Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00874/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Pandolfo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato ALna Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
- dell’ordinanza-OMISSIS-del 06.06.2025, prot.-OMISSIS-, notificata il 10.06.2025, con la quale il Comune di Palermo ha ingiunto alla ricorrente la demolizione, entro 90 giorni, delle opere ivi specificate, realizzate nell’immobile residenziale unifamiliare, sito in Palermo in Via -OMISSIS-, identificato in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS-;
- ove necessario e per quanto di ragione, della segnalazione della Polizia Municipale di Palermo -OMISSIS- del 28/11/2024, allegato “A” all’ordinanza di demolizione sopra impugnata e con essa notificata;
- per quanto di ragione, della nota della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, prot. -OMISSIS-del 22/04/2025, allegato “B” all’ordinanza di demolizione sopra impugnata e con essa notificata;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa RA AR US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza -OMISSIS-/2025, il Comune di Palermo ha ingiunto la demolizione di alcune opere, realizzate presso l’immobile sito in Palermo, via -OMISSIS-, che possono distinguersi in:
a) opere interne ( “rifacimento facciata con contestuale cambiamento dei colori e dei materiali di rivestimento” , “ampliamento del varco di ingresso ove l’originaria persiana in legno è stata sostituita da più ampio infisso in alluminio e vetri” , “l’originaria porta-finestra che dava accesso al soggiorno è stata trasformata in finestra” , “dallo stato di fatto risulta che il vano definito dispensa in planimetria risulta estraneo all’abitazione ed accorpato ad altra unità abitativa” , “anche la corte esterna è stata oggetto di modifiche nella consistenza in quanto catastalmente accorpata all’immobile adiacente (particella 48) facente parte dello stesso asse ereditario” , “modifiche nella recinzione, sia estetiche che nella consistenza, oggi in muratura rivestita in pietra” );
b) opere esterne ( “rifacimento facciata con contestuale cambiamento dei colori e dei materiali di rivestimento” , “ampliamento del varco di ingresso ove l’originaria persiana in legno è stata sostituita da più ampio infisso in alluminio e vetri” , “l’originaria porta-finestra che dava accesso al soggiorno è stata trasformata in finestra” , “dallo stato di fatto risulta che il vano definito dispensa in planimetria risulta estraneo all’abitazione ed accorpato ad altra unità abitativa” , “anche la corte esterna è stata oggetto di modifiche nella consistenza in quanto catastalmente accorpata all’immobile adiacente (particella 48) facente parte dello stesso asse ereditario e modifiche nella recinzione, sia estetiche che nella consistenza, oggi in muratura rivestita in pietra” ;
c) ulteriori opere indicate soltanto nella parte dispositiva del provvedimento: “Modifica della originaria apertura di accesso tramite parziale chiusura in muratura della stessa e contestuale realizzazione di una porta di ingresso e finestra con conseguente modifica del prospetto”; -Creazione di un piano intermedio, previa realizzazione di un solaio in c.a. con relativa scala di accesso in c.a. addossata alla muratura portante; - Diversa distribuzione degli spazi interni con tramezzatura in muratura tramite realizzazione di un vano wc al piano terra e la creazione di due
vani al piano superiore; - Inserimento sul prospetto esterno di una soglia in marmo lunga circa 1,5 m e profonda circa 50 cm sorretta da staffe metalliche ancorate alla muratura portante antistante allo sbocco del nuovo piano intermedio realizzato che potrebbe essere propedeutico alla realizzazione di un balconcino al servizio del suddetto piano”.
Con il ricorso in esame, notificato l’8 settembre 2025 e depositato il successivo 17 settembre, parte ricorrente ha riferito di aver avviato, previa comunicazione al Comune, e concluso, in data 25 agosto 2025, la riduzione in pristino di tutte le opere sopra indicate alla lettera b), ossia le opere esterne e di aver trasmesso, in data 5 settembre 2025, s.c.i.a. in sanatoria per le contestate opere interne.
Ciò premesso, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della descritta ingiunzione a demolire, nonché della nota prot. -OMISSIS-del 22 aprile 2025, con cui la competente Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali, preso atto degli abusi segnalati dal Comune, ha prescritto la riduzione in pristino dei luoghi o, in alternativa, la presentazione di un’istanza di accertamento
della compatibilità paesaggistica, menzionando anche la presenza di pannelli fotovoltaici collocati sulla copertura dell’immobile in assenza di autorizzazione.
