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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6200 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 4789/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
GI DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
GI VO INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4789 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Izzo. P.IVA_1
- APPELLANTE -
e
. Controparte_1
-APPELLATO- contumace -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1656/2022 emessa dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere, pubblicata il
9.5.2022, in tema di responsabilità extracontrattuale;
risarcimento danni da immissione di liquami della rete fognaria”.
CONCLUSIONI: Per la parte appellante (unica costituita): Come da atto di appello e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
12.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 5.11.2022, l Parte_1 ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il ,
[...] Controparte_1
pagina 1 di 11 proponendo appello avverso la sentenza n. 1656/2022 emessa dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere, pubblicata il 9.5.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado l aveva Parte_2 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa RI Capua Vetere, il , chiedendo Controparte_1 che, accertata l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo per i danni provocati al terreno di sua (dell' Parte_1
attore, si intende) proprietà, sito in , alla frazione AF (riportato in catasto al
[...] CP_1 foglio 19, particella 179, esteso are 76 e centiare 83), l'ente convenuto fosse condannato alla immediata cessazione della immissione di liquami sversati dalla condotta fognaria comunale, nonché all'esecuzione di tutte le opere necessarie per la bonifica del detto terreno (al fine di renderlo liberamente e pienamente usufruibile da esso
Istituto proprietario) e al risarcimento di tutti danni già subìti e di quelli che si fossero verificati fino alla effettiva cessazione dell'illecito deflusso e del ripristino dello status quo ante del terreno.
A fondamento di quanto domandato l' Parte_1 Parte_2 aveva dedotto:
[...] che da anni aveva constatato l'illecita immissione di liquami provenienti dalla condotta fognaria comunale all'interno del proprio terreno (al quale si accedeva attraverso una strada vicinale che consente il collegamento con la viabilità comunale); che, con l'andare del tempo, il terreno ne fosse rimasto totalmente invaso, tanto da diventare impraticabile, incolto e addirittura inaccessibile;
di avere segnalato al tale Controparte_1 illecito deflusso dei liquami già in data 6/10/2010 (e poi anche in data 29/11/2012 e 22/5/2014, chiedendone l'immediata cessazione, unitamente al ristoro dei danni, senza, tuttavia, ottenere seguito alcuno, eccezion fatta per una generica risposta, confermando l'inattività del depuratore di zona e, con essa, l'illecito e dannoso sversamento dei reflui fognari); che le immissioni, a cielo aperto, dei liquami provenienti dalla condotta fognaria persistessero e, col trascorrere degli anni, avessero determinato una evidente stagnazione, sia sulla stradina di accesso che sul terreno di proprietà di esso attore;
che il fondo fosse stato reso completamente inutilizzabile ed inaccessibile, a causa del crescente livello dei liquami, il cui sversamento in danno della proprietà di esso Pt_1 sarebbe avvenuta in palese violazione del principio del neminem laedere, nonché delle norme speciali in materia di tutela della salute e dell'ambiente.
Il non si era costituito in giudizio. Controparte_1
Istruita la causa (mediante la prova testimoniale ammessa e l'espletamento di una c.t.u.), il Tribunale di Santa
RI Capua Vetere ha deciso la controversia, con la sentenza n. 1656/2022 impugnata in questa sede, rigettando la domanda della parte attrice, dichiarando il non luogo a provvedere sulle spese di lite (attesa la contumacia del convenuto vittorioso) e ponendo definitivamente a carico dell'attore le spese della c.t.u.
pagina 2 di 11 Il giudice di prime cure ha motivato tale decisione ritenendo che la parte attrice non avesse sufficientemente provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la propria titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso e, in particolare, il diritto di proprietà sul terreno asseritamente danneggiato, non potendo la contumacia del convenuto valere a rendere non contestati i fatti allegati dalla controparte, né alterare la ripartizione degli oneri probatori.
Nello specifico il Tribunale di Santa RI Capua Vetere ha ritenuto che non valesse a dimostrare il diritto di proprietà del detto terreno in capo all' attore, la seguente documentazione da quest'ultimo Parte_1 depositata:
1) una nota di trascrizione in suo favore e contro “beneficio parr. o parrocchia S. RI GG nella collegiata di
denominato anche bene parr. o parrocchia Santa RI maggiore in , prebenda parrocchiale S. CP_1 CP_1
RI GG in e comunque denominata con sede in 81035 provincia di Caserta”. CP_1 CP_1
Secondo il Tribunale di Santa RI Capua Vetere tale nota (con cui era stata chiesta “la trascrizione del decreto del
Ministero dell'Interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 maggio 1987 n.117 con il quale era stato riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo della Diocesi emanato il 23.02.1987, con il quale è stato eretto l'Istituto Diocesano per il Parte_1
Sostentamento del Clero della e contestualmente si sono estinti gli enti Mensa Vescovile, Benefici Capitolari, Parte_1
CH e IC RA o comunque denominati e l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di e Pt_1
già esistenti nella predetta diocesi e sono stati trasferiti all' medesimo i loro patrimoni (beni e diritti attivi e passivi)”) Pt_1 Pt_1 avrebbe potuto dimostrare il trasferimento dei beni in generale da un ente e all'altro ma non anche che il bene in questione fosse stato inserito tra quelli oggetto di trasferimento;
2) una visura catastale dal quale risultava l'intestazione in capo all' attore del bene per cui è causa. Pt_1
Secondo il giudice di prime cure, però, neanche tale nota avrebbe potuto dimostrare la proprietà del terreno in questione in capo all' , essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali ed avendo Parte_1
l'annotazione di dati nei registri catastali soltanto il valore di semplici indizi in relazione al diritto di proprietà (al pari degli altri diritti reali).
