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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/11/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.203/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. NE Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. MB Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.203/2023
Tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Serano ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bastardo di Giano dell'Umbria, Piazza Matteotti n.12, come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e
Contumace Controparte_1
e nei confronti in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Massimo Lipparini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Corso Vannucci
n.30, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato in causa
Appellata
nonché nei confronti in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sveva Controparte_3
NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Cicerone n.49, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.254/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.254/2023 emessa dal Tribunale di Perugia Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Rosa Lavanga, nell'ambito del giudizio R.G. n.210463/2013, depositata il 9/2/2023 in cancelleria, notificata a mezzo PEC il 6/3/2023:
1) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui erratamente ha respinto la manleva nei confronti delle compagnie assicuratrice chiamate in causa dal EO. ; Controparte_1
2) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato di aderire alle conclusioni della CTU e per l'effetto delle motivazioni espresse nel presente gravame disporre in via istruttoria la rinnovazione della CTU con sostituzione dell'ausiliario nominato dal Tribunale di primo grado essendo la
CTU viziata, erronea e contraddittoria e all'esito di nuovo accertamento tecnico, confermata la responsabilità professionale del accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e condannare CP_1 quest'ultimo (con conseguente manleva giusta i motivi che precedono) al risarcimento dei seguenti danni patrimoniali:
a) il costo dell'opera realizzata (poi parzialmente demolita per ottenere la sanatoria) la cui spesa ammonta ad euro 69.376,55 oltre IVA (giuste fatture allegate al doc. n.10);
b) nella demolizione delle murature esterne ed interne di una porzione della sopraelevazione, nonché degli annessi in quanto non conformi ai titoli abilitativi in possesso della proprietà: gli attori hanno chiesto euro
4.500,00, giuste le fatture allegate (doc. n.31), mentre il CTU riconosce una spesa complessiva di euro
9.140,32;
c) nei costi sostenuti per la difesa legale e tecnica relativamente al procedimento penale e al procedimento amministrativo quantificati in euro 19.116,70 (doc. n.32);
d) nei costi del ricalcolo variazione IVA dal 4% al 20% pari ad euro 5.675,37 con riferimento alla fornitura
Cost s.p.a. (si veda doc. n.10) ed euro 450,215 con riferimento alla fornitura Centro Edilizia Paci giusta fattura e relativo conteggio allegati (doc. n.33);
e) nella spesa sostenuta per la sanatoria sia dell'abuso che della violazione del vincolo paesaggistico per complessivi euro 15.620,92 (doc. n.34);
f) nella perdita degli annessi demoliti il cui valore è pari ad euro 19.500,00 (e ciò perché, come detto, la demolizione dei manufatti si è resa necessaria per ottenere la sanatoria); g) negli interessi passivi del finanziamento acceso per la realizzazione dei lavori progettati dal EO. CP_1 poi in parte demoliti, pari ad euro 24.151,26 (vedasi doc. n.12 da unire all'integrazione documentale al presente atto) dovuti perché pagati dagli attori a seguito alla sospensione dei lavori e fino a quando il mutuo non è stato messo in ammortamento ovvero fino al 2017; interessi, questi, di cui gli attori non hanno potuto beneficiare del previsto recupero fiscale in dichiarazione dei redditi in considerazione del fatto che non risulta, neppure ad oggi, la chiusura dei lavori, ciò costituendo ulteriore voce di danno correlata causalmente alla condotta del convenuto;
h) nell'acquisto dei coppi utilizzati per la copertura del tetto (che è stato demolito) per un importo pari ad euro 2.523,67 (doc. n.35);
i) nel costo per la rimozione della membrana impermeabilizzante e per la realizzazione del nuovo manto di copertura stimata in euro 7.306,20 (doc. n.36);
l) nella spesa necessaria alla rimozione delle pareti nonché per il danneggiamento delle colonne del tetto causato dall'impossibilità di montare i discendenti, euro 600,36;
m) nella perdita della disponibilità del bene che stimasi in 350,00 mensili, tale essendo il valore stimato di un'abitazione sita nella zona di riferimento in cui trovasi l'immobile di proprietà degli attori. Tale somma andrà calcolata dal sequestro del cantiere (25/1/2008) fino ad oggi atteso che l'immobile non risulta ancora terminato oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in una somma non inferiore ad euro
100.000,00 da liquidarsi anche in via equitativa secondo il proprio prudente apprezzamento tenendo conto anche dell'esito dell'espletata istruttoria di causa e soprattutto dell'accertamento della condotta imperita, negligente e non professionale del EO. CP_1
Il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si chiede disporsi la rinnovazione della CTU.”.
Per Controparte_2
“Affinché l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso il capo della sentenza dichiarativo della prescrizione del diritto di garanzia del EO. CP_1
In ogni caso respingere l'appello proposto da e perché infondato in fatto Parte_1 Parte_2
e in diritto.
Respingere comunque la domanda di garanzia svolta dal EO. per inefficacia e/o insussistenza della CP_1 copertura assicurativa per i motivi dedotti in narrativa.
Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.”. Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare dichiarare l'improponibilità/inammissibilità del gravame per le ragioni esposte.
Nel merito respingerlo perché infondato.
Con vittoria di spese.”.
Con ordinanza del 16/1/2024 il Giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di rinnovo della CTU ed aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza datata 22/7/2025 la causa era stata rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e premettevano di aver Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio , chiedendo l'accertamento della sua responsabilità professionale, la Controparte_1 risoluzione del contratto di prestazione professionale e la restituzione delle somme per i compensi professionali da egli percepiti, la condanna in loro favore al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, delle spese da loro sostenute a seguito della demolizione dell'ampliamento nella misura specificata al punto n.
3-lettere da a) a n) comprese dell'atto di citazione (o nella diversa somma maggiore o minore che fosse stata ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo), nonché al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di ulteriori euro 100.000,00 (o di altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi). Il tutto con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge.
Gli attori riepilogavano quindi la vicenda per cui è causa: essi, proprietari di un immobile sito in Assisi-
Frazione Capodacqua, avevano conferito, nell'ottobre del 2006, al geometra l'incarico di avviare una CP_1 pratica di sanatoria edilizia finalizzata ad ottenere l'accertamento di conformità di una parte del tetto dello stesso immobile;
pur tuttavia, prima che l'istruttoria fosse completata e il permesso di costruire rilasciato, il professionista aveva consigliato loro di abbattere quella parte di tetto, garantendo nel contempo la regolarità dell'intervento. Successivamente, essi attori avevano conferito allo stesso professionista un ulteriore incarico come progettista e direttore dei lavori per l'ampliamento e la manutenzione straordinaria dell'edificio al fine di ricavare una civile abitazione al piano superiore di quella esistente;
stante tale incarico, il in data CP_1
14/9/2007, aveva presentato al Comune di Assisi la richiesta di permesso di costruire, senza però informare essi proprietari del fatto che l'immobile interessato dal progetto di ampliamento si trovava in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
in data 13/9/2007 – e quindi prima della comunicazione di inizio dei lavori datata 18/9/2007 – tali lavori, su richiesta dello stesso professionista, erano stati appaltati alla ditta
[...]
e il materiale commissionato alla Cost s.p.a. Pochi giorni dopo, il 20/9/2007, il già menzionato Controparte_4 aveva chiesto – senza nulla comunicare ad essi proprietari – l'archiviazione della pratica edilizia senza CP_1 specificarne le motivazioni;
in seguito, lo stesso aveva presentato una seconda richiesta di permesso di costruire e aveva altresì redatto, come direttore dei lavori, la relazione per la concessione del mutuo ipotecario. Il e la infine, aggiungevano che i lavori erano proseguiti fintanto che, nel febbraio 2008, erano Pt_1 Pt_2 stati sospesi a seguito dell'accertamento eseguito dal Corpo forestale dello Stato per abuso edilizio, deducendo che, come conseguenze, avevano dovuto demolire le opere dapprima realizzate, chiedere e pagare una sanatoria ottenuta mediante il recupero di volume costruttivo ricavato dall'obbligata demolizione di alcuni manufatti pertinenti all'abitazione già esistente nonché subire un giudizio sia penale sia amministrativo, con aggravio di spese sia tecniche sia legali.
Gli odierni appellanti davano poi atto che in quella sede si era costituito il il quale aveva eccepito, in CP_1 via preliminare, la prescrizione ex art.2226 cc del diritto vantato dagli attori. Nel merito, in via principale, il predetto aveva contestato tutte le domande formulate nei suoi confronti, rilevando la completa CP_1 infondatezza sia sotto il profilo giuridico che fattuale dell'azione intrapresa avendo lui correttamente eseguito gli incarichi conferitigli;
sempre nel merito, in via riconvenzionale, aveva chiesto il pagamento del compenso ancora dovutogli per le prestazioni professionali svolte;
in ogni caso, qualora fosse stato ritenuto responsabile, aveva chiesto di essere tenuto indenne da ogni effetto pregiudizievole dalle sue assicurazioni – Controparte_3
e – di cui aveva chiesto la chiamata in causa. Il tutto con vittoria delle
[...] Controparte_2 spese processuali.
Autorizzata la loro chiamata in causa – continuava parte appellante – si era costituita, dapprima, , Controparte_3 associandosi all'eccezione di prescrizione formulata dall'assicurato, eccependo la prescrizione della garanzia,
l'inoperatività della stessa per i danni di cui è causa nonché l'applicabilità dell'art.1910 cc, riportandosi, in via subordinata, alle condizioni del contratto assicurativo;
nel merito, aveva dato atto che il danno Controparte_3 azionato non era indennizzabile ai sensi della polizza sottoscritta. Successivamente si era costituita anche la quale aveva, in via preliminare, eccepito la prescrizione ex art.2952 cc del diritto Controparte_2 del ad ottenere la copertura assicurativa, nonché la non operatività della polizza per esclusione dei fatti CP_1 dal rischio assicurato;
nel merito, aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, riportandosi, in subordine, alle condizioni della polizza.
Il Tribunale di Perugia – dato atto del rifiuto da parte del della proposta conciliativa formulata dal CP_1
Giudicante, sentite le parti attrice con l'interrogatorio formale ed escussi i testi sia di parte attrice sia di parte convenuta – ogni diversa ed eccezione disattesa o assorbita, così statuiva:
“Rigetta l'eccezione, formulata ex art.246 cpc dal convenuto, di incapacità a testimoniare di;
Testimone_1
Rigetta l'eccezione, formulata ancora dal convenuto e dal terzo ex art.2226 cc, di Controparte_3 prescrizione del diritto azionato dagli attori;
Accoglie l'eccezione, formulata dal convenuto, di decadenza degli attori dalla facoltà di formulare l'eccezione di prescrizione del credito azionato in via riconvenzionale dal convenuto stesso, per averla gli attori stessi formulata non in sede di udienza di prima comparizione delle parti ma unicamente in sede di prima memoria ex art.183, co.6, cpc;
Rigetta l'eccezione, formulata ancora dal convenuto, di decadenza degli attori dalla facoltà di proporre eccezione di inadempimento rispetto alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto stesso;
Accoglie le eccezioni, formulate dai terzi chiamati in causa, di prescrizione del diritto alla manleva assicurativa azionato nei loro confronti dal convenuto e, per l'effetto: CP_1
Rigetta la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti delle compagnie assicurative CP_1 terze chiamate in causa;
Accoglie parzialmente la domanda formulata dagli attori in via principale nel merito e, per l'effetto:
Condanna il convenuto a corrispondere agli attori e la Controparte_1 Parte_1 Parte_2 somma di euro 30.932,94, a titolo di risarcimento danni dagli stessi subiti per l'inadempimento contrattuale del convenuto stesso, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Rigetta la domanda formulata dal convenuto in via riconvenzionale;
CP_1
Condanna al pagamento delle spese di CTU;
Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori liquidate in euro 10.000,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette come per legge;
Compensa le spese di lite tra e le Compagnie Assicuratrici chiamate in causa.”. Controparte_1
Orbene, con il primo motivo di appello, il e la censuravano la sentenza di I grado per aver Pt_1 Pt_2 ritenuto prescritto il diritto alla manleva assicurativa azionato dal nei confronti delle proprie compagnie CP_1 assicurative, deducendo che le missive di contestazione del 25/2/2011 e del 30/6/2011 inviate al geometra dagli attori (cfr. doc. n.29 e 30) - dopo le quali il non aveva comunicato alle assicurazioni, nel termine CP_1 contrattualmente previsto, il sinistro - non costituivano effettive richieste risarcitorie dato che tali richieste non erano state né specificate né quantificate, ma erano finalizzate unicamente a trovare una soluzione bonaria, e sostenendo che la denunzia pervenuta alle assicurazioni il 29/5/2013, dopo che al in data 27/5/2013, CP_1 era stato notificato l'atto di citazione con cui era stata quantificata la pretesa risarcitoria, avrebbe dovuto essere considerata tempestiva.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censuravano poi la sentenza del Tribunale stante l'insufficiente e/o inadeguata motivazione circa l'adesione del Giudice di I grado alle risultanze peritali, non avendo considerato né le contestazioni alla perizia da essi tempestivamente formulate riguardanti la quantificazione del danno da parte del CTU, a fronte dell'accertata responsabilità del e della motivata CP_1 esclusione del suo diritto al compenso, né l'istanza di rinnovazione della perizia d'ufficio, anch'essa tempestivamente avanzata. Per tutte le indicate ragioni parte appellante reiterava quindi la richiesta, in via istruttoria, di rinnovazione della CTU per carenza di terzietà, imparzialità e tecnicismo dell'elaborato.
Con il terzo motivo di appello, ancora, il e la impugnavano la decisione del primo Giudice Pt_1 Pt_2 laddove non si era pronunciato in punto di danno non patrimoniale, sebbene ampiamente provato e derivante dalla condotta negligente del professionista. Al riguardo, evidenziavano che: le condotte negligenti e imperite del avevano condizionato ben 15 anni della loro vita;
a causa dei ritardi, errori e complicazioni CP_1 amministrative/legali, essi, ad oggi, non avevano terminato i lavori e non avevano, quindi, la disponibilità dell'immobile oggetto del progetto;
l'intera vicenda aveva altresì determinato in loro forti e comprensibili stati di ansia e depressione, così come risultanti dai certificati medici in atti. Osservavano, peraltro, che il CTU non poteva di certo quantificare tali danni di natura atecnica, spettando semmai al Giudice di prime cure la relativa liquidazione, anche in via equitativa, secondo il proprio prudente apprezzamento e concludevano, pertanto, come sopra.
Il benché ritualmente citato, restava contumace. CP_1
– dopo aver eccepito l'inammissibilità del primo motivo di appello in ragione del fatto che, poiché CP_2 gli odierni appellanti non erano parte del rapporto assicurativo e non avevano mai agito contro la compagnia assicurativa, essi non potevano considerarsi soccombenti rispetto alla statuizione che riguardava il rapporto di garanzia e non avevano, conseguentemente, interesse ad impugnare il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di manleva del per intervenuta prescrizione – ne ha eccepito anche l'infondatezza, CP_1 evidenziando che correttamente il primo Giudice aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data di ricezione (il 7/3/2011) della lettera del 25/2/2011 in quanto tale missiva, con la richiesta di una “sistemazione bonaria” stante “una serie di spese e danni”, rappresentava una valida e tempestiva richiesta risarcitoria;
ha osservato al riguardo che, affinché una denuncia di inadempimento e/o di danno possa considerarsi efficace, non sono richieste formule sacramentali ovvero la dettagliata e tassativa elencazione dei danni e la loro quantificazione, essendo sufficiente esplicitare di avere subito un pregiudizio di cui si chiede il ristoro: per tutte le indicate argomentazioni, la denuncia pervenuta in data 29/5/2013 non poteva che considerarsi tardiva.
In ogni caso, ha dedotto l'inoperatività della polizza pure a causa sia dell'inefficacia temporale del CP_2 contratto – posto che la polizza assicurativa sottoscritta aveva efficacia temporale dal 22/12/2011 al
22/12/2012, il sinistro si era verificato al di fuori di tale periodo – sia, in ogni caso, delle dichiarazioni mendaci dell'assicurato – dato che, al momento della sottoscrizione del contratto, egli, pur avendo già ricevuto la richiesta risarcitoria dai coniugi aveva dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta e di non CP_5 essere a conoscenza di circostanze indennizzabili – nonché l'inefficacia della stessa, osservando che l'evento dannoso contestato, in ogni caso, era estraneo al rischio coperto dalla polizza assicurativa. Con riguardo poi al secondo motivo di gravame ha rilevato come correttamente il Tribunale aveva liquidato il danno patrimoniale nella misura di euro 30.932,94 atteso che, in relazione alle altre voci di danno, la proposta domanda risarcitoria non aveva individuato né la condotta specifica ascrivibile al addebitandogli fatti e colpe comunque CP_1 avulsi dalla condotta professionale contestata, né il nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato. In merito, infine, al terzo motivo di appello, ha escluso la copertura assicurativa del danno non CP_2 patrimoniale e la sua indennizzabilità ai sensi della polizza evocata in manleva dato che tale preteso danno non rientrava tra i rischi assicurati e concludeva, dunque, come sopra.
, dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, in relazione al primo motivo, Controparte_3 ha anzitutto eccepito la carenza di interesse ad agire dei coniugi ai sensi dell'art.100 cpc in CP_5 quanto estranei al rapporto assicurativo tra il e l'assicurazione; nel merito, ha contestato tutto quanto CP_1 ex adverso dedotto, evidenziando come le missive inviate dai coniugi (anche quella del 30/6/2011 dove veniva sollecitata la formulazione di una proposta al fine di sistemare bonariamente la controversia) erano contestazioni vere e proprie e messe in mora che sottendevano una richiesta risarcitoria ed erano pertanto rilevanti ai fini della decorrenza del termine prescrizionale ex art.2952 cc, sicché la denuncia pervenuta il
29/05/2013 non poteva che considerarsi tardiva. Quanto poi al secondo motivo di appello, ha Controparte_3 osservato che correttamente il primo Giudice aveva riconosciuto il danno pari ad euro 30.932,94 anche in ragione del fatto che dalla CTU svolta era emerso comunque che gli odierni appellanti fossero consapevoli del vincolo idrogeologico ed avessero indotto il geometra ad accelerare le tempistiche per la costruzione dell'appartamento del figlio, senza voler attendere le autorizzazioni, tanto è vero che il professionista era stato infatti incaricato per richiedere la sanatoria per abusivismo edilizio. Quanto, infine, al terzo motivo di gravame,
, oltre ad averne contestato la fondatezza stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio Controparte_3 in punto di danno non patrimoniale, ha dedotto che, in ogni caso, tale voce di danno non sarebbe comunque coperta dalla convenzione assicurativa stipulata dal Concludeva, pertanto, come sopra. CP_1
La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc è infondata, avendo il e la indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha Pt_1 Pt_2 inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire l'accertamento e la dichiarazione che il diritto alla manleva assicurativa azionato dal non si era prescritto dato che le missive del 25/2/2011 e del 30/6/2011 non CP_1 costituivano effettive richieste risarcitorie nonché l'accertamento e la dichiarazione del loro diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale, non riconosciuto integralmente, sia di quello non patrimoniale – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto dal e dalla sia solo in parte fondato. Ne va Pt_1 Pt_2 anzitutto rigettato il primo motivo risultando fondata l'eccezione, proposta sia da sia da CP_2 CP_3
, di carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc in capo agli odierni appellanti. Vero è infatti che la
[...] domanda di manleva proposta dal nei confronti delle proprie compagnie assicurative ed originante dai CP_1 rispettivi rapporti assicurativi aveva dato luogo, nell'ambito del giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento per inadempimento proposta dai coniugi nei confronti del predetto ed CP_5 CP_1 originante dal rapporto professionale con quest'ultimo, ad un litisconsorzio facoltativo nel senso che, da una parte, gli attori avevano chiesto al convenuto il risarcimento dei danni e, dall'altra parte, quest'ultimo aveva chiamato in causa le proprie compagnie assicurative, chiedendo alle stesse di essere manlevato da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole: trattavasi, in sostanza, di due giudizi autonomi ancorché riuniti nella stessa causa per ragioni di economia processuale. Ebbene, era il l'unico soggetto legittimato ad impugnare il capo CP_1 della sentenza con il quale il primo Giudice aveva accertato la prescrizione del suo diritto alla garanzia assicurativa e respinto la domanda di manleva dallo stesso formulata, non essendovi alcuna azione diretta – contrariamente a quanto previsto in materia di assicurazione per la responsabilità civile degli automobilisti – esperibile dai danneggiati nei confronti dell'assicurazione professionale del geometra.
Né, peraltro, può rilevare in contrario l'incapienza patrimoniale del la quale, pur tuttavia, nulla ha a CP_1 che fare con la domanda di manleva da egli spiegata nei confronti delle proprie compagnie assicurative ed infatti, per quanto detto circa l'insussistenza di un'azione diretta dei danneggiati, pur ove fosse stata accolta la domanda di manleva del professionista, le assicurazioni avrebbero pagato il e non gli odierni appellanti CP_1 sicché solo da quello questi ultimi avrebbero poi potuto pretendere il risarcimento in questione. Sotto questo profilo, in particolare, rileva la differenza tra interesse ad agire ex art.100 cpc e interesse di mero fatto.
L'interesse ad agire degli odierni appellanti, vale a dire l'interesse a conseguire un provvedimento giudiziario che sia idoneo a soddisfare il diritto azionato, è stato soddisfatto in quanto la sentenza di I grado, la quale aveva condannato il al risarcimento del danno nella misura sopra richiamata, rappresenta un valido titolo CP_1 esecutivo. Altra cosa è che il non abbia, al momento o in seguito, beni sui quali gli odierni appellanti CP_1 possano soddisfarsi ma tale aspetto resta estraneo alle valutazioni di cui all'art.100 cpc.
Peraltro, seppure a questo punto ad abundantiam, la Corte ritiene sia appena il caso di osservare che appare fondata anche l'eccezione di prescrizione del diritto del alla manleva assicurativa nei confronti di CP_1
n quanto la convenzione assicurativa sanciva, a pena di decadenza, l'obbligo di denuncia del sinistro CP_2 entro tre giorni dalla ricezione della relativa richiesta di risarcimento (cfr. condizioni di assicurazione-tutela legale/doc. n.
1-comparsa di costituzione e risposta – dovendosi, al riguardo, osservare che tale CP_2 breve termine è in linea con la ratio di tali clausole, ricorrenti in molte polizze, che permettono alle compagnie assicurative di intervenire immediatamente per accertare il fatto e valutare l'operatività o meno della polizza
– nonché la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto laddove non si fosse denunciato il sinistro entro due anni, richiamando, all'uopo, l'art.2952, co.2, cc (cfr. art.10 della polizza a norma del quale “I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda…”). Ebbene – come condivisibilmente affermato già dal Giudice di prime cure – tanto il termine di decadenza dei tre giorni, quanto il termine di prescrizione dei due anni non possono che considerarsi decorsi dal 7/3/2011, giorno in cui la missiva inviata dal legale degli attori il 25/2/2011 (cfr. doc. n.29-fascicolo I grado parte appellante) era stata ricevuta dal poiché tale missiva già conteneva un'esplicita richiesta di CP_1 risarcimento danni laddove il e la per il tramite dell'Avv. Donatella Tesei, rilevavano “In Pt_1 Pt_2 relazione alla nota vicenda , poiché essa ha procurato una serie di spese e di danni che continuano a Pt_1 produrre conseguenze negative in capo alla stessa famiglia, le chiediamo di contattarci per fissare un incontro al fine di una possibile sistemazione bonaria della suddetta vicenda.”: essi pertanto, già con tale prima missiva
– con la seconda, datata 30/6/2011 (cfr. citato doc. n.29), l'Avv. Tesei, proseguendo sulla linea della risoluzione transattiva della controversia, aveva sollecitato la controparte ad inviare una proposta ovvero un accordo – avevano formalizzato la richiesta risarcitoria nei confronti del CP_1
Quanto a , si rileva che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto fondata anche l'eccezione Controparte_3 di prescrizione da essa formulata in ragione del fatto che il aveva contestato tale eccezione “per le CP_1 stesse eccezioni e rilievi di cui sopra” (cfr. pag. n.
7-prima memoria istruttoria : da ciò, per quanto CP_1 sopra evidenziato, la fondatezza pure dell'eccezione di prescrizione del diritto di manleva formulata da
CP_3
La Corte ritiene pertanto superfluo l'esame di tutte le altre questioni poste dalle costituite assicurazioni.
Dovrà, invece, parzialmente accogliersi il secondo motivo di appello sulla quantificazione dei dedotti danni patrimoniali e sulle conseguenti pretese risarcitorie, dovendosi premettere, da una parte, che, non trattandosi in molti casi di voci di danno implicanti valutazioni tecniche, le relative determinazioni spettavano unicamente al Tribunale e, dall'altra parte, che in ragione di ciò dovrà farsi riferimento agli ordinari principi in materia di onere della prova ex art.2697 cc, onere che cedeva, trattandosi di una domanda risarcitoria, a carico del Pt_1
e della Pt_2
Quanto anzitutto ai danni derivati dal costo dell'opera realizzata e poi parzialmente demolita (punto 2a della
CTU) si ritiene comunque che tali danni siano sussistenti e imputabili al che, avendo dato inizio a CP_1 lavori poi risultati abusivi, ha costretto gli attori a sostenere spese per le demolizioni. Ebbene, agli atti risultano però soltanto due fatture (la n.448/05 del 28/9/2007 e la n.48/05 del 31/1/2008: cfr. doc. n.10-fascicolo I grado parte appellante) in cui, rispettivamente, si richiedeva agli appellanti l'importo di euro 6.700,00 con IVA e l'importo di euro 34.834,51 con IVA: la prima somma risulta pagata come emerge dall'esame dell'ordine di bonifico n.0110053 datato 26/10/2007 attestante la corresponsione dell'importo di euro 6.703,20; al contrario, non risulta alcuna documentazione attestante l'avvenuto, effettivo, pagamento della seconda somma. In tali limiti deve quindi essere accolta la domanda di risarcimento del danno in oggetto con la conseguente condanna del al pagamento in favore del e della dell'importo di euro 6.703,20. CP_1 Pt_1 Pt_2
In relazione alle spese sostenute per la demolizione delle ulteriori opere abusive e per la costruzione delle murature poi demolite, nonché per lo smaltimento (punto 2b della CTU), a prescindere o meno dalla sussistenza di tale danno, non è stata prodotta la prova documentale dell'effettivo saldo della somma pari ad euro 4.500,00 di cui alle fatture n.156 del 30/6/2008 e n.212 del 31/7/2008 (doc. n.31-fascicolo I grado parte appellante), non potendosi pertanto accogliere la domanda di risarcimento del danno.
