Art. 7. Scuole di montagna 1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.
2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l' articolo 19, commi 5-quater , 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 , fermo restando quanto previsto dall' articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 , come modificato dal comma 3 del presente articolo.
3. All' articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado »; b) alla rubrica, le parole: « del Mezzogiorno - "Agenda Sud" » sono soppresse. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e' previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attivita' didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al primo periodo e' stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianita' di servizio nelle medesime scuole. In sede di contrattazione collettiva nazionale e' determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilita' a favore del personale scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, e' concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 e' concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 e' riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 , i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, e' riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalita' di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' articolo 19, commi 5-quater , 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 164 del 16 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica). - Omissis
5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' della necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito puo' essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all' articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante: «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009.
- Si riporta il testo dell' articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante: «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno). - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all' articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilita' negli apprendimenti, ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 , nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Per i riferimenti alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 , si vedano le note all'articolo 6.
- Per i riferimenti agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 , si vedano le note all'articolo 6.
2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l' articolo 19, commi 5-quater , 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 , fermo restando quanto previsto dall' articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 , come modificato dal comma 3 del presente articolo.
3. All' articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado »; b) alla rubrica, le parole: « del Mezzogiorno - "Agenda Sud" » sono soppresse. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e' previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attivita' didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al primo periodo e' stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianita' di servizio nelle medesime scuole. In sede di contrattazione collettiva nazionale e' determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilita' a favore del personale scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, e' concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 e' concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 e' riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 , i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, e' riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalita' di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' articolo 19, commi 5-quater , 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 164 del 16 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica). - Omissis
5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' della necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito puo' essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all' articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante: «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009.
- Si riporta il testo dell' articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante: «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2023, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno). - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all' articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilita' negli apprendimenti, ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 , nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Per i riferimenti alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 , si vedano le note all'articolo 6.
- Per i riferimenti agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 , si vedano le note all'articolo 6.