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
L ha censurato la sentenza n. Parte_1
1656/2022 emessa dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere sulla base di un unico, articolato, motivo, sostenendo di avere sufficientemente dimostrato – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - il suo
(dell'appellante, si intende) diritto di proprietà in relazione al fondo danneggiato
Specificamente, ad avviso dell'appellante, la proprietà del terreno sito in alla frazione CP_1
Casafredda, riportato in catasto al foglio 19 p.lla 179, sarebbe stata dimostrata dai seguenti atti già depositati in primo grado:
1) decreto vescovile del 23/02/1987; 2) nota di trascrizione n. 004265 del 21/2/89; 3) voltura e certificazione storica catastale, atti aventi quale presupposto e fonte legittimante la legge n. 222/1985 (artt. 22, 23 e 28) che, nel pagina 3 di 11 dettare “disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici”, avrebbe previsto la nascita degli Istituti Diocesani con la contestuale estinzione degli enti ecclesiastici e parrocchiali preesistenti e il trasferimento di diritto all'Istituto medesimo dei loro patrimoni (beni e diritti attivi e passivi).
Secondo l'appellante si sarebbe verificata, in forza della richiamata normativa, una tipica successione ex lege tra enti o soggetti giuridici che, per quanto attiene i beni immobili, sarebbe stata formalizzata con gli atti che esso attore aveva prodotto in primo grado, non potendo esibire altro e diverso titolo, semplicemente perché inesistente, trattandosi di fattispecie nella quale la volontà successoria trova titolo nella legge e nella conseguente nota di trascrizione, necessaria anche per evidenti finalità di pubblicità immobiliare.
L ha, poi, ribadito, quanto ai Parte_1 danni lamentati, che dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 27/3/2016 dai geometri e CP_2
(che, nella loro veste di tecnici, sarebbero stati a diretta conoscenza dello stato dei luoghi), fosse CP_3 emersa l'esistenza del problema legato alla illecita immissione di liquami, i vari tentativi fatti con il
[...]
senza che esso avesse adottato alcun provvedimento, la condizione di inaccessibilità ed CP_1 inutilizzabilità in cui si era venuto a trovare il terreno di proprietà di esso . Pt_1
Infine ha richiamato la descrizione dello stato dei luoghi operata dal ctu, evidenziando che lo stesso avesse accertato: 1) in relazione al primo sopralluogo, l'impossibilità di accedere al terreno per la presenza “di un salto di quota di cm. 160 all'innesto della parte terminale della rete fognante…” nonché dell' “acqua proveniente dalla rete fognante che scaricava direttamente nella sede stradale”, ribadendo tali accertamenti all'esito del secondo accesso;
2) in occasione del terzo accesso, che il depuratore fosse andato in funzione, che la fognatura fosse stata in esso incanalata e che l'anomalo deflusso delle acque “aveva cagionato nel tempo il formarsi di un fosso all'interno della CP_ proprietà dell' , lungo m. 245, largo m. 0,80, profondo m. 0,50”, indicando le opere da farsi (quantificandole in euro 21.398,38, comprensive del costo di ripristino del fondo della parte attrice per la chiusura del fosso creatosi a seguito del mancato governo delle acque) e determinando i danni (per la mancata coltivazione) subìti da esso attore.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…per la riforma della sentenza n. 1656/2022 (R.G.
7723/2015) e per la condanna del convenuto ad eseguire le opere necessarie alla bonifica del terreno e per consentirne il libero CP_1 accesso e la normale coltivazione, così come analiticamente indicate dal CTU, nonché la condanna dello stesso convenuto al CP_ risarcimento dei danni subiti dall' accertati e quantificati dal perito d'ufficio, per la mancata percezione dei frutti naturali e le spese necessarie per la messa a coltivazione, con interessi dalla domanda e fino alla effettiva esecuzione delle opere a farsi e del pagamento delle somme risarcitorie che saranno liquidate.”.
Iscritta la causa al n. 4789/2022 del Ruolo generale ed acquisito, in data 2.1.2023 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado (ai sensi dell'art. 347, ultimo comma,
c.p.c.), non si è costituito in giudizio il , nonostante la ritualità della notifica dell'atto di Controparte_1 appello (effettuata, come detto, a mezzo pec, il 5.11.2022). pagina 4 di 11 Ragion per cui è stato dichiarato contumace con ordinanza del 23.2.2023.
Con la stessa ordinanza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.4.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 23.7.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
239.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 12.9.2025 dall'appellante, unica parte costituita), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 24.9.2025, concedendo alle parti unicamente il termine, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali (e non anche delle memorie di replica, essendo rimasto contumace il appellato). CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' è Parte_2 fondato e, pertanto, merita accoglimento, sia pure nei limiti di seguito esposti.
****
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, sebbene abbia correttamente richiamato – nell'ambito della motivazione della sentenza n. 1656/2022 impugnata in questa sede - il principio, più volte ribadito dalla Suprema
Corte, anche di recente, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto
(cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/04/2025, n. 10435) e senza che l'eventuale contumacia assuma valore di non contestazione (o alteri la ripartizione degli oneri probatori;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n.
2951; cfr. anche, Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/07/2025, n. 21772; Sez. II, 02/01/2025, n. 25; Sez. II, Ord.,
30/12/2021, n. 42035), ha, tuttavia, errato, effettivamente (come lamentato dall'appellante), nel ritenere che l'Istituto Diocesano attore non avesse sufficientemente dimostrato di essere proprietario del fondo (riportato in catasto al foglio 19, particella 179), asseritamente danneggiato dai liquami provenienti dalla condotta fognaria comunale.
Segnatamente, non è condivisibile quanto ritenuto dal giudice di prime cure secondo cui non sarebbe valsa a dimostrare il diritto di proprietà del detto terreno in capo all' attore la documentazione prodotta Parte_1 da quest'ultimo in primo grado (e ridepositata in appello) e, in particolare, la nota di trascrizione n. 004265 del
21/2/89 del decreto del Ministero dell'Interno del 16.5.1987, pubblicato sulla G.U. del 22.5.1987, n.117 (relativo all'erezione dell' con contestuale Parte_2 estinzione degli enti ecclesiastici e parrocchiali preesistenti e il trasferimento di diritto all' medesimo dei loro Pt_1 patrimoni) e la voltura e certificazione storica catastale (riguardante la detta particella per cui è causa, in catasto al pagina 5 di 11 fg. 19, p.lla 179), tutti atti aventi quale presupposto e fonte legittimante la legge n. 222/1985 (che, nel dettare
“disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici” ha previsto effettivamente la nascita degli Istituti Diocesani con la contestuale estinzione degli enti ecclesiastici e parrocchiali preesistenti e il trasferimento di diritto all' Pt_1 medesimo dei loro patrimoni;
cfr. artt. 22, 23 e 28 di tale legge).
