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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 219/2025 P.U.
PROMOSSO DA
], in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede legale ad Agliana (PT), Via Terracini n. 22, e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. ENRICO MONTAGNI, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
, ], in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale a Cardano al Campo (VA), Via Giovanni XXIII n. 182.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della Controparte_1 Esaminati gli atti, i documenti depositati dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio presso
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
. Controparte_5 Udita la relazione del Giudice Relatore. Premesso che:
• con ricorso depositato il 5 novembre 2025, la ricorrente ha chiesto, in via principale, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e, in subordine, quella di liquidazione controllata nei confronti della Controparte_1
• fissata udienza di comparizione al 17 dicembre 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, avvenuta in data 14 novembre 2025 ai sensi dell'art. 40, co. 6, c.c.i.i., mediante Comunicazione di Cancelleria trasmessa all'indirizzo di p.e.c. della resistente risultante dal Registro delle imprese;
• la società resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il CP_6 dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata a CARDANO AL CAMPO, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale (cimature di pezze provenienti da tessitura, ricamatura, confezione, frastaglio, lavorazione e confezione di tessuti in genere) in forma di società di capitali.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice per forniture della somma di € 106.707,91 (doc. da 3 a 32 fasc. ricorrente), oggetto di riconoscimento per la minor somma di € 73.783,74 (doc. 33 fasc. ricorrente) nel contesto di un piano di rientro solo in parte eseguito;
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che, oltre al credito per forniture della ricorrente, risultano affidati all'Agente della riscossione
) ruoli esattoriali esecutivi per € 193.145,27. Controparte_3
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto dall'esame del prospetto dei debiti tributari di cui all'art. 367 c.c.i.i. e della certificazione dei debiti contributivi di cui all'art. 363 c.c.i.i. emerge un indebitamento superiore ad € 500.000 già solo per tributi e contributi, considerando, appunto, oltre ai ruoli affidati all'Agente della riscossione, anche le ulteriori cartelle ed intimazioni di pagamento notificate nel corso del 2025 dalla Direzione provinciale dell e Controparte_2 dall' CP_4
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. desumibile;
1) dall'omesso deposito dei bilanci degli ultimi quattro anni;
2) dall'ultimo bilancio depositato che evidenzia una perdita di € 406.275 al 31 dicembre 2021 e di € 314.177 al 31 dicembre 2020, mentre l'indebitamento complessivo valorizzato era pari ad € 1.904.945 al 31 dicembre 2021;
3) dalla conferma delle perdite anche per gli anni successivi contenuta nella Dichiarazione SC per l'anno 2024 e per l'anno 2023;
4) dall'assenza di un patrimonio immobiliare liquidabile e, pertanto, dall'impossibilità di soddisfare i crediti vantati per forniture dalla ricorrente e per imposte e contributi dagli enti istituzionali. Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della CP_1
.
[...] P.IVA_2 NOMINA Giudice Delegato il Dott. MILTON D'AMBRA. NOMINA Curatore il Dott. , con Persona_1 C.F._1 studio a BUSTO ARSIZIO, Via G. Mameli n. 10.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza di esame dello stato passivo, innanzi al Giudice delegato, al giorno 15/04/2026 alle ore 14:30. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti. Visto l'art. 146 TUSG, DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
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Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 219/2025 P.U.
PROMOSSO DA
], in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede legale ad Agliana (PT), Via Terracini n. 22, e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. ENRICO MONTAGNI, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
, ], in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale a Cardano al Campo (VA), Via Giovanni XXIII n. 182.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della Controparte_1 Esaminati gli atti, i documenti depositati dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio presso
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
. Controparte_5 Udita la relazione del Giudice Relatore. Premesso che:
• con ricorso depositato il 5 novembre 2025, la ricorrente ha chiesto, in via principale, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e, in subordine, quella di liquidazione controllata nei confronti della Controparte_1
• fissata udienza di comparizione al 17 dicembre 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, avvenuta in data 14 novembre 2025 ai sensi dell'art. 40, co. 6, c.c.i.i., mediante Comunicazione di Cancelleria trasmessa all'indirizzo di p.e.c. della resistente risultante dal Registro delle imprese;
• la società resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il CP_6 dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata a CARDANO AL CAMPO, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale (cimature di pezze provenienti da tessitura, ricamatura, confezione, frastaglio, lavorazione e confezione di tessuti in genere) in forma di società di capitali.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice per forniture della somma di € 106.707,91 (doc. da 3 a 32 fasc. ricorrente), oggetto di riconoscimento per la minor somma di € 73.783,74 (doc. 33 fasc. ricorrente) nel contesto di un piano di rientro solo in parte eseguito;
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che, oltre al credito per forniture della ricorrente, risultano affidati all'Agente della riscossione
) ruoli esattoriali esecutivi per € 193.145,27. Controparte_3
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto dall'esame del prospetto dei debiti tributari di cui all'art. 367 c.c.i.i. e della certificazione dei debiti contributivi di cui all'art. 363 c.c.i.i. emerge un indebitamento superiore ad € 500.000 già solo per tributi e contributi, considerando, appunto, oltre ai ruoli affidati all'Agente della riscossione, anche le ulteriori cartelle ed intimazioni di pagamento notificate nel corso del 2025 dalla Direzione provinciale dell e Controparte_2 dall' CP_4
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. desumibile;
1) dall'omesso deposito dei bilanci degli ultimi quattro anni;
2) dall'ultimo bilancio depositato che evidenzia una perdita di € 406.275 al 31 dicembre 2021 e di € 314.177 al 31 dicembre 2020, mentre l'indebitamento complessivo valorizzato era pari ad € 1.904.945 al 31 dicembre 2021;
3) dalla conferma delle perdite anche per gli anni successivi contenuta nella Dichiarazione SC per l'anno 2024 e per l'anno 2023;
4) dall'assenza di un patrimonio immobiliare liquidabile e, pertanto, dall'impossibilità di soddisfare i crediti vantati per forniture dalla ricorrente e per imposte e contributi dagli enti istituzionali. Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della CP_1
.
[...] P.IVA_2 NOMINA Giudice Delegato il Dott. MILTON D'AMBRA. NOMINA Curatore il Dott. , con Persona_1 C.F._1 studio a BUSTO ARSIZIO, Via G. Mameli n. 10.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza di esame dello stato passivo, innanzi al Giudice delegato, al giorno 15/04/2026 alle ore 14:30. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti. Visto l'art. 146 TUSG, DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
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