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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/12/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 92/2023 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Parisi e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Annarosa Amato presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna via Cavour n. 58, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Sbaiz CP_1 C.F._2
LL presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bologna via Caprarie n. 3, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis, Parte_1
NEL MERITO, in via principale:
1. Preso atto della sentenza non definitiva di separazione n. 42 del 19/01/2024, passata in giudicato, pagina 1 di 7 dichiarare che la separazione va addebitata in capo alla moglie;
2. Disporre che il CP_1 padre sig. contribuisca integralmente ed in via diretta al mantenimento ordinario della Parte_1 figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ed al pagamento Persona_1 delle spese straordinarie a lei necessarie;
3. Nulla quanto al contributo al mantenimento in favore dell'uno o dell'altro dei coniugi in assenza dei presupposti di legge, e per l'effetto, revocare il contributo al mantenimento disposto in via temporanea ed urgente con ordinanza presidenziale in favore di;
in ogni caso, disporre che nulla CP_1 sia dovuto a a cui va addebitata la separazione e che comunque CP_1
è risultata pienamente capace di mantenersi da sola, con decorrenza dalla data della domanda;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande svolte in via principale quanto all'addebito e all'assenza dei presupposti di legge per disporre un contributo al mantenimento, disporre un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito nella misura non superiore ad
€ 300,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda;
In via ulteriormente subordinata, in adesione alla proposta formulata dal Giudice ex art. 186 c.p.c. con ordinanza 09/08/2024, disporre la contribuzione al mantenimento della moglie da parte del marito nella misura di € 550,00, annualmente rivalutabili agli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda.
4. Rigettare ogni diversa domanda avversaria;
5. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria:
- ammettersi le prove richieste e non ammesse nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui espressamente ritrascritte”.
Per “ In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove tutte come già richieste CP_1 nei precedenti atti di causa.
Nel Merito avendo il Tribunale di Ravenna, già provveduto sul vincolo, addebiti la separazione a carico del sig. per aver questi, almeno dal 2010, non ottemperato agli obblighi di Parte_1 legge previsti dall'art. 143 e ss. del c.c. e avendo interrotto dalla fine del 2022, senza giustificabile ragione alcuna, anche la relativa assistenza economica facendo cessare per l'immobile dove egli aveva stabilito la residenza della moglie e della figlia, prima il pagamento delle utenze e, poi, senza reperire una diversa situazione abitativa alternativa, dando disdetta alla locazione dell'immobile stesso;
Disponga, dunque, che il marito garantisca alla moglie idonea abitazione e un dignitoso assegno di mantenimento non inferiore ad € 1.500,00 o ad € 2000,00 qualora sia nella necessità di reperire lei sola
pagina 2 di 7 una nuova residenza (allo stato continua a vivere, ospite, presso l'abitazione di un'amica) che le consenta, eventualmente e seppure saltuariamente, di ospitare la figlia (cosa che oggi non può fare) e ciò in considerazione del reddito del marito e del fatto che la Signora ha rinunciato alla propria CP_1 brillante e redditizia carriera proprio ed esclusivamente a causa del comportamento dello stesso e in considerazione del tenore di vita che il marito avrebbe dovuto garantirle stante le sue potenzialità reddituali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.01.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da con la quale contrasse matrimonio a Mosca in data 14.11.1995, trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 1996, atto n. 18, p. 2, serie C, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque la figlia in data 2.12.1997, maggiorenne Per_1 ma economicamente non autosufficiente.
Allegava il ricorrente come i coniugi di fatto vivessero separati da circa vent'anni avendo la resistente nel 2002 abbandonato con la figlia il tetto coniugale e faceva pertanto riserva di formulare richiesta di declaratoria di addebito della separazione alla moglie.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma CP_1 domandava disposizioni accessorie diverse da quelle proposte da ricorrente e formulava riserva di proporre domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito.