Tale documentazione (principalmente le risultanze catastali) costituivano, invero, indici presuntivi idonei a dimostrare la titolarità, in capo all' , del fondo (in catasto al fg. 19, p.lla 179, si ribadisce), Parte_1 danneggiato, a suo dire, dai liquami provenienti dalla condotta fognaria comunale.
Ciò, peraltro, non solo in assenza di elementi di segno contrario ma anche in considerazione del fatto che sia nella perizia stragiudiziale (a firma del per. agr. ) prodotta dall'attrice, che nella stessa ctu Persona_1 espletata dal dott. agr. (ed esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), i Persona_2 tecnici avevano esposto gli accertamenti espletati indicando il fondo in questione come di proprietà dell Parte_1
attore (dunque dando per acquisito tale dato).
[...]
Al riguardo va detto, invero, che nel giudizio volto al risarcimento del danno (che si configura come azione personale, finalizzata alla tutela di un diritto di credito), non è necessaria la prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà sui beni in relazione ai quali si assume essere stato subìto il pregiudizio.
È sufficiente che emerga, secondo un criterio di ragionevole probabilità, la riconducibilità del danno lamentato al soggetto che assume di averlo patito, iura novit curia.
Onerare il danneggiato dell'obbligo di fornire una puntuale dimostrazione del diritto di proprietà rispetto a tali beni, si tradurrebbe inevitabilmente in una probatio diabolica.
La rigidità dell'onere probatorio sarebbe eccentrica, o comunque ultronea, rispetto allo scopo di tutela cui tende il giudizio risarcitorio, finalizzato all'accertamento di un illecito, al quale sia conseguito un danno ingiusto.
Infatti, diversamente dall'azione reale, in cui è centrale l'accertamento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nell'ambito dell'azione promossa per far valere il diritto al risarcimento del danno in conseguenza di un illecito, tale accertamento è solo strumentale ad individuare nel titolare del bene l'avente diritto al risarcimento.
Ne consegue che, ai fini di tale accertamento, il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi di carattere documentale o presuntivo, dai quali emerga, secondo un criterio di ragionevole probabilità, la riconducibilità del danno lamentato al soggetto che assume di averlo patito.
Tale impostazione risponde anche all'esigenza di evitare un formalismo eccessivo nell'accertamento della legittimazione attiva nell'ambito del giudizio risarcitorio, in cui il regime probatorio già si connota per un'intrinseca complessità, determinata dall'onere di dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito, segnatamente il danno-evento, il danno-conseguenza, la loro correlazione causale nonché l'elemento soggettivo in capo al danneggiante (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 31/10/2025, n. 28786).
pagina 6 di 11 Del resto, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione
(per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso), la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
18/03/2019, n. 7567; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/04/2025, n. 10998; Sez. V, Ord., 19/04/2025, n.
10356; Sez. II, Ord., 13/12/2022, n. 36402).
****
Una volta accertata, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la titolarità, dal lato attivo del rapporto controverso, in capo all' (quale Parte_1 Parte_2 proprietario del detto fondo asseritamente danneggiato), va allora esaminato, nel merito, quanto dedotto in primo grado dal detto a proposito del danneggiamento del proprio terreno a causa dei liquami provenienti dalla Pt_1 fognatura comunale (questione non esaminata, logicamente, dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere - in quanto assorbita dalla valutazione preliminare circa il reputato difetto della detta titolarità attiva - e ribadita con l'atto di appello).
Sul punto va detto che, effettivamente, sia dalla suddetta perizia stragiudiziale, a firma del per. agr.
[...]
(che l'ha confermata in sede di escussione testimoniale, avvenuta il 27.9.2016; cfr. il relativo verbale, Persona_1 contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti), che dalla ctu espletata dal dott. agr. Persona_2
(esaminabile, si ribadisce, dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), è emersa la situazione lamentata dalla parte attrice.
In particolare il ctu aveva rilevato, in occasione del primo accesso sui luoghi di causa: “In tale frangente si constatava che l'accesso al fondo della parte attrice attraverso la strada interpoderale era impossibilitato dalla presenza di un salto di quota di cm 160 all'innesto della parte terminale della rete fognante con il depuratore, in prossimità dell'ultimo tombino ed il prosieguo della strada interpoderale. Oltre che l'acqua proveniente dalla rete fognante della frazione
AF scaricava direttamente nella sede stradale invece di essere collegata al depuratore posto all'imbocco della strada….Inoltre si scopriva nei sopralluoghi successivi che esiste un altro tombino all'interno della sede stradale, appena a valle del depuratore che sporge per un'altezza di cm 60, ostacolando in tal modo, ulteriormente la transitabilità. Tale tombino, che è stato rilevato e cartografato, raccoglie le acque del depuratore e le collega alla tubazione di scarico, sottoposta al piano stradale.”.
E tale situazione risulta visibile, effettivamente, anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione peritale.
In occasione del terzo sopralluogo (del 20/04/2017),il ctu aveva verificato che “il depuratore della frazione
AF era entrato in funzione, che le acque della fognatura erano state incanalate nel medesimo e successivamente nella tubazione di scarico, di conseguenza non confluivano più libere nella stradina che a quel punto risultava asciutta.
Rimanevano in piedi, però, tutte le problematiche relative al fondo stradale e alle scarpate.”, aggiungendo: “Inoltre, a seguito di questo rilievo topografico ci si rendeva conto che il mancato governo delle acque a monte, aveva cagionato nel tempo il pagina 7 di 11 formarsi di un fosso portatore di acqua, all'interno della proprietà dell' , che si è provveduto a battere ed Parte_1 inserire nel rilievo. Tale fosso ha una lunghezza pari a m 245 circa, una larghezza di m 0.80, circa ed una profondità di m
0.50 circa.”.
Il consulente di ufficio ha aggiunto che “la causa delle lamentele della parte attrice è oggettivamente imputabile alla impossibilità della stessa di percorrere la stradina interpoderale sia per il salto di quota che impedisce l'accesso agevole, sia per la continua presenza di acqua sul fondo stradale e per il fatto che la strada all'altezza dell'invaso posto a destra della medesima e chiusa di una fitta sterpaglia.” e che “le acque provenienti dalla fogna non costituiscono più un problema in quanto regimentate”.
