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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/09/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1692/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. nata il [...] OG TA (VR) e residente in [...], (C.F. ) nata il 26 Parte_2 C.F._2 novembre 1958 a OG TA (VR) e residente in [...], Parte_3
(C.F. ) nato il [...] a [...] e residente in [...], (C.F. ) nata il 18 agosto Parte_4 C.F._4 1981 a OG TA (VR) e residente in [...], LA EN (C.F. ) nata il [...] a [...] e residente in [...], (C.F. ) nata il [...] Parte_5 C.F._6 a Orgiano (VI) e residente in [...], rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Marco C.M. Impelluso del Foro di Milano (C.F.
) e Lorenza Gnes del Foro di Trento (C.F. ; presso il cui C.F._7 C.F._8 studio in Trento – Via Grazioli n. 7, eleggono domicilio, giuste procure poste a margine dell'atto di citazione;
ATTORI CONTRO (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile dd. 20.05.2021 Notaio di Trieste, Persona_1 n. 99388/17609 Rep./Racc. in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Tito Boscarolli (C.F.
) di Bolzano, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Vittorio Cristanelli (C.F. C.F._9
) in Trento – Via Filippo Serafini n. 9; C.F._10 CONVENUTA E
(C.F. ) nata il [...] a [...], residente CP_2 C.F._11 in 37040 – IM (VR) Via Castellario, 981; CONVENUTA CONTUMACE IN PUNTO: accertamento responsabilità sinistro stradale e risarcimento danni. CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
pagina 1 di 17 In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor Per_2
nato a [...] il [...] e deceduto il 4 maggio 2014 – conducente e
[...] proprietario del motoveicolo Ducati Monster 695, targato CY56632, assicurato per la RCA da CP_1 in forza di polizza n. 2738598/0100V01 – nel verificarsi del sinistro avvenuto il giorno 4 maggio
[...]
2014 sulla S.S. 45 bis, nel comune di Dro (TN), meglio descritto in narrativa, all'esito del quale l'attrice , terza trasportata a bordo dell'indicato motoveicolo, riportava lesioni Parte_1 gravissime;
conseguentemente e per l'effetto, condannare, in solido tra loro, la signora CP_2 (C.F. ) nata il [...] a [...], residente in [...], in qualità di erede del sig. e Persona_2 Controparte_1
(P.I ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore
[...] P.IVA_1 di ciascuno degli esponenti per i titoli meglio specificati in narrativa, di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, a qualsiasi titoli dagli stessi subiti e subendi a causa del predetto sinistro, ivi comprese le spese per l'assistenza stragiudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore al 2,7% o ad altro determinato di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
1.Prima del sinistro oggetto di causa frequentava la facoltà di Farmacia dell'Università Parte_1 di Padova (cfr. doc. 65);
2. Dell'anno 2004 e fino alla data del sinistro oggetto di causa era tesserata con la Parte_1 società polisportiva Gemina e praticava attività sportiva giocando nella squadra di pallavolo (cfr. doc. 23);
7.In seguito al sinistro per cui è lite impiega il doppio del tempo rispetto al periodo Parte_1 antecedente al sinistro per lo svolgimento di attività come lavarsi, vestirsi, truccarsi, rispondere ai messaggi con il cellulare etc;
8) In seguito al sinistro per cui è causa ha manifestato demotivazione o disinteresse nei Parte_1 confronti delle attività quotidiane;
9.In seguito al sinistro per cui è causa ha ridotto la propria vita sociale;
Parte_1
10. dal sinistro per cui è lite manifesta preoccupazione per il suo futuro rispetto al quale Parte_1 ha cessato ogni progettualità;
11.in seguito al sinistro per cui è lite ha ridotto i rapporti sociali con terze persone Parte_1 ponendosi in una condizione di auto-isolamento, anche rispetto ai familiari conviventi, ma soprattutto nei confronti di amici, parenti e conoscenti;
si indicano quali testi su tutti i precedenti capitoli:
, Via Don Giuseppe Chiminano n. 222, 37040 – Veronella (VR); Testimone_1
Via Stazione n. 2279, 37040 – IM (VR); CP_3
, Via Libertà n. 6, 37040 – Veronella (VR); Controparte_4
, Via Stazione n. 2279, 37040 – IM (VR). Controparte_5 CONCLUSIONI DDELLA CONVENUTA Nel Merito: 1)accertare e liquidare i danni effettivamente e concretamente subiti da in conseguenza Parte_1 dell'incidente dd. 04.05.2014; dato atto che ha versato ante causam a Controparte_1 pagina 2 di 17 l'importo di Euro 389.481,00, accettato a titolo di acconto, respingere ogni maggiore Parte_1 pretesa nei confronti dei convenuti, perché infondata in fatto e in diritto;
spese di lite all'esito. 2)accertare e liquidare i danni effettivamente subiti da , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
LA EN e in conseguenza dell'incidente dd. 04.05.2014 occorso a
[...] Parte_5
; dato atto che ha versato ante causam a Parte_1 Controparte_1 Parte_2 l'importo di Euro 30.000, e a , , LA EN e Controparte_6 Parte_4 Parte_5 l'importo di Euro 5.000,00, ciascuno, accettati a titolo d'acconto, respingere ogni maggiore pretesa nei confronti dei convenuti, perché infondata in fatto e in diritto;
spese di lite all'esito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione dd. 07.06.2021, ritualmente notificato il 15.06.2021, , Parte_1 Parte_2
, , LA EN e convenivano in
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 giudizio e , chiedendo accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_1 CP_2 responsabilità di – nato a [...] il [...] e deceduto il 04.05.2014 Persona_2
– conducente e proprietario del motoveicolo Ducati Monster 695 tg. CY 56632, assicurato per la R.C.A. da – nella causazione del sinistro verificatosi il 04.05.2014 sulla S.S. 45 bis nel Controparte_1
Comune di Dro (TN), all'esito del quale riportava lesioni gravissime;
per l'effetto Parte_1 condannare, in solido tra loro, in qualità di erede di e CP_2 Persona_2 [...] al risarcimento, in favore di ciascuno attore, di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali, diretti ed indiretti, a qualsiasi titolo dagli stessi subiti e subendi a causa del sinistro anzidetto, ivi comprese le spese per l'assistenza stragiudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore al 2,7% o ad altro determinato di giustizia;
spese di giudizio rifuse, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Marco Impelluso. Esponevano in particolare gli attori a sostegno delle domande anzidette: 1) che alle ore 14,30 dd. 04.05.2014 si trovava a bordo, in qualità di terza trasportata, del motoveicolo Ducati Parte_1
Monster tg. CY 56632, assicurato per la R.C.A. da e condotto dal proprietario Controparte_7 Per_2
(v. docc. 5-7); 2) che quest'ultimo percorreva la S.S. 45 bis con direzione Trento, preceduto dal
[...] veicolo Toyota Avencis tg. BS 238 BK condotto da (v. docc. 5-7); 3) che l' Controparte_8 CP_8 giunto all'altezza del km. 123+300 ed azionato l'indicatore di direzione, rallentava per intraprendere una manovra di svolta a sinistra per accedere all'esercizio “Chiosco agli Ulivi” ivi presente (v. docc. 5- 7): 4) che il a causa dell'eccessiva velocità, dopo aver posto in essere un vano tentativo di CP_2 frenata, tamponava violentemente l'autovettura che lo precedeva (v. docc. 5-7); 5) che a seguito dell'impatto la rimaneva incastrata con gli arti inferiori nel lunotto posteriore dell'autovettura, Pt_1 mentre il dopo aver urtato contro la parte posteriore del veicolo, rovinava al suolo (v. docc. 5- CP_2
7); 6) che giungevano in loco gli Agenti della Polizia Municipale dell'Alto Garda e Ledro che provvedevano ad eseguire i rilievi di rito e ad assumere le dichiarazioni del conducente dell'autovettura, nonché il personale del 118 che elitrasportava il e la all'Ospedale CP_2 Pt_1 Santa Chiara di Trento;
7) che il procedimento penale iscritto a carico del veniva archiviato per CP_2 decesso del reo (v. docc.
6-6 bis); 8) che infatti a causa delle gravissime lesioni riportate il CP_2 decedeva nella stessa giornata, mentre la veniva ricoverata nel reparto di terapia intensiva di Pt_1 detto nosocomio con diagnosi di “politrauma con trauma cranico, femore destro, polso sinistro”, ove pagina 3 di 17 rimaneva degente sino al 22.05.2014 (v. doc. 8); 9) che durante la degenza la giovane veniva sottoposta il 05.05.2014 ad un intervento di sintesi della frattura scomposta del femore destro, il 07.05.2014 a craniotomia decompressiva fronto tempore parietale destra ed il 20.05.2014 ad ulteriore intervento per la frattura della base del I metacarpo della mano sinistra (v. doc. 8); 10) che il 22.05.2014 veniva trasferita presso l' Controparte_9
, ove il 17.06.2024 veniva sottoposta ad intervento di
[...] riposizionamento di opercolo mediante riapertura del precedente lembo chirurgico (v. docc.
9-9 bis); 11) che successivamente alla dimissione da detta struttura ospedaliera in data 24.06.2014, l'attrice subiva tre ricoveri presso l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar per trattamenti riabilitativi delle funzioni cognitive con supporto psicologico, oltre a visite mediche specialistiche e di controllo, esami e trattamenti fisioterapici (v. docc. 10-26); 12) che nella relazione neuropsicologica dd. 22.04.2015 si leggeva: “il profilo neuropsicologico emerso evidenzia deficit a carico delle funzioni attentive ed esecutive con ricaduta delle funzioni mnesiche. Emerge tendenza all'inerzia verbale con mutismo e poca iniziativa verbale. Le difficoltà maggiori si rilevano a carico delle funzioni attentive con rallentamento generalizzato e latenza nella prontezza delle risposte. Si evidenzia una difficoltà nella programmazione e realizzazione delle attività …” (v. doc. 16); 13) che all'esito della visita cui la si era sottoposta in data 28.05.2016 lo specialista psichiatra dott. così concludeva: Pt_1 Per_3
“La signorina con riferimento al DSM 5° presenta un disturbo neuro cognitivo Parte_1 grave (Sindrome psicorganica grave con deterioramento importante nelle funzioni cognitive ed alterazioni profonde della personalità con apatia – trattasi di lesioni direttamente conseguenti alla grave e vasta ischemia cerebrale post-traumatico sofferta a seguito dell'incidente stradale del 04.05.2014 …” (v. doc. 27); 14) che la dott.ssa che aveva sottoposto a visita medico legale la giovane, Persona_4 accertava che “la sig.ra il giorno 04.05.2014 è stata coinvolta in un sinistro stradale, nel Parte_1 quale ha riportato un trauma cranico con trombosi dell'ACM dx in dissecazione dell'a. carotide interna bilaterale e frattura del femore destro … il trauma cranico ha comportato gravi lesioni con un rallentamento ideativo con tendenza all'inerzia, alterazione della motricità dell'arto superiore sinistro e della capacità deambulatoria. In buona sostanza siamo difronte a una sindrome psico organica grave conseguente a un insulto traumatico ischemico dell'emisfero destro. Oltre alla componente intellettiva e alla capacità deambulatoria compromesse, il quadro rappresentato dalla signora è Parte_1 dimostrativa di un evidente impossibilità di gestire la propria persona e di relazionarsi con il mondo esterno se non con la supervisione e aiuto dei familiari …”; 15) che in conclusione la dott.ssa Per_4 riteneva il danno biologico permanente non inferiore al 60% con sofferenza medio-elevata, mentre il danno biologico temporaneo veniva accertato nei seguenti termini: 10 mesi al 100% e 90 giorni al 75% con livello di sofferenza elevato;
16) che, infine, si era ritenuta preclusa la possibilità per la giovane di espletare attività lavorativo in rapporto con il suo percorso di studi, ovvero non avrebbe mai potuto svolgere l'attività di farmacista a causa delle menomazioni residuate (v. doc. 28). Riferivano altresì gli attori che in considerazione delle gravissime lesioni subite da Parte_1 conferivano incarico alla Giesse Gestione Sinistri S.r.l. al fine di ottenere in via stragiudiziale il risarcimento per i danni patiti (v. docc. 29-30); questa provvedeva ad inviare ai responsabili civili le costituzioni in mora (v. docc. 31-32), nonché la documentazione necessaria per il componimento della vertenza, con cui si evidenziava la necessità che la compagnia corrispondesse un acconto sul danno patito dalla vittima (v. docc. 33-47). pagina 4 di 17 Stante la palese responsabilità del proprio assicurato, corrispondeva, in Controparte_1 favore di , la complessiva somma di € 389.481,00 trattenuta in acconto (v. docc. 48-56), Parte_1 mentre riconosceva € 30.000,00 in favore della madre convivente ed € 5.000,00 ciascuno in favore dei tre EL (v. docc. 57-60); diversamente nulla veniva corrisposto in favore della nonna convivente. Sosteneva parte attrice che a dovevano riconoscersi sia il danno non patrimoniale, da Parte_1 liquidarsi nella misura massima prevista dalle Tabelle in uso avanti il Tribunale di Milano, da incrementarsi della personalizzazione in considerazione della perdita delle qualità della vita della vittima di gravissime lesioni personali, nonché il danno patrimoniale, sia come danno emergente che come lucro cessante. Sotto il primo profilo, da intendersi quali diminuzioni patrimoniali conseguenti direttamente dall'illecito incidenti su utilità e beni già presente nel patrimonio del danneggiato, dovevano riconoscersi a : 1) le spese mediche sostenute a seguito del sinistro per visite, esami, Parte_1 terapie riabilitative, cure farmaceutiche e pareri medici legali per complessivi € 20.872,94 (v. docc. 66- 67); 2) le spese future per terapie riabilitative, così come indicato dalla dott.ssa (v. doc. 28); 3) le Per_4 spese di assistenza stragiudiziale fornita dalla società Giesse Gestione Sinistri S.r.l. al fine di addivenire ad una bonaria definizione della vertenza, come si evinceva dalle comunicazioni prodotte (v. docc. 31- 47), grazie alle quali aveva percepito l'acconto anzidetto, a fronte del quale la società Parte_1 aveva emesso le fatture n. 1078/2015 per € 12.200,00, n. 1820/2018 per € 24.085,24 e n. 3762/2018 per
€ 11.231,44 (v. docc. 68, 69 e 69 bis); 4) le spese per le tasse universitarie, pari a complessivi € 316,74 (v. doc. 70), in quanto la giovane, iscritta al primo anno della facoltà di Farmacia presso l'Università di Padova, era stata costretta ad interrompere gli studi a causa dei postumi del sinistro. Quanto al lucro cessante, inteso quale incremento patrimoniale che il danneggiato avrebbe potuto conseguire in assenza del fatto illecito, evidenziava parte attrice che per quanto accertato dalla dott.ssa
, la giovane a causa delle conseguenze di danno riportate nel sinistro aveva perso totalmente la Per_4 capacità lavorativa connessa al percorso di studi iniziato, risultando possibile per la stessa intraprendere attività lavorativa solo ed esclusivamente in percorsi SIL, ovvero percorsi protetti a carico del S.S.N. (v.doc. 28). Al fine del calcolo di tale posta risarcitoria riteneva parte attrice utilizzabile il criterio residuale individuato dall'art. 137 Cod. Ass., ponendo quindi alla base dello stesso un reddito del valore pari al triplo della pensione sociale, quantomeno da raddoppiarsi in considerazione dei verosimili incrementi futuri;
a tal scopo parte attrice rammentava che tale reddito figurativo doveva essere moltiplicato per il coefficiente tabellare di capitalizzazione previsto dalle tavole di mortalità (v. doc. 71) pari a 34,9849. Inoltre doveva riconoscersi alla danneggiata il danno da perdita di chance, da intendersi “non come mancato conseguimento di un risultato probabile, una come mera perdita della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante …”, stante la totale perdita della capacità lavorativa in relazione al percorso di studi intrapreso (v. doc. 28) – relazione dott. ). Per_5
Riconosceva altresì parte attrice che quanto dovuto dalla responsabile civile del sinistro e dalla compagnia assicuratrice per la doveva essere decurtato degli importi erogati dall' a Pt_6 CP_10 titolo di natura di indennizzo provvisorio per la perdita della capacità lavorativa, essendo stata dichiarata invalida civile, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con Parte_1 necessità di assistenza continua (v. docc. 72-75).
