Articolo 1 della Legge 30 ottobre 1948, n. 1259
Articolo 2
Versione
15 novembre 1948
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1948