Alla luce degli accertamenti peritali, pertanto, il va ritenuto responsabile, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. (essendo tenuto alla manutenzione della propria rete fognaria e al sistema di depurazione delle acque di scarico), per i danni causati al fondo di parte attrice in conseguenza dell'acqua proveniente dalla rete fognante che “scaricava direttamente nella sede stradale invece di essere collegata al depuratore posto all'imbocco della strada” (cfr., sulla responsabilità della p.a. per i danni derivanti da infiltrazioni di liquami della rete fognaria, sebbene sotto il profilo della giurisdizione del g.o., Cass. civ., Sez. Unite, 24/07/2018, n. 19656; Sez. VI -
3, Ord., 01/03/2017, n. 5261).
Ciò posto, va innanzitutto detto che, avendo il ctu verificato, si ribadisce, in occasione del terzo sopralluogo, che
“il depuratore della frazione AF era entrato in funzione, che le acque della fognatura erano state incanalate nel medesimo e successivamente nella tubazione di scarico, di conseguenza non confluivano più libere nella stradina che a quel punto risultava asciutta”, è evidentemente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda volta ad ottenere la condanna del alla immediata cessazione della immissione di liquami Controparte_1 sversati dalla condotta fognaria comunale, formulata dall' in primo grado. Parte_1
Tanto è vero che tale domanda non è stata specificamente ribadita con l'atto di appello (evidentemente proprio in conseguenza del fatto che le acque della fognatura erano state successivamente incanalate nel depuratore della frazione AF, entrato in funzione, e poi nella tubazione di scarico).
Merita invece accoglimento la domanda, formulata dall' in primo grado, e ribadita Parte_1 espressamente con l'atto di appello, volta ad ottenere la condanna del all'esecuzione di Controparte_1 tutte le opere necessarie per la bonifica del detto terreno (al fine di renderlo liberamente e pienamente usufruibile da esso Istituto proprietario).
Ciò, però, precisando quanto segue.
Il ctu ha, sul punto, sia indicato tali opere, che quantificato le stesse (in €. 21.398,38, comprendendo in questo importo anche quello del ripristino del fondo della parte attrice, in particolare per la chiusura del fosso creatosi a seguito del mancato governo delle acque).
Non potendo, allora, essere condannato il sia all'esecuzione delle dette opere (risarcimento in forma CP_1 specifica, ex art. 2058 c.c.), che al pagamento dei relativi costi (risarcimento per equivalente monetario) – perché, pagina 8 di 11 così facendo, si determinerebbe una ingiustificata locupletazione in favore dell' appellante e una Pt_1 duplicazione del risarcimento a carico dell'ente appellato – può essere disposto unicamente il pagamento del detto importo (€. 21.398,38).
Va detto, infatti, che l'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non vìola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un "minus" rispetto alla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 30/04/2021, n. 11438; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 26/06/2025, n. 17264; Sez. III, Ord., 17/08/2023, n.
24737).
Merita accoglimento, poi - essendo logicamente impossibile procedere alla coltivazione del fondo in conseguenza della grave situazione riscontrata dal ctu prima che la stessa fosse risolta - l'ulteriore domanda formulata dall' in primo grado, e ribadita espressamente con l'atto di appello, volta ad ottenere Parte_1 la condanna del convenuto al risarcimento di tutti danni già subìti e di quelli che si fossero verificati fino CP_1 alla effettiva cessazione dell'illecito deflusso.
Al riguardo il ctu ha quantificato i danni patiti dall' , corrispondenti ai mancati redditi per non Parte_1 aver potuto coltivare in conseguenza dei liquami (dall'annata 2010, ossia dalla prima messa in mora con cui l'attore aveva segnalato al convenuto il deflusso di acque fognarie all'interno della strada), in €. 3.559,00 CP_1
(€. 3.013,50 + €. 545,50).
Ragion per cui il va condannato al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo Controparte_1 complessivo, a titolo di risarcimento danni (patrimoniali), di €. 24.957,38 (€. 21.398,38 + €. 3.559,00).
Trattandosi, inoltre, di debito di valore, a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data di insorgenza dell'evento dannoso (ossia dal
6.10.2010, ossia dalla prima messa in mora, prodotta dall'attore/appellante, con cui si segnalava la situazione poi lamentata in giudizio), ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez.
III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita
(FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti (come ritenuto anche dal primo giudice) gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III,
10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
**** pagina 9 di 11 La fondatezza dell'appello proposto dall Parte_1 comporta la riforma (totale) della sentenza impugnata e, dunque, la necessità che questa Corte provveda
[...] ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado, in base all'esito complessivo della lite (cfr.
Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 –
3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., il va condannato al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dell' appellante, vittorioso. Parte_1
In particolare, i compensi professionali spettanti al detto difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez.
III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore (euro 24.957,38, in base al criterio c.d. del decisum; cfr. art. 5, co.1, del DM n.55/2014) della causa.
Non è superfluo precisare, quanto ai parametri applicabili ai compensi del primo grado, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664).
****
Per le stesse ragioni (soccombenza del ) risulta giustificato porre definitivamente le Controparte_1 spese della ctu espletata in primo grado (spese comunque da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804) interamente a carico dell'appellato.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4789/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dall' Parte_2 avverso la sentenza n. 1656/2022 emessa dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere, pubblicata il 9.5.2022
[...]
e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza, dichiara tenuto e condanna il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni (patrimoniali), in favore dell' di euro 24.957,38, oltre Parte_2 interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 6.10.2010 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici
Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuto e condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'avv. dall'avv. Angelo Izzo, quale difensore, dichiaratosi antistatario, dell
[...]
delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_2 Parte_2 liquidate complessivamente, quanto al primo grado, in euro 2.663,5 (di cui euro 125,00 per esborsi ed euro
2.538,5 per compensi professionali) e, quanto al secondo, in euro 2.365,5 (di cui euro 382,5 per esborsi ed euro
1.983,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Napoli, 2.12.2025
Il Presidente
GI De TU
Il Consigliere est.
