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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/11/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 365/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Roberta Collidà Presidente Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere Dott.ssa Valentina Caratto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. R.G. 365/2025 promossa in sede di appello da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Borgosesia, viale Varallo n. 35, presso lo studio dell'avv. Cinzia Amadi del foro di Vercelli, cha lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante contro
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Borgosesia, viale Controparte_1
Varallo n. 35, presso lo studio dell'avv. Alessio Ioppa del foro di Vercelli, che la rappresenta e difende per procura in atti,
Appellata
avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Civile, n. 339/2024 del 18.12.2024 (depositata in pari data) nella causa civile iscritta al numero R.G. 1132/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dato atto del parere del P.G., favorevole all'accoglimento del ricorso;
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere, dichiarare la nullità della sentenza n. 339/2024, emessa dal Tribunale di Vercelli in data 18.12.2024, nella causa n. 1132/2024 R.G.V.G., con la quale il suddetto Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in Cravagliana il Parte_1 Controparte_1
30.07.2016”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere, dichiarare la nullità della sentenza n. 339/2024, emessa dal Tribunale di Vercelli in data 18.12.2024, nella causa n. 1132/2024 R.G.V.G., con la quale il suddetto Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in Cravagliana il 30.07.2016”.
[...] Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora e il signor contraevano matrimonio Controparte_1 Parte_1 concordatario in Cravagliana (VC) il 30.7.2016 e dalla loro unione nasceva la figlia
[...]
nata a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 05.4.2024, i coniugi proponevano al Tribunale di Vercelli, cumulativamente, domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In data 24.4.2024, il Tribunale di Vercelli pronunciava sentenza non definitiva di omologa della separazione per mutuo consenso e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 6.12.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. Con sentenza definitiva del 18.12.2024 – oggetto del presente gravame - il Tribunale di Vercelli, rilevato il decorso del termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni “…concordate fra le parti nel ricorso – …riportate nel dispositivo – confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza…”. Con tempestivo ricorso in appello, il signor chiedeva dichiararsi la Parte_1 nullità della predetta sentenza, lamentando la violazione ed errata applicazione dell'art. 127-ter c.p.c., per avere il Tribunale di Vercelli pronunciato sentenza nonostante le parti, non avendo più intenzione di far dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, non avessero depositato le note scritte nel termine assegnato al giudice, proprio al fine di attivare la procedura di cui al quarto comma dell'art. 127-ter c.p.c., che consente di
2 addivenire alla cancellazione della causa dal ruolo e all'estinzione del processo per inattività delle parti. Precisava, a tale proposito, l'appellante che il mancato deposito delle suddette note equivalesse ad una non partecipazione all'udienza e che, dunque, il Giudice non potesse pronunciarsi nel merito senza aver prima verificato l'effettiva volontà delle parti di proseguire nel processo, violando così il disposto di cui all'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. Si costituiva in giudizio la signora concordando con le argomentazioni e le Controparte_1 conclusioni formulate da parte appellante e chiedendo anch'essa, conseguentemente, dichiararsi la nullità della sentenza n. 339/2024 del Tribunale di Vercelli,
Con decreto del 30.4.2025, questa Corte fissava udienza per la comparizione delle parti al 7.11.2025, udienza che, a seguito di successiva concorde istanza delle parti, veniva sostituita con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il 24.10.2025. In data 20.10.2025, entrambe le parti depositavano note scritte con cui richiamavano le conclusioni già formulate nei loro rispettivi atti difensivi e chiedevano che la causa venisse trattenuta a decisione.
*********
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento. L'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. nel disciplinare la trattazione scritta del processo, stabilisce che la mancata trasmissione delle note scritte nel termine perentorio assegnato dal giudice equivale alla mancata comparizione in udienza e comporta l'obbligo per il giudice di individuare un nuovo termine per il deposito delle note, ovvero di fissare un'udienza in presenza. Il predetto comma prosegue prevedendo che, in caso di ulteriore inattività delle parti, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Si tratta di una disciplina a garanzia del corretto e completo dispiegarsi del contraddittorio tra le parti, come affermato da una recente – e del tutto condivisibile – pronuncia della Suprema Corte di Cassazione: “In tema di udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicché non occorre l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa”1.
