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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'11.12.2025, promossa da rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. M. Cafueri Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Mattia e A. Vetri CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.2.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 324 2022 00020966 71 000, notificato in data
11.1.2023, con il quale aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 1306,41 a CP_1 titolo di contributi dovuti nella gestione artigiani nel periodo 2/2018 – 4/2019.
Allegava che tale pretesa aveva tratto scaturigine dal verbale ispettivo mediante il quale era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della e nel contempo era stata disposta l'iscrizione d'ufficio nella gestione Parte_2 previdenziale dei lavoratori autonomi, settore artigiano “agro meccanica”.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva:
1) la nullità della notifica dell'avviso di addebito opposto;
2) la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99;
3) l'assenza di motivazione;
4) la reale esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svoltosi secondo le modalità descritte in ricorso e l'illegittima iscrizione nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi.
Chiedeva pertanto l'annullamento del titolo opposto. Si costituiva che contestava gli avversi assunti richiamando gli esiti CP_1 dell'accertamento condotto nei confronti della Insisteva per il rigetto del Parte_3 ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
La pretesa di cui all'avviso di addebito opposto è conseguente, come è pacifico tra le parti, alle conclusioni poste a fondamento del verbale ispettivo n. 2021003397 del
28.4.2021, il quale, a sua volta, ha tratto scaturigine dall'accertamento compiuto nei confronti della le cui risultanze sono state trasfuse nel verbale ispettivo n. Parte_3
2016023196/DDL del 13.4.2021 (all. 7 fascicolo ). CP_1
Dal contenuto tale ultimo verbale, emerge che l'ispezione venne effettuata “a seguito di segnalazione da parte dell' relativamente al numero spropositato di Controparte_2 giornate agricole denunciate rispetto al fabbisogno dichiarato e dal completo mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti all' . CP_1
Dopo una dettagliata analisi delle vicende caratterizzanti l'evoluzione della società
(pag. 1- 7 verbale ispettivo) e dopo aver evidenziato l'esistenza di un insoluto Pt_2 contributivo pari ad € 312.527,25, ovvero al 92% delle somme dovute, gli ispettori hanno rilevato che “Dagli accertamenti svolti è emerso come la sin dall'origine, non Parte_3 abbia mai svolto attività agricola, bensì è un mero soggetto giuridico creato formalmente ad hoc al fine di fare eludere la contribuzione ai reali datori di lavoro avviando al lavoro soggetti in qualità di operai agricoli a tempo determinato che in realtà hanno prestato attività lavorativa in forma “autonoma” direttamente sui propri terreni, a volte coadiuvati dai loro familiari, anch'essi assunti formalmente alle dipendenze della Il tutto simulato da Pt_2
“contratti di affitto” dei terreni nonché di “contratti di comodato” dei mezzi, che in realtà sono rimasti – come accertato– nella disponibilità dei proprietari.
In alcuni casi, inoltre, proprio in virtù dei contratti di affitto dei terreni, gli stessi titolari dell'azienda agricola hanno cessato solo formalmente l'impresa agricola individuale e sono stati avviati al lavoro in qualità di O.T.D. dalla Così facendo, hanno eluso la Parte_3 contribuzione previdenziale obbligatoria dovuta e a loro carico se- come da normativa – avessero continuato ovvero si fossero correttamente iscritti negli Elenchi della Gestione
Previdenziale dei Lavoratori Autonomi in agricoltura e, dall'altro di fatto beneficiato- fraudolentemente – delle prestazioni a sostegno del reddito (..) E' stato accertato, inoltre, che i “contratti di appalto” stipulati dalla per Parte_3
l'esecuzione di lavori agricoli come “conto terzista” (così definiti dallo Rag. Parte_4 nell'ultima denuncia aziendale) sono risultati non “genuini”.
I soggetti avviati al lavoro in qualità di O.T.D. dalla sono dotati individualmente di Pt_2 mezzi meccanici propri e hanno svolto l'attività di agro meccanica conto terzi (aratura, trebbiatura, potatura) in totale autonomia.