GI VO NF
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
GI DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
GI VO INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4789 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Izzo. P.IVA_1
- APPELLANTE -
e
. Controparte_1
-APPELLATO- contumace -
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1656/2022 emessa dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere, pubblicata il
9.5.2022, in tema di responsabilità extracontrattuale;
risarcimento danni da immissione di liquami della rete fognaria”.
CONCLUSIONI: Per la parte appellante (unica costituita): Come da atto di appello e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
12.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 5.11.2022, l Parte_1 ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il ,
[...] Controparte_1
pagina 1 di 11 proponendo appello avverso la sentenza n. 1656/2022 emessa dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere, pubblicata il 9.5.2022.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado l aveva Parte_2 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa RI Capua Vetere, il , chiedendo Controparte_1 che, accertata l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo per i danni provocati al terreno di sua (dell' Parte_1
attore, si intende) proprietà, sito in , alla frazione AF (riportato in catasto al
[...] CP_1 foglio 19, particella 179, esteso are 76 e centiare 83), l'ente convenuto fosse condannato alla immediata cessazione della immissione di liquami sversati dalla condotta fognaria comunale, nonché all'esecuzione di tutte le opere necessarie per la bonifica del detto terreno (al fine di renderlo liberamente e pienamente usufruibile da esso
Istituto proprietario) e al risarcimento di tutti danni già subìti e di quelli che si fossero verificati fino alla effettiva cessazione dell'illecito deflusso e del ripristino dello status quo ante del terreno.
A fondamento di quanto domandato l' Parte_1 Parte_2 aveva dedotto:
[...] che da anni aveva constatato l'illecita immissione di liquami provenienti dalla condotta fognaria comunale all'interno del proprio terreno (al quale si accedeva attraverso una strada vicinale che consente il collegamento con la viabilità comunale); che, con l'andare del tempo, il terreno ne fosse rimasto totalmente invaso, tanto da diventare impraticabile, incolto e addirittura inaccessibile;
di avere segnalato al tale Controparte_1 illecito deflusso dei liquami già in data 6/10/2010 (e poi anche in data 29/11/2012 e 22/5/2014, chiedendone l'immediata cessazione, unitamente al ristoro dei danni, senza, tuttavia, ottenere seguito alcuno, eccezion fatta per una generica risposta, confermando l'inattività del depuratore di zona e, con essa, l'illecito e dannoso sversamento dei reflui fognari); che le immissioni, a cielo aperto, dei liquami provenienti dalla condotta fognaria persistessero e, col trascorrere degli anni, avessero determinato una evidente stagnazione, sia sulla stradina di accesso che sul terreno di proprietà di esso attore;
che il fondo fosse stato reso completamente inutilizzabile ed inaccessibile, a causa del crescente livello dei liquami, il cui sversamento in danno della proprietà di esso Pt_1 sarebbe avvenuta in palese violazione del principio del neminem laedere, nonché delle norme speciali in materia di tutela della salute e dell'ambiente.
Il non si era costituito in giudizio. Controparte_1
Istruita la causa (mediante la prova testimoniale ammessa e l'espletamento di una c.t.u.), il Tribunale di Santa
RI Capua Vetere ha deciso la controversia, con la sentenza n. 1656/2022 impugnata in questa sede, rigettando la domanda della parte attrice, dichiarando il non luogo a provvedere sulle spese di lite (attesa la contumacia del convenuto vittorioso) e ponendo definitivamente a carico dell'attore le spese della c.t.u.
pagina 2 di 11 Il giudice di prime cure ha motivato tale decisione ritenendo che la parte attrice non avesse sufficientemente provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la propria titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso e, in particolare, il diritto di proprietà sul terreno asseritamente danneggiato, non potendo la contumacia del convenuto valere a rendere non contestati i fatti allegati dalla controparte, né alterare la ripartizione degli oneri probatori.
Nello specifico il Tribunale di Santa RI Capua Vetere ha ritenuto che non valesse a dimostrare il diritto di proprietà del detto terreno in capo all' attore, la seguente documentazione da quest'ultimo Parte_1 depositata:
1) una nota di trascrizione in suo favore e contro “beneficio parr. o parrocchia S. RI GG nella collegiata di
denominato anche bene parr. o parrocchia Santa RI maggiore in , prebenda parrocchiale S. CP_1 CP_1
RI GG in e comunque denominata con sede in 81035 provincia di Caserta”. CP_1 CP_1
Secondo il Tribunale di Santa RI Capua Vetere tale nota (con cui era stata chiesta “la trascrizione del decreto del
Ministero dell'Interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 maggio 1987 n.117 con il quale era stato riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo della Diocesi emanato il 23.02.1987, con il quale è stato eretto l'Istituto Diocesano per il Parte_1
Sostentamento del Clero della e contestualmente si sono estinti gli enti Mensa Vescovile, Benefici Capitolari, Parte_1
CH e IC RA o comunque denominati e l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di e Pt_1
già esistenti nella predetta diocesi e sono stati trasferiti all' medesimo i loro patrimoni (beni e diritti attivi e passivi)”) Pt_1 Pt_1 avrebbe potuto dimostrare il trasferimento dei beni in generale da un ente e all'altro ma non anche che il bene in questione fosse stato inserito tra quelli oggetto di trasferimento;
2) una visura catastale dal quale risultava l'intestazione in capo all' attore del bene per cui è causa. Pt_1
Secondo il giudice di prime cure, però, neanche tale nota avrebbe potuto dimostrare la proprietà del terreno in questione in capo all' , essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali ed avendo Parte_1
l'annotazione di dati nei registri catastali soltanto il valore di semplici indizi in relazione al diritto di proprietà (al pari degli altri diritti reali).
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
L ha censurato la sentenza n. Parte_1
1656/2022 emessa dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere sulla base di un unico, articolato, motivo, sostenendo di avere sufficientemente dimostrato – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - il suo
(dell'appellante, si intende) diritto di proprietà in relazione al fondo danneggiato
Specificamente, ad avviso dell'appellante, la proprietà del terreno sito in alla frazione CP_1
Casafredda, riportato in catasto al foglio 19 p.lla 179, sarebbe stata dimostrata dai seguenti atti già depositati in primo grado:
1) decreto vescovile del 23/02/1987; 2) nota di trascrizione n. 004265 del 21/2/89; 3) voltura e certificazione storica catastale, atti aventi quale presupposto e fonte legittimante la legge n. 222/1985 (artt. 22, 23 e 28) che, nel pagina 3 di 11 dettare “disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici”, avrebbe previsto la nascita degli Istituti Diocesani con la contestuale estinzione degli enti ecclesiastici e parrocchiali preesistenti e il trasferimento di diritto all'Istituto medesimo dei loro patrimoni (beni e diritti attivi e passivi).