All'esito dell'udienza presidenziale a cui comparivano entrambe le parti, autorizzati i coniugi a vivere separatamente e adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno depositato una memoria integrativa con cui chiedevano reciprocamente l'addebito della separazione.
Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 42/2024 pronunciava la separazione personale tra i coniugi disponendo la prosecuzione del giudizio per le statuizioni accessorie.
Acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti le stesse hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio con ordinanza depositata il 26.09.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Orbene, circa la domanda di addebito della separazione all'altro coniuge avanzata dalle parti va premesso, in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere pagina 3 di 7 intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). In sostanza, dunque, per poter addebitare la separazione ad uno dei coniugi occorre verificare se la causa unica o prevalente della separazione sia riconducibile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, o se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Quanto alla richiesta di addebito per abbandono del tetto coniugale da parte della moglie avanzata dal ricorrente si osserva che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, costituendo violazione del dovere di convivenza, a meno che non risulti provato - dal coniuge che abbia posto fine alla coabitazione - che tale abbandono fu determinato dal comportamento dell'altro coniuge o intervenne in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr., da ultimo, tra diverse, in motivazione, Cass. ord. n. 3426/2022).
Nel caso di specie risulta incontestato che dopo circa due anni dal trasferimento della famiglia dalla
Russia, ove si era celebrato il matrimonio ed era nata la figlia , a Pechino per ragioni Per_1 lavorative del nella primavera/estate del 2002 la lasciava la casa coniugale per Parte_1 CP_1 ritrasferirsi a Mosca insieme alla figlia minore.
In Russia la reperiva nuova attività lavorativa e acquistava una abitazione che intestava a sé CP_1 ed alla figlia.
Ancora risulta incontestato che quando poi nel 2010 la si trasferiva in Italia con la figlia la CP_1 stessa si stabiliva in un immobile diverso da quello abitato dal ricorrente ove continuava a dimorare sino al 2021 quando la figlia ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente si Per_1 trasferiva presso il padre.
Dal 2002 pertanto sussisteva tra le parti una separazione di fatto vivendo le stesse in dimore distinte e per il primo periodo anche in stati diversi,
La resistente non ha contestato quindi il suo allontanamento dalla casa coniugale nel 2002 asserendo peraltro come ciò fosse avvenuto in accordo con il marito per tre precise ragioni ovvero i problemi di che faticava ad adattarsi alla società cinese, le difficoltà di liquidità del marito e una nuova Per_1 relazione che il stava intrattenendo a Pechino. Parte_1
L'accordo dei coniugi sul fatto che la lasciasse il tetto coniugale per rientrare in Russia con CP_1 la figlia minore deve ritenersi comprovato sulla scorta di presunzioni gravi precise e concordanti.
Risultano infatti decorsi più di 20 anni dal 2002 senza che il ricorrente abbia sollevato rimostranze circa il fatto che la moglie fosse rientrata a Mosca con la figlia e circa il fatto che poi arrivata in Italia nel 2010 la stessa fosse andata a dimorare in appartamento diverso da quello da lui occupato.
pagina 4 di 7 Anzi a dimostrazione della esistenza di un accordo tra le parti a mantenere dimore separate risultano sussistere le circostanze, incontestate, che il dal 2002 versasse regolarmente alla Parte_1 CP_1 il mantenimento per la figlia e dal 2010 pagasse i canoni di locazione e le bollette della abitazione in cui la stessa viveva insieme alla figlia in Ravenna.
A ciò si aggiunga che descriveva nel giugno 2008 la situazione familiare vigente con una Parte_1 comunicazione inviata alla P.A. (doc. 15) affermando: “Siamo coniugati da oltre 13 anni e abbiamo una figlia di 10 anni che attualmente frequenta la Scuola Italiana Italo Calvino di Mosca-Russia…lavoro sui mercati internazionali da quasi vent'anni…sono stato iscritto nelle liste AIRE per diversi anni, prima residente in [...]poi a Pechino-Cina da dove sono rientrato nel 2006 avendo richiesto all'Ambasciata di Pechino la cancellazione AIRE e trasferimento mio e della famiglia a Ravenna.