Con ordinanza del 9 ottobre 2025, n. 568, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare ed ha nominato un verificatore (Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo) al fine di chiarire se effettivamente le opere esterne fossero state integralmente demolite, se le opere che parte ricorrente sosteneva essere inesistenti fossero effettivamente tali e se i pannelli fotovoltaici collocati sull’immobile fossero riconducibili alla fattispecie di cui al punto A.6 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017.
In data 9 dicembre 2025, il Comune di Palermo, costituitosi in giudizio, ha prodotto in giudizio il provvedimento del 25 novembre 2025, con cui la Soprintendenza, “Considerato che il tecnico incaricato dalla Ditta, ha inoltrato, a mezzo pec, la documentazione comprovante la dismissione delle opere abusive” , ha ritenuto “concluso il presente procedimento istruttorio”.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026, parte ricorrente ha precisato che l’oggetto del ricorso doveva ritenersi riferito alle opere erroneamente inserite nell’ordinanza comunale (sopra indicate al punto c), ai pannelli solari la cui rimozione è stata ordinata dalla Soprintendenza ed alle opere interne (quindi, non anche alle opere esterne, come sopra indicate); la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente, il collegio ritiene che l’attività istruttoria disposta con ordinanza n. 568/2025 – mai neppure avviata dal nominato verificatore - alla luce delle recenti risultanze processuali, non è più necessaria, con la conseguenza che deve revocarsi l’ordine istruttorio di cui al detto provvedimento.
Ciò premesso, il ricorso, ad avviso del collegio, è fondato.
Con riferimento alle opere di cui al punto c), va rilevato che il Comune, pur costituendosi in giudizio e spiegando attività difensiva (cfr. memoria del 9 dicembre 2025), non ha contestato le deduzioni avversarie, secondo cui le dette opere (indicate soltanto nella parte dispositiva dell’ingiunzione di demolizione impugnata e non anche nella parte motiva dello stesso provvedimento, né nel verbale del Corpo di Polizia municipale ivi richiamato) non esistono nella proprietà dei ricorrenti.
Deve dunque ritenersi fondata la censura, resa in ricorso (primo motivo), di travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Quanto alla presenza dei pannelli fotovoltaici – contestata dalla sola Soprintendenza – dalle fotografie nn. 1, 6, 7, 14, 15 e 16 prodotte dal Comune di Palermo in data 9 dicembre 2025, risulta che si tratta di pannelli non visibili dagli spazi pubblici esterni.
Ne discende la fondatezza della censura (terzo motivo di ricorso) inerente la violazione dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, punti A.1 e A.6, che comprende tra gli interventi in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica le “opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici” e la “installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di
singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni” .
Tale conclusione, peraltro, risulta avvalorata dal fatto che la stessa Soprintendenza, preso atto dell’intervenuta demolizione delle opere esterne, con l’indicata nota del 25 novembre 2025 ha ritenuto chiuso il procedimento istruttorio.
Quanto alle opere interne, va rilevata la fondatezza della censura (primo motivo, punto I.2) con cui è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento comunale in parte qua perché si tratta di opere soggette al regime della c.i.l.a. e di cui, quindi, non può disporsi la demolizione.
L’omessa trasmissione della c.i.l.a., invero, non può giustificare l’irrogazione della sanzione demolitoria: in relazione agli interventi soggetti a c.i.l.a., infatti, l’amministrazione dispone di un unico potere, ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. a), l.r. n. 16 del 10 agosto 2016, che è quello di irrogare una sanzione pecuniaria, nel caso di comunicazione mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità, ma pur sempre eseguibili con c.i.l.a. Pertanto, nel caso di attività edilizia libera soggetta a C.I.L.A., l’eventuale intervento abusivo iniziato o ultimato, sarà sanzionato in via pecuniaria – e mai mediante l’emanazione di un ordine di demolizione – e potrà essere sanato tramite la presentazione tardiva della relativa comunicazione, con allegata ricevuta di pagamento della relativa sanzione.
Anche qualora l’intervento interessi parti strutturali del fabbricato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001, la disciplina applicabile è quella della S.C.I.A., la cui mancanza comporta, in una situazione quale quella di specie, l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 12 giugno 2023, n. 1932).
In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento, con consequenziale annullamento dei provvedimenti impugnati.
Ad avviso del collegio, le spese di lite - tenuto conto della vicenda complessiva, che ha visto la realizzazione di opere abusive da parte dei ricorrenti, pur completamente da questi rimosse - devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Revoca la nomina di verificatore disposta con ordinanza n. 568/2025.
Compensa tra le parti le spese di lite e condanna il Comune di Palermo alla rifusione del contributo unificato versato da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti e si trasmetta al nominato verificatore.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
ER AL, Presidente
RA AR US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AR US | ER AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.