pagina 5 di 17 Infine, formulava parte attrice domanda risarcitoria in ragione dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dai familiari della vittima primaria stante la lesione del rapporto parentale. Rammentava la deducente, sotto il primo profilo, che “la sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona ferita in modo non lieve costituisce un danno non patrimoniale risarcibile, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., Sentenza n. 9556 del 01/07/2002)” (v. Cass. n. 17058/2017), facendo presente, sotto il profilo probatorio, la necessità di ricorrere alle prove critiche, tra cui la presunzione. Quanto al danno patrimoniale patito dai congiunti della vittima primaria, evidenziava parte attrice che a seguito del conferimento del mandato a Giesse Gestione Sinistri S.r.l. per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale prestata (v. docc. 30, 32-47), la madre ed i tre EL di avevano percepito gli Pt_1 acconti anzidetti, a fronte dei quali Giesse Gestione Sinistri S.r.l. aveva emesso le fatture n. 1821/2018 per € 3.660,00 e nn. 1822, 1823, 1824 e 1825 del 2018 per € 610,00 ciascuna (v.doc. 76). Costituitosi con comparsa dd. 04.11.2021 la convenuta nel precisare “che Controparte_1 non vi è contestazione sulla responsabilità, anche in considerazione del fatto che l'attrice Parte_1 era trasportata sul veicolo assicurato e che la contestazione si limita all'aspetto del quantum debeatur”, chiedeva accertare e liquidare i danni effettivamente subiti: A) da in conseguenza del Parte_1 sinistro stradale dd. 04.05.2014;
considerato che
la convenuta aveva versato ante causam all'attrice l'importo di € 389.481,00, accettato a titolo di acconto, respingere ogni maggiore pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
B) da , , , Parte_2 Parte_7 Parte_3 Parte_4
LA EN e in conseguenza del sinistro stradale dd. 04.05.2014 occorso
[...] Parte_5
a ; considerato che la convenuta aveva versato ante causam a Parte_1 Parte_2
l'importo di € 30.000,00, a , , LA EN e Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'importo di € 5.000,00 ciascuno, accettati a titolo di acconto, respingere ogni maggiore pretesa;
spese di lite all'esito. La convenuta , ancorchè le fosse stato ritualmente notificato l'atto di citazione in data CP_2
15.06.2021, non provvedeva a costituirsi, di talchè ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza dd. 10.11.2021. A seguito dell'ordinanza istruttoria dd. 05.04.2022, venivano assunti all'udienza dd. 17.10.2022 n. 3 testi di parte attrice. Con ordinanza dd. 21.10.2022 il G.I. ammetteva la C.T.U. medico – legale dedotta dalle parti e, per l'effetto, nominava quale C.T.U., il dott. , a cui poneva i quesiti ivi formulati, nonchè Persona_6 ordinava ex art. 213 cpc all' – Sede di di fornire informazioni aggiornate sulle CP_10 CP_9 prestazioni erogate ed erogande a in conseguenza del sinistro stradale occorso il Parte_1
04.05.2014 e di produrre documentazione aggiornata in relazione all'invalidità civile riconosciuta alla stessa. Con ordinanza dd. 02.11.2023 il G.I., nel rigettare la richiesta di ordine di esibizione nei confronti dell' formulata dalla convenuta all'udienza dd. 18.10.2023, ritenuta la causa matura per la CP_10 decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Con istanza dd. 10.11.2023 i procuratori della convenuta chiedevano che, Controparte_1 previa revoca dell'ordinanza anzidetta, il G.I. disponesse: A) nei confronti di l'esibizione Parte_1 pagina 6 di 17 delle buste paga e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla data dell'assunzione (v. pag. 54 C.T.U.) alla data dell'istanza; B) nei confronti dell' l'esibizione e/o la produzione di un CP_10 prospetto aggiornato relativo all'ammontare delle prestazioni erogate ed erogande a a Parte_1 seguito del sinistro per cui è causa. Con ordinanza dd. 14.12.2023 il G.I., nell'accogliere l'istanza anzidetta ordinava a e Parte_1 all' l'esibizione della documentazione di cui sopra. CP_10
Con pec dd. 10.01.2024 l' di trasmetteva la documentazione Controparte_11 CP_9 richiesta. Con ordinanza dd. 27.02.2024 il G.I., nel rigettare le richieste istruttorie formulate da parte attrice, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 22.01.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, le domande attoree vanno accolte nei termini di seguito esposti. In particolare, fermo restando che la convenuta non ha formulato alcuna Controparte_1 contestazione in punto an (v. pagg.
2-3 comparsa di costituzione dd. 04.11.2021), ovvero in ordine alla dinamica del sinistro ed alla responsabilità del conducente del motociclo assicurato con la stessa per la R.C.A., preme evidenziare che il giudizio de quo ha ad oggetto l'accertamento delle singole voci di danno, patrimoniale e non, patite dalla vittima primaria e dai prossimi congiunti, nonché Parte_1 la loro quantificazione. Orbene, quanto al danno biologico patito dalla prima vale richiamare la C.T.U. medico – legale dd. 06.12.2023 redatta dal nominato dott. , il quale ha ritenuto che le lesioni patite dalla Persona_6 giovane, causalmente riconducibili al sinistro dd. 04.05.2014, sono consistite in: A) trauma cranico complicatosi con ischemia fronto – temporo – parietale destra da trombosi dell'arteria cerebrale media di destra a seguito dissecazione post - traumatica delle carotidi interne;
B) frattura scomposta del terzo prossimale del femore destro;
C) frattura scomposta base I° metacarpo e frattura composta della base della I falange della mano sinistra. Inoltre il C.T.U. ha accertato la presenza, all'atto della visita medica, dei seguenti postumi fisici e psichici delle lesioni anzidette: A) disturbo neurocognitivo (rallentamento ideo – motorio e dell'eloquio, lacune mnesiche, tratti apatici, scarsa consapevolezza del proprio stato di salute) di grado medio associato a sfumato deficit di forza dell'emisoma di sinistra per ampio esito cortico – sottocorticale fronto – temporale – insulare a destra a seguito di trombosi dell'arteria cerebrale media omolaterale conseguente a dissecazione post – traumatica delle carotidi interne;
B) lieve impaccio deambulatorio con riduzione dei movimenti dell'articolazione coxo – femorale destra ai gradi massimi in soggetto con postumi di frattura scomposta del terzo prossimale del femore destro e favorendo esiti di frattura scomposta alla base I metacarpo e alla base della I falange della mano sinistra. Nel ritenere tali postumi del tutto compatibili con le conseguenze di danno riportate a seguito del sinistro e la loro successiva evoluzione, l'ausiliario del giudice ha accertato nei confronti dell'esaminanda: A) un danno biologico pari al 46%; B) un'inabilità temporanea totale al 100% pari a 120 giorni;
C) un'inabilità temporanea totale al 75% pari a 120 giorni;
D) un'inabilità temporanea pagina 7 di 17 totale al 50% pari a 240 giorni;
E) un grado di sofferenza psicofisica in relazione all'inabilità temporanea di grado 5 (in una scala da 1- lieve a 5 – elevato); F) un grado di sofferenza psicofisica in relazione alle lesioni permanenti di grado 4 (in una scala da 1 – lieve a 5 – elevato); 6) un'inabilità lavorativa temporanea specifica totale (al 100%) pari a 10 mesi;
11) una riduzione permanente della capacità di lavoro specifico pari al 60%, anche in termini di chances e di maggior usura. Pertanto, applicando i criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024 il danno non patrimoniale sofferto da n. 01.08.1994 e quindi avente alla data del sinistro Parte_1
(04.05.2014) l'età di anni 19, va liquidato come segue: I.P. biologica 46% € 434.686,00 I.T.T. gg. 120 x € 115,00 al giorno € 13.800,00 I.T.P. gg. 120 al 75% € 10.350,00 I.T.P. gg. 240 al 50% € 13.800,00 Pari a complessivi € 472.636,00. Quanto alla personalizzazione vale richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte con ord. n. 7513/2018, secondo cui “in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giuridici di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed effetti peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Preme sottolineare altresì che nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale”, l'Osservatorio ha espressamente previsto la possibilità per il giudice di riconoscere l'aumento per personalizzazione “laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche i via presuntiva) dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomo – funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali;
lesione a “dito del pianista dilettante”), sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino;
specifica penosità delle modalità del fatto lesivo)” (v. pag. 5). Orbene, alla luce dei criteri sopra menzionati sussistono nella fattispecie in esame i presupposti per riconoscere alla la personalizzazione del danno biologico, con conseguente incremento del Pt_1 risarcimento dell'invalidità permanente nella misura del 15%, rispetto a quella massima del 25%, pari ad € 65.202,90. In tal senso non possono non valorizzarsi le seguenti circostanze: 1) la gravità della sofferenza patita dalla giovane donna, costretta a sottoporsi a molteplici ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici;
2) la dolorosità delle lesioni e la penosità dei postumi;
3) la giovanissima età della vittima, la quale si è trovata nell'impossibilità di gestire la propria persona e di relazionarsi con il mondo esterno, se non con l'aiuto dei familiari;
4) l'impossibilità di proseguire gli studi universitari e quindi di svolgere l'attività professionale di erborista, come desiderato;
5) il decesso nel sinistro di conducente del Persona_2 motociclo, suo compagno di vita. Tuttavia, tale quadro complessivo delle condizioni di vita della danneggiata non è tale da giustificare il riconoscimento della personalizzazione nella misura massima del 25%, laddove si consideri che le condizioni di salute e di vita della giovane hanno subito progressivamente un'evoluzione positiva, pagina 8 di 17 laddove si consideri: A) che la giovane ha intrapreso attività lavorativa impiegatizia per 25 ore settimanali già a far data dall'anno 2018, come emerso in sede di C.T.U. e comprovato dalle dichiarazioni dei redditi prodotti dall'attrice su richiesta della convenuta;
B) che l' il quale ha CP_10 erogato prestazioni a titolo di pensione di invalidità civile ed accompagnamento dall'agosto 2016, a seguito della revisione dd. 13.11.2020 non solo ha cessato ogni erogazione ma altresì ha recuperato ratei di pensione indebitamente percepiti;
C) che nell'elaborato peritale definitivo il C.T.U., nel prendere posizione in ordine alle osservazioni formulate dal C.T.P. attoreo, ha ritenuto che non era definitivamente preclusa la ripresa degli studi universitari, richiamando il contenuto della relazione neuropsicologica dd. 22.04.2015 (v. doc. 16) parte attrice); D) che la risulta risiedere in Pt_1
IM (VR) – via Stazione n. 2279 e, quindi, non più unitamente alla madre – la Parte_2 quale vive nello stesso centro in via Stazione n 2264 -, ma insieme alla minore n. Persona_7
03.03.2022, verosimilmente figlia di , risultando la minore familiare a carico nelle Parte_1 dichiarazioni dei redditi prodotte. A ciò si aggiunga che ancorchè il C.T.U. abbia accertato la perdita dei requisiti per l'indennità della guida degli autoveicoli (v. pag. 60 C.T.U.), lo stesso non ha accertato che non possa conseguirla, seppure con limitazioni, avendo affermato che “La perizianda non risulta attualmente in possesso di patente di guida per autoveicoli;
il campo visivo del 12.09.2016 non evidenzia difetti centrali incompatibili con la guida;
non risultano allegate agli atti valutazioni di definitiva inidoneità alla guida espressa da parte della competente commissione medica locale di primo grado e/o commissione ricorsi presso F.F.S.S; qualora anche in esame del campo visivo (secondo Estermann binoculare) confermasse l'assenza di difetti visivi nei gradi centrali non si esclude che l'esaminanda possa conseguire una patente di guida dopo valutazione presso le predette commissioni mediche eventualmente con limitazioni (ad esempio permesso di guida esclusivamente in orario diurno e/o per un raggio massimo di 20 km dal domicilio) come spesso avviene nel caso di alcuni soggetti anziani con deficit mnesici”. Quanto ai danni patrimoniali patiti dall'attrice a seguito del fatto illecito per cui è causa, essi vanno riconosciuti sotto il profilo del danno emergente, inteso come ogni dimensione patrimoniale determinata dall'illecito incidente su utilità e beni già presenti nel patrimonio del danneggiato. Orbene, a tal riguardo vanno riconosciute a : A) le spese mediche sostenute a seguito del Parte_1 sinistro per visite, esami, terapie riabilitative, cure farmaceutiche a pareri medico legali (v. docc. 66-67 parte attrice), ritenute congrue dal C.T.U. nella misura di € 20.294,29 (v. pag. 60 C.T.U.); B) le spese future per terapie riabilitative nei termini indicati da C.T.U., secondo cui “Considerato che il fatto per cui è causa è avvenuto il 04.05.2014 e pur ritenendo conclusi i trattamenti (neuropsicologici) di stimolazione neuro cognitiva, si reputano verosimilmente ancora necessari 2 cicli annui di fisioterapia (terapia occupazionale per un massimo di due anni. Il primo di questi cicli sarà usufruibile a carico del servizio sanitario nazionale o regionale, l'altro ciclo potrà essere godibile in regime di cure private con un costo stimato di euro 400,00 annue (comunque per un massimo di due anni)” (v. pag. 60 C.T.U.); C) le spese di assistenza stragiudiziale fornita dalla società (già Giesse Controparte_12