Attualmente, pur con sede di lavoro presso la sede centrale di Ravenna mi sposto settimanalmente per ragioni di lavoro in varie aree del mondo in particolare in Russia dove è concentrata la mia attività più importante, Sud Est Asiatico ed Est Europa. Mia moglie laureata all'Accademia di CP_1
Economia Nazionale KH è dirigente di una importante banca d'affari russa di Mosca BPF
Project Financing Bank…è già stata titolare di due permessi di soggiorno della durata di 5 anni rispettivamente, viviamo quindi, impegni di lavoro permettendo, sia a Mosca che a Ravenna, avendo in entrambe le città abitazioni di nostra proprietà”.
L'accordo in essere tra le parti al trasferimento della al di fuori della abitazione coniugale CP_1 esclude l'addebitabilità della separazione alla moglie per abbandono del tetto coniugale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione al marito per generica violazione degli obblighi di appoggio morale e psicologico alla moglie durante il suo trasferimento in Italia dal 2010 se ne rileva l'inconferenza stante la conclamata e volontaria separazione di fatto della coppia che perdurava fin dal
2002.
Le reciproche domande di addebito devono pertanto essere disattese in quanto infondate.
Quanto alla domanda di mantenimento avanzata da va, invece, premesso in diritto che CP_1 per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può porre a carico di uno di essi l'obbligo di corrispondere all'altro un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia “adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Nel caso di specie allo stato la di anni 54 risulta allo stato disoccupata. CP_1
pagina 5 di 7 La stessa risulta avere percepito circa € 5.000,00 nel 2024 per collaborazioni con la società Servizi
Eventi srls.
La stessa appare proprietaria di due immobili in Mosca.
In particolare risulta titolare della nuda proprietà di un appartamento sito in Mosca del valore di €
67.297,00 oltre che della proprietà al 50% di altro appartamento sito in Mosca del valore di €
156.780,00.
Uno degli immobili, risultando sull'altro costituito usufrutto a favore della di lei madre, potrebbe essere locato e messo a reddito dalla CP_1
La inoltre non risulta avere spese per il mantenimento della figlia maggiorenne CP_1 Per_1 provvedendo allo stesso integralmente il . Parte_1
Dal risulta titolare di un reddito da lavoro netto pari ad € 71.220,00 per l'anno di imposta 2023, Pt_1 di € 66.033,00 per l'anno di imposta 2022 e di € 66.505,00 per l'anno di imposta 2021.
Risulta quindi percepire al mese al 2023 un reddito netto di € 5.935,00.
Il risulta inoltre proprietario per quota di 2/6 di immobile sito in Ravenna via E.Pazzi n. 115 Parte_1 oltre che per quota di 16,66% di due appartamenti e due scantinati siti in Funes via San Valentino n. 62.
Quanto al tenore di vita in costanza di matrimonio, la cui effettiva durata è andata dal 1995 al 2002, per stessa ammissione della lo stesso appariva modesto tanto che la medesima lasciava Pechino CP_1 nel 2002, tra i vari motivi, per difficoltà di liquidità del marito.