La società infatti, non possiede le attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali Pt_2 attività (motoseghe, scale, trattori, cernitrici e scopatrici).
Tutto ciò è emerso chiaramente nel corso dell'accertamento e dall'analisi della documentazione fiscale della società, dalla quale è stato rilevato che non vi sono né acquisti dei mezzi e delle attrezzature necessarie né acquisti relativi a carburanti, se non per quei mezzi agricoli dichiarati nel libretto UMA e relativi ai contratti di “prestito gratuito” per i quali, come è stato accertato, sono rimasti nella piena disponibilità dei proprietari.
Per i lavori di contoterzismo è da escludere- di fatto- che la sia dotata di mezzi Parte_3 agricoli necessari a svolgere le fasi colturali richieste.
Il personale impegnato, anziché essere qualificato come “lavoratore autonomo”, con tutte le conseguenti obbligazioni previdenziali, assistenziali e fiscali, è risultato avviato al lavoro dalla in qualità di O.T.D. Pt_2
Anche le motoseghe e tutta l'attrezzatura occorrente per la “potatura” sono risultati di proprietà dei singoli “potatori”.
Tale circostanza trova riscontro dall'analisi delle fatture di acquisto della dalle Parte_3 quali non risultano acquisti di attrezzature né di macchinari.
Dall'accertamento è, altresì, emerso che alcuni committenti si sono rivolti direttamente -per conoscenza diretta- a taluni dei soggetti avviati al lavoro dalla in qualità di Operaio, Pt_2 il quale, una volta effettuato il sopralluogo, da solo oppure riunita la squadra di lavoro, organizzavano autonomamente per svolgere le operazioni richieste ed a fine lavoro quantificava il numero di giornate lavorate, e una volta comunicate al , questi Parte_4 provvedeva all'emissione della fattura.
A volte lo stesso proprietario provvedeva a pagare le giornate direttamente a chi aveva eseguito i lavori, trattenendo solo la parte che spettava al e che veniva pagata e Parte_4 fatturata successivamente presso il suo studio.
Tale circostanza è emersa dalle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai singoli
“committenti” (…)
Le modalità di esecuzione descritte dai singoli produttori/utilizzatori – escussi dai sottoscritti nel corso dell'accertamento- nonché per quanto stabilito in ogni singolo “contratto” evidenziando come l'attività reale della sia stata quella di fornire manodopera ai Parte_3 diversi soggetti con i quali ha formalmente stipulato contratti di appalto, facendo seguire poi la fattura.
Il “modus operandi” accertato evidenzia la mancanza del rischio di impresa da parte della
la quale si limita alla mera somministrazione della manodopera necessaria Parte_3 all'esecuzione dei lavori”.
A pag. 10 e seguenti del verbale, gli ispettori hanno descritto in maniera puntuale tale modus operandi e a pag.25 hanno dato atto del contenuto della dichiarazione resa dal Rag.
, del seguente tenore: “la scrivente società ritiene di dover aderire in pieno alla Parte_4 interpretazione dei fatti che Codesto I.T.L. di Brindisi ha conclusivamente tratto tanto da farne oggetto di notizia di reato, per cui ritiene di dover dare corso alla seguente dichiarazione, a valere ad ogni effetto di legge, di inesistenza dei rapporti di lavoro a suo tempo denunciati e relativi a persone di seguito elencate le cui prestazioni lavorative sono riferibili ai terreni la cui conduzione è stata assunta come formale mentre erano nella gestione effettiva dei proprietari”.
Risultano poi esaminate le posizioni di coloro che- come il ricorrente- “svolgono l'attività di “potatori” in forma autonoma (dotati ciascuno di mezzi quali le motoseghe e le attrezzature tipo scale)” (pag. 38 del verbale) nonché quelle relative ai “soggetti “fittizi” avviati al lavoro in qualità di otd”(pag. 40).
