TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 874
TAR
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria

    Il Comune non ha contestato le deduzioni avversarie riguardo all'inesistenza delle opere indicate solo nella parte dispositiva dell'ordinanza.

  • Accolto
    Illegittimità dell'ordine di demolizione per opere interne soggette a CILA

    Per interventi edilizi soggetti a CILA, l'amministrazione può irrogare solo una sanzione pecuniaria in caso di comunicazione mancante o irregolare, o lavori eseguiti in difformità ma pur sempre eseguibili con CILA. La presentazione tardiva della CILA con pagamento della sanzione è possibile. Anche per interventi su parti strutturali, se rientranti nella SCIA, la mancanza comporta solo sanzione pecuniaria.

  • Accolto
    Violazione normativa per pannelli fotovoltaici

    Le fotografie mostrano che i pannelli non sono visibili dagli spazi pubblici esterni, rientrando nella fattispecie di cui all'Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, punti A.1 e A.6, che esclude dall'autorizzazione paesaggistica le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici e l'installazione di pannelli solari non visibili dagli spazi pubblici esterni.

  • Accolto
    Intervenuta riduzione in pristino delle opere esterne

    La parte ricorrente ha dichiarato di aver completato la riduzione in pristino delle opere esterne prima della presentazione del ricorso, e la Soprintendenza ha successivamente ritenuto concluso il procedimento istruttorio preso atto della dismissione delle opere abusive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 874
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 874
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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