Secondo l'appellante si sarebbe verificata, in forza della richiamata normativa, una tipica successione ex lege tra enti o soggetti giuridici che, per quanto attiene i beni immobili, sarebbe stata formalizzata con gli atti che esso attore aveva prodotto in primo grado, non potendo esibire altro e diverso titolo, semplicemente perché inesistente, trattandosi di fattispecie nella quale la volontà successoria trova titolo nella legge e nella conseguente nota di trascrizione, necessaria anche per evidenti finalità di pubblicità immobiliare.
L ha, poi, ribadito, quanto ai Parte_1 danni lamentati, che dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 27/3/2016 dai geometri e CP_2
(che, nella loro veste di tecnici, sarebbero stati a diretta conoscenza dello stato dei luoghi), fosse CP_3 emersa l'esistenza del problema legato alla illecita immissione di liquami, i vari tentativi fatti con il
[...]
senza che esso avesse adottato alcun provvedimento, la condizione di inaccessibilità ed CP_1 inutilizzabilità in cui si era venuto a trovare il terreno di proprietà di esso . Pt_1
Infine ha richiamato la descrizione dello stato dei luoghi operata dal ctu, evidenziando che lo stesso avesse accertato: 1) in relazione al primo sopralluogo, l'impossibilità di accedere al terreno per la presenza “di un salto di quota di cm. 160 all'innesto della parte terminale della rete fognante…” nonché dell' “acqua proveniente dalla rete fognante che scaricava direttamente nella sede stradale”, ribadendo tali accertamenti all'esito del secondo accesso;
2) in occasione del terzo accesso, che il depuratore fosse andato in funzione, che la fognatura fosse stata in esso incanalata e che l'anomalo deflusso delle acque “aveva cagionato nel tempo il formarsi di un fosso all'interno della CP_ proprietà dell' , lungo m. 245, largo m. 0,80, profondo m. 0,50”, indicando le opere da farsi (quantificandole in euro 21.398,38, comprensive del costo di ripristino del fondo della parte attrice per la chiusura del fosso creatosi a seguito del mancato governo delle acque) e determinando i danni (per la mancata coltivazione) subìti da esso attore.
E, alla luce di quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…per la riforma della sentenza n. 1656/2022 (R.G.
7723/2015) e per la condanna del convenuto ad eseguire le opere necessarie alla bonifica del terreno e per consentirne il libero CP_1 accesso e la normale coltivazione, così come analiticamente indicate dal CTU, nonché la condanna dello stesso convenuto al CP_ risarcimento dei danni subiti dall' accertati e quantificati dal perito d'ufficio, per la mancata percezione dei frutti naturali e le spese necessarie per la messa a coltivazione, con interessi dalla domanda e fino alla effettiva esecuzione delle opere a farsi e del pagamento delle somme risarcitorie che saranno liquidate.”.
Iscritta la causa al n. 4789/2022 del Ruolo generale ed acquisito, in data 2.1.2023 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado (ai sensi dell'art. 347, ultimo comma,
c.p.c.), non si è costituito in giudizio il , nonostante la ritualità della notifica dell'atto di Controparte_1 appello (effettuata, come detto, a mezzo pec, il 5.11.2022). pagina 4 di 11 Ragion per cui è stato dichiarato contumace con ordinanza del 23.2.2023.
Con la stessa ordinanza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.4.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 23.7.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
239.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 12.9.2025 dall'appellante, unica parte costituita), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 24.9.2025, concedendo alle parti unicamente il termine, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali (e non anche delle memorie di replica, essendo rimasto contumace il appellato). CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' è Parte_2 fondato e, pertanto, merita accoglimento, sia pure nei limiti di seguito esposti.
****
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, sebbene abbia correttamente richiamato – nell'ambito della motivazione della sentenza n. 1656/2022 impugnata in questa sede - il principio, più volte ribadito dalla Suprema
Corte, anche di recente, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto
(cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/04/2025, n. 10435) e senza che l'eventuale contumacia assuma valore di non contestazione (o alteri la ripartizione degli oneri probatori;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n.
2951; cfr. anche, Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/07/2025, n. 21772; Sez. II, 02/01/2025, n. 25; Sez. II, Ord.,
30/12/2021, n. 42035), ha, tuttavia, errato, effettivamente (come lamentato dall'appellante), nel ritenere che l'Istituto Diocesano attore non avesse sufficientemente dimostrato di essere proprietario del fondo (riportato in catasto al foglio 19, particella 179), asseritamente danneggiato dai liquami provenienti dalla condotta fognaria comunale.
Segnatamente, non è condivisibile quanto ritenuto dal giudice di prime cure secondo cui non sarebbe valsa a dimostrare il diritto di proprietà del detto terreno in capo all' attore la documentazione prodotta Parte_1 da quest'ultimo in primo grado (e ridepositata in appello) e, in particolare, la nota di trascrizione n. 004265 del
21/2/89 del decreto del Ministero dell'Interno del 16.5.1987, pubblicato sulla G.U. del 22.5.1987, n.117 (relativo all'erezione dell' con contestuale Parte_2 estinzione degli enti ecclesiastici e parrocchiali preesistenti e il trasferimento di diritto all' medesimo dei loro Pt_1 patrimoni) e la voltura e certificazione storica catastale (riguardante la detta particella per cui è causa, in catasto al pagina 5 di 11 fg. 19, p.lla 179), tutti atti aventi quale presupposto e fonte legittimante la legge n. 222/1985 (che, nel dettare
“disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici” ha previsto effettivamente la nascita degli Istituti Diocesani con la contestuale estinzione degli enti ecclesiastici e parrocchiali preesistenti e il trasferimento di diritto all' Pt_1 medesimo dei loro patrimoni;
cfr. artt. 22, 23 e 28 di tale legge).
