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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12271 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 30133/2025 R.G.A.C. promossa da
n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 minore (Avv. Paolo Palma, Avv. Elisa Cacciato Insilla) Persona_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (contumace) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità mensile di frequenza di cui alla Legge 289/1990, riconosciuto con il decreto di omologa dell'11.10.2024 (RG 36995/2023) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (25.01.2023), oltre accessori di legge. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, in data 04.04.2025 (modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' ; CP_1 che alla data odierna sono inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio l' restando CP_1 contumace. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art. 429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa. Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1 liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 4 aprile 2025. Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 3 settembre 2025. Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l' al Controparte_2 pagamento del dovuto, neanche nelle more del giudizio, la domanda deve essere accolta come da dispositivo. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'indennità mensile di frequenza di cui alla Legge 289/1990 a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 25.01.2023, oltre interessi legali con decorrenza come per legge;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Così deciso in Roma, 28 novembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 30133/2025 R.G.A.C. promossa da
n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 minore (Avv. Paolo Palma, Avv. Elisa Cacciato Insilla) Persona_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (contumace) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità mensile di frequenza di cui alla Legge 289/1990, riconosciuto con il decreto di omologa dell'11.10.2024 (RG 36995/2023) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (25.01.2023), oltre accessori di legge. Deduceva, a sostegno della domanda, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, in data 04.04.2025 (modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' ; CP_1 che alla data odierna sono inutilmente trascorsi i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio l' restando CP_1 contumace. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art. 429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa. Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1 liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 4 aprile 2025. Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 3 settembre 2025. Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l' al Controparte_2 pagamento del dovuto, neanche nelle more del giudizio, la domanda deve essere accolta come da dispositivo. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'indennità mensile di frequenza di cui alla Legge 289/1990 a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 25.01.2023, oltre interessi legali con decorrenza come per legge;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Così deciso in Roma, 28 novembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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