Gestione Sinistri S.r.l.) per lo svolgimento della relativa attività, volta ad addivenire ad una definizione bonaria della vertenza (v. docc. 29, 31-37 parte attrice), grazie alla quale la ha percepito Pt_1
l'acconto di € 389.481,00, a fronte del quale la società ha emesso le fatture n. 1078/2015 per € 12.200,00, n. 1820/2018 per € 25.075,24 e n. 3762/2018 per € 11.231,44 (v. docc. 68, 69 e 69 bis parte attrice). Circa la natura emergente di tali spese vale richiamare la sent. n. 16990/2017 delle Sezioni pagina 9 di 17 Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “Ritengono queste sezioni unite di dover ribadire, in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010) anche recentissima (Cass. n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre- contenziosa. L'utilità di tale esborso ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, alla pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”; D) le spese per le tasse universitarie, pari a complessivi € 316,74 (v. doc.70), in quanto risultava iscritta al primo anno della facoltà Parte_1 di Farmacia presso l'università di Padova ed a causa dei postumi del sinistri si era travata nell'impossibilità di proseguire gli studi;
E) le spese sostenute nel corso del giudizio per l'assistenza dei C.T.P. alle operazioni peritali, pari a complessivi € 5.502,00, come da fatture e distinte di bonifico prodotte con nota di deposito dd.20.10.2023 sub docc. 80-85 parte attrice. Parimenti va riconosciuto a il danno patrimoniale da lucro cessante, stante Parte_1 l'impossibilità della stessa di svolgere l'attività lavorativa di erborista per la quale aveva intrapreso gli studi universitari. In particolare preme evidenziare a tal riguardo che a causa delle lesioni riportate nel sinistro il C.T.U. ha accertato nei confronti di : 1) un'inabilità lavorativa temporanea specifica totale (al Parte_1
100%) pari a 10 mesi;
2) un'inabilità lavorativa temporanea specifica parziale (al 75%) pari a 3 mesi;
3) una riduzione permanente della capacità di lavoro specifica pari al 60% anche in termini di perdita di chance e di maggior usura. Ne consegue che a causa del sinistro, la giovane potrà svolgere attività lavorativa solo ed esclusivamente in percorsi S.I.L., ovvero in percorsi protetti a carico del S.S.N., come di fatto è avvenuto (v. docc. 86-97 parte attrice). La perdita della capacità lavorativa, conseguente alla menomazione psico-fisica subita, deve essere oggetto di ristoro unitamente al danno non patrimoniale (v. Cass. n. 26081/2005), sostanziandosi in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile connesso all'illecito. Ai fini del computo di tale posta risarcitori giova rammentare che la Suprema Corte con sent. n. 29936/2024, nel ribadire i criteri di applicazione del triplo della pensione sociale (v. Cass. n. 2463/2020 e 8896/2016), ha affermato che “l'art. 4 D.L. 857/76 (oggi trasfuso, con modifiche che non vengono qui in rilievo, nell'art. 137 cad. ass.) è norma residuale”, che si applica solo quando a) la vittima non ha un reddito;
b) la vittima ha un reddito saltuario o così modesto da essere insufficiente ai suoi bisogni. Se la vittima un reddito l'abbia, ma non sappia provarne l'ammontare, non può invocare l'art. 4 D.L. 857/76 (in questo senso: Cass. Civ. 13 febbraio 2020 n. 3541, 12 ottobre 2018 n. 25370 e 4 maggio 2016 n. 8896)”. pagina 10 di 17 Si noti che già Cass. n. 14278/2011 aveva riconosciuto che anche un soggetto vittima di un sinistro stradale, nella condizione di impossibilità di provare lo svolgimento di attività lavorativa o comunque di un reddito (studente, disoccupato, cassa integrato ecc.) aveva ugualmente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, sia sotto l'aspetto del danno emergente che di quello del lucro cessante, quali dirette conseguenze del fatto illecito. Pertanto, in applicazione del criterio residuale, individuato dall'art. 137 Cod. Ass., va posto alla base del calcolo il reddito figurativo pari al triplo della pensione sociale, risultando l'attrice all'epoca dei fatti studentessa, ovvero € 5.818,93 (pensione sociale per l'anno 2014) x 3 = € 17.456,79 x 34,9849 (coefficiente tabellare di capitalizzazione previsto dalle tavole di mortalità per un soggetto di 19 anni – doc. 79) parte attrice) = € 610,724,05; detto importo, considerato che il reddito da lavoro raddoppia ogni vent'anni e che la vittima, avente all'epoca del sinistro solo 19 anni, avrebbe svolto attività lavorativa per almeno 40 anni, va quantomeno raddoppiato, dovendosi tener conto dei verosimili incrementi futuri;
di talché va riconosciuto alla giovane, a titolo di lucro cessante, l'importo di € 1.221.448,10. Quanto a tale voce di danno, si noti che la compagnia assicuratrice convenuta, lungi del contestare la debenza della stessa, si è limitata ad affermare in sede di comparsa conclusionale dd. 24.03.2025 (v. pag. 6) che “quale che sia il metodo di calcolo del danno da lucro cessante, esso dovrà essere calcolato come danno differenziale, tenendo “conto del reddito da attività lavorativa percepito”. Ed in effetti parte attrice, nell'evidenziare che con pec ed. 10.01.2024 inviata a presto ufficio a seguito CP_1 di ordine di esibizione ex art. 213 cpc disposto dal G.I. nel corso del giudizio l' ha comunicato che a è stata riconosciuta pensione di invalidità civile ed indennità di accompagnamento Parte_1 con decorrenza agosto 2014, dal 01.08.2016 la sola pensione di invalidità e non l'indennità di accompagnamento, mentre a seguito di revisione dd. 13.11.2020, le prestazioni economiche erano state interamente revocate per riconoscimento di invalidità inferiore al 74%, ha riconosciuto che l'importo complessivo erogato dall'Istituto, pari ad € 35.686,11 – avente natura di indennizzo provvisorio per la perdita delle capacità lavorativa – va sottratto dal maggior danno patrimoniale, liquidato mediante i parametri di cui all'art. 137 Cod. Ass. (v. pagg. 28-29 comp. Concl. dd. 24.03.2025). Sul punto giova rammentare che “dall'ammontare del risarcimento danni dovuto al danneggiato, anche CP_1 in seguito ad un incidente, va detratto quanto ricevuto dallo stesso dall' a titolo di indennità di accompagnamento e/o di pensione di invalidità civile … il danneggiato non può cumulare per lo stesso danno l'indennizzo ricevuto dall'assicurazione sociale con l'intero importo del risarcimento danno dovutogli dal responsabile perché in tal caso riceverebbe due volte la riparazione del medesimo pregiudizio;
ma ciò non gli impedisce di poter agire per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato” (v. Cass. ord. n. 16580/2019). Negli stessi termine Cass. n. 526/2020, secondo cui “Se una persona rimasta gravemente macrolesa dopo un incidente stradale ha ricevuto delle provvidenze pubbliche, come l'indennità di accompagnamento od eventuali benefici per l'assistenza domiciliare, all'atto della liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione della controparte vanno sottratti dal credito risarcitorio o restituiti”. Diversamente nulla va riconosciuto a titolo di perdita di chances (v.pagg. 30-32 atto di citazione e pagg. 27-28 comp. Concl. dd. 24.03.2025), inteso quale voce di danno conseguente alla preclusione per della possibilità di intraprendere l'attività lavorativa, costituente lo sbocco naturale del Parte_1 pagina 11 di 17 suo percorso di studio, con conseguente progressione di carriera e quindi di retribuzione, e ciò in quanto coinvolge aspetti già considerati nella determinazione del danno alla capacità lavorativa. Con conseguente inaccettabile duplicazione risarcitoria. Sul punto appare bastevole rammentare che, “Un danno da perdita di chance è ovviamente alternativo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita del reddito. Se c'è l'uno non può esserci l'altro, e viceversa. Delle due, infatti l'una: o la vittima dimostra di aver perduto un reddito che verosimilmente avrebbe realizzato, ed allora le può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance. Nel nostro caso il Tribunale ha liquidato alla vittima il risarcimento del danno patrimoniale da perdita dei redditi futuri, e dunque correttamente non ha preso in esame l'ipotesi della perdita di chance. Se si sommasse questo risarcimento a quello del lucro cessante si realizzerebbe una duplicazione risarcitoria, e la vittima verrebbe addirittura a trovarsi in una situazione patrimonialmente più favorevole di quella in cui si sarebbe trovata se fosse rimasta sana” (v. Cass. n. 20360/2016). Quanto ai danni patrimoniali e non riflessi patiti dai congiunti, in conseguenza delle gravissime lesioni riportate da , si rileva che essi, pur trovando la loro origine in un evento che ha colpito la Parte_1 vittima principale, si produce nella sfera giuridica delle cosiddette vittime secondarie, le quali acquisiscono il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio iure proprio (v. Cass. S.U. nn. 26972/2008 e 9556/2002). In altri termini la risarcibilità del danno assume rilevanza non solo nell'ambito del rapporto autore/vittima, ma altresì nei confronti del terzo che subisce la violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, ovvero quello dell'integrità delle relazioni familiari ed. in particolare, quello alla conservazione di un legame di solidarietà, che si fonda su una comunione di vita e di affetti (v. Cass. n. 758/2016 e 22909/2012). Più recentemente la suprema corte con ord. n. 7748/2020 ha precisato che il danno patito dai congiunti, a causa delle lesioni riportate da un congiunto per fatto illecito altrui, è un danno diretto, non riflesso, in quanto costituente la diretta conseguenza della lesione patita dal loro parente. Nella stessa ordinanza la Suprema Corte ha affermato che “Il rapporto di stretta parentela intercorrente tra la cosiddetta vittima primaria e le vittime secondarie (i congiunti) fa presumere, in base all'id quod plerumque accidit – ossia ciò che solitamente accade – che genitori e EL soffrano per le gravi lesioni permanenti riportate dal congiunto. Tali sofferenze non devono necessariamente tradursi in uno “sconvolgimento delle abitudini di vita”, in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita”. Con specifico riferimento, quindi, al danno non patrimoniale, fermo restando che “La sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona ferita in modo non lieve costituisce un danno non patrimoniale risarcibile” (v. Cass. n. 17058/2017), quanto alla prova della sussistenza di tale danno, la Corte ha affermato la necessità di ricorrere alle prove critiche, tra cui la presunzione, in quanto “Un pregiudizio di questo tipo, consistendo in un moto dell'animo, ben difficilmente potrà essere provato in concreto con le prove c.d. storiche, per l'ovvia ragione che solo in interiore homine habitat veritas. L'esistenza pagina 12 di 17 del danno in esame, pertanto, di norma non potrà che avvenire con ricorso alle c.d. prove critiche, prima fra tutte la prova presuntiva (art. 2727 c.c.)”. Circa l'utilizzo della prova presuntiva afferma la Suprema Corte che “Il ricorso alla prova presuntiva per dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale consistito nella sofferenza interiore non può certo ridursi ad un acritico automatismo, per cui provata l'esistenza della lesione personale, se ne debba inferire automaticamente l'esistenza di un danno morale in capo ai prossimi congiunti della vittima primaria. Tuttavia, se da un lato la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa deve pur sempre essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. La prova presuntiva, infatti, in null'altro consiste se non in un ragionamento logico – deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignorati. Pertanto, quando i fatti noti sono ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, quel ragionamento il giudice deve comunque farlo: vuoi per trovare la prova che cerca;
vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non consentono di risalire al fatto ignorato”. Detta pronuncia individua quali fatti il giudice di merito debba valutare per trarre le debite conclusioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.: 1) l'età della vittima;
2) la gravità delle lesioni patite dalla vittima;
3) la durata del periodo di invalidità temporanea;