Tenuto conto delle ricostruite capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi (e dunque dell'impossibilità per l'odierna ricorrente di tenere uno standard di vita analogo a quello reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi: cfr., circa tale accezione dell'inadeguatezza dei redditi propri di uno dei coniugi, Cass. n. 952/2023), il Collegio stima equo porre a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la corresponsione dell'importo mensile
[...] di euro 600,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Le spese di lite, considerata la reciproca parziale soccombenza, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 92/2023 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- respinge in quanto infondate le reciproche domande di addebito della separazione;
- dispone che si occupi del mantenimento ordinario e straordinario della figlia Parte_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
pagina 6 di 7 - pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la Parte_1 corresponsione dell'importo mensile di euro 600,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ravenna, 23 dicembre 2025 Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 92/2023 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Parisi e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Annarosa Amato presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna via Cavour n. 58, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Sbaiz CP_1 C.F._2
LL presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bologna via Caprarie n. 3, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis, Parte_1
NEL MERITO, in via principale:
1. Preso atto della sentenza non definitiva di separazione n. 42 del 19/01/2024, passata in giudicato, pagina 1 di 7 dichiarare che la separazione va addebitata in capo alla moglie;
2. Disporre che il CP_1 padre sig. contribuisca integralmente ed in via diretta al mantenimento ordinario della Parte_1 figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ed al pagamento Persona_1 delle spese straordinarie a lei necessarie;
3. Nulla quanto al contributo al mantenimento in favore dell'uno o dell'altro dei coniugi in assenza dei presupposti di legge, e per l'effetto, revocare il contributo al mantenimento disposto in via temporanea ed urgente con ordinanza presidenziale in favore di;
in ogni caso, disporre che nulla CP_1 sia dovuto a a cui va addebitata la separazione e che comunque CP_1
è risultata pienamente capace di mantenersi da sola, con decorrenza dalla data della domanda;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande svolte in via principale quanto all'addebito e all'assenza dei presupposti di legge per disporre un contributo al mantenimento, disporre un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito nella misura non superiore ad
€ 300,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda;
In via ulteriormente subordinata, in adesione alla proposta formulata dal Giudice ex art. 186 c.p.c. con ordinanza 09/08/2024, disporre la contribuzione al mantenimento della moglie da parte del marito nella misura di € 550,00, annualmente rivalutabili agli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda.
4. Rigettare ogni diversa domanda avversaria;
5. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria:
- ammettersi le prove richieste e non ammesse nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui espressamente ritrascritte”.
Per “ In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove tutte come già richieste CP_1 nei precedenti atti di causa.
Nel Merito avendo il Tribunale di Ravenna, già provveduto sul vincolo, addebiti la separazione a carico del sig. per aver questi, almeno dal 2010, non ottemperato agli obblighi di Parte_1 legge previsti dall'art. 143 e ss. del c.c. e avendo interrotto dalla fine del 2022, senza giustificabile ragione alcuna, anche la relativa assistenza economica facendo cessare per l'immobile dove egli aveva stabilito la residenza della moglie e della figlia, prima il pagamento delle utenze e, poi, senza reperire una diversa situazione abitativa alternativa, dando disdetta alla locazione dell'immobile stesso;
Disponga, dunque, che il marito garantisca alla moglie idonea abitazione e un dignitoso assegno di mantenimento non inferiore ad € 1.500,00 o ad € 2000,00 qualora sia nella necessità di reperire lei sola
pagina 2 di 7 una nuova residenza (allo stato continua a vivere, ospite, presso l'abitazione di un'amica) che le consenta, eventualmente e seppure saltuariamente, di ospitare la figlia (cosa che oggi non può fare) e ciò in considerazione del reddito del marito e del fatto che la Signora ha rinunciato alla propria CP_1 brillante e redditizia carriera proprio ed esclusivamente a causa del comportamento dello stesso e in considerazione del tenore di vita che il marito avrebbe dovuto garantirle stante le sue potenzialità reddituali”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.01.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da con la quale contrasse matrimonio a Mosca in data 14.11.1995, trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 1996, atto n. 18, p. 2, serie C, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque la figlia in data 2.12.1997, maggiorenne Per_1 ma economicamente non autosufficiente.
Allegava il ricorrente come i coniugi di fatto vivessero separati da circa vent'anni avendo la resistente nel 2002 abbandonato con la figlia il tetto coniugale e faceva pertanto riserva di formulare richiesta di declaratoria di addebito della separazione alla moglie.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma CP_1 domandava disposizioni accessorie diverse da quelle proposte da ricorrente e formulava riserva di proporre domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito.
