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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, TO
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5981/2022 depositato il 18/11/2022
proposto da
Società_1 E Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 C/o Lo Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - V 04011 Aprilia LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 734/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 11/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 40 del 01/07/2021, notificato in data 13/09/2021, il Comune di Aprilia accertava nei confronti della società Società_1 e Ricorrente_1 S.r.l. presunta infedele denuncia TARI per le annualità dal 2015 al 2019, per un importo complessivo di € 108.843,00;
- che avverso il suddetto atto impositivo la contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Latina;
- che la C.T.P. di Latina, Sez. 1, con sentenza n. 419/2022 depositata il 14/04/2022, respingeva il ricorso della contribuente condannandolo al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 2.000,00;
- che in data 03/11/2022 la società Società_1 e Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello avverso la predetta sentenza sfavorevole, con ricorso iscritto al R.G.A. n. 5981/2022;
- che il Comune di Aprilia si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 21/12/2022;
Con istanza prodotta a questa Corte la società, rappresenta che successivamente alla proposizione dell'appello sono intervenute rettifiche e modificazioni dell'atto impositivo originariamente impugnato da parte del Comune di Aprilia;
- che tali rettifiche e modifiche hanno determinato il venir meno della pretesa tributaria originariamente contestata, ovvero l'hanno rideterminata in misura tale da rendere superata l'originaria controversia;
- che le modifiche intervenute sono state comunicate alla società contribuente mediante appositi atti di rettifica/annullamento/sgravio dell'avviso di accertamento n. 40/2021;
- che, pertanto, è venuto a cessare l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, essendo venuto meno l'oggetto stesso della controversia;
Chiede dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di appello iscritto al R.
G.A. n. 5981/2022, per essere venuto meno l'oggetto della controversia a seguito delle intervenute rettifiche degli atti impositivi da parte del Comune di Aprilia;
Compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in subordine, porle a carico della parte resistente atteso che la cessazione della materia del contendere è conseguenza del riconoscimento, seppure tardivo, delle ragioni della contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto della dichiarazione della società Società_1 e Ricorrente_1 S.r.l., dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, le spese possono essere compensate come da richiesta della società stessa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, TO
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5981/2022 depositato il 18/11/2022
proposto da
Società_1 E Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 C/o Lo Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - V 04011 Aprilia LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 734/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 11/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 40 del 01/07/2021, notificato in data 13/09/2021, il Comune di Aprilia accertava nei confronti della società Società_1 e Ricorrente_1 S.r.l. presunta infedele denuncia TARI per le annualità dal 2015 al 2019, per un importo complessivo di € 108.843,00;
- che avverso il suddetto atto impositivo la contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Latina;
- che la C.T.P. di Latina, Sez. 1, con sentenza n. 419/2022 depositata il 14/04/2022, respingeva il ricorso della contribuente condannandolo al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 2.000,00;
- che in data 03/11/2022 la società Società_1 e Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello avverso la predetta sentenza sfavorevole, con ricorso iscritto al R.G.A. n. 5981/2022;
- che il Comune di Aprilia si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 21/12/2022;
Con istanza prodotta a questa Corte la società, rappresenta che successivamente alla proposizione dell'appello sono intervenute rettifiche e modificazioni dell'atto impositivo originariamente impugnato da parte del Comune di Aprilia;
- che tali rettifiche e modifiche hanno determinato il venir meno della pretesa tributaria originariamente contestata, ovvero l'hanno rideterminata in misura tale da rendere superata l'originaria controversia;
- che le modifiche intervenute sono state comunicate alla società contribuente mediante appositi atti di rettifica/annullamento/sgravio dell'avviso di accertamento n. 40/2021;
- che, pertanto, è venuto a cessare l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, essendo venuto meno l'oggetto stesso della controversia;
Chiede dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di appello iscritto al R.
G.A. n. 5981/2022, per essere venuto meno l'oggetto della controversia a seguito delle intervenute rettifiche degli atti impositivi da parte del Comune di Aprilia;
Compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in subordine, porle a carico della parte resistente atteso che la cessazione della materia del contendere è conseguenza del riconoscimento, seppure tardivo, delle ragioni della contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto della dichiarazione della società Società_1 e Ricorrente_1 S.r.l., dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, le spese possono essere compensate come da richiesta della società stessa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese del giudizio.