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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3079/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3079/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
ANDREA PUSCEDDU e PAOLA CERINI
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONDOMINIO : Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 08/09/2021 tra il e la società e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 condannare la società alla restituzione della somma di € Controparte_1
1 36.575,00.=. (trentaseimilacinquecentosettantacinque/00) versata dal condominio in Parte_1
data 19/09/2021 quale primo acconto per i lavori di ristrutturazione del tetto del condominio che la società avrebbe dovuto eseguire in conformità al predetto appalto. Controparte_1
Condannare altresì la società al risarcimento dei danni pari al Controparte_1 pagamento della somma di € 4.334,00.=. (quattromilatrecentotrentaquattro/00.=. versata dal condominio medesimo alla ditta onde mettere in sicurezza il tetto a causa dell'abbandono CP_2
del cantiere da parte della società nonché al pagamento della Controparte_1 somma di € 40.000,20.=. (quarantamila/20) per un totale di € 44.334,20.=.
(quarantaquattromilatrecentotrentaquattro/20.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Condominio ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accertamento della risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto di appalto sottoscritto in data 8.9.2021, la condanna alla restituzione dell'acconto versato, pari a € 36.575,00 e al risarcimento dei danni, quantificati in € 4.334,00 per spese di messa in sicurezza del tetto ed €
40.000,20 quali maggiori costi di ristrutturazione che il Condominio dovrà affrontare per il rifacimento del tetto commissionato alla convenuta, stante l'aumento del costo delle materie prime nelle more intervenuto.
1.1 Regolarmente notificata è stata dichiarata contumace con il Controparte_1
decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 10.7.2023.
1.4 La causa è stata istruita con prove orali, assunte per delega dal Tribunale di Varese e giunge ora in decisione sulle conclusioni sopra precisate.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Questi i fatti, come risultanti dai documenti di causa e dalle prove orali assunte.
In data 8.9.2021 il ha concluso con la convenuta un contratto d'appalto avente a oggetto Parte_1
lavori di sostituzione del tetto per un importo, a corpo, di € 146.300,00 oltre IVA, con la previsione del pagamento mediante lo sconto in fattura e quindi con esborso effettivo del minor importo di €
73.150,00 (doc.1).
In data 15.9.2021 il ha versato l'acconto pattuito di € 36.575,00, da versarsi alla stipula Parte_1
del contratto (doc. 2).
I lavori dovevano essere conclusi entro 120 giorni dal ricevimento del permesso di inizio lavori.
In data 14.3.2022 è stata presentata la (doc. 3). Pt_2
3 Sono seguite comunicazioni tra il direttore lavori e l'impresa per sollecitare l'avvio del cantiere da parte di quest'ultima; l'impresa ha sempre risposto rassicurando sull'ormai prossimo inizio dei lavori
(mail doc. 4, 5, 6 e 7).
L'impresa ha effettuato una parziale rimozione delle tegole nel luglio 2022 per poi non eseguire più alcuna opera, né presentarsi in cantiere.
I testi assunti dal Tribunale di Varese, l'ing. direttore dei lavori, e Testimone_1 [...]
della ditta chiamata dal Condominio per effettuare il lavoro di ripristino e messa in Tes_2
sicurezza del tetto, hanno confermato la rimozione parziale delle tegole, lasciate accatastate sul tetto medesimo, come risultante altresì dalle foto in atti (doc. 9).
2.1 Ciò premesso in fatto, la domanda di risoluzione per inadempimento è fondata e va accolta.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “la comune responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt.
1667 e 1668 cod. civ., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano (senza escluderla)
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando
l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla
(cfr. Cass. 8103 del 2006; ord. 4511 del 2019)”.
La domanda richiede, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la gravità dell'inadempimento, da valutarsi tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. Cass. sent. 7187 del 2022).
Considerato che a fronte del versamento di un acconto pari al 50% dell'opera la convenuta si è limitata a rimuovere parzialmente le tegole abbandonando poi il cantiere, la gravità dell'inadempimento non pare discutibile.
Omettendo poi di costituirsi nel presente giudizio la convenuta ha rinunciato a fornire elementi a sua difesa.
Il contratto di appalto dell'8.9.2021 va pertanto dichiarato risolto per inadempimento di
[...]
Controparte_1
4 Alla risoluzione conseguono gli effetti di cui all'art. 1458 c.c. e quindi il diritto del alla Parte_1 restituzione dell'acconto versato, pari a € 36.575,00.
A detto importo, che costituisce debito di valuta che deriva dal venir meno della causa delle reciproche obbligazioni (Cass. sent. 14289 del 2018), vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo (Cass. ord. 6911 del 2018).
Quanto ai danni, va riconosciuto l'importo di € 4.334,00 corrisposto alla ditta intervenuta CP_2 per il ripristino in condizioni di sicurezza del tetto dopo l'abbandono del cantiere da parte della convenuta, sempre maggiorato di interessi al tasso legale dalla data della domanda (Cass. ord. 20883 del 2019).
Non può, invece, riconoscersi il danno per il maggior costo dell'intervento di sostituzione del tetto, in quanto del tutto ipotetico.
Premesso che “Il diritto al risarcimento postula quindi, ed indispensabilmente, l'effettività del verificarsi di un danno, che, come tale, sia stato concretamente sofferto, non essendo sufficiente la mera potenzialità configurabile in astratto” (Cass. ord. n. 8526 del 2020), non essendoci nel caso in esame prova che detto lavoro, nonostante il tempo trascorso dall'abbandono del cantiere da parte della convenuta, sia stato eseguito o anche solo programmato, nessuna somma può riconoscersi a tale titolo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per decisionale considerata la contumacia della convenuta e il mancato deposito di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto per inadempimento di il contratto di appalto Controparte_1 dell'8.9.2021 e per l'effetto condanna a restituire al Controparte_1 [...]
l'importo di € 36.575,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e a Parte_1 pagare, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 4.334,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1
5 lite, che si liquidano in € 786,00 per spese, € 6.164,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00
% per rimborso spese generali.
Padova, 10 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3079/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
ANDREA PUSCEDDU e PAOLA CERINI
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONDOMINIO : Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 08/09/2021 tra il e la società e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 condannare la società alla restituzione della somma di € Controparte_1
1 36.575,00.=. (trentaseimilacinquecentosettantacinque/00) versata dal condominio in Parte_1
data 19/09/2021 quale primo acconto per i lavori di ristrutturazione del tetto del condominio che la società avrebbe dovuto eseguire in conformità al predetto appalto. Controparte_1
Condannare altresì la società al risarcimento dei danni pari al Controparte_1 pagamento della somma di € 4.334,00.=. (quattromilatrecentotrentaquattro/00.=. versata dal condominio medesimo alla ditta onde mettere in sicurezza il tetto a causa dell'abbandono CP_2
del cantiere da parte della società nonché al pagamento della Controparte_1 somma di € 40.000,20.=. (quarantamila/20) per un totale di € 44.334,20.=.
(quarantaquattromilatrecentotrentaquattro/20.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Condominio ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accertamento della risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto di appalto sottoscritto in data 8.9.2021, la condanna alla restituzione dell'acconto versato, pari a € 36.575,00 e al risarcimento dei danni, quantificati in € 4.334,00 per spese di messa in sicurezza del tetto ed €
40.000,20 quali maggiori costi di ristrutturazione che il Condominio dovrà affrontare per il rifacimento del tetto commissionato alla convenuta, stante l'aumento del costo delle materie prime nelle more intervenuto.
1.1 Regolarmente notificata è stata dichiarata contumace con il Controparte_1
decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 10.7.2023.
1.4 La causa è stata istruita con prove orali, assunte per delega dal Tribunale di Varese e giunge ora in decisione sulle conclusioni sopra precisate.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Questi i fatti, come risultanti dai documenti di causa e dalle prove orali assunte.
In data 8.9.2021 il ha concluso con la convenuta un contratto d'appalto avente a oggetto Parte_1
lavori di sostituzione del tetto per un importo, a corpo, di € 146.300,00 oltre IVA, con la previsione del pagamento mediante lo sconto in fattura e quindi con esborso effettivo del minor importo di €
73.150,00 (doc.1).
In data 15.9.2021 il ha versato l'acconto pattuito di € 36.575,00, da versarsi alla stipula Parte_1
del contratto (doc. 2).
I lavori dovevano essere conclusi entro 120 giorni dal ricevimento del permesso di inizio lavori.
In data 14.3.2022 è stata presentata la (doc. 3). Pt_2
3 Sono seguite comunicazioni tra il direttore lavori e l'impresa per sollecitare l'avvio del cantiere da parte di quest'ultima; l'impresa ha sempre risposto rassicurando sull'ormai prossimo inizio dei lavori
(mail doc. 4, 5, 6 e 7).
L'impresa ha effettuato una parziale rimozione delle tegole nel luglio 2022 per poi non eseguire più alcuna opera, né presentarsi in cantiere.
I testi assunti dal Tribunale di Varese, l'ing. direttore dei lavori, e Testimone_1 [...]
della ditta chiamata dal Condominio per effettuare il lavoro di ripristino e messa in Tes_2
sicurezza del tetto, hanno confermato la rimozione parziale delle tegole, lasciate accatastate sul tetto medesimo, come risultante altresì dalle foto in atti (doc. 9).
2.1 Ciò premesso in fatto, la domanda di risoluzione per inadempimento è fondata e va accolta.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “la comune responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt.
1667 e 1668 cod. civ., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano (senza escluderla)
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando
l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla
(cfr. Cass. 8103 del 2006; ord. 4511 del 2019)”.
La domanda richiede, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la gravità dell'inadempimento, da valutarsi tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. Cass. sent. 7187 del 2022).
Considerato che a fronte del versamento di un acconto pari al 50% dell'opera la convenuta si è limitata a rimuovere parzialmente le tegole abbandonando poi il cantiere, la gravità dell'inadempimento non pare discutibile.
Omettendo poi di costituirsi nel presente giudizio la convenuta ha rinunciato a fornire elementi a sua difesa.
Il contratto di appalto dell'8.9.2021 va pertanto dichiarato risolto per inadempimento di
[...]
Controparte_1
4 Alla risoluzione conseguono gli effetti di cui all'art. 1458 c.c. e quindi il diritto del alla Parte_1 restituzione dell'acconto versato, pari a € 36.575,00.
A detto importo, che costituisce debito di valuta che deriva dal venir meno della causa delle reciproche obbligazioni (Cass. sent. 14289 del 2018), vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo (Cass. ord. 6911 del 2018).
Quanto ai danni, va riconosciuto l'importo di € 4.334,00 corrisposto alla ditta intervenuta CP_2 per il ripristino in condizioni di sicurezza del tetto dopo l'abbandono del cantiere da parte della convenuta, sempre maggiorato di interessi al tasso legale dalla data della domanda (Cass. ord. 20883 del 2019).
Non può, invece, riconoscersi il danno per il maggior costo dell'intervento di sostituzione del tetto, in quanto del tutto ipotetico.
Premesso che “Il diritto al risarcimento postula quindi, ed indispensabilmente, l'effettività del verificarsi di un danno, che, come tale, sia stato concretamente sofferto, non essendo sufficiente la mera potenzialità configurabile in astratto” (Cass. ord. n. 8526 del 2020), non essendoci nel caso in esame prova che detto lavoro, nonostante il tempo trascorso dall'abbandono del cantiere da parte della convenuta, sia stato eseguito o anche solo programmato, nessuna somma può riconoscersi a tale titolo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per decisionale considerata la contumacia della convenuta e il mancato deposito di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto per inadempimento di il contratto di appalto Controparte_1 dell'8.9.2021 e per l'effetto condanna a restituire al Controparte_1 [...]
l'importo di € 36.575,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e a Parte_1 pagare, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 4.334,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1
5 lite, che si liquidano in € 786,00 per spese, € 6.164,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00
% per rimborso spese generali.
Padova, 10 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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