Tale documentazione (principalmente le risultanze catastali) costituivano, invero, indici presuntivi idonei a dimostrare la titolarità, in capo all' , del fondo (in catasto al fg. 19, p.lla 179, si ribadisce), Parte_1 danneggiato, a suo dire, dai liquami provenienti dalla condotta fognaria comunale.
Ciò, peraltro, non solo in assenza di elementi di segno contrario ma anche in considerazione del fatto che sia nella perizia stragiudiziale (a firma del per. agr. ) prodotta dall'attrice, che nella stessa ctu Persona_1 espletata dal dott. agr. (ed esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), i Persona_2 tecnici avevano esposto gli accertamenti espletati indicando il fondo in questione come di proprietà dell Parte_1
attore (dunque dando per acquisito tale dato).
[...]
Al riguardo va detto, invero, che nel giudizio volto al risarcimento del danno (che si configura come azione personale, finalizzata alla tutela di un diritto di credito), non è necessaria la prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà sui beni in relazione ai quali si assume essere stato subìto il pregiudizio.
È sufficiente che emerga, secondo un criterio di ragionevole probabilità, la riconducibilità del danno lamentato al soggetto che assume di averlo patito, iura novit curia.
Onerare il danneggiato dell'obbligo di fornire una puntuale dimostrazione del diritto di proprietà rispetto a tali beni, si tradurrebbe inevitabilmente in una probatio diabolica.
La rigidità dell'onere probatorio sarebbe eccentrica, o comunque ultronea, rispetto allo scopo di tutela cui tende il giudizio risarcitorio, finalizzato all'accertamento di un illecito, al quale sia conseguito un danno ingiusto.
Infatti, diversamente dall'azione reale, in cui è centrale l'accertamento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nell'ambito dell'azione promossa per far valere il diritto al risarcimento del danno in conseguenza di un illecito, tale accertamento è solo strumentale ad individuare nel titolare del bene l'avente diritto al risarcimento.
Ne consegue che, ai fini di tale accertamento, il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi di carattere documentale o presuntivo, dai quali emerga, secondo un criterio di ragionevole probabilità, la riconducibilità del danno lamentato al soggetto che assume di averlo patito.
Tale impostazione risponde anche all'esigenza di evitare un formalismo eccessivo nell'accertamento della legittimazione attiva nell'ambito del giudizio risarcitorio, in cui il regime probatorio già si connota per un'intrinseca complessità, determinata dall'onere di dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito, segnatamente il danno-evento, il danno-conseguenza, la loro correlazione causale nonché l'elemento soggettivo in capo al danneggiante (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 31/10/2025, n. 28786).
pagina 6 di 11 Del resto, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione
(per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso), la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
18/03/2019, n. 7567; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/04/2025, n. 10998; Sez. V, Ord., 19/04/2025, n.
10356; Sez. II, Ord., 13/12/2022, n. 36402).
****
Una volta accertata, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la titolarità, dal lato attivo del rapporto controverso, in capo all' (quale Parte_1 Parte_2 proprietario del detto fondo asseritamente danneggiato), va allora esaminato, nel merito, quanto dedotto in primo grado dal detto a proposito del danneggiamento del proprio terreno a causa dei liquami provenienti dalla Pt_1 fognatura comunale (questione non esaminata, logicamente, dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere - in quanto assorbita dalla valutazione preliminare circa il reputato difetto della detta titolarità attiva - e ribadita con l'atto di appello).
Sul punto va detto che, effettivamente, sia dalla suddetta perizia stragiudiziale, a firma del per. agr.
[...]
(che l'ha confermata in sede di escussione testimoniale, avvenuta il 27.9.2016; cfr. il relativo verbale, Persona_1 contenuto nel fascicolo cartaceo di primo grado, agli atti), che dalla ctu espletata dal dott. agr. Persona_2
(esaminabile, si ribadisce, dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), è emersa la situazione lamentata dalla parte attrice.
In particolare il ctu aveva rilevato, in occasione del primo accesso sui luoghi di causa: “In tale frangente si constatava che l'accesso al fondo della parte attrice attraverso la strada interpoderale era impossibilitato dalla presenza di un salto di quota di cm 160 all'innesto della parte terminale della rete fognante con il depuratore, in prossimità dell'ultimo tombino ed il prosieguo della strada interpoderale. Oltre che l'acqua proveniente dalla rete fognante della frazione
AF scaricava direttamente nella sede stradale invece di essere collegata al depuratore posto all'imbocco della strada….Inoltre si scopriva nei sopralluoghi successivi che esiste un altro tombino all'interno della sede stradale, appena a valle del depuratore che sporge per un'altezza di cm 60, ostacolando in tal modo, ulteriormente la transitabilità. Tale tombino, che è stato rilevato e cartografato, raccoglie le acque del depuratore e le collega alla tubazione di scarico, sottoposta al piano stradale.”.
E tale situazione risulta visibile, effettivamente, anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione peritale.
In occasione del terzo sopralluogo (del 20/04/2017),il ctu aveva verificato che “il depuratore della frazione
AF era entrato in funzione, che le acque della fognatura erano state incanalate nel medesimo e successivamente nella tubazione di scarico, di conseguenza non confluivano più libere nella stradina che a quel punto risultava asciutta.
Rimanevano in piedi, però, tutte le problematiche relative al fondo stradale e alle scarpate.”, aggiungendo: “Inoltre, a seguito di questo rilievo topografico ci si rendeva conto che il mancato governo delle acque a monte, aveva cagionato nel tempo il pagina 7 di 11 formarsi di un fosso portatore di acqua, all'interno della proprietà dell' , che si è provveduto a battere ed Parte_1 inserire nel rilievo. Tale fosso ha una lunghezza pari a m 245 circa, una larghezza di m 0.80, circa ed una profondità di m
0.50 circa.”.
Il consulente di ufficio ha aggiunto che “la causa delle lamentele della parte attrice è oggettivamente imputabile alla impossibilità della stessa di percorrere la stradina interpoderale sia per il salto di quota che impedisce l'accesso agevole, sia per la continua presenza di acqua sul fondo stradale e per il fatto che la strada all'altezza dell'invaso posto a destra della medesima e chiusa di una fitta sterpaglia.” e che “le acque provenienti dalla fogna non costituiscono più un problema in quanto regimentate”.