All'esito dell'udienza presidenziale a cui comparivano entrambe le parti, autorizzati i coniugi a vivere separatamente e adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno depositato una memoria integrativa con cui chiedevano reciprocamente l'addebito della separazione.
Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 42/2024 pronunciava la separazione personale tra i coniugi disponendo la prosecuzione del giudizio per le statuizioni accessorie.
Acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti le stesse hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio con ordinanza depositata il 26.09.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Orbene, circa la domanda di addebito della separazione all'altro coniuge avanzata dalle parti va premesso, in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere pagina 3 di 7 intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). In sostanza, dunque, per poter addebitare la separazione ad uno dei coniugi occorre verificare se la causa unica o prevalente della separazione sia riconducibile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, o se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Quanto alla richiesta di addebito per abbandono del tetto coniugale da parte della moglie avanzata dal ricorrente si osserva che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, costituendo violazione del dovere di convivenza, a meno che non risulti provato - dal coniuge che abbia posto fine alla coabitazione - che tale abbandono fu determinato dal comportamento dell'altro coniuge o intervenne in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr., da ultimo, tra diverse, in motivazione, Cass. ord. n. 3426/2022).
Nel caso di specie risulta incontestato che dopo circa due anni dal trasferimento della famiglia dalla
Russia, ove si era celebrato il matrimonio ed era nata la figlia , a Pechino per ragioni Per_1 lavorative del nella primavera/estate del 2002 la lasciava la casa coniugale per Parte_1 CP_1 ritrasferirsi a Mosca insieme alla figlia minore.
In Russia la reperiva nuova attività lavorativa e acquistava una abitazione che intestava a sé CP_1 ed alla figlia.
Ancora risulta incontestato che quando poi nel 2010 la si trasferiva in Italia con la figlia la CP_1 stessa si stabiliva in un immobile diverso da quello abitato dal ricorrente ove continuava a dimorare sino al 2021 quando la figlia ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente si Per_1 trasferiva presso il padre.
Dal 2002 pertanto sussisteva tra le parti una separazione di fatto vivendo le stesse in dimore distinte e per il primo periodo anche in stati diversi,
La resistente non ha contestato quindi il suo allontanamento dalla casa coniugale nel 2002 asserendo peraltro come ciò fosse avvenuto in accordo con il marito per tre precise ragioni ovvero i problemi di che faticava ad adattarsi alla società cinese, le difficoltà di liquidità del marito e una nuova Per_1 relazione che il stava intrattenendo a Pechino. Parte_1
L'accordo dei coniugi sul fatto che la lasciasse il tetto coniugale per rientrare in Russia con CP_1 la figlia minore deve ritenersi comprovato sulla scorta di presunzioni gravi precise e concordanti.
Risultano infatti decorsi più di 20 anni dal 2002 senza che il ricorrente abbia sollevato rimostranze circa il fatto che la moglie fosse rientrata a Mosca con la figlia e circa il fatto che poi arrivata in Italia nel 2010 la stessa fosse andata a dimorare in appartamento diverso da quello da lui occupato.
pagina 4 di 7 Anzi a dimostrazione della esistenza di un accordo tra le parti a mantenere dimore separate risultano sussistere le circostanze, incontestate, che il dal 2002 versasse regolarmente alla Parte_1 CP_1 il mantenimento per la figlia e dal 2010 pagasse i canoni di locazione e le bollette della abitazione in cui la stessa viveva insieme alla figlia in Ravenna.
A ciò si aggiunga che descriveva nel giugno 2008 la situazione familiare vigente con una Parte_1 comunicazione inviata alla P.A. (doc. 15) affermando: “Siamo coniugati da oltre 13 anni e abbiamo una figlia di 10 anni che attualmente frequenta la Scuola Italiana Italo Calvino di Mosca-Russia…lavoro sui mercati internazionali da quasi vent'anni…sono stato iscritto nelle liste AIRE per diversi anni, prima residente in [...]poi a Pechino-Cina da dove sono rientrato nel 2006 avendo richiesto all'Ambasciata di Pechino la cancellazione AIRE e trasferimento mio e della famiglia a Ravenna.
