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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Cinicola;
Parte_1 Parte_2
ATTORI contro con il patrocinio dell'Avv. Marco Rossi;
Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: Inadempimento contrattuale in opposizione avverso decreto ingiuntivo n.58/2022
Tribunale di Castrovillari
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.03.2022, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n.58/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari e notificato in data 16.02.2022, con il quale, su istanza di veniva ingiunto il pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 71.333,34 a titolo di somme dovute in relazione al contratto di finanziamento n. 302915294, oltre interessi legali e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione e , deducevano che:1. Parte_1 Parte_2 [...]
in data 15.07.2008 stipulava un contratto di finanziamento, in forma di prestito Parte_1
pagina 1 di 5 personale, per la somma di euro 43.072,00 comprensiva di commissioni e polizza assicurativa da restituire in 96 mesi, con un Tasso Nominale Annuo iniziale pari al 12,200% ed un TAEG dichiarato in contratto del 13,073%;
2.le obbligazioni del contratto di finanziamento venivano assunte, in qualità di coobbligato, da;
3. l'Istituto di Parte_2
credito aveva unilateralmente variato nel tempo, non solo il tasso di interesse debitore, ma in generale tutte le condizioni contrattuali applicate nei rapporti bancari in senso sfavorevole e senza dare alcuna comunicazione;
3. l'Istituto di Credito chiedeva ed otteneva l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 71.333,34 oltre interessi, calcolata, considerata la somma già restituita nel tempo, solo attraverso capitalizzazione di interessi e commissioni in misura in gran lunga superiore al tasso convenzionale e con evidente violazione della normativa di cui all'art. 121, lett. e D.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario);.
4. Inoltre, l'Istituto di Credito nel conteggio effettuato non aveva applicato la norma di cui all'art. 5 del dlt 231/2002 che prevede espressamente il saggio da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo dei pagamenti.
Sostenevano, pertanto, che dalla documentazione prodotta dall'Istituto di Credito emergeva la palese inesattezza della somma ingiunta.
Concludevano, chiedendo: ”Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa revocare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il D.I. 58/2022 dell'11.02.2022 perché infondato in fatto ed in diritto;
condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dagli attori per la redazione della perizia tecnica di parte;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre rimb. forf., cap ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva all'avversa opposizione, Controparte_1 sostenendo di aver fornito prova della pretesa creditoria e dell'inadempimento dell'opponente.
Deduceva l'infondatezza e la natura dilatoria dell'avanzata opposizione priva delle ragioni per cui si ritiene che il credito è inesistente e/o diverso, limitandosi ad una generica contestazione del quantum della pretesa prive di riscontro probatorio.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente Controparte_1 della somma di € 71.333,34 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di pagina 2 di 5 mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento.
Con ordinanza del 22.9.2022, in accoglimento della richiesta di parte opposta, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e contestuale assegnazione del termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed all'udienza cartolare del
24.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1. Sul merito della pretesa creditoria.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Incombe, dunque, su l'onere probatorio sull'esistenza del contratto di Controparte_1 finanziamento (fonte dell'obbligazione) indicato nel ricorso e l'ammontare del saldo debitore,
pagina 3 di 5 mentre incombe sull'opponente la prova sull'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, dalla documentazione in atti è dato evincere che ha fornito prova puntuale CP_1 ed analitica dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, dimostrando per tabulas che in data 15.07.2008 ebbe a stipulare con la società AL Parte_1
(creditore originario) un contratto di prestito personale n.302915294 sottoscritto, altresì, da in qualità di coobbligata, per un importo finanziato pari ad euro 43.072,00, TAN Parte_2
12,200 %, TAEG 13,073%, da restituire a mezzo n. 96 rate mensili dell'importo di euro 704,79 cadauna (cfr doc. 3 fascicolo monitorio) nonché il documento di sintesi (cfr doc. 7 fascicolo monitorio), le comunicazioni notificate al debitore ceduto, a mezzo raccomandata a.r. n.
66579867412-9 notificata per compiuta giacenza il 12.02.2019, di intervenuta cessione dei credito di in favore di (cfr doc 8-9 fascicolo monitorio). Controparte_1
Tali documenti dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali ed il contenuto delle condizioni negoziali sottoscritte dagli opponenti costituendo, così, prova sufficiente dell'effettivo ammontare del saldo debitorio e della titolarità di in qualità di cessionaria, Controparte_1
del credito portato in decreto ingiuntivo.
Gli opponenti, pur confermando il rapporto negoziale sotteso al credito azionato, contestano il quantum della pretesa creditoria deducendo una modifica unilaterale da parte di Istituto di
Credito, non solo del tasso di interesse debitore ma in generale tutte le condizioni contrattuali applicate, durante il rapporto di finanziamento in senso sfavorevole per il debitore e senza preventiva comunicazione, con applicazione della capitalizzazione di interessi e commissioni in misura in gran lunga superiore al tasso convenzionale in violazione della normativa di cui all'art. 121, lett. e D.lgs 385/1993 Testo Unico Bancario.
Sul punto si osserva la genericità delle eccezioni sollevate dagli opponenti, nonché la carenza di elementi probatori a supporto delle contestazioni mosse sulla modifica ed applicazione unilaterale del tasso di interesse debitorio, superiore al tasso convenzionale e/o usurario.
Tale circostanza, non può essere genericamente dedotta dalla parte, ma necessita di un riferimento specifico sull'effettivo tasso di interesse applicato e sul periodo di riferimento in cui si sarebbero verificate le operazioni di usura o di capitalizzazione degli interessi e commissioni in misura superiore al tasso concordato dalle parti in sede di stipula del contratto.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, alla genericità delle contestazioni sul quantum della pretesa creditoria unitamente alla carenza di allegazioni probatorie, non si può supplire con una consulenza tecnica d'ufficio, benché richiesta degli opponenti, la quale -come è noto- non è un mezzo istruttorio in senso proprio e non è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze generiche non provate (cfr Cass. Civ. 26048/23)
Alla luce delle esposte considerazioni, dovendosi ritenere accertata la pretesa creditoria dedotta in giudizio, va rigettata l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
4.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
58/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 11.02.2022;
2. Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2.Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in €. 7.052,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cap se dovuta come per legge.
Castrovillari, 15.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa
Teresa Talarico
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Cinicola;
Parte_1 Parte_2
ATTORI contro con il patrocinio dell'Avv. Marco Rossi;
Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: Inadempimento contrattuale in opposizione avverso decreto ingiuntivo n.58/2022
Tribunale di Castrovillari
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.03.2022, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n.58/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari e notificato in data 16.02.2022, con il quale, su istanza di veniva ingiunto il pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 71.333,34 a titolo di somme dovute in relazione al contratto di finanziamento n. 302915294, oltre interessi legali e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione e , deducevano che:1. Parte_1 Parte_2 [...]
in data 15.07.2008 stipulava un contratto di finanziamento, in forma di prestito Parte_1
pagina 1 di 5 personale, per la somma di euro 43.072,00 comprensiva di commissioni e polizza assicurativa da restituire in 96 mesi, con un Tasso Nominale Annuo iniziale pari al 12,200% ed un TAEG dichiarato in contratto del 13,073%;
2.le obbligazioni del contratto di finanziamento venivano assunte, in qualità di coobbligato, da;
3. l'Istituto di Parte_2
credito aveva unilateralmente variato nel tempo, non solo il tasso di interesse debitore, ma in generale tutte le condizioni contrattuali applicate nei rapporti bancari in senso sfavorevole e senza dare alcuna comunicazione;
3. l'Istituto di Credito chiedeva ed otteneva l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 71.333,34 oltre interessi, calcolata, considerata la somma già restituita nel tempo, solo attraverso capitalizzazione di interessi e commissioni in misura in gran lunga superiore al tasso convenzionale e con evidente violazione della normativa di cui all'art. 121, lett. e D.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario);.
4. Inoltre, l'Istituto di Credito nel conteggio effettuato non aveva applicato la norma di cui all'art. 5 del dlt 231/2002 che prevede espressamente il saggio da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo dei pagamenti.
Sostenevano, pertanto, che dalla documentazione prodotta dall'Istituto di Credito emergeva la palese inesattezza della somma ingiunta.
Concludevano, chiedendo: ”Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa revocare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il D.I. 58/2022 dell'11.02.2022 perché infondato in fatto ed in diritto;
condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dagli attori per la redazione della perizia tecnica di parte;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre rimb. forf., cap ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva all'avversa opposizione, Controparte_1 sostenendo di aver fornito prova della pretesa creditoria e dell'inadempimento dell'opponente.
Deduceva l'infondatezza e la natura dilatoria dell'avanzata opposizione priva delle ragioni per cui si ritiene che il credito è inesistente e/o diverso, limitandosi ad una generica contestazione del quantum della pretesa prive di riscontro probatorio.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente Controparte_1 della somma di € 71.333,34 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di pagina 2 di 5 mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento.
Con ordinanza del 22.9.2022, in accoglimento della richiesta di parte opposta, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e contestuale assegnazione del termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed all'udienza cartolare del
24.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1. Sul merito della pretesa creditoria.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Incombe, dunque, su l'onere probatorio sull'esistenza del contratto di Controparte_1 finanziamento (fonte dell'obbligazione) indicato nel ricorso e l'ammontare del saldo debitore,
pagina 3 di 5 mentre incombe sull'opponente la prova sull'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, dalla documentazione in atti è dato evincere che ha fornito prova puntuale CP_1 ed analitica dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, dimostrando per tabulas che in data 15.07.2008 ebbe a stipulare con la società AL Parte_1
(creditore originario) un contratto di prestito personale n.302915294 sottoscritto, altresì, da in qualità di coobbligata, per un importo finanziato pari ad euro 43.072,00, TAN Parte_2
12,200 %, TAEG 13,073%, da restituire a mezzo n. 96 rate mensili dell'importo di euro 704,79 cadauna (cfr doc. 3 fascicolo monitorio) nonché il documento di sintesi (cfr doc. 7 fascicolo monitorio), le comunicazioni notificate al debitore ceduto, a mezzo raccomandata a.r. n.
66579867412-9 notificata per compiuta giacenza il 12.02.2019, di intervenuta cessione dei credito di in favore di (cfr doc 8-9 fascicolo monitorio). Controparte_1
Tali documenti dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali ed il contenuto delle condizioni negoziali sottoscritte dagli opponenti costituendo, così, prova sufficiente dell'effettivo ammontare del saldo debitorio e della titolarità di in qualità di cessionaria, Controparte_1
del credito portato in decreto ingiuntivo.
Gli opponenti, pur confermando il rapporto negoziale sotteso al credito azionato, contestano il quantum della pretesa creditoria deducendo una modifica unilaterale da parte di Istituto di
Credito, non solo del tasso di interesse debitore ma in generale tutte le condizioni contrattuali applicate, durante il rapporto di finanziamento in senso sfavorevole per il debitore e senza preventiva comunicazione, con applicazione della capitalizzazione di interessi e commissioni in misura in gran lunga superiore al tasso convenzionale in violazione della normativa di cui all'art. 121, lett. e D.lgs 385/1993 Testo Unico Bancario.
Sul punto si osserva la genericità delle eccezioni sollevate dagli opponenti, nonché la carenza di elementi probatori a supporto delle contestazioni mosse sulla modifica ed applicazione unilaterale del tasso di interesse debitorio, superiore al tasso convenzionale e/o usurario.
Tale circostanza, non può essere genericamente dedotta dalla parte, ma necessita di un riferimento specifico sull'effettivo tasso di interesse applicato e sul periodo di riferimento in cui si sarebbero verificate le operazioni di usura o di capitalizzazione degli interessi e commissioni in misura superiore al tasso concordato dalle parti in sede di stipula del contratto.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, alla genericità delle contestazioni sul quantum della pretesa creditoria unitamente alla carenza di allegazioni probatorie, non si può supplire con una consulenza tecnica d'ufficio, benché richiesta degli opponenti, la quale -come è noto- non è un mezzo istruttorio in senso proprio e non è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze generiche non provate (cfr Cass. Civ. 26048/23)
Alla luce delle esposte considerazioni, dovendosi ritenere accertata la pretesa creditoria dedotta in giudizio, va rigettata l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
4.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
58/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 11.02.2022;
2. Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2.Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in €. 7.052,00 per compenso professionale, oltre Iva e Cap se dovuta come per legge.
Castrovillari, 15.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa
Teresa Talarico
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