Quanto poi alle spese sostenute dagli odierni appellanti per la difesa nel procedimento penale e in quello amministrativo (punto 2c della CTU), devesi osservare che agli odierni appellanti spetta il risarcimento solo in relazione a quelle sostenute nel procedimento penale e ciò in ragione del fatto che lo stesso era scaturito dalla rilevazione dell'abuso edilizio causato dagli inadempimenti e dal comportamento imperito del CP_1 non spettano loro, al contrario, quelle sostenute nel procedimento amministrativo posto che si era trattato di un procedimento intentato da una confinante che aveva contestato la sopraelevazione, confinante rimasta poi soccombente sia innanzi al TAR che innanzi al Consiglio di Stato ed a carico della quale, pertanto, doveva restare la rifusione degli importi sostenuti dalla e dal in quella sede. Ebbene relativamente, Pt_2 Pt_1 quindi, al solo procedimento penale, a risultare dimostrato, stante il timbro “pagato” apposto sul docmento, è soltanto il pagamento dell'importo di euro 1.000,90, come emerge dall'esame della fattura n.23 del 24/5/2010
(cfr. doc. n.32-fascicolo I grado parte appellante) riferendosi le restanti fatture a competenze legali in sede amministrativa: la domanda risarcitoria è dunque fondata nel limite indicato e il dovrà essere quindi CP_1 condannato a corrispondere agli odierni appellanti l'importo di euro 1.000,90.
Procedendo con il danno derivante dalla maggiorazione dell'IVA per un totale di euro 6.125,58 (punto 2d
CTU), gli appellanti non solo non hanno provato ma non hanno mai nemmeno allegato per quale ragione essi avrebbe comunque avuto diritto all'applicazione dell'IVA al 4%: nessuna indicazione, e men che meno prova,
è stata fornita dunque dal e dalla in merito ai criteri per applicare l'aliquota agevolata;
né, Pt_1 Pt_2 peraltro, potrebbero valere in contrario le fatture presenti agli atti (doc. n.10 e n.33-fascicolo I grado parte appellante) dato che nulla dicono in relazione alla determinazione dell'aliquota da applicare. Quanto alle spese sostenute per la sanatoria sia dell'abuso sia della violazione del vincolo paesaggistico per complessivi euro 15.620,92 (cfr. punto 2e CTU/doc. n.34-fascicolo I grado parte appellante) il CTU le aveva già correttamente imputate al geometra.
Non possono invece imputarsi al né i pretesi danni derivanti dalla perdita degli annessi per euro CP_1
19.500,00 (punto 2f CTU) – poiché tale perdita era conseguita dalla necessità di trasferire la relativa cubatura a favore dell'immobile principale al fine di conservare la sopraelevazione, non essendosi quindi verificata una perdita secca del valore degli annessi – né quelli determinati dal mancato rimborso degli interessi del mutuo contratto per realizzare i lavori (cfr. punto 2g CTU/doc. n.12-fascicolo I grado parte appellante) – perché il mutuo era stato necessario per la realizzazione della sopraelevazione, sicché gli interessi correlati avrebbero dovuto comunque essere pagati indipendentemente dagli inadempimenti del geometra.
Ancora, procedendo con il costo per l'acquisto delle tegole per euro 2.523,67 (cfr. punto 2h CTU/doc. n.35- fascicolo I grado parte appellante), ove pure si volesse ritenere tale costo imputabile al la domanda di CP_1 risarcimento danni proposta dagli odierni appellanti è comunque infondata poiché non vi è agli atti alcuna documentazione idonea a provare l'effettuazione di tale pagamento. Né può essere riconosciuto il costo preventivato per la rimozione della membrana impermeabilizzante e per la realizzazione del nuovo manto di copertura stimato in euro 7.306,20 (cfr. punto 2i CTU/doc. n.36-fascicolo I grado parte appellante) in ragione del fatto che la necessità di demolire e ricostruire la copertura, con relativa guaina impermeabilizzante, per la sopraelevazione è insita in qualunque intervento di tal genere e, come tale, non imputabile al comportamento professionale del Al riguardo lo stesso perito, nel suo secondo elaborato, aveva condivisibilmente CP_1 osservato che “Se si vuol sopraelevare un fabbricato anche di poco, come nel caso in esame, è obbligatorio demolire la vecchia copertura per impostare più in alto quella nuova. Quest'obbligo è indipendente dal comportamento professionale del cui non può essere imputata questa spesa. A questo punto, per onestà CP_1 professionale, si deve affermare come anche il costo per la sostituzione della membrana impermeabilizzante, già riconosciuto nella misura di euro 3.752,20, non possa far carico al e dovrà essere detratta CP_1 dall'importo totale che risulterà.” (cfr. pag. n.
7-risposta alle osservazioni). Parimenti non spettante il ristoro economico per la mancata disponibilità dell'immobile (punto 2m CTU) poiché, pure ove si volesse ritenere provato tale preteso danno – e non è questo il caso stante l'irrilevanza ai fini probatori dell'analisi di quotazione
(cfr. doc. n.37-fascicolo I grado parte appellante) – al più sarebbe spettato al figlio, non attore in questo giudizio, cui l'immobile al piano sopraelevato era destinato e non agli appellanti.
Quanto, infine, al danno morale da questi ultimi richiesto con il terzo motivo di appello in relazione alle problematiche psicologiche asseritamente riportate a seguito della vicenda in esame, deve osservarsi che tanto il certificato medico redatto dal Dott. per il (cfr. doc. n.38-fascicolo I grado parte appellante) – Per_1 Pt_1
“Si certifica che il paziente è affetto da sindrome ansioso-depressiva reattiva a riferiti eventi personali che hanno suscitato una situazione cronicamente stressante. Per tali motivi è costretto ad assumere XANAX 1 g a diversi dosaggi giornalieri periodici.” – quanto quello redatto per la (cfr. citato doc. n.38) – “Si certifica Pt_2 che il paziente è affetto da sindrome ansioso-depressiva reattiva a riferiti eventi personali che hanno suscitato una situazione cronicamente stressante. Per tali motivi è costretto ad assumere gtt a diversi Parte_3 dosaggi periodici.” – avevano meramente dato atto di uno stato ansioso-depressivo ma nulla avevano potuto affermare in punto di nesso eziologico tra tali disturbi e le problematiche edilizie della loro abitazione causate dall'imperizia del geometra.
In definitiva, il risarcimento spettante al e alla per gli ulteriori danni patrimoniali – al netto di Pt_1 Pt_2 euro 15.620,92 già riconosciuti – è dovuto nella misura di ulteriori euro 7.704,10 oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo.
Infine, quanto anzitutto alle spese processuali sostenute da e da nel presente grado CP_2 Controparte_3 di giudizio si osserva come le stesse, stante l'accoglimento dell'eccezione di carenza ad agire in capo al Pt_1
e alla debbano essere poste integralmente a loro carico. Quanto invece alle spese di lite relative al Pt_2 rapporto tra gli odierni appellanti e il le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da CP_1 dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.203/2023 R.G., così dispone:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 condanna al pagamento in loro favore dell'importo di euro 7.704,10 oltre Controparte_1 interessi legali a decorrere dalle date dei singoli esborsi e sino al saldo;
- Dichiara l'inammissibilità delle domande svolte dagli appellanti nei confronti della
[...]
e della;
CP_3 Controparte_2
- Condanna il e la alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle due Pt_1 Pt_2 compagnie assicurative nel presente grado di giudizio che si liquidano, per ciascuna, in euro
7.500,00 quale compenso professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute dal e dalla CP_1 Pt_1 Pt_2 nel presente grado di giudizio che si liquidano in euro 777,00 per spese ed euro 9.363,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 31/10/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. MB Paini Dott. NE Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. NE Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. MB Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.203/2023
Tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Serano ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bastardo di Giano dell'Umbria, Piazza Matteotti n.12, come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e
Contumace Controparte_1
e nei confronti in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Massimo Lipparini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Corso Vannucci
n.30, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato in causa
Appellata
nonché nei confronti in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sveva Controparte_3
NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Cicerone n.49, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.254/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.254/2023 emessa dal Tribunale di Perugia Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Rosa Lavanga, nell'ambito del giudizio R.G. n.210463/2013, depositata il 9/2/2023 in cancelleria, notificata a mezzo PEC il 6/3/2023:
1) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui erratamente ha respinto la manleva nei confronti delle compagnie assicuratrice chiamate in causa dal EO. ; Controparte_1
2) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato di aderire alle conclusioni della CTU e per l'effetto delle motivazioni espresse nel presente gravame disporre in via istruttoria la rinnovazione della CTU con sostituzione dell'ausiliario nominato dal Tribunale di primo grado essendo la
CTU viziata, erronea e contraddittoria e all'esito di nuovo accertamento tecnico, confermata la responsabilità professionale del accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e condannare CP_1 quest'ultimo (con conseguente manleva giusta i motivi che precedono) al risarcimento dei seguenti danni patrimoniali:
a) il costo dell'opera realizzata (poi parzialmente demolita per ottenere la sanatoria) la cui spesa ammonta ad euro 69.376,55 oltre IVA (giuste fatture allegate al doc. n.10);
b) nella demolizione delle murature esterne ed interne di una porzione della sopraelevazione, nonché degli annessi in quanto non conformi ai titoli abilitativi in possesso della proprietà: gli attori hanno chiesto euro
4.500,00, giuste le fatture allegate (doc. n.31), mentre il CTU riconosce una spesa complessiva di euro
9.140,32;
c) nei costi sostenuti per la difesa legale e tecnica relativamente al procedimento penale e al procedimento amministrativo quantificati in euro 19.116,70 (doc. n.32);
d) nei costi del ricalcolo variazione IVA dal 4% al 20% pari ad euro 5.675,37 con riferimento alla fornitura
Cost s.p.a. (si veda doc. n.10) ed euro 450,215 con riferimento alla fornitura Centro Edilizia Paci giusta fattura e relativo conteggio allegati (doc. n.33);
e) nella spesa sostenuta per la sanatoria sia dell'abuso che della violazione del vincolo paesaggistico per complessivi euro 15.620,92 (doc. n.34);
f) nella perdita degli annessi demoliti il cui valore è pari ad euro 19.500,00 (e ciò perché, come detto, la demolizione dei manufatti si è resa necessaria per ottenere la sanatoria); g) negli interessi passivi del finanziamento acceso per la realizzazione dei lavori progettati dal EO. CP_1 poi in parte demoliti, pari ad euro 24.151,26 (vedasi doc. n.12 da unire all'integrazione documentale al presente atto) dovuti perché pagati dagli attori a seguito alla sospensione dei lavori e fino a quando il mutuo non è stato messo in ammortamento ovvero fino al 2017; interessi, questi, di cui gli attori non hanno potuto beneficiare del previsto recupero fiscale in dichiarazione dei redditi in considerazione del fatto che non risulta, neppure ad oggi, la chiusura dei lavori, ciò costituendo ulteriore voce di danno correlata causalmente alla condotta del convenuto;
h) nell'acquisto dei coppi utilizzati per la copertura del tetto (che è stato demolito) per un importo pari ad euro 2.523,67 (doc. n.35);
i) nel costo per la rimozione della membrana impermeabilizzante e per la realizzazione del nuovo manto di copertura stimata in euro 7.306,20 (doc. n.36);
l) nella spesa necessaria alla rimozione delle pareti nonché per il danneggiamento delle colonne del tetto causato dall'impossibilità di montare i discendenti, euro 600,36;
m) nella perdita della disponibilità del bene che stimasi in 350,00 mensili, tale essendo il valore stimato di un'abitazione sita nella zona di riferimento in cui trovasi l'immobile di proprietà degli attori. Tale somma andrà calcolata dal sequestro del cantiere (25/1/2008) fino ad oggi atteso che l'immobile non risulta ancora terminato oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in una somma non inferiore ad euro
100.000,00 da liquidarsi anche in via equitativa secondo il proprio prudente apprezzamento tenendo conto anche dell'esito dell'espletata istruttoria di causa e soprattutto dell'accertamento della condotta imperita, negligente e non professionale del EO. CP_1
Il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si chiede disporsi la rinnovazione della CTU.”.
Per Controparte_2
“Affinché l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso il capo della sentenza dichiarativo della prescrizione del diritto di garanzia del EO. CP_1
In ogni caso respingere l'appello proposto da e perché infondato in fatto Parte_1 Parte_2
e in diritto.
Respingere comunque la domanda di garanzia svolta dal EO. per inefficacia e/o insussistenza della CP_1 copertura assicurativa per i motivi dedotti in narrativa.
Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.”. Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare dichiarare l'improponibilità/inammissibilità del gravame per le ragioni esposte.
Nel merito respingerlo perché infondato.
Con vittoria di spese.”.
Con ordinanza del 16/1/2024 il Giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di rinnovo della CTU ed aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza datata 22/7/2025 la causa era stata rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e premettevano di aver Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio , chiedendo l'accertamento della sua responsabilità professionale, la Controparte_1 risoluzione del contratto di prestazione professionale e la restituzione delle somme per i compensi professionali da egli percepiti, la condanna in loro favore al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, delle spese da loro sostenute a seguito della demolizione dell'ampliamento nella misura specificata al punto n.
3-lettere da a) a n) comprese dell'atto di citazione (o nella diversa somma maggiore o minore che fosse stata ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo), nonché al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di ulteriori euro 100.000,00 (o di altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi). Il tutto con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge.
Gli attori riepilogavano quindi la vicenda per cui è causa: essi, proprietari di un immobile sito in Assisi-
Frazione Capodacqua, avevano conferito, nell'ottobre del 2006, al geometra l'incarico di avviare una CP_1 pratica di sanatoria edilizia finalizzata ad ottenere l'accertamento di conformità di una parte del tetto dello stesso immobile;
pur tuttavia, prima che l'istruttoria fosse completata e il permesso di costruire rilasciato, il professionista aveva consigliato loro di abbattere quella parte di tetto, garantendo nel contempo la regolarità dell'intervento. Successivamente, essi attori avevano conferito allo stesso professionista un ulteriore incarico come progettista e direttore dei lavori per l'ampliamento e la manutenzione straordinaria dell'edificio al fine di ricavare una civile abitazione al piano superiore di quella esistente;
stante tale incarico, il in data CP_1
14/9/2007, aveva presentato al Comune di Assisi la richiesta di permesso di costruire, senza però informare essi proprietari del fatto che l'immobile interessato dal progetto di ampliamento si trovava in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
in data 13/9/2007 – e quindi prima della comunicazione di inizio dei lavori datata 18/9/2007 – tali lavori, su richiesta dello stesso professionista, erano stati appaltati alla ditta
[...]
e il materiale commissionato alla Cost s.p.a. Pochi giorni dopo, il 20/9/2007, il già menzionato Controparte_4 aveva chiesto – senza nulla comunicare ad essi proprietari – l'archiviazione della pratica edilizia senza CP_1 specificarne le motivazioni;
in seguito, lo stesso aveva presentato una seconda richiesta di permesso di costruire e aveva altresì redatto, come direttore dei lavori, la relazione per la concessione del mutuo ipotecario. Il e la infine, aggiungevano che i lavori erano proseguiti fintanto che, nel febbraio 2008, erano Pt_1 Pt_2 stati sospesi a seguito dell'accertamento eseguito dal Corpo forestale dello Stato per abuso edilizio, deducendo che, come conseguenze, avevano dovuto demolire le opere dapprima realizzate, chiedere e pagare una sanatoria ottenuta mediante il recupero di volume costruttivo ricavato dall'obbligata demolizione di alcuni manufatti pertinenti all'abitazione già esistente nonché subire un giudizio sia penale sia amministrativo, con aggravio di spese sia tecniche sia legali.
Gli odierni appellanti davano poi atto che in quella sede si era costituito il il quale aveva eccepito, in CP_1 via preliminare, la prescrizione ex art.2226 cc del diritto vantato dagli attori. Nel merito, in via principale, il predetto aveva contestato tutte le domande formulate nei suoi confronti, rilevando la completa CP_1 infondatezza sia sotto il profilo giuridico che fattuale dell'azione intrapresa avendo lui correttamente eseguito gli incarichi conferitigli;
sempre nel merito, in via riconvenzionale, aveva chiesto il pagamento del compenso ancora dovutogli per le prestazioni professionali svolte;
in ogni caso, qualora fosse stato ritenuto responsabile, aveva chiesto di essere tenuto indenne da ogni effetto pregiudizievole dalle sue assicurazioni – Controparte_3
e – di cui aveva chiesto la chiamata in causa. Il tutto con vittoria delle
[...] Controparte_2 spese processuali.