Attualmente, pur con sede di lavoro presso la sede centrale di Ravenna mi sposto settimanalmente per ragioni di lavoro in varie aree del mondo in particolare in Russia dove è concentrata la mia attività più importante, Sud Est Asiatico ed Est Europa. Mia moglie laureata all'Accademia di CP_1
Economia Nazionale KH è dirigente di una importante banca d'affari russa di Mosca BPF
Project Financing Bank…è già stata titolare di due permessi di soggiorno della durata di 5 anni rispettivamente, viviamo quindi, impegni di lavoro permettendo, sia a Mosca che a Ravenna, avendo in entrambe le città abitazioni di nostra proprietà”.
L'accordo in essere tra le parti al trasferimento della al di fuori della abitazione coniugale CP_1 esclude l'addebitabilità della separazione alla moglie per abbandono del tetto coniugale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione al marito per generica violazione degli obblighi di appoggio morale e psicologico alla moglie durante il suo trasferimento in Italia dal 2010 se ne rileva l'inconferenza stante la conclamata e volontaria separazione di fatto della coppia che perdurava fin dal
2002.
Le reciproche domande di addebito devono pertanto essere disattese in quanto infondate.
Quanto alla domanda di mantenimento avanzata da va, invece, premesso in diritto che CP_1 per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può porre a carico di uno di essi l'obbligo di corrispondere all'altro un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia “adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Nel caso di specie allo stato la di anni 54 risulta allo stato disoccupata. CP_1
pagina 5 di 7 La stessa risulta avere percepito circa € 5.000,00 nel 2024 per collaborazioni con la società Servizi
Eventi srls.
La stessa appare proprietaria di due immobili in Mosca.
In particolare risulta titolare della nuda proprietà di un appartamento sito in Mosca del valore di €
67.297,00 oltre che della proprietà al 50% di altro appartamento sito in Mosca del valore di €
156.780,00.
Uno degli immobili, risultando sull'altro costituito usufrutto a favore della di lei madre, potrebbe essere locato e messo a reddito dalla CP_1
La inoltre non risulta avere spese per il mantenimento della figlia maggiorenne CP_1 Per_1 provvedendo allo stesso integralmente il . Parte_1
Dal risulta titolare di un reddito da lavoro netto pari ad € 71.220,00 per l'anno di imposta 2023, Pt_1 di € 66.033,00 per l'anno di imposta 2022 e di € 66.505,00 per l'anno di imposta 2021.
Risulta quindi percepire al mese al 2023 un reddito netto di € 5.935,00.
Il risulta inoltre proprietario per quota di 2/6 di immobile sito in Ravenna via E.Pazzi n. 115 Parte_1 oltre che per quota di 16,66% di due appartamenti e due scantinati siti in Funes via San Valentino n. 62.
Quanto al tenore di vita in costanza di matrimonio, la cui effettiva durata è andata dal 1995 al 2002, per stessa ammissione della lo stesso appariva modesto tanto che la medesima lasciava Pechino CP_1 nel 2002, tra i vari motivi, per difficoltà di liquidità del marito.
Tenuto conto delle ricostruite capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi (e dunque dell'impossibilità per l'odierna ricorrente di tenere uno standard di vita analogo a quello reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi: cfr., circa tale accezione dell'inadeguatezza dei redditi propri di uno dei coniugi, Cass. n. 952/2023), il Collegio stima equo porre a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la corresponsione dell'importo mensile
[...] di euro 600,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Le spese di lite, considerata la reciproca parziale soccombenza, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 92/2023 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- respinge in quanto infondate le reciproche domande di addebito della separazione;
- dispone che si occupi del mantenimento ordinario e straordinario della figlia Parte_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
pagina 6 di 7 - pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la Parte_1 corresponsione dell'importo mensile di euro 600,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ravenna, 23 dicembre 2025 Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
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