4) la convivenza. Orbene, se sulle prime tre circostanze vale richiamare quanto ampiamente esposto in precedenza, sulla convivenza e sul solido e duraturo rapporto affettivo esistente tra la vittima primaria ed gli stretti congiunti della stessa vale richiamare quanto dichiarato all'udienza dd. 17.10.2022 dalle testi di parte attrice , e Controparte_4 CP_5 Tes_2
In particolare le stesse, amiche e vicine della famiglia , hanno confermato i capitoli di prova di Pt_1 cui alla memoria ex art. 183 co. 2 cpc dd. 10.01.2022, ovvero: 1) che prima del sinistro ,
Parte_1 per gli spostamenti fuori dalla propria abitazione, si muoveva autonomamente utilizzando la bicicletta ed i mezzi di trasporto pubblici;
2) che a seguito del sinistro aveva interrotto gli studi
Parte_1 intrapresi presso la facoltà di farmacia dell'Università di Padova, nonché gli allenamenti di pallavolo;
3) che a seguito del sinistro , per spostarsi dalla propria abitazione, veniva accompagnata
Parte_1 dalla madre e dai propri EL;
4) che in seguito al sinistro i familiari di , attuali attori, si
Parte_1 recavano quotidianamente, alternandosi, presso le strutture ospedaliere in cui la giovane era ricoverata (ospedali di Trento, e Negrar) per farle visita e prestarle assistenza;
5) che a seguito del sinistro CP_9
madre di , accompagnava quest'ultima alle visite mediche Parte_2 Parte_1 specialistiche e di controllo;
6) che a seguito del sinistro i familiari di forniscono Parte_1 assistenza alla stessa presso la sua abitazione, ove convive con la madre e la nonna Parte_2
7) che , madre di , a seguito del sinistro, assiste Parte_5 Parte_2 Parte_1 quotidianamente la figlia, proponendole da mangiare e coadiuvandola nell'igiene personale e nelle incombenze domestiche. Analoghe dichiarazioni scritte sono state rese da e Testimone_1 Tes_2 Controparte_4
(v. doc. 79) parte attrice). Testimone_3
pagina 13 di 17 Circa la convivenza di con la madre e la nonna, essa si evince dal doc. 1) parte attrice, mentre Pt_1 dalla certificazione anagrafica prodotta da parte convenuta, peraltro tardivamente ovvero dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni dd. 21.01.2025, si evince che la giovane, quantomeno dal 07.06.2024, vive in un'altra abitazione, antistante a quella originaria ove risiede la madre, come emerge dalla foto estratta da google maps (v. pag. 6 memoria di replica parte attrice dd. 14.04.2025). A tal riguardo preme sottolineare che le concordi testimonianze rese cristallizzano la situazione familiare della giovane alla data della loro assunzione (17.10.2022), di talchè non può escludersi che la stessa, quantomeno nell'anno 2024, abbia trasferito la propria residenza, peraltro di fronte alla casa della madre, riacquistando verosimilmente una certa autonomia nella gestione del quotidiano, stante anche la nascita della figlia in data 03.03.2022, nonostante, per quanto consta, non sia Persona_7 in possesso della patente di guida. Quanto alla richiesta di parte convenuta di riduzione del risarcimento in ragione del fatto che nelle more del giudizio sono deceduti gli attori (fratello) e (nonna), Parte_3 Parte_5 rispettivamente, il 11.10.2022 e 03.02.2023 (v. pagg.
9-10 comp. cocl. Dd. 24.03.2025), giova rammentare che, diversamente dal danno alla salute c.d. biologico – che attenendo alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato destinate a proiettarsi nel futuro, e assoggettato ad un criterio di liquidazione che è ancorato alla durata effettiva della vita del soggetto -, la liquidazione del danno da sofferenza soggettiva, verificandosi la stessa nel momento in cui l'evento dannoso si realizza, va rapportata a tale momento, a nulla rilevando avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso (v. Cass. nn. 12060/2022, 10980/2001 e 2491/1993). Quanto alla lesione del danno da lesione del rapporto parentale patito dai congiunti, la Suprema Corte ha affermato che “non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi…dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano” (v. Cass. n. 12470/2017). A tal riguardo, tuttavia, vale richiamare Cass. n. 13540/2023, secondo cui, escluso il risarcimento del danno in forma “equitativa”, ha ritenuto necessario “far riferimento a tabelle che prevedono specificatamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso”. Sul punto vale rammentare che il Tribunale di Roma nel 2019 ha deciso di adottare una Tabella da utilizzare in relazione alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. La Tabella, destinata ad agevolare la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto, comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico – relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (v. Cass. ord. n. 11212/2019; Cass. sent. n. 2788/2019).
pagina 14 di 17 Le Tabelle attribuiscono al punto il valore massimo di € 6.000,00, di cui € 3.000,00 per il danno relativo all'aspetto interiore ed un importo compreso tra € 2.000,00 ed € 3.000,00 in funzione della presenza di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la c.d. indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro. Ciò posto, alla luce dei criteri indicati nella Tabella, vanno riconosciuti, a titolo di danno non patrimoniale riflesso, a , madre convivente, all'epoca dei fatti, di : A) Parte_2 Parte_1
20 punti per la relazione parentale, 4 punti per l'età del genitore, 9 punti per l'età della danneggiata (19 anni all'epoca dei fatti), pari a complessivi 33 punti;
B) detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti all'assistenza, in questo caso 1, e quindi pari ad 1 per un totale di 33 punti;
C) in questo caso il valore del punto sarà di € 6.000,00, di cui € 3.000,00 per danno morale soggettivo ed € 3.000,00 per danno da alterazione delle relazioni di vita, ed il prodotto dei punti per il punto base determina l'importo di € 91.080,00, ovvero 33 punti x € 6.000,00 x 46% (percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto alla danneggiata). Diversamente, quanto ai EL , e LA EN, non conviventi Parte_3 Parte_4 con la danneggiata, vanno riconosciuti a tale titolo, ad ognuno di essi: A) 15 punti per la relazione parentale, 6 punti per l'età del congiunto, 9 punti per l'età della danneggiata, pari a complessivi 30 punti;
B) detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari, in questo caso, 5 e quindi pari a 0,2, per un totale di 6 punti;
C) in questo caso di compresenza di madre e EL, a quest'ultimi può essere riconosciuto la componente di risarcimento relativa al c.d. danno morale soggettivo, dovendosi escludere il danno relazionale, in assenza di una effettiva prova del fatto che si sia verificato un concreto sconvolgimento della loro vita di relazione, di talchè in tal caso il valore del punto è di € 3.000,00, con conseguente quantificazione di tale voce di danno in € 8.280,00, ovvero 6 punti x € 3.000,00 x 46%. Infine, quanto a nonna convivente di , vanno riconosciuti: A) 20 punti Parte_5 Parte_1 per la relazione parentale, 1 punto per l'età del congiunto, 9 punti per l'età della danneggiata, pari a complessivi 30 punti;
B) detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari, ovvero 0,2, per un totale di 6 punti;
C) in questo caso il valore del punto è di € 6.000,00, di talchè tale voce di danno va quantificata in € 16.560,00, ovvero 6 punti x € 6.000,00 x 46%. Quanto al danno patrimoniale preme evidenziare che sia la madre, la nonna e i EL hanno conferito mandato in data 13.03.2015 (v. doc. 30) parte attrice) alla società (già Controparte_12 Giesse Gestione Sinistri S.r.l. per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale, grazie alla quale gli stessi hanno percepito gli acconti (v. supra), sostenendo gli esborsi di € 3.660,00 per la fattura n. 1821/2018 e di € 610,00 per ciascuna delle fatture nn. 1822/2018, 1823/2018, 1824/2018 e 1825/2018 (doc. 76) parte attrice. In definitiva va riconosciuta a , a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € Parte_1 148.357,90, ovvero € 537.838,90, ivi compresa la personalizzazione, - € 389.481,00 corrisposta dalla compagnia assicurativa convenuta e trattenuta in acconto, somma che va devalutata dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT ed aumentata degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al giorno del saldo effettivo, nonché, a titolo di danno patrimoniale, la somma di € 74.429,71, di cui € 20.924,29 per spese mediche (v. pag. 60 C.T.U.,
pagina 15 di 17 €800,00 per spese future per terapie riabilitative (v. pag. 60 C.T.U.), € 47.516, 68 per spese per attività stragiudiziale (v. docc. 68-69-69 bis parte attrice), €316,74 per tasse universitarie (v. doc. 70 parte attrice) ed € 5.502,00 per spese di C.T.P. (v. docc. 8085 parte attrice), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dei singoli esborsi al saldo effettivo. Va ulteriormente riconosciuto a , a titolo di lucro cessante, l'importo di € 1.185,761,99, Parte_1 CP_1 ovvero € 1.221.448,10 - € 35.686,11 per indennità erogate dall' (v.supra), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo. Quanto ai congiunti, vanno riconosciuti, a titolo di danno non patrimoniale, € 61.080,00 (€ 91.080,00 -
€ 30.000,00 corrisposti dalla compagnia assicuratrice) a , € 3.280,00 (€ 8.280,00 - Parte_2
€5.000,00 corrisposti dalla compagnia assicuratrice) a ciascuno dei EL , e EN Pt_3 Pt_4 ed € 11.560,00 (€ 16.560,00 - €5.000,00 corrisposti dalla compagnia assicuratrice) a Parte_5 nonna materna;
somme queste che vanno devalutate dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT ed aumentate degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino al giorno del saldo effettivo. Infine, quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto ai congiunti la somma complessiva di € 6.100,00 per esborsi sostenuti per l'attività stragiudiziale svolta dall'allora Giesse Gestione Sinistri S.r.l. (v. docc. 30) e 76) parte attrice), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, e di C.T.U. medico legale seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il tribunale di Trento così provvede:
-dichiara la contumacia della convenuta;
CP_2
-accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nato il [...] e deceduto il Persona_2
04.05.2014, conducente e proprietario del motociclo Ducati Monster 695 tg. CY 56632, nella causazione del sinistro stradale verificatosi nel Comune di Dro (TN) in data 04.05.2014, a seguito del quale , trasportata a bordo di detto motociclo, riportava lesioni gravissime;
Parte_1
-condanna, in solido tra loro, le convenute in qualità di erede di e CP_2 Persona_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma di € 148.357,90, a titolo di danno non patrimoniale, somma che Parte_1 va devalutata dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT ed aumentata degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al giorno del saldo effettivo;
nonché, a titolo di danno patrimoniale, al pagamento in favore di , della somma Parte_1 di € 74.429,71, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo, e della somma di € 1.185.761,99, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
-condanna, in solido tra loro, le convenute in qualità di erede di e CP_2 Persona_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore degli attori , , , LA EN e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
– congiunti della vittima primaria del sinistro – a titolo di danno non patrimoniale, delle somme,
[...] rispettivamente, di € 61.080,00, € 3.280,00 per ciascuno dei EL ed € 11.560,00, somme queste che vanno devalutate dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT ed aumentate degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino al giorno del saldo pagina 16 di 17 effettivo, nonché al pagamento, in favore degli stessi, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 6.100,00 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli esborsi al saldo effettivo;
-condanna, in solido tra loro, le convenute e in persona del CP_2 Controparte_1 legale rappresentante pro – tempore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli attori, che liquida, in favore dell'avv. Marco Impelluso dichiaratosi antistatario, in complessivi € 14.445,00, di cui
€ 13.900,00 per compensi professionali (€ 2.500,00 per fase di studio, € 1.600,00 per fase introduttiva,
€ 5.600,00 per fase istruttoria ed € 4.200,00 per fase decisionale) ed € 545,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-pone definitivamente a carico delle convenute, in solido, le spese della C.T.U. medico – legale. Trento, 09.09.2025 Dott. M. Morandini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. nata il [...] OG TA (VR) e residente in [...], (C.F. ) nata il 26 Parte_2 C.F._2 novembre 1958 a OG TA (VR) e residente in [...], Parte_3
(C.F. ) nato il [...] a [...] e residente in [...], (C.F. ) nata il 18 agosto Parte_4 C.F._4 1981 a OG TA (VR) e residente in [...], LA EN (C.F. ) nata il [...] a [...] e residente in [...], (C.F. ) nata il [...] Parte_5 C.F._6 a Orgiano (VI) e residente in [...], rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Marco C.M. Impelluso del Foro di Milano (C.F.
) e Lorenza Gnes del Foro di Trento (C.F. ; presso il cui C.F._7 C.F._8 studio in Trento – Via Grazioli n. 7, eleggono domicilio, giuste procure poste a margine dell'atto di citazione;
ATTORI CONTRO (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile dd. 20.05.2021 Notaio di Trieste, Persona_1 n. 99388/17609 Rep./Racc. in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Tito Boscarolli (C.F.
) di Bolzano, ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Vittorio Cristanelli (C.F. C.F._9
) in Trento – Via Filippo Serafini n. 9; C.F._10 CONVENUTA E
(C.F. ) nata il [...] a [...], residente CP_2 C.F._11 in 37040 – IM (VR) Via Castellario, 981; CONVENUTA CONTUMACE IN PUNTO: accertamento responsabilità sinistro stradale e risarcimento danni. CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
pagina 1 di 17 In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor Per_2
nato a [...] il [...] e deceduto il 4 maggio 2014 – conducente e
[...] proprietario del motoveicolo Ducati Monster 695, targato CY56632, assicurato per la RCA da CP_1 in forza di polizza n. 2738598/0100V01 – nel verificarsi del sinistro avvenuto il giorno 4 maggio
[...]
2014 sulla S.S. 45 bis, nel comune di Dro (TN), meglio descritto in narrativa, all'esito del quale l'attrice , terza trasportata a bordo dell'indicato motoveicolo, riportava lesioni Parte_1 gravissime;
conseguentemente e per l'effetto, condannare, in solido tra loro, la signora CP_2 (C.F. ) nata il [...] a [...], residente in [...], in qualità di erede del sig. e Persona_2 Controparte_1
(P.I ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore
[...] P.IVA_1 di ciascuno degli esponenti per i titoli meglio specificati in narrativa, di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, a qualsiasi titoli dagli stessi subiti e subendi a causa del predetto sinistro, ivi comprese le spese per l'assistenza stragiudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore al 2,7% o ad altro determinato di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
1.Prima del sinistro oggetto di causa frequentava la facoltà di Farmacia dell'Università Parte_1 di Padova (cfr. doc. 65);
2. Dell'anno 2004 e fino alla data del sinistro oggetto di causa era tesserata con la Parte_1 società polisportiva Gemina e praticava attività sportiva giocando nella squadra di pallavolo (cfr. doc. 23);
7.In seguito al sinistro per cui è lite impiega il doppio del tempo rispetto al periodo Parte_1 antecedente al sinistro per lo svolgimento di attività come lavarsi, vestirsi, truccarsi, rispondere ai messaggi con il cellulare etc;
8) In seguito al sinistro per cui è causa ha manifestato demotivazione o disinteresse nei Parte_1 confronti delle attività quotidiane;
9.In seguito al sinistro per cui è causa ha ridotto la propria vita sociale;
Parte_1
10. dal sinistro per cui è lite manifesta preoccupazione per il suo futuro rispetto al quale Parte_1 ha cessato ogni progettualità;
11.in seguito al sinistro per cui è lite ha ridotto i rapporti sociali con terze persone Parte_1 ponendosi in una condizione di auto-isolamento, anche rispetto ai familiari conviventi, ma soprattutto nei confronti di amici, parenti e conoscenti;
si indicano quali testi su tutti i precedenti capitoli:
, Via Don Giuseppe Chiminano n. 222, 37040 – Veronella (VR); Testimone_1
Via Stazione n. 2279, 37040 – IM (VR); CP_3
, Via Libertà n. 6, 37040 – Veronella (VR); Controparte_4
, Via Stazione n. 2279, 37040 – IM (VR). Controparte_5 CONCLUSIONI DDELLA CONVENUTA Nel Merito: 1)accertare e liquidare i danni effettivamente e concretamente subiti da in conseguenza Parte_1 dell'incidente dd. 04.05.2014; dato atto che ha versato ante causam a Controparte_1 pagina 2 di 17 l'importo di Euro 389.481,00, accettato a titolo di acconto, respingere ogni maggiore Parte_1 pretesa nei confronti dei convenuti, perché infondata in fatto e in diritto;
spese di lite all'esito. 2)accertare e liquidare i danni effettivamente subiti da , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
LA EN e in conseguenza dell'incidente dd. 04.05.2014 occorso a
[...] Parte_5
; dato atto che ha versato ante causam a Parte_1 Controparte_1 Parte_2 l'importo di Euro 30.000, e a , , LA EN e Controparte_6 Parte_4 Parte_5 l'importo di Euro 5.000,00, ciascuno, accettati a titolo d'acconto, respingere ogni maggiore pretesa nei confronti dei convenuti, perché infondata in fatto e in diritto;
spese di lite all'esito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione dd. 07.06.2021, ritualmente notificato il 15.06.2021, , Parte_1 Parte_2
, , LA EN e convenivano in
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 giudizio e , chiedendo accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_1 CP_2 responsabilità di – nato a [...] il [...] e deceduto il 04.05.2014 Persona_2
– conducente e proprietario del motoveicolo Ducati Monster 695 tg. CY 56632, assicurato per la R.C.A. da – nella causazione del sinistro verificatosi il 04.05.2014 sulla S.S. 45 bis nel Controparte_1
Comune di Dro (TN), all'esito del quale riportava lesioni gravissime;
per l'effetto Parte_1 condannare, in solido tra loro, in qualità di erede di e CP_2 Persona_2 [...] al risarcimento, in favore di ciascuno attore, di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali, diretti ed indiretti, a qualsiasi titolo dagli stessi subiti e subendi a causa del sinistro anzidetto, ivi comprese le spese per l'assistenza stragiudiziale, oltre alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi al tasso annuo non inferiore al 2,7% o ad altro determinato di giustizia;
spese di giudizio rifuse, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Marco Impelluso. Esponevano in particolare gli attori a sostegno delle domande anzidette: 1) che alle ore 14,30 dd. 04.05.2014 si trovava a bordo, in qualità di terza trasportata, del motoveicolo Ducati Parte_1
Monster tg. CY 56632, assicurato per la R.C.A. da e condotto dal proprietario Controparte_7 Per_2
(v. docc. 5-7); 2) che quest'ultimo percorreva la S.S. 45 bis con direzione Trento, preceduto dal
[...] veicolo Toyota Avencis tg. BS 238 BK condotto da (v. docc. 5-7); 3) che l' Controparte_8 CP_8 giunto all'altezza del km. 123+300 ed azionato l'indicatore di direzione, rallentava per intraprendere una manovra di svolta a sinistra per accedere all'esercizio “Chiosco agli Ulivi” ivi presente (v. docc. 5- 7): 4) che il a causa dell'eccessiva velocità, dopo aver posto in essere un vano tentativo di CP_2 frenata, tamponava violentemente l'autovettura che lo precedeva (v. docc. 5-7); 5) che a seguito dell'impatto la rimaneva incastrata con gli arti inferiori nel lunotto posteriore dell'autovettura, Pt_1 mentre il dopo aver urtato contro la parte posteriore del veicolo, rovinava al suolo (v. docc. 5- CP_2
7); 6) che giungevano in loco gli Agenti della Polizia Municipale dell'Alto Garda e Ledro che provvedevano ad eseguire i rilievi di rito e ad assumere le dichiarazioni del conducente dell'autovettura, nonché il personale del 118 che elitrasportava il e la all'Ospedale CP_2 Pt_1 Santa Chiara di Trento;
7) che il procedimento penale iscritto a carico del veniva archiviato per CP_2 decesso del reo (v. docc.
6-6 bis); 8) che infatti a causa delle gravissime lesioni riportate il CP_2 decedeva nella stessa giornata, mentre la veniva ricoverata nel reparto di terapia intensiva di Pt_1 detto nosocomio con diagnosi di “politrauma con trauma cranico, femore destro, polso sinistro”, ove pagina 3 di 17 rimaneva degente sino al 22.05.2014 (v. doc. 8); 9) che durante la degenza la giovane veniva sottoposta il 05.05.2014 ad un intervento di sintesi della frattura scomposta del femore destro, il 07.05.2014 a craniotomia decompressiva fronto tempore parietale destra ed il 20.05.2014 ad ulteriore intervento per la frattura della base del I metacarpo della mano sinistra (v. doc. 8); 10) che il 22.05.2014 veniva trasferita presso l' Controparte_9
, ove il 17.06.2024 veniva sottoposta ad intervento di
[...] riposizionamento di opercolo mediante riapertura del precedente lembo chirurgico (v. docc.
9-9 bis); 11) che successivamente alla dimissione da detta struttura ospedaliera in data 24.06.2014, l'attrice subiva tre ricoveri presso l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar per trattamenti riabilitativi delle funzioni cognitive con supporto psicologico, oltre a visite mediche specialistiche e di controllo, esami e trattamenti fisioterapici (v. docc. 10-26); 12) che nella relazione neuropsicologica dd. 22.04.2015 si leggeva: “il profilo neuropsicologico emerso evidenzia deficit a carico delle funzioni attentive ed esecutive con ricaduta delle funzioni mnesiche. Emerge tendenza all'inerzia verbale con mutismo e poca iniziativa verbale. Le difficoltà maggiori si rilevano a carico delle funzioni attentive con rallentamento generalizzato e latenza nella prontezza delle risposte. Si evidenzia una difficoltà nella programmazione e realizzazione delle attività …” (v. doc. 16); 13) che all'esito della visita cui la si era sottoposta in data 28.05.2016 lo specialista psichiatra dott. così concludeva: Pt_1 Per_3
“La signorina con riferimento al DSM 5° presenta un disturbo neuro cognitivo Parte_1 grave (Sindrome psicorganica grave con deterioramento importante nelle funzioni cognitive ed alterazioni profonde della personalità con apatia – trattasi di lesioni direttamente conseguenti alla grave e vasta ischemia cerebrale post-traumatico sofferta a seguito dell'incidente stradale del 04.05.2014 …” (v. doc. 27); 14) che la dott.ssa che aveva sottoposto a visita medico legale la giovane, Persona_4 accertava che “la sig.ra il giorno 04.05.2014 è stata coinvolta in un sinistro stradale, nel Parte_1 quale ha riportato un trauma cranico con trombosi dell'ACM dx in dissecazione dell'a. carotide interna bilaterale e frattura del femore destro … il trauma cranico ha comportato gravi lesioni con un rallentamento ideativo con tendenza all'inerzia, alterazione della motricità dell'arto superiore sinistro e della capacità deambulatoria. In buona sostanza siamo difronte a una sindrome psico organica grave conseguente a un insulto traumatico ischemico dell'emisfero destro. Oltre alla componente intellettiva e alla capacità deambulatoria compromesse, il quadro rappresentato dalla signora è Parte_1 dimostrativa di un evidente impossibilità di gestire la propria persona e di relazionarsi con il mondo esterno se non con la supervisione e aiuto dei familiari …”; 15) che in conclusione la dott.ssa Per_4 riteneva il danno biologico permanente non inferiore al 60% con sofferenza medio-elevata, mentre il danno biologico temporaneo veniva accertato nei seguenti termini: 10 mesi al 100% e 90 giorni al 75% con livello di sofferenza elevato;
16) che, infine, si era ritenuta preclusa la possibilità per la giovane di espletare attività lavorativo in rapporto con il suo percorso di studi, ovvero non avrebbe mai potuto svolgere l'attività di farmacista a causa delle menomazioni residuate (v. doc. 28). Riferivano altresì gli attori che in considerazione delle gravissime lesioni subite da Parte_1 conferivano incarico alla Giesse Gestione Sinistri S.r.l. al fine di ottenere in via stragiudiziale il risarcimento per i danni patiti (v. docc. 29-30); questa provvedeva ad inviare ai responsabili civili le costituzioni in mora (v. docc. 31-32), nonché la documentazione necessaria per il componimento della vertenza, con cui si evidenziava la necessità che la compagnia corrispondesse un acconto sul danno patito dalla vittima (v. docc. 33-47). pagina 4 di 17 Stante la palese responsabilità del proprio assicurato, corrispondeva, in Controparte_1 favore di , la complessiva somma di € 389.481,00 trattenuta in acconto (v. docc. 48-56), Parte_1 mentre riconosceva € 30.000,00 in favore della madre convivente ed € 5.000,00 ciascuno in favore dei tre EL (v. docc. 57-60); diversamente nulla veniva corrisposto in favore della nonna convivente. Sosteneva parte attrice che a dovevano riconoscersi sia il danno non patrimoniale, da Parte_1 liquidarsi nella misura massima prevista dalle Tabelle in uso avanti il Tribunale di Milano, da incrementarsi della personalizzazione in considerazione della perdita delle qualità della vita della vittima di gravissime lesioni personali, nonché il danno patrimoniale, sia come danno emergente che come lucro cessante. Sotto il primo profilo, da intendersi quali diminuzioni patrimoniali conseguenti direttamente dall'illecito incidenti su utilità e beni già presente nel patrimonio del danneggiato, dovevano riconoscersi a : 1) le spese mediche sostenute a seguito del sinistro per visite, esami, Parte_1 terapie riabilitative, cure farmaceutiche e pareri medici legali per complessivi € 20.872,94 (v. docc. 66- 67); 2) le spese future per terapie riabilitative, così come indicato dalla dott.ssa (v. doc. 28); 3) le Per_4 spese di assistenza stragiudiziale fornita dalla società Giesse Gestione Sinistri S.r.l. al fine di addivenire ad una bonaria definizione della vertenza, come si evinceva dalle comunicazioni prodotte (v. docc. 31- 47), grazie alle quali aveva percepito l'acconto anzidetto, a fronte del quale la società Parte_1 aveva emesso le fatture n. 1078/2015 per € 12.200,00, n. 1820/2018 per € 24.085,24 e n. 3762/2018 per
€ 11.231,44 (v. docc. 68, 69 e 69 bis); 4) le spese per le tasse universitarie, pari a complessivi € 316,74 (v. doc. 70), in quanto la giovane, iscritta al primo anno della facoltà di Farmacia presso l'Università di Padova, era stata costretta ad interrompere gli studi a causa dei postumi del sinistro. Quanto al lucro cessante, inteso quale incremento patrimoniale che il danneggiato avrebbe potuto conseguire in assenza del fatto illecito, evidenziava parte attrice che per quanto accertato dalla dott.ssa
, la giovane a causa delle conseguenze di danno riportate nel sinistro aveva perso totalmente la Per_4 capacità lavorativa connessa al percorso di studi iniziato, risultando possibile per la stessa intraprendere attività lavorativa solo ed esclusivamente in percorsi SIL, ovvero percorsi protetti a carico del S.S.N. (v.doc. 28). Al fine del calcolo di tale posta risarcitoria riteneva parte attrice utilizzabile il criterio residuale individuato dall'art. 137 Cod. Ass., ponendo quindi alla base dello stesso un reddito del valore pari al triplo della pensione sociale, quantomeno da raddoppiarsi in considerazione dei verosimili incrementi futuri;
a tal scopo parte attrice rammentava che tale reddito figurativo doveva essere moltiplicato per il coefficiente tabellare di capitalizzazione previsto dalle tavole di mortalità (v. doc. 71) pari a 34,9849. Inoltre doveva riconoscersi alla danneggiata il danno da perdita di chance, da intendersi “non come mancato conseguimento di un risultato probabile, una come mera perdita della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante …”, stante la totale perdita della capacità lavorativa in relazione al percorso di studi intrapreso (v. doc. 28) – relazione dott. ). Per_5
Riconosceva altresì parte attrice che quanto dovuto dalla responsabile civile del sinistro e dalla compagnia assicuratrice per la doveva essere decurtato degli importi erogati dall' a Pt_6 CP_10 titolo di natura di indennizzo provvisorio per la perdita della capacità lavorativa, essendo stata dichiarata invalida civile, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con Parte_1 necessità di assistenza continua (v. docc. 72-75).
pagina 5 di 17 Infine, formulava parte attrice domanda risarcitoria in ragione dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dai familiari della vittima primaria stante la lesione del rapporto parentale. Rammentava la deducente, sotto il primo profilo, che “la sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona ferita in modo non lieve costituisce un danno non patrimoniale risarcibile, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., Sentenza n. 9556 del 01/07/2002)” (v. Cass. n. 17058/2017), facendo presente, sotto il profilo probatorio, la necessità di ricorrere alle prove critiche, tra cui la presunzione. Quanto al danno patrimoniale patito dai congiunti della vittima primaria, evidenziava parte attrice che a seguito del conferimento del mandato a Giesse Gestione Sinistri S.r.l. per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale prestata (v. docc. 30, 32-47), la madre ed i tre EL di avevano percepito gli Pt_1 acconti anzidetti, a fronte dei quali Giesse Gestione Sinistri S.r.l. aveva emesso le fatture n. 1821/2018 per € 3.660,00 e nn. 1822, 1823, 1824 e 1825 del 2018 per € 610,00 ciascuna (v.doc. 76). Costituitosi con comparsa dd. 04.11.2021 la convenuta nel precisare “che Controparte_1 non vi è contestazione sulla responsabilità, anche in considerazione del fatto che l'attrice Parte_1 era trasportata sul veicolo assicurato e che la contestazione si limita all'aspetto del quantum debeatur”, chiedeva accertare e liquidare i danni effettivamente subiti: A) da in conseguenza del Parte_1 sinistro stradale dd. 04.05.2014;
considerato che
la convenuta aveva versato ante causam all'attrice l'importo di € 389.481,00, accettato a titolo di acconto, respingere ogni maggiore pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
B) da , , , Parte_2 Parte_7 Parte_3 Parte_4
LA EN e in conseguenza del sinistro stradale dd. 04.05.2014 occorso
[...] Parte_5
a ; considerato che la convenuta aveva versato ante causam a Parte_1 Parte_2
l'importo di € 30.000,00, a , , LA EN e Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'importo di € 5.000,00 ciascuno, accettati a titolo di acconto, respingere ogni maggiore pretesa;
spese di lite all'esito. La convenuta , ancorchè le fosse stato ritualmente notificato l'atto di citazione in data CP_2
15.06.2021, non provvedeva a costituirsi, di talchè ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza dd. 10.11.2021. A seguito dell'ordinanza istruttoria dd. 05.04.2022, venivano assunti all'udienza dd. 17.10.2022 n. 3 testi di parte attrice. Con ordinanza dd. 21.10.2022 il G.I. ammetteva la C.T.U. medico – legale dedotta dalle parti e, per l'effetto, nominava quale C.T.U., il dott. , a cui poneva i quesiti ivi formulati, nonchè Persona_6 ordinava ex art. 213 cpc all' – Sede di di fornire informazioni aggiornate sulle CP_10 CP_9 prestazioni erogate ed erogande a in conseguenza del sinistro stradale occorso il Parte_1
04.05.2014 e di produrre documentazione aggiornata in relazione all'invalidità civile riconosciuta alla stessa. Con ordinanza dd. 02.11.2023 il G.I., nel rigettare la richiesta di ordine di esibizione nei confronti dell' formulata dalla convenuta all'udienza dd. 18.10.2023, ritenuta la causa matura per la CP_10 decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Con istanza dd. 10.11.2023 i procuratori della convenuta chiedevano che, Controparte_1 previa revoca dell'ordinanza anzidetta, il G.I. disponesse: A) nei confronti di l'esibizione Parte_1 pagina 6 di 17 delle buste paga e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla data dell'assunzione (v. pag. 54 C.T.U.) alla data dell'istanza; B) nei confronti dell' l'esibizione e/o la produzione di un CP_10 prospetto aggiornato relativo all'ammontare delle prestazioni erogate ed erogande a a Parte_1 seguito del sinistro per cui è causa. Con ordinanza dd. 14.12.2023 il G.I., nell'accogliere l'istanza anzidetta ordinava a e Parte_1 all' l'esibizione della documentazione di cui sopra. CP_10
Con pec dd. 10.01.2024 l' di trasmetteva la documentazione Controparte_11 CP_9 richiesta. Con ordinanza dd. 27.02.2024 il G.I., nel rigettare le richieste istruttorie formulate da parte attrice, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 22.01.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, le domande attoree vanno accolte nei termini di seguito esposti. In particolare, fermo restando che la convenuta non ha formulato alcuna Controparte_1 contestazione in punto an (v. pagg.
2-3 comparsa di costituzione dd. 04.11.2021), ovvero in ordine alla dinamica del sinistro ed alla responsabilità del conducente del motociclo assicurato con la stessa per la R.C.A., preme evidenziare che il giudizio de quo ha ad oggetto l'accertamento delle singole voci di danno, patrimoniale e non, patite dalla vittima primaria e dai prossimi congiunti, nonché Parte_1 la loro quantificazione. Orbene, quanto al danno biologico patito dalla prima vale richiamare la C.T.U. medico – legale dd. 06.12.2023 redatta dal nominato dott. , il quale ha ritenuto che le lesioni patite dalla Persona_6 giovane, causalmente riconducibili al sinistro dd. 04.05.2014, sono consistite in: A) trauma cranico complicatosi con ischemia fronto – temporo – parietale destra da trombosi dell'arteria cerebrale media di destra a seguito dissecazione post - traumatica delle carotidi interne;
B) frattura scomposta del terzo prossimale del femore destro;
C) frattura scomposta base I° metacarpo e frattura composta della base della I falange della mano sinistra. Inoltre il C.T.U. ha accertato la presenza, all'atto della visita medica, dei seguenti postumi fisici e psichici delle lesioni anzidette: A) disturbo neurocognitivo (rallentamento ideo – motorio e dell'eloquio, lacune mnesiche, tratti apatici, scarsa consapevolezza del proprio stato di salute) di grado medio associato a sfumato deficit di forza dell'emisoma di sinistra per ampio esito cortico – sottocorticale fronto – temporale – insulare a destra a seguito di trombosi dell'arteria cerebrale media omolaterale conseguente a dissecazione post – traumatica delle carotidi interne;
B) lieve impaccio deambulatorio con riduzione dei movimenti dell'articolazione coxo – femorale destra ai gradi massimi in soggetto con postumi di frattura scomposta del terzo prossimale del femore destro e favorendo esiti di frattura scomposta alla base I metacarpo e alla base della I falange della mano sinistra. Nel ritenere tali postumi del tutto compatibili con le conseguenze di danno riportate a seguito del sinistro e la loro successiva evoluzione, l'ausiliario del giudice ha accertato nei confronti dell'esaminanda: A) un danno biologico pari al 46%; B) un'inabilità temporanea totale al 100% pari a 120 giorni;
C) un'inabilità temporanea totale al 75% pari a 120 giorni;
D) un'inabilità temporanea pagina 7 di 17 totale al 50% pari a 240 giorni;
E) un grado di sofferenza psicofisica in relazione all'inabilità temporanea di grado 5 (in una scala da 1- lieve a 5 – elevato); F) un grado di sofferenza psicofisica in relazione alle lesioni permanenti di grado 4 (in una scala da 1 – lieve a 5 – elevato); 6) un'inabilità lavorativa temporanea specifica totale (al 100%) pari a 10 mesi;
11) una riduzione permanente della capacità di lavoro specifico pari al 60%, anche in termini di chances e di maggior usura. Pertanto, applicando i criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024 il danno non patrimoniale sofferto da n. 01.08.1994 e quindi avente alla data del sinistro Parte_1
(04.05.2014) l'età di anni 19, va liquidato come segue: I.P. biologica 46% € 434.686,00 I.T.T. gg. 120 x € 115,00 al giorno € 13.800,00 I.T.P. gg. 120 al 75% € 10.350,00 I.T.P. gg. 240 al 50% € 13.800,00 Pari a complessivi € 472.636,00. Quanto alla personalizzazione vale richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte con ord. n. 7513/2018, secondo cui “in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giuridici di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed effetti peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Preme sottolineare altresì che nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale”, l'Osservatorio ha espressamente previsto la possibilità per il giudice di riconoscere l'aumento per personalizzazione “laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche i via presuntiva) dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomo – funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali;
lesione a “dito del pianista dilettante”), sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino;
specifica penosità delle modalità del fatto lesivo)” (v. pag. 5). Orbene, alla luce dei criteri sopra menzionati sussistono nella fattispecie in esame i presupposti per riconoscere alla la personalizzazione del danno biologico, con conseguente incremento del Pt_1 risarcimento dell'invalidità permanente nella misura del 15%, rispetto a quella massima del 25%, pari ad € 65.202,90. In tal senso non possono non valorizzarsi le seguenti circostanze: 1) la gravità della sofferenza patita dalla giovane donna, costretta a sottoporsi a molteplici ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici;
2) la dolorosità delle lesioni e la penosità dei postumi;
3) la giovanissima età della vittima, la quale si è trovata nell'impossibilità di gestire la propria persona e di relazionarsi con il mondo esterno, se non con l'aiuto dei familiari;
4) l'impossibilità di proseguire gli studi universitari e quindi di svolgere l'attività professionale di erborista, come desiderato;
5) il decesso nel sinistro di conducente del Persona_2 motociclo, suo compagno di vita. Tuttavia, tale quadro complessivo delle condizioni di vita della danneggiata non è tale da giustificare il riconoscimento della personalizzazione nella misura massima del 25%, laddove si consideri che le condizioni di salute e di vita della giovane hanno subito progressivamente un'evoluzione positiva, pagina 8 di 17 laddove si consideri: A) che la giovane ha intrapreso attività lavorativa impiegatizia per 25 ore settimanali già a far data dall'anno 2018, come emerso in sede di C.T.U. e comprovato dalle dichiarazioni dei redditi prodotti dall'attrice su richiesta della convenuta;
B) che l' il quale ha CP_10 erogato prestazioni a titolo di pensione di invalidità civile ed accompagnamento dall'agosto 2016, a seguito della revisione dd. 13.11.2020 non solo ha cessato ogni erogazione ma altresì ha recuperato ratei di pensione indebitamente percepiti;
C) che nell'elaborato peritale definitivo il C.T.U., nel prendere posizione in ordine alle osservazioni formulate dal C.T.P. attoreo, ha ritenuto che non era definitivamente preclusa la ripresa degli studi universitari, richiamando il contenuto della relazione neuropsicologica dd. 22.04.2015 (v. doc. 16) parte attrice); D) che la risulta risiedere in Pt_1
IM (VR) – via Stazione n. 2279 e, quindi, non più unitamente alla madre – la Parte_2 quale vive nello stesso centro in via Stazione n 2264 -, ma insieme alla minore n. Persona_7
03.03.2022, verosimilmente figlia di , risultando la minore familiare a carico nelle Parte_1 dichiarazioni dei redditi prodotte. A ciò si aggiunga che ancorchè il C.T.U. abbia accertato la perdita dei requisiti per l'indennità della guida degli autoveicoli (v. pag. 60 C.T.U.), lo stesso non ha accertato che non possa conseguirla, seppure con limitazioni, avendo affermato che “La perizianda non risulta attualmente in possesso di patente di guida per autoveicoli;
il campo visivo del 12.09.2016 non evidenzia difetti centrali incompatibili con la guida;
non risultano allegate agli atti valutazioni di definitiva inidoneità alla guida espressa da parte della competente commissione medica locale di primo grado e/o commissione ricorsi presso F.F.S.S; qualora anche in esame del campo visivo (secondo Estermann binoculare) confermasse l'assenza di difetti visivi nei gradi centrali non si esclude che l'esaminanda possa conseguire una patente di guida dopo valutazione presso le predette commissioni mediche eventualmente con limitazioni (ad esempio permesso di guida esclusivamente in orario diurno e/o per un raggio massimo di 20 km dal domicilio) come spesso avviene nel caso di alcuni soggetti anziani con deficit mnesici”. Quanto ai danni patrimoniali patiti dall'attrice a seguito del fatto illecito per cui è causa, essi vanno riconosciuti sotto il profilo del danno emergente, inteso come ogni dimensione patrimoniale determinata dall'illecito incidente su utilità e beni già presenti nel patrimonio del danneggiato. Orbene, a tal riguardo vanno riconosciute a : A) le spese mediche sostenute a seguito del Parte_1 sinistro per visite, esami, terapie riabilitative, cure farmaceutiche a pareri medico legali (v. docc. 66-67 parte attrice), ritenute congrue dal C.T.U. nella misura di € 20.294,29 (v. pag. 60 C.T.U.); B) le spese future per terapie riabilitative nei termini indicati da C.T.U., secondo cui “Considerato che il fatto per cui è causa è avvenuto il 04.05.2014 e pur ritenendo conclusi i trattamenti (neuropsicologici) di stimolazione neuro cognitiva, si reputano verosimilmente ancora necessari 2 cicli annui di fisioterapia (terapia occupazionale per un massimo di due anni. Il primo di questi cicli sarà usufruibile a carico del servizio sanitario nazionale o regionale, l'altro ciclo potrà essere godibile in regime di cure private con un costo stimato di euro 400,00 annue (comunque per un massimo di due anni)” (v. pag. 60 C.T.U.); C) le spese di assistenza stragiudiziale fornita dalla società (già Giesse Controparte_12
Gestione Sinistri S.r.l.) per lo svolgimento della relativa attività, volta ad addivenire ad una definizione bonaria della vertenza (v. docc. 29, 31-37 parte attrice), grazie alla quale la ha percepito Pt_1
l'acconto di € 389.481,00, a fronte del quale la società ha emesso le fatture n. 1078/2015 per € 12.200,00, n. 1820/2018 per € 25.075,24 e n. 3762/2018 per € 11.231,44 (v. docc. 68, 69 e 69 bis parte attrice). Circa la natura emergente di tali spese vale richiamare la sent. n. 16990/2017 delle Sezioni pagina 9 di 17 Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “Ritengono queste sezioni unite di dover ribadire, in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010) anche recentissima (Cass. n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre- contenziosa. L'utilità di tale esborso ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, alla pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”; D) le spese per le tasse universitarie, pari a complessivi € 316,74 (v. doc.70), in quanto risultava iscritta al primo anno della facoltà Parte_1 di Farmacia presso l'università di Padova ed a causa dei postumi del sinistri si era travata nell'impossibilità di proseguire gli studi;
E) le spese sostenute nel corso del giudizio per l'assistenza dei C.T.P. alle operazioni peritali, pari a complessivi € 5.502,00, come da fatture e distinte di bonifico prodotte con nota di deposito dd.20.10.2023 sub docc. 80-85 parte attrice. Parimenti va riconosciuto a il danno patrimoniale da lucro cessante, stante Parte_1 l'impossibilità della stessa di svolgere l'attività lavorativa di erborista per la quale aveva intrapreso gli studi universitari. In particolare preme evidenziare a tal riguardo che a causa delle lesioni riportate nel sinistro il C.T.U. ha accertato nei confronti di : 1) un'inabilità lavorativa temporanea specifica totale (al Parte_1
100%) pari a 10 mesi;
2) un'inabilità lavorativa temporanea specifica parziale (al 75%) pari a 3 mesi;
3) una riduzione permanente della capacità di lavoro specifica pari al 60% anche in termini di perdita di chance e di maggior usura. Ne consegue che a causa del sinistro, la giovane potrà svolgere attività lavorativa solo ed esclusivamente in percorsi S.I.L., ovvero in percorsi protetti a carico del S.S.N., come di fatto è avvenuto (v. docc. 86-97 parte attrice). La perdita della capacità lavorativa, conseguente alla menomazione psico-fisica subita, deve essere oggetto di ristoro unitamente al danno non patrimoniale (v. Cass. n. 26081/2005), sostanziandosi in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile connesso all'illecito. Ai fini del computo di tale posta risarcitori giova rammentare che la Suprema Corte con sent. n. 29936/2024, nel ribadire i criteri di applicazione del triplo della pensione sociale (v. Cass. n. 2463/2020 e 8896/2016), ha affermato che “l'art. 4 D.L. 857/76 (oggi trasfuso, con modifiche che non vengono qui in rilievo, nell'art. 137 cad. ass.) è norma residuale”, che si applica solo quando a) la vittima non ha un reddito;
b) la vittima ha un reddito saltuario o così modesto da essere insufficiente ai suoi bisogni. Se la vittima un reddito l'abbia, ma non sappia provarne l'ammontare, non può invocare l'art. 4 D.L. 857/76 (in questo senso: Cass. Civ. 13 febbraio 2020 n. 3541, 12 ottobre 2018 n. 25370 e 4 maggio 2016 n. 8896)”. pagina 10 di 17 Si noti che già Cass. n. 14278/2011 aveva riconosciuto che anche un soggetto vittima di un sinistro stradale, nella condizione di impossibilità di provare lo svolgimento di attività lavorativa o comunque di un reddito (studente, disoccupato, cassa integrato ecc.) aveva ugualmente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, sia sotto l'aspetto del danno emergente che di quello del lucro cessante, quali dirette conseguenze del fatto illecito. Pertanto, in applicazione del criterio residuale, individuato dall'art. 137 Cod. Ass., va posto alla base del calcolo il reddito figurativo pari al triplo della pensione sociale, risultando l'attrice all'epoca dei fatti studentessa, ovvero € 5.818,93 (pensione sociale per l'anno 2014) x 3 = € 17.456,79 x 34,9849 (coefficiente tabellare di capitalizzazione previsto dalle tavole di mortalità per un soggetto di 19 anni – doc. 79) parte attrice) = € 610,724,05; detto importo, considerato che il reddito da lavoro raddoppia ogni vent'anni e che la vittima, avente all'epoca del sinistro solo 19 anni, avrebbe svolto attività lavorativa per almeno 40 anni, va quantomeno raddoppiato, dovendosi tener conto dei verosimili incrementi futuri;
di talché va riconosciuto alla giovane, a titolo di lucro cessante, l'importo di € 1.221.448,10. Quanto a tale voce di danno, si noti che la compagnia assicuratrice convenuta, lungi del contestare la debenza della stessa, si è limitata ad affermare in sede di comparsa conclusionale dd. 24.03.2025 (v. pag. 6) che “quale che sia il metodo di calcolo del danno da lucro cessante, esso dovrà essere calcolato come danno differenziale, tenendo “conto del reddito da attività lavorativa percepito”. Ed in effetti parte attrice, nell'evidenziare che con pec ed. 10.01.2024 inviata a presto ufficio a seguito CP_1 di ordine di esibizione ex art. 213 cpc disposto dal G.I. nel corso del giudizio l' ha comunicato che a è stata riconosciuta pensione di invalidità civile ed indennità di accompagnamento Parte_1 con decorrenza agosto 2014, dal 01.08.2016 la sola pensione di invalidità e non l'indennità di accompagnamento, mentre a seguito di revisione dd. 13.11.2020, le prestazioni economiche erano state interamente revocate per riconoscimento di invalidità inferiore al 74%, ha riconosciuto che l'importo complessivo erogato dall'Istituto, pari ad € 35.686,11 – avente natura di indennizzo provvisorio per la perdita delle capacità lavorativa – va sottratto dal maggior danno patrimoniale, liquidato mediante i parametri di cui all'art. 137 Cod. Ass. (v. pagg. 28-29 comp. Concl. dd. 24.03.2025). Sul punto giova rammentare che “dall'ammontare del risarcimento danni dovuto al danneggiato, anche CP_1 in seguito ad un incidente, va detratto quanto ricevuto dallo stesso dall' a titolo di indennità di accompagnamento e/o di pensione di invalidità civile … il danneggiato non può cumulare per lo stesso danno l'indennizzo ricevuto dall'assicurazione sociale con l'intero importo del risarcimento danno dovutogli dal responsabile perché in tal caso riceverebbe due volte la riparazione del medesimo pregiudizio;
ma ciò non gli impedisce di poter agire per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato” (v. Cass. ord. n. 16580/2019). Negli stessi termine Cass. n. 526/2020, secondo cui “Se una persona rimasta gravemente macrolesa dopo un incidente stradale ha ricevuto delle provvidenze pubbliche, come l'indennità di accompagnamento od eventuali benefici per l'assistenza domiciliare, all'atto della liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione della controparte vanno sottratti dal credito risarcitorio o restituiti”. Diversamente nulla va riconosciuto a titolo di perdita di chances (v.pagg. 30-32 atto di citazione e pagg. 27-28 comp. Concl. dd. 24.03.2025), inteso quale voce di danno conseguente alla preclusione per della possibilità di intraprendere l'attività lavorativa, costituente lo sbocco naturale del Parte_1 pagina 11 di 17 suo percorso di studio, con conseguente progressione di carriera e quindi di retribuzione, e ciò in quanto coinvolge aspetti già considerati nella determinazione del danno alla capacità lavorativa. Con conseguente inaccettabile duplicazione risarcitoria. Sul punto appare bastevole rammentare che, “Un danno da perdita di chance è ovviamente alternativo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita del reddito. Se c'è l'uno non può esserci l'altro, e viceversa. Delle due, infatti l'una: o la vittima dimostra di aver perduto un reddito che verosimilmente avrebbe realizzato, ed allora le può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance. Nel nostro caso il Tribunale ha liquidato alla vittima il risarcimento del danno patrimoniale da perdita dei redditi futuri, e dunque correttamente non ha preso in esame l'ipotesi della perdita di chance. Se si sommasse questo risarcimento a quello del lucro cessante si realizzerebbe una duplicazione risarcitoria, e la vittima verrebbe addirittura a trovarsi in una situazione patrimonialmente più favorevole di quella in cui si sarebbe trovata se fosse rimasta sana” (v. Cass. n. 20360/2016). Quanto ai danni patrimoniali e non riflessi patiti dai congiunti, in conseguenza delle gravissime lesioni riportate da , si rileva che essi, pur trovando la loro origine in un evento che ha colpito la Parte_1 vittima principale, si produce nella sfera giuridica delle cosiddette vittime secondarie, le quali acquisiscono il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio iure proprio (v. Cass. S.U. nn. 26972/2008 e 9556/2002). In altri termini la risarcibilità del danno assume rilevanza non solo nell'ambito del rapporto autore/vittima, ma altresì nei confronti del terzo che subisce la violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, ovvero quello dell'integrità delle relazioni familiari ed. in particolare, quello alla conservazione di un legame di solidarietà, che si fonda su una comunione di vita e di affetti (v. Cass. n. 758/2016 e 22909/2012). Più recentemente la suprema corte con ord. n. 7748/2020 ha precisato che il danno patito dai congiunti, a causa delle lesioni riportate da un congiunto per fatto illecito altrui, è un danno diretto, non riflesso, in quanto costituente la diretta conseguenza della lesione patita dal loro parente. Nella stessa ordinanza la Suprema Corte ha affermato che “Il rapporto di stretta parentela intercorrente tra la cosiddetta vittima primaria e le vittime secondarie (i congiunti) fa presumere, in base all'id quod plerumque accidit – ossia ciò che solitamente accade – che genitori e EL soffrano per le gravi lesioni permanenti riportate dal congiunto. Tali sofferenze non devono necessariamente tradursi in uno “sconvolgimento delle abitudini di vita”, in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita”. Con specifico riferimento, quindi, al danno non patrimoniale, fermo restando che “La sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona ferita in modo non lieve costituisce un danno non patrimoniale risarcibile” (v. Cass. n. 17058/2017), quanto alla prova della sussistenza di tale danno, la Corte ha affermato la necessità di ricorrere alle prove critiche, tra cui la presunzione, in quanto “Un pregiudizio di questo tipo, consistendo in un moto dell'animo, ben difficilmente potrà essere provato in concreto con le prove c.d. storiche, per l'ovvia ragione che solo in interiore homine habitat veritas. L'esistenza pagina 12 di 17 del danno in esame, pertanto, di norma non potrà che avvenire con ricorso alle c.d. prove critiche, prima fra tutte la prova presuntiva (art. 2727 c.c.)”. Circa l'utilizzo della prova presuntiva afferma la Suprema Corte che “Il ricorso alla prova presuntiva per dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale consistito nella sofferenza interiore non può certo ridursi ad un acritico automatismo, per cui provata l'esistenza della lesione personale, se ne debba inferire automaticamente l'esistenza di un danno morale in capo ai prossimi congiunti della vittima primaria. Tuttavia, se da un lato la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa deve pur sempre essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. La prova presuntiva, infatti, in null'altro consiste se non in un ragionamento logico – deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignorati. Pertanto, quando i fatti noti sono ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, quel ragionamento il giudice deve comunque farlo: vuoi per trovare la prova che cerca;
vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non consentono di risalire al fatto ignorato”. Detta pronuncia individua quali fatti il giudice di merito debba valutare per trarre le debite conclusioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.: 1) l'età della vittima;