Orbene, nel caso in esame risulta che:
- con ordinanza contestuale alla sentenza non definitiva di separazione, il Tribunale aveva rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alle parti termine sino al 6.12.2024 per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.;
- nessuna nota scritta era stata depositata entro il termine fissato dal giudice;
3 - la sentenza impugnata, pur rilevando la scadenza del termine assegnato per le note, aveva poi dato atto, nel motivare la decisione, che le condizioni concordate tra le parti erano state “confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza”.
Sennonché, le predetti note scritte, a cui fa riferimento la sentenza impugnata, non possono che essere quelle depositate nella fase della separazione, giacché dalle verifiche effettuate nel fascicolo di primo grado non risulta alcun deposito di note da parte di entrambe le parti nella successiva fase processuale volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si tratta, con ogni evidenza, di una inesattezza generata verosimilmente dal richiamo a un format utilizzato in precedenti provvedimenti relativi a procedimenti analoghi, ma ciò nondimeno rileva sul piano processuale, poiché la decisione quivi impugnata è stata resa:
1. sulla base di un presupposto fattuale errato (l'avvenuto deposito delle note scritte nel termine perentorio fissato dal giudice);
2. in ogni caso, senza la previa attivazione del meccanismo processuale previsto dal comma
4 dell'art. 127-ter c.p.c. a garanzia della verifica circa la volontà delle parti di proseguire nel processo.
Pertanto, l'omesso deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza prima della pronuncia della sentenza definitiva appellata – del tutto coerente con la volontà espressa da entrambe le parti di non voler modificare il loro status di separati e di rinunciare, pertanto, a proseguire nel giudizio di divorzio -, impone di dichiarare in questa sede la nullità della sentenza di primo grado di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, per violazione di una norma processuale posta a garanzia del diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale2.
Le concordi posizioni e conclusioni delle parti impongono l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Minorenni e Famiglia,
4 Visti gli artt. 161, 359 e 279 c.p.c., definitivamente decidendo nel contradditorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
DICHIARA la nullità della sentenza del Tribunale Ordinario di Vercelli del 18.12.2024, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 1132/2024 R.G.
Manda alla Cancelleria di comunicare la sentenza alle parti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della Sezione Minorenni e Famiglia della
Corte di Appello di Torino, in data 7 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Valentina Caratto
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., sez. lav., ordinanza 17717 del 27.6.2024 – rv. 67597-01. 2 Cfr. Cass. 17717/2024, sopra citata, che a sua volta richiama Cass., S.U., n. 36596/2021: “…secondo il costante orientamento di questa Corte, le norme processuali hanno natura servente, giacché la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i cd. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma ad eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio delle facoltà in cui sì esprime il diritto di difesa. Con la conseguenza che è generalmente inammissibile per difetto di interesse la doglianza relativa alla violazione della regola processuale nel caso in cui non sia prospettato il concreto pregiudizio subito dalla parte per effetto della pretesa violazione processuale (Cass., Sez. U., 09/08/2018, n. 20685). Si è però più di recente affinato tale orientamento, per il caso in cui la violazione della regola processuale assuma la forma della «lesione dei diritti processuali essenziali ai contraddittorio e alla difesa giudiziale», poiché in questo caso ─ e solo in esso ─ la violazione delle regole processuali è ipso iure foriera di danno, senza che sia necessario allegare un concreto pregiudizio da essa derivante (così Cass., Sez. U., n. 36596/2021 cit.). La regola processuale violata, ossia l'art. 127 ter comma quarto cod. proc. civ., afferisce proprio al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, in quanto il potere del giudice di pronunciare nel merito presuppone che la parte ne solleciti l'esercizio, giusta il principio generale previsto dall'art. 99 cod. proc. civ.”.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Roberta Collidà Presidente Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere Dott.ssa Valentina Caratto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. R.G. 365/2025 promossa in sede di appello da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Borgosesia, viale Varallo n. 35, presso lo studio dell'avv. Cinzia Amadi del foro di Vercelli, cha lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante contro
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Borgosesia, viale Controparte_1
Varallo n. 35, presso lo studio dell'avv. Alessio Ioppa del foro di Vercelli, che la rappresenta e difende per procura in atti,
Appellata
avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Civile, n. 339/2024 del 18.12.2024 (depositata in pari data) nella causa civile iscritta al numero R.G. 1132/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dato atto del parere del P.G., favorevole all'accoglimento del ricorso;
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere, dichiarare la nullità della sentenza n. 339/2024, emessa dal Tribunale di Vercelli in data 18.12.2024, nella causa n. 1132/2024 R.G.V.G., con la quale il suddetto Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in Cravagliana il Parte_1 Controparte_1
30.07.2016”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere, dichiarare la nullità della sentenza n. 339/2024, emessa dal Tribunale di Vercelli in data 18.12.2024, nella causa n. 1132/2024 R.G.V.G., con la quale il suddetto Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in Cravagliana il 30.07.2016”.
[...] Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora e il signor contraevano matrimonio Controparte_1 Parte_1 concordatario in Cravagliana (VC) il 30.7.2016 e dalla loro unione nasceva la figlia
[...]
nata a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 05.4.2024, i coniugi proponevano al Tribunale di Vercelli, cumulativamente, domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In data 24.4.2024, il Tribunale di Vercelli pronunciava sentenza non definitiva di omologa della separazione per mutuo consenso e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 6.12.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. Con sentenza definitiva del 18.12.2024 – oggetto del presente gravame - il Tribunale di Vercelli, rilevato il decorso del termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni “…concordate fra le parti nel ricorso – …riportate nel dispositivo – confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza…”. Con tempestivo ricorso in appello, il signor chiedeva dichiararsi la Parte_1 nullità della predetta sentenza, lamentando la violazione ed errata applicazione dell'art. 127-ter c.p.c., per avere il Tribunale di Vercelli pronunciato sentenza nonostante le parti, non avendo più intenzione di far dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, non avessero depositato le note scritte nel termine assegnato al giudice, proprio al fine di attivare la procedura di cui al quarto comma dell'art. 127-ter c.p.c., che consente di
2 addivenire alla cancellazione della causa dal ruolo e all'estinzione del processo per inattività delle parti. Precisava, a tale proposito, l'appellante che il mancato deposito delle suddette note equivalesse ad una non partecipazione all'udienza e che, dunque, il Giudice non potesse pronunciarsi nel merito senza aver prima verificato l'effettiva volontà delle parti di proseguire nel processo, violando così il disposto di cui all'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. Si costituiva in giudizio la signora concordando con le argomentazioni e le Controparte_1 conclusioni formulate da parte appellante e chiedendo anch'essa, conseguentemente, dichiararsi la nullità della sentenza n. 339/2024 del Tribunale di Vercelli,
Con decreto del 30.4.2025, questa Corte fissava udienza per la comparizione delle parti al 7.11.2025, udienza che, a seguito di successiva concorde istanza delle parti, veniva sostituita con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il 24.10.2025. In data 20.10.2025, entrambe le parti depositavano note scritte con cui richiamavano le conclusioni già formulate nei loro rispettivi atti difensivi e chiedevano che la causa venisse trattenuta a decisione.
*********
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento. L'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. nel disciplinare la trattazione scritta del processo, stabilisce che la mancata trasmissione delle note scritte nel termine perentorio assegnato dal giudice equivale alla mancata comparizione in udienza e comporta l'obbligo per il giudice di individuare un nuovo termine per il deposito delle note, ovvero di fissare un'udienza in presenza. Il predetto comma prosegue prevedendo che, in caso di ulteriore inattività delle parti, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Si tratta di una disciplina a garanzia del corretto e completo dispiegarsi del contraddittorio tra le parti, come affermato da una recente – e del tutto condivisibile – pronuncia della Suprema Corte di Cassazione: “In tema di udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicché non occorre l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa”1.
