermato il Tribunale non essere dovuto l'importo in oggetto, in quanto lo sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) della l. 296/2006 doveva ritenersi essere applicabile anche oltre il triennio 2007-2009 in quanto comunque richiamato dagli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto dalle parti.
Lo sconto in oggetto è stato inserito nella legge finanziaria per l'anno 2007, che così recita:
“fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”.
La norma è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità, superato solo in ragione della sua temporaneità. Con la sentenza n. 94/2009 la Corte Costituzionale ha infatti avuto modo di precisare che “la particolarità del s.s.n. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”.
Evidenziando però come “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che pertanto “…non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
L'art. 8 del d.l. n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione n. 31/2008, aveva poi modificato l'art. 1, co. 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introducendovi un periodo
(successivamente abrogato dall'art. 15, co. 18, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) che prevedeva che «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre
2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate».
La stessa sentenza della Corte costituzionale non indicò espressamente quale fosse il termine finale dell'efficacia temporale dell'art. 1, co. 796, lett. o) della legge 296/2006 e peraltro, trattandosi di una pronunzia di rigetto, non può considerarsi vincolante se non per i giudici chiamati ad applicare detta disposizione legislativa nei giudizi nel cui ambito era stata sollevata la questione della sua legittimità costituzionale.
Gli argomenti utilizzati dalla Consulta per affermare il “carattere temporalmente limitato” dell'art. 1, co. 796, lett. o) della legge 296/2006 non paiono però a questa Corte superabili ed inducono ad escludere la correttezza di un'interpretazione di tale disposizione che ne estenda l'efficacia temporale finale oltre il termine del 31 dicembre 2009 (se non 31.12.2008, come sostenuto da TAR
Molise 21 marzo 2014, n. 190).
Vero è che (come osservato, ad es., dal TAR Campania, Sede di Napoli, con la sentenza depositata in data 11 febbraio 2016, n. 833, richiamando la sentenza del TAR Sardegna n. 977/2011)
“difetta nella formulazione della norma statale in questione un espresso riferimento ad una limitazione temporale di efficacia, avendo avuto cura il legislatore di stabilire unicamente la decorrenza del regime di sconto da imporre alle strutture private accreditate”, e che, di conseguenza, la perdita di efficacia di tale regime va “ancorata all'entrata in vigore del nuovo regime tariffario”
o, per meglio dire, delle tariffe che avrebbero dovuto fissare i limiti massimi della remunerazione a carico del SSN delle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio erogabili dalle strutture sanitarie private accreditate in sostituzione di quelle allegate al decreto del Ministro della sanità del
22 luglio 1996, che era stato annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza 29 marzo 2001, n. 1839.
Ma, anche alla luce delle condivisibili argomentazioni della suddetta sentenza della Corte
Costituzionale, non si vede perché il termine finale di efficacia dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge
296/2006 non possa essere ricavato dalle finalità di questa disposizione espressamente dichiarate dal legislatore o comunque dalla modifica apportata dall'art. 8 del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, all'art. 1, co. 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dunque individuato al più tardi nel 31 dicembre 2009, se non addirittura nel
31 dicembre 2008.
D'altronde, la contraria opinione trascura che l'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 presentava plurimi aspetti di eccezionalità che imponevano che la sua efficacia fosse contenuta entro rigorosi e ragionevolmente brevi limiti temporali, a pena della sua illegittimità costituzionale.
In sostanziale continuità con la prevalente giurisprudenza di questa Corte d'appello va dunque escluso che la disposizione legislativa in questione possa essere applicata alle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2010 e successivi dalle strutture sanitarie private accreditate. Detta interpretazione ha poi ricevuto l'autorevole avallo della Suprema Corte, che con ordinanza n. 10582/2018 ha affermato che “L'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il
2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007- 2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il
2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009” (nello stesso senso anche Cass.
n. 27007/2021).
Non può dunque essere la norma statale sopra richiamata la fonte della applicazione dello
Parte sconto alle prestazioni rese dall'appellata, ed invero la ha richiamato in primo grado anche la fonte contrattuale, costituita dal contratto con cui le parti avevano previsto i criteri di remunerazione delle prestazioni. La interpretazione svolta dal Tribunale in ordine alla portata della fonte contrattuale ed alla sua utilizzabilità ai fini dell'applicazione dello sconto per cui è causa non è però condivisibile, come affermato più volte da questa Corte.
Recita infatti l'art. 5 di detto contratto che “La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art.
4. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti
e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006”. Il precedente art. 4, intitolato
“rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, aveva individuato i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno, richiamando espressamente la applicazione dello sconto di cui alla legge 296/2006. Parte Sostiene dunque l' che con detto contratto le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte, sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione. L'affermazione non è condivisibile. Dalla interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege
296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si erano limitate cioè a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006.
Appare evidente come il richiamo allo sconto ex legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe
-sempre entro i limiti di spesa fissati- ma certo non quello di cui alla non più vigente legge 296/2006
(che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa).
Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alle retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale. Nessuna prova è stata poi fornita dall' in ordine al superamento dei tetti di spesa. Pt_4
Parte Deve pertanto, in accoglimento dell'appello, condannarsi l' al pagamento dell'importo richiesto, oltre interessi come pattuiti in contratto. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022; con esclusione per il giudizio di appello, del compenso inerente la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord n. Parte_1
1973/2022, in contraddittorio con l' , così provvede: Controparte_2
• Condanna la al pagamento in favore della Controparte_2 [...] dell'importo di 571.876,31 € oltre interessi Parte_1
contrattuali, nonché alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in 12.000,00 € per compensi e per il secondo grado in 2.529,00 € per spese e 8.000,00 € per compenso, oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppe IS.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo