CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1058/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9750/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249011238500 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170026736877000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190007201179000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90112385 00/000, notificata in data 30 settembre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione intimava il pagamento della complessiva somma di euro 4.309,24, asseritamente dovuta in forza di plurime cartelle di pagamento riferite, tra l'altro, a tassa automobilistica anno 2013 e a TARI anni
2014 e 2015.
La ricorrente deduceva:
- la prescrizione dei crediti, con riferimento alla tassa automobilistica 2013 (prescrizione triennale) e alla
TARI (prescrizione quinquennale);
- la nullità e/o inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento, per mancata prova della regolare notifica e, in particolare, per omesso deposito della CAD nei casi di notifica per compiuta giacenza;
- il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
- l'illegittima applicazione di sanzioni e interessi.
Con separata istanza cautelare, la ricorrente chiedeva la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
All'udienza camerale del 28 marzo 2025, il Giudice monocratico, con ordinanza interlocutoria, rigettava l'istanza di sospensione per asserita mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora, rinviando la regolamentazione delle spese alla fase di merito.
Successivamente, la causa veniva istruita nel merito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale eccepiva:
- l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento;
- l'effetto interruttivo della prescrizione derivante da precedenti intimazioni di pagamento (anni 2022 e 2024);
- l'inammissibilità delle eccezioni della ricorrente per mancata impugnazione degli atti presupposti;
- la sospensione e proroga dei termini prescrizionali in forza della normativa emergenziale COVID-19.
Con memoria illustrativa depositata il 19 gennaio 2026, la ricorrente:
- eccepiva formalmente la tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo l'inutilizzabilità della documentazione prodotta;
- ribadiva la nullità delle notifiche, con specifico riferimento all'omesso deposito della CAD;
- insisteva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e distrazione in favore dei difensori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla tardiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione - L'eccezione sollevata dalla parte ricorrente è fondata. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. 546/1992, la parte resistente deve costituirsi entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso. Nel caso di specie, la costituzione dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione risulta avvenuta oltre il termine perentorio di legge, come puntualmente eccepito nella memoria illustrativa. Ne consegue che la documentazione prodotta tardivamente dalla resistente deve ritenersi inammissibile e inutilizzabile ai fini probatori, non trattandosi di documenti indispensabili o formatisi successivamente.
2. Sulla prova della notifica delle cartelle di pagamento - Anche a prescindere dal profilo di inammissibilità, la documentazione prodotta non risulta idonea a dimostrare la rituale notifica delle cartelle di pagamento.
In particolare, per alcune cartelle la resistente ha prodotto il solo fronte della busta o meri estratti informatici;
nei casi di asserita notifica per temporanea assenza del destinatario non risulta depositata la CAD
(Comunicazione di Avvenuto Deposito); manca la prova dell'invio della raccomandata informativa e del perfezionamento del procedimento notificatorio. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancata produzione della CAD comporta la nullità della notifica, trattandosi di adempimento essenziale ai fini del perfezionamento della stessa. Deve pertanto affermarsi che le cartelle di pagamento non risultano validamente notificate.
3. Sulla prescrizione dei crediti -
3.1 Tassa automobilistica anno 2013 - Ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 2/1986, il credito relativo alla tassa automobilistica si prescrive nel termine di tre anni. Nel caso di specie, il tributo relativo all'anno 2013 si è prescritto al 31 dicembre 2016. Le cartelle risultano asseritamente notificate in date successive (2017 e
2019), dunque oltre il termine prescrizionale, senza che risulti provata alcuna valida interruzione.
3.2 TARI anni 2014 e 2015 - I crediti TARI sono soggetti a prescrizione quinquennale. In assenza di valida notifica delle cartelle e di atti interruttivi efficaci, i crediti relativi agli anni 2014 e 2015 risultano parimenti prescritti. Le successive intimazioni di pagamento non possono spiegare effetto interruttivo, in quanto notificate quando la prescrizione era già maturata.
4. Sull'intimazione di pagamento impugnata - L'intimazione di pagamento costituisce atto consequenziale e presuppone l'esistenza di crediti validamente formati, notificati e non prescritti.
Accertata la nullità delle notifiche delle cartelle, l'intervenuta prescrizione dei crediti, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere dichiarata illegittima e annullata.
La parte ricorrente ha espressamente richiesto, sia nel ricorso introduttivo sia nella memoria illustrativa, la distrazione delle spese di giudizio in favore dei difensori antistatari Avv. Difensore_2 e Avv. Difensore_1. Sussistendone i presupposti, la richiesta deve essere accolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania accoglie il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90112385 00/000 e le cartelle di pagamento presupposte;
dichiara prescritti i crediti relativi alla tassa automobilistica anno 2013 e alla TARI anni 2014 e 2015; condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in € 250,00 oltre oneri accessori ed il rimborso del contributo unificato disponendo la distrazione delle spese in favore degli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, difensori antistatari della parte ricorrente. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico Ernesto Vetrano
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9750/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249011238500 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170026736877000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190007201179000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90112385 00/000, notificata in data 30 settembre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione intimava il pagamento della complessiva somma di euro 4.309,24, asseritamente dovuta in forza di plurime cartelle di pagamento riferite, tra l'altro, a tassa automobilistica anno 2013 e a TARI anni
2014 e 2015.
La ricorrente deduceva:
- la prescrizione dei crediti, con riferimento alla tassa automobilistica 2013 (prescrizione triennale) e alla
TARI (prescrizione quinquennale);
- la nullità e/o inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento, per mancata prova della regolare notifica e, in particolare, per omesso deposito della CAD nei casi di notifica per compiuta giacenza;
- il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
- l'illegittima applicazione di sanzioni e interessi.
Con separata istanza cautelare, la ricorrente chiedeva la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
All'udienza camerale del 28 marzo 2025, il Giudice monocratico, con ordinanza interlocutoria, rigettava l'istanza di sospensione per asserita mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora, rinviando la regolamentazione delle spese alla fase di merito.
Successivamente, la causa veniva istruita nel merito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale eccepiva:
- l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento;
- l'effetto interruttivo della prescrizione derivante da precedenti intimazioni di pagamento (anni 2022 e 2024);
- l'inammissibilità delle eccezioni della ricorrente per mancata impugnazione degli atti presupposti;
- la sospensione e proroga dei termini prescrizionali in forza della normativa emergenziale COVID-19.
Con memoria illustrativa depositata il 19 gennaio 2026, la ricorrente:
- eccepiva formalmente la tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo l'inutilizzabilità della documentazione prodotta;
- ribadiva la nullità delle notifiche, con specifico riferimento all'omesso deposito della CAD;
- insisteva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e distrazione in favore dei difensori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla tardiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione - L'eccezione sollevata dalla parte ricorrente è fondata. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. 546/1992, la parte resistente deve costituirsi entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso. Nel caso di specie, la costituzione dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione risulta avvenuta oltre il termine perentorio di legge, come puntualmente eccepito nella memoria illustrativa. Ne consegue che la documentazione prodotta tardivamente dalla resistente deve ritenersi inammissibile e inutilizzabile ai fini probatori, non trattandosi di documenti indispensabili o formatisi successivamente.
2. Sulla prova della notifica delle cartelle di pagamento - Anche a prescindere dal profilo di inammissibilità, la documentazione prodotta non risulta idonea a dimostrare la rituale notifica delle cartelle di pagamento.
In particolare, per alcune cartelle la resistente ha prodotto il solo fronte della busta o meri estratti informatici;
nei casi di asserita notifica per temporanea assenza del destinatario non risulta depositata la CAD
(Comunicazione di Avvenuto Deposito); manca la prova dell'invio della raccomandata informativa e del perfezionamento del procedimento notificatorio. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancata produzione della CAD comporta la nullità della notifica, trattandosi di adempimento essenziale ai fini del perfezionamento della stessa. Deve pertanto affermarsi che le cartelle di pagamento non risultano validamente notificate.
3. Sulla prescrizione dei crediti -
3.1 Tassa automobilistica anno 2013 - Ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 2/1986, il credito relativo alla tassa automobilistica si prescrive nel termine di tre anni. Nel caso di specie, il tributo relativo all'anno 2013 si è prescritto al 31 dicembre 2016. Le cartelle risultano asseritamente notificate in date successive (2017 e
2019), dunque oltre il termine prescrizionale, senza che risulti provata alcuna valida interruzione.
3.2 TARI anni 2014 e 2015 - I crediti TARI sono soggetti a prescrizione quinquennale. In assenza di valida notifica delle cartelle e di atti interruttivi efficaci, i crediti relativi agli anni 2014 e 2015 risultano parimenti prescritti. Le successive intimazioni di pagamento non possono spiegare effetto interruttivo, in quanto notificate quando la prescrizione era già maturata.
4. Sull'intimazione di pagamento impugnata - L'intimazione di pagamento costituisce atto consequenziale e presuppone l'esistenza di crediti validamente formati, notificati e non prescritti.
Accertata la nullità delle notifiche delle cartelle, l'intervenuta prescrizione dei crediti, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere dichiarata illegittima e annullata.
La parte ricorrente ha espressamente richiesto, sia nel ricorso introduttivo sia nella memoria illustrativa, la distrazione delle spese di giudizio in favore dei difensori antistatari Avv. Difensore_2 e Avv. Difensore_1. Sussistendone i presupposti, la richiesta deve essere accolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania accoglie il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90112385 00/000 e le cartelle di pagamento presupposte;
dichiara prescritti i crediti relativi alla tassa automobilistica anno 2013 e alla TARI anni 2014 e 2015; condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in € 250,00 oltre oneri accessori ed il rimborso del contributo unificato disponendo la distrazione delle spese in favore degli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, difensori antistatari della parte ricorrente. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico Ernesto Vetrano