Orbene, nel caso in esame risulta che:
- con ordinanza contestuale alla sentenza non definitiva di separazione, il Tribunale aveva rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alle parti termine sino al 6.12.2024 per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.;
- nessuna nota scritta era stata depositata entro il termine fissato dal giudice;
3 - la sentenza impugnata, pur rilevando la scadenza del termine assegnato per le note, aveva poi dato atto, nel motivare la decisione, che le condizioni concordate tra le parti erano state “confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza”.
Sennonché, le predetti note scritte, a cui fa riferimento la sentenza impugnata, non possono che essere quelle depositate nella fase della separazione, giacché dalle verifiche effettuate nel fascicolo di primo grado non risulta alcun deposito di note da parte di entrambe le parti nella successiva fase processuale volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si tratta, con ogni evidenza, di una inesattezza generata verosimilmente dal richiamo a un format utilizzato in precedenti provvedimenti relativi a procedimenti analoghi, ma ciò nondimeno rileva sul piano processuale, poiché la decisione quivi impugnata è stata resa:
1. sulla base di un presupposto fattuale errato (l'avvenuto deposito delle note scritte nel termine perentorio fissato dal giudice);
2. in ogni caso, senza la previa attivazione del meccanismo processuale previsto dal comma
4 dell'art. 127-ter c.p.c. a garanzia della verifica circa la volontà delle parti di proseguire nel processo.
Pertanto, l'omesso deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza prima della pronuncia della sentenza definitiva appellata – del tutto coerente con la volontà espressa da entrambe le parti di non voler modificare il loro status di separati e di rinunciare, pertanto, a proseguire nel giudizio di divorzio -, impone di dichiarare in questa sede la nullità della sentenza di primo grado di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, per violazione di una norma processuale posta a garanzia del diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale2.
Le concordi posizioni e conclusioni delle parti impongono l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Minorenni e Famiglia,
4 Visti gli artt. 161, 359 e 279 c.p.c., definitivamente decidendo nel contradditorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
DICHIARA la nullità della sentenza del Tribunale Ordinario di Vercelli del 18.12.2024, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 1132/2024 R.G.
Manda alla Cancelleria di comunicare la sentenza alle parti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della Sezione Minorenni e Famiglia della
Corte di Appello di Torino, in data 7 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Valentina Caratto
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., sez. lav., ordinanza 17717 del 27.6.2024 – rv. 67597-01. 2 Cfr. Cass. 17717/2024, sopra citata, che a sua volta richiama Cass., S.U., n. 36596/2021: “…secondo il costante orientamento di questa Corte, le norme processuali hanno natura servente, giacché la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i cd. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma ad eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio delle facoltà in cui sì esprime il diritto di difesa. Con la conseguenza che è generalmente inammissibile per difetto di interesse la doglianza relativa alla violazione della regola processuale nel caso in cui non sia prospettato il concreto pregiudizio subito dalla parte per effetto della pretesa violazione processuale (Cass., Sez. U., 09/08/2018, n. 20685). Si è però più di recente affinato tale orientamento, per il caso in cui la violazione della regola processuale assuma la forma della «lesione dei diritti processuali essenziali ai contraddittorio e alla difesa giudiziale», poiché in questo caso ─ e solo in esso ─ la violazione delle regole processuali è ipso iure foriera di danno, senza che sia necessario allegare un concreto pregiudizio da essa derivante (così Cass., Sez. U., n. 36596/2021 cit.). La regola processuale violata, ossia l'art. 127 ter comma quarto cod. proc. civ., afferisce proprio al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, in quanto il potere del giudice di pronunciare nel merito presuppone che la parte ne solleciti l'esercizio, giusta il principio generale previsto dall'art. 99 cod. proc. civ.”.