Autorizzata la loro chiamata in causa – continuava parte appellante – si era costituita, dapprima, , Controparte_3 associandosi all'eccezione di prescrizione formulata dall'assicurato, eccependo la prescrizione della garanzia,
l'inoperatività della stessa per i danni di cui è causa nonché l'applicabilità dell'art.1910 cc, riportandosi, in via subordinata, alle condizioni del contratto assicurativo;
nel merito, aveva dato atto che il danno Controparte_3 azionato non era indennizzabile ai sensi della polizza sottoscritta. Successivamente si era costituita anche la quale aveva, in via preliminare, eccepito la prescrizione ex art.2952 cc del diritto Controparte_2 del ad ottenere la copertura assicurativa, nonché la non operatività della polizza per esclusione dei fatti CP_1 dal rischio assicurato;
nel merito, aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, riportandosi, in subordine, alle condizioni della polizza.
Il Tribunale di Perugia – dato atto del rifiuto da parte del della proposta conciliativa formulata dal CP_1
Giudicante, sentite le parti attrice con l'interrogatorio formale ed escussi i testi sia di parte attrice sia di parte convenuta – ogni diversa ed eccezione disattesa o assorbita, così statuiva:
“Rigetta l'eccezione, formulata ex art.246 cpc dal convenuto, di incapacità a testimoniare di;
Testimone_1
Rigetta l'eccezione, formulata ancora dal convenuto e dal terzo ex art.2226 cc, di Controparte_3 prescrizione del diritto azionato dagli attori;
Accoglie l'eccezione, formulata dal convenuto, di decadenza degli attori dalla facoltà di formulare l'eccezione di prescrizione del credito azionato in via riconvenzionale dal convenuto stesso, per averla gli attori stessi formulata non in sede di udienza di prima comparizione delle parti ma unicamente in sede di prima memoria ex art.183, co.6, cpc;
Rigetta l'eccezione, formulata ancora dal convenuto, di decadenza degli attori dalla facoltà di proporre eccezione di inadempimento rispetto alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto stesso;
Accoglie le eccezioni, formulate dai terzi chiamati in causa, di prescrizione del diritto alla manleva assicurativa azionato nei loro confronti dal convenuto e, per l'effetto: CP_1
Rigetta la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti delle compagnie assicurative CP_1 terze chiamate in causa;
Accoglie parzialmente la domanda formulata dagli attori in via principale nel merito e, per l'effetto:
Condanna il convenuto a corrispondere agli attori e la Controparte_1 Parte_1 Parte_2 somma di euro 30.932,94, a titolo di risarcimento danni dagli stessi subiti per l'inadempimento contrattuale del convenuto stesso, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Rigetta la domanda formulata dal convenuto in via riconvenzionale;
CP_1
Condanna al pagamento delle spese di CTU;
Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori liquidate in euro 10.000,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette come per legge;
Compensa le spese di lite tra e le Compagnie Assicuratrici chiamate in causa.”. Controparte_1
Orbene, con il primo motivo di appello, il e la censuravano la sentenza di I grado per aver Pt_1 Pt_2 ritenuto prescritto il diritto alla manleva assicurativa azionato dal nei confronti delle proprie compagnie CP_1 assicurative, deducendo che le missive di contestazione del 25/2/2011 e del 30/6/2011 inviate al geometra dagli attori (cfr. doc. n.29 e 30) - dopo le quali il non aveva comunicato alle assicurazioni, nel termine CP_1 contrattualmente previsto, il sinistro - non costituivano effettive richieste risarcitorie dato che tali richieste non erano state né specificate né quantificate, ma erano finalizzate unicamente a trovare una soluzione bonaria, e sostenendo che la denunzia pervenuta alle assicurazioni il 29/5/2013, dopo che al in data 27/5/2013, CP_1 era stato notificato l'atto di citazione con cui era stata quantificata la pretesa risarcitoria, avrebbe dovuto essere considerata tempestiva.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censuravano poi la sentenza del Tribunale stante l'insufficiente e/o inadeguata motivazione circa l'adesione del Giudice di I grado alle risultanze peritali, non avendo considerato né le contestazioni alla perizia da essi tempestivamente formulate riguardanti la quantificazione del danno da parte del CTU, a fronte dell'accertata responsabilità del e della motivata CP_1 esclusione del suo diritto al compenso, né l'istanza di rinnovazione della perizia d'ufficio, anch'essa tempestivamente avanzata. Per tutte le indicate ragioni parte appellante reiterava quindi la richiesta, in via istruttoria, di rinnovazione della CTU per carenza di terzietà, imparzialità e tecnicismo dell'elaborato.
Con il terzo motivo di appello, ancora, il e la impugnavano la decisione del primo Giudice Pt_1 Pt_2 laddove non si era pronunciato in punto di danno non patrimoniale, sebbene ampiamente provato e derivante dalla condotta negligente del professionista. Al riguardo, evidenziavano che: le condotte negligenti e imperite del avevano condizionato ben 15 anni della loro vita;
a causa dei ritardi, errori e complicazioni CP_1 amministrative/legali, essi, ad oggi, non avevano terminato i lavori e non avevano, quindi, la disponibilità dell'immobile oggetto del progetto;
l'intera vicenda aveva altresì determinato in loro forti e comprensibili stati di ansia e depressione, così come risultanti dai certificati medici in atti. Osservavano, peraltro, che il CTU non poteva di certo quantificare tali danni di natura atecnica, spettando semmai al Giudice di prime cure la relativa liquidazione, anche in via equitativa, secondo il proprio prudente apprezzamento e concludevano, pertanto, come sopra.
Il benché ritualmente citato, restava contumace. CP_1
– dopo aver eccepito l'inammissibilità del primo motivo di appello in ragione del fatto che, poiché CP_2 gli odierni appellanti non erano parte del rapporto assicurativo e non avevano mai agito contro la compagnia assicurativa, essi non potevano considerarsi soccombenti rispetto alla statuizione che riguardava il rapporto di garanzia e non avevano, conseguentemente, interesse ad impugnare il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di manleva del per intervenuta prescrizione – ne ha eccepito anche l'infondatezza, CP_1 evidenziando che correttamente il primo Giudice aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data di ricezione (il 7/3/2011) della lettera del 25/2/2011 in quanto tale missiva, con la richiesta di una “sistemazione bonaria” stante “una serie di spese e danni”, rappresentava una valida e tempestiva richiesta risarcitoria;
ha osservato al riguardo che, affinché una denuncia di inadempimento e/o di danno possa considerarsi efficace, non sono richieste formule sacramentali ovvero la dettagliata e tassativa elencazione dei danni e la loro quantificazione, essendo sufficiente esplicitare di avere subito un pregiudizio di cui si chiede il ristoro: per tutte le indicate argomentazioni, la denuncia pervenuta in data 29/5/2013 non poteva che considerarsi tardiva.
In ogni caso, ha dedotto l'inoperatività della polizza pure a causa sia dell'inefficacia temporale del CP_2 contratto – posto che la polizza assicurativa sottoscritta aveva efficacia temporale dal 22/12/2011 al
22/12/2012, il sinistro si era verificato al di fuori di tale periodo – sia, in ogni caso, delle dichiarazioni mendaci dell'assicurato – dato che, al momento della sottoscrizione del contratto, egli, pur avendo già ricevuto la richiesta risarcitoria dai coniugi aveva dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta e di non CP_5 essere a conoscenza di circostanze indennizzabili – nonché l'inefficacia della stessa, osservando che l'evento dannoso contestato, in ogni caso, era estraneo al rischio coperto dalla polizza assicurativa. Con riguardo poi al secondo motivo di gravame ha rilevato come correttamente il Tribunale aveva liquidato il danno patrimoniale nella misura di euro 30.932,94 atteso che, in relazione alle altre voci di danno, la proposta domanda risarcitoria non aveva individuato né la condotta specifica ascrivibile al addebitandogli fatti e colpe comunque CP_1 avulsi dalla condotta professionale contestata, né il nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato. In merito, infine, al terzo motivo di appello, ha escluso la copertura assicurativa del danno non CP_2 patrimoniale e la sua indennizzabilità ai sensi della polizza evocata in manleva dato che tale preteso danno non rientrava tra i rischi assicurati e concludeva, dunque, come sopra.
, dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, in relazione al primo motivo, Controparte_3 ha anzitutto eccepito la carenza di interesse ad agire dei coniugi ai sensi dell'art.100 cpc in CP_5 quanto estranei al rapporto assicurativo tra il e l'assicurazione; nel merito, ha contestato tutto quanto CP_1 ex adverso dedotto, evidenziando come le missive inviate dai coniugi (anche quella del 30/6/2011 dove veniva sollecitata la formulazione di una proposta al fine di sistemare bonariamente la controversia) erano contestazioni vere e proprie e messe in mora che sottendevano una richiesta risarcitoria ed erano pertanto rilevanti ai fini della decorrenza del termine prescrizionale ex art.2952 cc, sicché la denuncia pervenuta il
29/05/2013 non poteva che considerarsi tardiva. Quanto poi al secondo motivo di appello, ha Controparte_3 osservato che correttamente il primo Giudice aveva riconosciuto il danno pari ad euro 30.932,94 anche in ragione del fatto che dalla CTU svolta era emerso comunque che gli odierni appellanti fossero consapevoli del vincolo idrogeologico ed avessero indotto il geometra ad accelerare le tempistiche per la costruzione dell'appartamento del figlio, senza voler attendere le autorizzazioni, tanto è vero che il professionista era stato infatti incaricato per richiedere la sanatoria per abusivismo edilizio. Quanto, infine, al terzo motivo di gravame,
, oltre ad averne contestato la fondatezza stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio Controparte_3 in punto di danno non patrimoniale, ha dedotto che, in ogni caso, tale voce di danno non sarebbe comunque coperta dalla convenzione assicurativa stipulata dal Concludeva, pertanto, come sopra. CP_1
La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc è infondata, avendo il e la indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha Pt_1 Pt_2 inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire l'accertamento e la dichiarazione che il diritto alla manleva assicurativa azionato dal non si era prescritto dato che le missive del 25/2/2011 e del 30/6/2011 non CP_1 costituivano effettive richieste risarcitorie nonché l'accertamento e la dichiarazione del loro diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale, non riconosciuto integralmente, sia di quello non patrimoniale – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto dal e dalla sia solo in parte fondato. Ne va Pt_1 Pt_2 anzitutto rigettato il primo motivo risultando fondata l'eccezione, proposta sia da sia da CP_2 CP_3
, di carenza di interesse ad agire ex art.100 cpc in capo agli odierni appellanti. Vero è infatti che la
[...] domanda di manleva proposta dal nei confronti delle proprie compagnie assicurative ed originante dai CP_1 rispettivi rapporti assicurativi aveva dato luogo, nell'ambito del giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento per inadempimento proposta dai coniugi nei confronti del predetto ed CP_5 CP_1 originante dal rapporto professionale con quest'ultimo, ad un litisconsorzio facoltativo nel senso che, da una parte, gli attori avevano chiesto al convenuto il risarcimento dei danni e, dall'altra parte, quest'ultimo aveva chiamato in causa le proprie compagnie assicurative, chiedendo alle stesse di essere manlevato da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole: trattavasi, in sostanza, di due giudizi autonomi ancorché riuniti nella stessa causa per ragioni di economia processuale. Ebbene, era il l'unico soggetto legittimato ad impugnare il capo CP_1 della sentenza con il quale il primo Giudice aveva accertato la prescrizione del suo diritto alla garanzia assicurativa e respinto la domanda di manleva dallo stesso formulata, non essendovi alcuna azione diretta – contrariamente a quanto previsto in materia di assicurazione per la responsabilità civile degli automobilisti – esperibile dai danneggiati nei confronti dell'assicurazione professionale del geometra.
Né, peraltro, può rilevare in contrario l'incapienza patrimoniale del la quale, pur tuttavia, nulla ha a CP_1 che fare con la domanda di manleva da egli spiegata nei confronti delle proprie compagnie assicurative ed infatti, per quanto detto circa l'insussistenza di un'azione diretta dei danneggiati, pur ove fosse stata accolta la domanda di manleva del professionista, le assicurazioni avrebbero pagato il e non gli odierni appellanti CP_1 sicché solo da quello questi ultimi avrebbero poi potuto pretendere il risarcimento in questione. Sotto questo profilo, in particolare, rileva la differenza tra interesse ad agire ex art.100 cpc e interesse di mero fatto.
L'interesse ad agire degli odierni appellanti, vale a dire l'interesse a conseguire un provvedimento giudiziario che sia idoneo a soddisfare il diritto azionato, è stato soddisfatto in quanto la sentenza di I grado, la quale aveva condannato il al risarcimento del danno nella misura sopra richiamata, rappresenta un valido titolo CP_1 esecutivo. Altra cosa è che il non abbia, al momento o in seguito, beni sui quali gli odierni appellanti CP_1 possano soddisfarsi ma tale aspetto resta estraneo alle valutazioni di cui all'art.100 cpc.
Peraltro, seppure a questo punto ad abundantiam, la Corte ritiene sia appena il caso di osservare che appare fondata anche l'eccezione di prescrizione del diritto del alla manleva assicurativa nei confronti di CP_1
n quanto la convenzione assicurativa sanciva, a pena di decadenza, l'obbligo di denuncia del sinistro CP_2 entro tre giorni dalla ricezione della relativa richiesta di risarcimento (cfr. condizioni di assicurazione-tutela legale/doc. n.
1-comparsa di costituzione e risposta – dovendosi, al riguardo, osservare che tale CP_2 breve termine è in linea con la ratio di tali clausole, ricorrenti in molte polizze, che permettono alle compagnie assicurative di intervenire immediatamente per accertare il fatto e valutare l'operatività o meno della polizza
– nonché la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto laddove non si fosse denunciato il sinistro entro due anni, richiamando, all'uopo, l'art.2952, co.2, cc (cfr. art.10 della polizza a norma del quale “I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda…”). Ebbene – come condivisibilmente affermato già dal Giudice di prime cure – tanto il termine di decadenza dei tre giorni, quanto il termine di prescrizione dei due anni non possono che considerarsi decorsi dal 7/3/2011, giorno in cui la missiva inviata dal legale degli attori il 25/2/2011 (cfr. doc. n.29-fascicolo I grado parte appellante) era stata ricevuta dal poiché tale missiva già conteneva un'esplicita richiesta di CP_1 risarcimento danni laddove il e la per il tramite dell'Avv. Donatella Tesei, rilevavano “In Pt_1 Pt_2 relazione alla nota vicenda , poiché essa ha procurato una serie di spese e di danni che continuano a Pt_1 produrre conseguenze negative in capo alla stessa famiglia, le chiediamo di contattarci per fissare un incontro al fine di una possibile sistemazione bonaria della suddetta vicenda.”: essi pertanto, già con tale prima missiva
– con la seconda, datata 30/6/2011 (cfr. citato doc. n.29), l'Avv. Tesei, proseguendo sulla linea della risoluzione transattiva della controversia, aveva sollecitato la controparte ad inviare una proposta ovvero un accordo – avevano formalizzato la richiesta risarcitoria nei confronti del CP_1
Quanto a , si rileva che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto fondata anche l'eccezione Controparte_3 di prescrizione da essa formulata in ragione del fatto che il aveva contestato tale eccezione “per le CP_1 stesse eccezioni e rilievi di cui sopra” (cfr. pag. n.
7-prima memoria istruttoria : da ciò, per quanto CP_1 sopra evidenziato, la fondatezza pure dell'eccezione di prescrizione del diritto di manleva formulata da
CP_3
La Corte ritiene pertanto superfluo l'esame di tutte le altre questioni poste dalle costituite assicurazioni.
Dovrà, invece, parzialmente accogliersi il secondo motivo di appello sulla quantificazione dei dedotti danni patrimoniali e sulle conseguenti pretese risarcitorie, dovendosi premettere, da una parte, che, non trattandosi in molti casi di voci di danno implicanti valutazioni tecniche, le relative determinazioni spettavano unicamente al Tribunale e, dall'altra parte, che in ragione di ciò dovrà farsi riferimento agli ordinari principi in materia di onere della prova ex art.2697 cc, onere che cedeva, trattandosi di una domanda risarcitoria, a carico del Pt_1
e della Pt_2
Quanto anzitutto ai danni derivati dal costo dell'opera realizzata e poi parzialmente demolita (punto 2a della
CTU) si ritiene comunque che tali danni siano sussistenti e imputabili al che, avendo dato inizio a CP_1 lavori poi risultati abusivi, ha costretto gli attori a sostenere spese per le demolizioni. Ebbene, agli atti risultano però soltanto due fatture (la n.448/05 del 28/9/2007 e la n.48/05 del 31/1/2008: cfr. doc. n.10-fascicolo I grado parte appellante) in cui, rispettivamente, si richiedeva agli appellanti l'importo di euro 6.700,00 con IVA e l'importo di euro 34.834,51 con IVA: la prima somma risulta pagata come emerge dall'esame dell'ordine di bonifico n.0110053 datato 26/10/2007 attestante la corresponsione dell'importo di euro 6.703,20; al contrario, non risulta alcuna documentazione attestante l'avvenuto, effettivo, pagamento della seconda somma. In tali limiti deve quindi essere accolta la domanda di risarcimento del danno in oggetto con la conseguente condanna del al pagamento in favore del e della dell'importo di euro 6.703,20. CP_1 Pt_1 Pt_2
In relazione alle spese sostenute per la demolizione delle ulteriori opere abusive e per la costruzione delle murature poi demolite, nonché per lo smaltimento (punto 2b della CTU), a prescindere o meno dalla sussistenza di tale danno, non è stata prodotta la prova documentale dell'effettivo saldo della somma pari ad euro 4.500,00 di cui alle fatture n.156 del 30/6/2008 e n.212 del 31/7/2008 (doc. n.31-fascicolo I grado parte appellante), non potendosi pertanto accogliere la domanda di risarcimento del danno.
Quanto poi alle spese sostenute dagli odierni appellanti per la difesa nel procedimento penale e in quello amministrativo (punto 2c della CTU), devesi osservare che agli odierni appellanti spetta il risarcimento solo in relazione a quelle sostenute nel procedimento penale e ciò in ragione del fatto che lo stesso era scaturito dalla rilevazione dell'abuso edilizio causato dagli inadempimenti e dal comportamento imperito del CP_1 non spettano loro, al contrario, quelle sostenute nel procedimento amministrativo posto che si era trattato di un procedimento intentato da una confinante che aveva contestato la sopraelevazione, confinante rimasta poi soccombente sia innanzi al TAR che innanzi al Consiglio di Stato ed a carico della quale, pertanto, doveva restare la rifusione degli importi sostenuti dalla e dal in quella sede. Ebbene relativamente, Pt_2 Pt_1 quindi, al solo procedimento penale, a risultare dimostrato, stante il timbro “pagato” apposto sul docmento, è soltanto il pagamento dell'importo di euro 1.000,90, come emerge dall'esame della fattura n.23 del 24/5/2010
(cfr. doc. n.32-fascicolo I grado parte appellante) riferendosi le restanti fatture a competenze legali in sede amministrativa: la domanda risarcitoria è dunque fondata nel limite indicato e il dovrà essere quindi CP_1 condannato a corrispondere agli odierni appellanti l'importo di euro 1.000,90.
Procedendo con il danno derivante dalla maggiorazione dell'IVA per un totale di euro 6.125,58 (punto 2d
CTU), gli appellanti non solo non hanno provato ma non hanno mai nemmeno allegato per quale ragione essi avrebbe comunque avuto diritto all'applicazione dell'IVA al 4%: nessuna indicazione, e men che meno prova,
è stata fornita dunque dal e dalla in merito ai criteri per applicare l'aliquota agevolata;
né, Pt_1 Pt_2 peraltro, potrebbero valere in contrario le fatture presenti agli atti (doc. n.10 e n.33-fascicolo I grado parte appellante) dato che nulla dicono in relazione alla determinazione dell'aliquota da applicare. Quanto alle spese sostenute per la sanatoria sia dell'abuso sia della violazione del vincolo paesaggistico per complessivi euro 15.620,92 (cfr. punto 2e CTU/doc. n.34-fascicolo I grado parte appellante) il CTU le aveva già correttamente imputate al geometra.
Non possono invece imputarsi al né i pretesi danni derivanti dalla perdita degli annessi per euro CP_1
19.500,00 (punto 2f CTU) – poiché tale perdita era conseguita dalla necessità di trasferire la relativa cubatura a favore dell'immobile principale al fine di conservare la sopraelevazione, non essendosi quindi verificata una perdita secca del valore degli annessi – né quelli determinati dal mancato rimborso degli interessi del mutuo contratto per realizzare i lavori (cfr. punto 2g CTU/doc. n.12-fascicolo I grado parte appellante) – perché il mutuo era stato necessario per la realizzazione della sopraelevazione, sicché gli interessi correlati avrebbero dovuto comunque essere pagati indipendentemente dagli inadempimenti del geometra.
Ancora, procedendo con il costo per l'acquisto delle tegole per euro 2.523,67 (cfr. punto 2h CTU/doc. n.35- fascicolo I grado parte appellante), ove pure si volesse ritenere tale costo imputabile al la domanda di CP_1 risarcimento danni proposta dagli odierni appellanti è comunque infondata poiché non vi è agli atti alcuna documentazione idonea a provare l'effettuazione di tale pagamento. Né può essere riconosciuto il costo preventivato per la rimozione della membrana impermeabilizzante e per la realizzazione del nuovo manto di copertura stimato in euro 7.306,20 (cfr. punto 2i CTU/doc. n.36-fascicolo I grado parte appellante) in ragione del fatto che la necessità di demolire e ricostruire la copertura, con relativa guaina impermeabilizzante, per la sopraelevazione è insita in qualunque intervento di tal genere e, come tale, non imputabile al comportamento professionale del Al riguardo lo stesso perito, nel suo secondo elaborato, aveva condivisibilmente CP_1 osservato che “Se si vuol sopraelevare un fabbricato anche di poco, come nel caso in esame, è obbligatorio demolire la vecchia copertura per impostare più in alto quella nuova. Quest'obbligo è indipendente dal comportamento professionale del cui non può essere imputata questa spesa. A questo punto, per onestà CP_1 professionale, si deve affermare come anche il costo per la sostituzione della membrana impermeabilizzante, già riconosciuto nella misura di euro 3.752,20, non possa far carico al e dovrà essere detratta CP_1 dall'importo totale che risulterà.” (cfr. pag. n.
7-risposta alle osservazioni). Parimenti non spettante il ristoro economico per la mancata disponibilità dell'immobile (punto 2m CTU) poiché, pure ove si volesse ritenere provato tale preteso danno – e non è questo il caso stante l'irrilevanza ai fini probatori dell'analisi di quotazione
(cfr. doc. n.37-fascicolo I grado parte appellante) – al più sarebbe spettato al figlio, non attore in questo giudizio, cui l'immobile al piano sopraelevato era destinato e non agli appellanti.
Quanto, infine, al danno morale da questi ultimi richiesto con il terzo motivo di appello in relazione alle problematiche psicologiche asseritamente riportate a seguito della vicenda in esame, deve osservarsi che tanto il certificato medico redatto dal Dott. per il (cfr. doc. n.38-fascicolo I grado parte appellante) – Per_1 Pt_1
“Si certifica che il paziente è affetto da sindrome ansioso-depressiva reattiva a riferiti eventi personali che hanno suscitato una situazione cronicamente stressante. Per tali motivi è costretto ad assumere XANAX 1 g a diversi dosaggi giornalieri periodici.” – quanto quello redatto per la (cfr. citato doc. n.38) – “Si certifica Pt_2 che il paziente è affetto da sindrome ansioso-depressiva reattiva a riferiti eventi personali che hanno suscitato una situazione cronicamente stressante. Per tali motivi è costretto ad assumere gtt a diversi Parte_3 dosaggi periodici.” – avevano meramente dato atto di uno stato ansioso-depressivo ma nulla avevano potuto affermare in punto di nesso eziologico tra tali disturbi e le problematiche edilizie della loro abitazione causate dall'imperizia del geometra.
In definitiva, il risarcimento spettante al e alla per gli ulteriori danni patrimoniali – al netto di Pt_1 Pt_2 euro 15.620,92 già riconosciuti – è dovuto nella misura di ulteriori euro 7.704,10 oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo.
Infine, quanto anzitutto alle spese processuali sostenute da e da nel presente grado CP_2 Controparte_3 di giudizio si osserva come le stesse, stante l'accoglimento dell'eccezione di carenza ad agire in capo al Pt_1
e alla debbano essere poste integralmente a loro carico. Quanto invece alle spese di lite relative al Pt_2 rapporto tra gli odierni appellanti e il le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da CP_1 dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.203/2023 R.G., così dispone:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 condanna al pagamento in loro favore dell'importo di euro 7.704,10 oltre Controparte_1 interessi legali a decorrere dalle date dei singoli esborsi e sino al saldo;
- Dichiara l'inammissibilità delle domande svolte dagli appellanti nei confronti della
[...]
e della;
CP_3 Controparte_2
- Condanna il e la alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle due Pt_1 Pt_2 compagnie assicurative nel presente grado di giudizio che si liquidano, per ciascuna, in euro
7.500,00 quale compenso professionale oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute dal e dalla CP_1 Pt_1 Pt_2 nel presente grado di giudizio che si liquidano in euro 777,00 per spese ed euro 9.363,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 31/10/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. MB Paini Dott. NE Salcerini