Alla luce degli accertamenti peritali, pertanto, il va ritenuto responsabile, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. (essendo tenuto alla manutenzione della propria rete fognaria e al sistema di depurazione delle acque di scarico), per i danni causati al fondo di parte attrice in conseguenza dell'acqua proveniente dalla rete fognante che “scaricava direttamente nella sede stradale invece di essere collegata al depuratore posto all'imbocco della strada” (cfr., sulla responsabilità della p.a. per i danni derivanti da infiltrazioni di liquami della rete fognaria, sebbene sotto il profilo della giurisdizione del g.o., Cass. civ., Sez. Unite, 24/07/2018, n. 19656; Sez. VI -
3, Ord., 01/03/2017, n. 5261).
Ciò posto, va innanzitutto detto che, avendo il ctu verificato, si ribadisce, in occasione del terzo sopralluogo, che
“il depuratore della frazione AF era entrato in funzione, che le acque della fognatura erano state incanalate nel medesimo e successivamente nella tubazione di scarico, di conseguenza non confluivano più libere nella stradina che a quel punto risultava asciutta”, è evidentemente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda volta ad ottenere la condanna del alla immediata cessazione della immissione di liquami Controparte_1 sversati dalla condotta fognaria comunale, formulata dall' in primo grado. Parte_1
Tanto è vero che tale domanda non è stata specificamente ribadita con l'atto di appello (evidentemente proprio in conseguenza del fatto che le acque della fognatura erano state successivamente incanalate nel depuratore della frazione AF, entrato in funzione, e poi nella tubazione di scarico).
Merita invece accoglimento la domanda, formulata dall' in primo grado, e ribadita Parte_1 espressamente con l'atto di appello, volta ad ottenere la condanna del all'esecuzione di Controparte_1 tutte le opere necessarie per la bonifica del detto terreno (al fine di renderlo liberamente e pienamente usufruibile da esso Istituto proprietario).
Ciò, però, precisando quanto segue.
Il ctu ha, sul punto, sia indicato tali opere, che quantificato le stesse (in €. 21.398,38, comprendendo in questo importo anche quello del ripristino del fondo della parte attrice, in particolare per la chiusura del fosso creatosi a seguito del mancato governo delle acque).
Non potendo, allora, essere condannato il sia all'esecuzione delle dette opere (risarcimento in forma CP_1 specifica, ex art. 2058 c.c.), che al pagamento dei relativi costi (risarcimento per equivalente monetario) – perché, pagina 8 di 11 così facendo, si determinerebbe una ingiustificata locupletazione in favore dell' appellante e una Pt_1 duplicazione del risarcimento a carico dell'ente appellato – può essere disposto unicamente il pagamento del detto importo (€. 21.398,38).
Va detto, infatti, che l'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non vìola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un "minus" rispetto alla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 30/04/2021, n. 11438; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 26/06/2025, n. 17264; Sez. III, Ord., 17/08/2023, n.
24737).
Merita accoglimento, poi - essendo logicamente impossibile procedere alla coltivazione del fondo in conseguenza della grave situazione riscontrata dal ctu prima che la stessa fosse risolta - l'ulteriore domanda formulata dall' in primo grado, e ribadita espressamente con l'atto di appello, volta ad ottenere Parte_1 la condanna del convenuto al risarcimento di tutti danni già subìti e di quelli che si fossero verificati fino CP_1 alla effettiva cessazione dell'illecito deflusso.
Al riguardo il ctu ha quantificato i danni patiti dall' , corrispondenti ai mancati redditi per non Parte_1 aver potuto coltivare in conseguenza dei liquami (dall'annata 2010, ossia dalla prima messa in mora con cui l'attore aveva segnalato al convenuto il deflusso di acque fognarie all'interno della strada), in €. 3.559,00 CP_1
(€. 3.013,50 + €. 545,50).
Ragion per cui il va condannato al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo Controparte_1 complessivo, a titolo di risarcimento danni (patrimoniali), di €. 24.957,38 (€. 21.398,38 + €. 3.559,00).
Trattandosi, inoltre, di debito di valore, a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data di insorgenza dell'evento dannoso (ossia dal
6.10.2010, ossia dalla prima messa in mora, prodotta dall'attore/appellante, con cui si segnalava la situazione poi lamentata in giudizio), ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez.
III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita
(FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti (come ritenuto anche dal primo giudice) gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III,
10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
**** pagina 9 di 11 La fondatezza dell'appello proposto dall Parte_1 comporta la riforma (totale) della sentenza impugnata e, dunque, la necessità che questa Corte provveda
[...] ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado, in base all'esito complessivo della lite (cfr.
Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 –
3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., il va condannato al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dell' appellante, vittorioso. Parte_1
In particolare, i compensi professionali spettanti al detto difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez.
III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore (euro 24.957,38, in base al criterio c.d. del decisum; cfr. art. 5, co.1, del DM n.55/2014) della causa.
Non è superfluo precisare, quanto ai parametri applicabili ai compensi del primo grado, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664).
****
Per le stesse ragioni (soccombenza del ) risulta giustificato porre definitivamente le Controparte_1 spese della ctu espletata in primo grado (spese comunque da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804) interamente a carico dell'appellato.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4789/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dall' Parte_2 avverso la sentenza n. 1656/2022 emessa dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere, pubblicata il 9.5.2022
[...]
e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza, dichiara tenuto e condanna il , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento danni (patrimoniali), in favore dell' di euro 24.957,38, oltre Parte_2 interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 6.10.2010 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici
Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuto e condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'avv. dall'avv. Angelo Izzo, quale difensore, dichiaratosi antistatario, dell
[...]
delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_2 Parte_2 liquidate complessivamente, quanto al primo grado, in euro 2.663,5 (di cui euro 125,00 per esborsi ed euro
2.538,5 per compensi professionali) e, quanto al secondo, in euro 2.365,5 (di cui euro 382,5 per esborsi ed euro
1.983,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Napoli, 2.12.2025
Il Presidente
GI De TU
Il Consigliere est.
GI VO NF
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