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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 22559/2024 all'udienza del 18/03/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi pec: , giusta delega in calce Email_1 al ricorso per ATP
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gustavo Iandolo pec. t, in virtù di procura Email_2 generale alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024; Persona_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/06/24 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di
Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il proprio al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatrice di handicap grave dalla data della domanda amministrativa del 29.9.2020 o altra data ritenuta di giustizia, con condanna dell al pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore CP_1 antistatario.
Deduceva: - di essere portatrice di una grave invalidità fisica e che sussistevano i requisiti ex art. 3 comma 3 della Legge 104/92, nonché quelli ex art. 1 L. 18/80;
- che in data 29.09.2020 la ricorrente inoltrava alla sede di competenza istanza CP_1 rivolta ad ottenere i requisiti sopra indicati;
- che la ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che le veniva riconosciuto il requisito dell'handicap grave ex art. 3, comma 3, della
L. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 29.9.2020, ma non l'indennità di accompagnamento;
- che la parte ricorrente in data 15.05.2024 depositava atto di contestazione;
limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 con richiesta di omologa parziale
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano la ricorrente;
in particolare deduceva come non fosse stato correttamente valutato il carcinoma gastrico, l'emicolectomia destra al trasverso per adenocarcinoma già chemiotrattato e che tali patologie rendessero la ricorrente invalida e persona non in grado di deambulare né di svolgere in maniera autonoma i comuni atti della vita quotidiana.
Concludeva come sopra.
Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso per l'impossibilità di CP_1 verificare la tempestività del deposito del ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalle contestazioni;
l'inammissibilità dello stesso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito, la mancata sussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione;
l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dei ratei.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
La parte ricorrente in data 15.05.2024 ha depositato le proprie contestazioni come appare dalla consolle del giudice ed in data 11.06.2024 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo.
La ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo alla congrua valutazione del deficit deambulatorio.
Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa, si chiede l'accertamento dell'handicap grave, e dell'indennità di accompagnamento. Il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che: “la Sig.ra Parte_1
per come descritto in diagnosi, è tale da rendere la stessa invalida civile
[...] nella misura del 100% in situazione di gravità art. 3 comma 3 L. 104/92, come già riconosciuto in sede di ATP dal Dott. il 23.01.2024. Non sussistono Persona_2 però i requisiti ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80). In conclusione, quanto posto in diagnosi alla Sig.ra si Parte_1 determina una condizione di invalidità al 100%, in situazione di gravità art. 3 comma
3 L. 104/92, ma non tale da poter beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80.”. Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice.
Pertanto, si dichiara parte ricorrente portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3
L.104/92, dal 29.9.2020 (data della domanda amministrativa) , stante l'inammissibilità di una omologa parziale mentre il ricorso va rigettato per la domanda relativa all'accompagno
Le spese di lite si compensano, stante il riconoscimento parziale dei requisiti. Come tra l'altro già riconosciuti in sede di Atp .
Si pongono a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente dato l'esito CP_1 positivo della perizia con riferimento ad una delle due invalidità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- accoglie parzialmente il ricorso,
- dichiara la ricorrente: portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92, dal 29.09.2020 (data di presentazione della domanda amministrativa);
- compensa le spese di lite
- condanna l' le spese di CTU, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 18.03.2024
Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio Ufficio per il Processo – Dott. Lorenzo Maria Gatta)