A seguito di tale accertamento, è stato emesso il verbale ispettivo nei confronti del ricorrente, con il quale gli ispettori hanno addebitato la contribuzione relativa al periodo in cui l'istante era risultato formalmente assunto come o.t.d. dalla 49 giornate nel Pt_2
2018 e 3 giornate nel 2019), previa cancellazione delle giornate dichiarate dalla suddetta società (già disposta con separato verbale) ed iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi del settore artigiano “agro meccanica” “per
l'attività stagionale svolta nei periodi risultanti dai modelli sopra indicati a CP_3 prescindere dal numero delle giornate denunciate”.
Come dunque emerge dal contenuto dei verbali in atti, è in contestazione il fatto che il ricorrente abbia lavorato, nelle giornate denunciate tanto dalla in qualità di otd. Pt_2
In ordine a tale questione, reputa il Tribunale che i dettagliati esiti dell'accertamento compiuto nei confronti della suddetta società non possano ritenersi adeguatamente scalfiti dal contributo orale fornito dai testi escussi.
Ed invero, se da un lato i testi e hanno riferito in ordine al rapporto di Tes_1 Tes_2 lavoro intercorso tra il ricorrente e le aziende agricole di cui gli stessi testi erano titolari, quanto dichiarato dal teste oltre ad essere privo di ulteriori riscontri -risulta in Tes_3 contrasto con gli elementi di fatto indicati nel verbale ispettivo emesso nei confronti della dunque insufficiente a dimostrare l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro Pt_2 subordinato.
A ciò consegue la legittimità del verbale n. 2021003397 nella parte in cui ha disposto l'iscrizione del ricorrente nella gestione lavoratori autonomi, settore agro-meccanica (con conseguente rigetto della censura formulata, peraltro in maniera assolutamente generica, in ordine al quantum della pretesa), che comprende- come deve ritenersi incontestato all'esito della costituzione dell'Ente- le attività di aratura, trebbiatura e i lavori agricoli presso terzi, posto che – come evidenziato dall'Istituto e confermato anche dagli ispettori escussi nell'ambito del presente procedimento – il ricorrente ha reso una prestazione lavorativa ma senza che fosse ravvisabile un vincolo di subordinazione con la Pt_2 trattandosi di società “costituita al fine di eludere gli obblighi contributivi” (così teste
. Tes_4
Quanto alle eccezioni di carattere procedurale formulate in ricorso, ne rileva il Tribunale
l'infondatezza e comunque l'irrilevanza ai fini dell'accertamento del diritto in contestazione.
In primo luogo, si osserva che ogni eventuale vizio concernente la notifica dell'avviso di addebito opposto deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, avendo il ricorrente tempestivamente proposto opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99.
In secondo luogo, non è ravvisabile alcuna decadenza ex art. 25 del citato decreto, atteso che – a norma di tale disposizione- “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza : […] b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”: nel caso di specie, il verbale ispettivo relativo alla posizione del ricorrente è stato notificato in data 12.5.2021 (come indicato nel ricorso amministrativo proposto avverso detto verbale), laddove la pretesa è stata iscritta a ruolo entro il 31.12.2022.
Alcun rilievo poi può attribuirsi all'omessa indicazione, nell'avviso di addebito opposto, del (presupposto) verbale ispettivo (pacificamente notificato), in quanto il ricorrente era già a conoscenza delle ragioni poste a fondamento della pretesa, sicché non sussiste in concreto alcun vizio di motivazione astrattamente incidente sulla possibilità di formulare, nel merito, le proprie difese (come si desume peraltro dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio). Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
Trovando applicazione nel caso di specie l'art. 152 disp. att c.p.c., in considerazione della contribuzione richiesta con l'avviso di addebito opposto, nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste dalla citata disposizione, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
PQM
visto l' art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1 rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Brindisi, 11.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere