Art. 7. Scuole di montagna 1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.
2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l' articolo 19, commi 5-quater , 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 , fermo restando quanto previsto dall' articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 , come modificato dal comma 3 del presente articolo.
3. All' articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado »;
b) alla rubrica, le parole: « del Mezzogiorno - "Agenda Sud" » sono soppresse.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e' previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attivita' didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al primo periodo e' stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianita' di servizio nelle medesime scuole. In sede di contrattazione collettiva nazionale e' determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilita' a favore del personale scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, e' concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 e' concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 e' riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, ((nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482)) .
8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, e' riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalita' di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l' articolo 19, commi 5-quater , 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 , fermo restando quanto previsto dall' articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 , come modificato dal comma 3 del presente articolo.
3. All' articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado »;
b) alla rubrica, le parole: « del Mezzogiorno - "Agenda Sud" » sono soppresse.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e' previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco o degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attivita' didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. Con il decreto di cui al primo periodo e' stabilito un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all'anzianita' di servizio nelle medesime scuole. In sede di contrattazione collettiva nazionale e' determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilita' a favore del personale scolastico che sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2025, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, e' concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 e' concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2025, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 8, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 e' riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, ((nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482)) .
8. Il credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, e' riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalita' di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
10. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.