2) la gravità delle lesioni patite dalla vittima;
3) la durata del periodo di invalidità temporanea;
4) la convivenza. Orbene, se sulle prime tre circostanze vale richiamare quanto ampiamente esposto in precedenza, sulla convivenza e sul solido e duraturo rapporto affettivo esistente tra la vittima primaria ed gli stretti congiunti della stessa vale richiamare quanto dichiarato all'udienza dd. 17.10.2022 dalle testi di parte attrice , e Controparte_4 CP_5 Tes_2
In particolare le stesse, amiche e vicine della famiglia , hanno confermato i capitoli di prova di Pt_1 cui alla memoria ex art. 183 co. 2 cpc dd. 10.01.2022, ovvero: 1) che prima del sinistro ,
Parte_1 per gli spostamenti fuori dalla propria abitazione, si muoveva autonomamente utilizzando la bicicletta ed i mezzi di trasporto pubblici;
2) che a seguito del sinistro aveva interrotto gli studi
Parte_1 intrapresi presso la facoltà di farmacia dell'Università di Padova, nonché gli allenamenti di pallavolo;
3) che a seguito del sinistro , per spostarsi dalla propria abitazione, veniva accompagnata
Parte_1 dalla madre e dai propri EL;
4) che in seguito al sinistro i familiari di , attuali attori, si
Parte_1 recavano quotidianamente, alternandosi, presso le strutture ospedaliere in cui la giovane era ricoverata (ospedali di Trento, e Negrar) per farle visita e prestarle assistenza;
5) che a seguito del sinistro CP_9
madre di , accompagnava quest'ultima alle visite mediche Parte_2 Parte_1 specialistiche e di controllo;
6) che a seguito del sinistro i familiari di forniscono Parte_1 assistenza alla stessa presso la sua abitazione, ove convive con la madre e la nonna Parte_2
7) che , madre di , a seguito del sinistro, assiste Parte_5 Parte_2 Parte_1 quotidianamente la figlia, proponendole da mangiare e coadiuvandola nell'igiene personale e nelle incombenze domestiche. Analoghe dichiarazioni scritte sono state rese da e Testimone_1 Tes_2 Controparte_4
(v. doc. 79) parte attrice). Testimone_3
pagina 13 di 17 Circa la convivenza di con la madre e la nonna, essa si evince dal doc. 1) parte attrice, mentre Pt_1 dalla certificazione anagrafica prodotta da parte convenuta, peraltro tardivamente ovvero dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni dd. 21.01.2025, si evince che la giovane, quantomeno dal 07.06.2024, vive in un'altra abitazione, antistante a quella originaria ove risiede la madre, come emerge dalla foto estratta da google maps (v. pag. 6 memoria di replica parte attrice dd. 14.04.2025). A tal riguardo preme sottolineare che le concordi testimonianze rese cristallizzano la situazione familiare della giovane alla data della loro assunzione (17.10.2022), di talchè non può escludersi che la stessa, quantomeno nell'anno 2024, abbia trasferito la propria residenza, peraltro di fronte alla casa della madre, riacquistando verosimilmente una certa autonomia nella gestione del quotidiano, stante anche la nascita della figlia in data 03.03.2022, nonostante, per quanto consta, non sia Persona_7 in possesso della patente di guida. Quanto alla richiesta di parte convenuta di riduzione del risarcimento in ragione del fatto che nelle more del giudizio sono deceduti gli attori (fratello) e (nonna), Parte_3 Parte_5 rispettivamente, il 11.10.2022 e 03.02.2023 (v. pagg.
9-10 comp. cocl. Dd. 24.03.2025), giova rammentare che, diversamente dal danno alla salute c.d. biologico – che attenendo alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato destinate a proiettarsi nel futuro, e assoggettato ad un criterio di liquidazione che è ancorato alla durata effettiva della vita del soggetto -, la liquidazione del danno da sofferenza soggettiva, verificandosi la stessa nel momento in cui l'evento dannoso si realizza, va rapportata a tale momento, a nulla rilevando avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso (v. Cass. nn. 12060/2022, 10980/2001 e 2491/1993). Quanto alla lesione del danno da lesione del rapporto parentale patito dai congiunti, la Suprema Corte ha affermato che “non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi…dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano” (v. Cass. n. 12470/2017). A tal riguardo, tuttavia, vale richiamare Cass. n. 13540/2023, secondo cui, escluso il risarcimento del danno in forma “equitativa”, ha ritenuto necessario “far riferimento a tabelle che prevedono specificatamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso”. Sul punto vale rammentare che il Tribunale di Roma nel 2019 ha deciso di adottare una Tabella da utilizzare in relazione alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. La Tabella, destinata ad agevolare la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto, comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico – relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (v. Cass. ord. n. 11212/2019; Cass. sent. n. 2788/2019).
pagina 14 di 17 Le Tabelle attribuiscono al punto il valore massimo di € 6.000,00, di cui € 3.000,00 per il danno relativo all'aspetto interiore ed un importo compreso tra € 2.000,00 ed € 3.000,00 in funzione della presenza di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la c.d. indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro. Ciò posto, alla luce dei criteri indicati nella Tabella, vanno riconosciuti, a titolo di danno non patrimoniale riflesso, a , madre convivente, all'epoca dei fatti, di : A) Parte_2 Parte_1
20 punti per la relazione parentale, 4 punti per l'età del genitore, 9 punti per l'età della danneggiata (19 anni all'epoca dei fatti), pari a complessivi 33 punti;
B) detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti all'assistenza, in questo caso 1, e quindi pari ad 1 per un totale di 33 punti;
C) in questo caso il valore del punto sarà di € 6.000,00, di cui € 3.000,00 per danno morale soggettivo ed € 3.000,00 per danno da alterazione delle relazioni di vita, ed il prodotto dei punti per il punto base determina l'importo di € 91.080,00, ovvero 33 punti x € 6.000,00 x 46% (percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto alla danneggiata). Diversamente, quanto ai EL , e LA EN, non conviventi Parte_3 Parte_4 con la danneggiata, vanno riconosciuti a tale titolo, ad ognuno di essi: A) 15 punti per la relazione parentale, 6 punti per l'età del congiunto, 9 punti per l'età della danneggiata, pari a complessivi 30 punti;
B) detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari, in questo caso, 5 e quindi pari a 0,2, per un totale di 6 punti;
C) in questo caso di compresenza di madre e EL, a quest'ultimi può essere riconosciuto la componente di risarcimento relativa al c.d. danno morale soggettivo, dovendosi escludere il danno relazionale, in assenza di una effettiva prova del fatto che si sia verificato un concreto sconvolgimento della loro vita di relazione, di talchè in tal caso il valore del punto è di € 3.000,00, con conseguente quantificazione di tale voce di danno in € 8.280,00, ovvero 6 punti x € 3.000,00 x 46%. Infine, quanto a nonna convivente di , vanno riconosciuti: A) 20 punti Parte_5 Parte_1 per la relazione parentale, 1 punto per l'età del congiunto, 9 punti per l'età della danneggiata, pari a complessivi 30 punti;
B) detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari, ovvero 0,2, per un totale di 6 punti;
C) in questo caso il valore del punto è di € 6.000,00, di talchè tale voce di danno va quantificata in € 16.560,00, ovvero 6 punti x € 6.000,00 x 46%. Quanto al danno patrimoniale preme evidenziare che sia la madre, la nonna e i EL hanno conferito mandato in data 13.03.2015 (v. doc. 30) parte attrice) alla società (già Controparte_12 Giesse Gestione Sinistri S.r.l. per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale, grazie alla quale gli stessi hanno percepito gli acconti (v. supra), sostenendo gli esborsi di € 3.660,00 per la fattura n. 1821/2018 e di € 610,00 per ciascuna delle fatture nn. 1822/2018, 1823/2018, 1824/2018 e 1825/2018 (doc. 76) parte attrice. In definitiva va riconosciuta a , a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € Parte_1 148.357,90, ovvero € 537.838,90, ivi compresa la personalizzazione, - € 389.481,00 corrisposta dalla compagnia assicurativa convenuta e trattenuta in acconto, somma che va devalutata dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT ed aumentata degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al giorno del saldo effettivo, nonché, a titolo di danno patrimoniale, la somma di € 74.429,71, di cui € 20.924,29 per spese mediche (v. pag. 60 C.T.U.,
pagina 15 di 17 €800,00 per spese future per terapie riabilitative (v. pag. 60 C.T.U.), € 47.516, 68 per spese per attività stragiudiziale (v. docc. 68-69-69 bis parte attrice), €316,74 per tasse universitarie (v. doc. 70 parte attrice) ed € 5.502,00 per spese di C.T.P. (v. docc. 8085 parte attrice), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dei singoli esborsi al saldo effettivo. Va ulteriormente riconosciuto a , a titolo di lucro cessante, l'importo di € 1.185,761,99, Parte_1 CP_1 ovvero € 1.221.448,10 - € 35.686,11 per indennità erogate dall' (v.supra), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo. Quanto ai congiunti, vanno riconosciuti, a titolo di danno non patrimoniale, € 61.080,00 (€ 91.080,00 -
€ 30.000,00 corrisposti dalla compagnia assicuratrice) a , € 3.280,00 (€ 8.280,00 - Parte_2
€5.000,00 corrisposti dalla compagnia assicuratrice) a ciascuno dei EL , e EN Pt_3 Pt_4 ed € 11.560,00 (€ 16.560,00 - €5.000,00 corrisposti dalla compagnia assicuratrice) a Parte_5 nonna materna;
somme queste che vanno devalutate dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT ed aumentate degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino al giorno del saldo effettivo. Infine, quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto ai congiunti la somma complessiva di € 6.100,00 per esborsi sostenuti per l'attività stragiudiziale svolta dall'allora Giesse Gestione Sinistri S.r.l. (v. docc. 30) e 76) parte attrice), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, e di C.T.U. medico legale seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il tribunale di Trento così provvede:
-dichiara la contumacia della convenuta;
CP_2
-accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nato il [...] e deceduto il Persona_2
04.05.2014, conducente e proprietario del motociclo Ducati Monster 695 tg. CY 56632, nella causazione del sinistro stradale verificatosi nel Comune di Dro (TN) in data 04.05.2014, a seguito del quale , trasportata a bordo di detto motociclo, riportava lesioni gravissime;
Parte_1
-condanna, in solido tra loro, le convenute in qualità di erede di e CP_2 Persona_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma di € 148.357,90, a titolo di danno non patrimoniale, somma che Parte_1 va devalutata dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT ed aumentata degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al giorno del saldo effettivo;
nonché, a titolo di danno patrimoniale, al pagamento in favore di , della somma Parte_1 di € 74.429,71, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo, e della somma di € 1.185.761,99, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
-condanna, in solido tra loro, le convenute in qualità di erede di e CP_2 Persona_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore degli attori , , , LA EN e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
– congiunti della vittima primaria del sinistro – a titolo di danno non patrimoniale, delle somme,
[...] rispettivamente, di € 61.080,00, € 3.280,00 per ciascuno dei EL ed € 11.560,00, somme queste che vanno devalutate dall'attualità al giorno del sinistro e quindi annualmente rivalutate in base agli indici ISTAT ed aumentate degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino al giorno del saldo pagina 16 di 17 effettivo, nonché al pagamento, in favore degli stessi, a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 6.100,00 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli esborsi al saldo effettivo;
-condanna, in solido tra loro, le convenute e in persona del CP_2 Controparte_1 legale rappresentante pro – tempore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli attori, che liquida, in favore dell'avv. Marco Impelluso dichiaratosi antistatario, in complessivi € 14.445,00, di cui
€ 13.900,00 per compensi professionali (€ 2.500,00 per fase di studio, € 1.600,00 per fase introduttiva,
€ 5.600,00 per fase istruttoria ed € 4.200,00 per fase decisionale) ed € 545,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-pone definitivamente a carico delle convenute, in solido, le spese della C.T.U. medico – legale. Trento, 09.09.2025 Dott. M. Morandini
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