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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1445/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 145/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 -
Ricorrente_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Azienda Municipale Ambiente Spa Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401496633 TARI Pag. 1 di 4 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 983/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112401496633 del 28 ottobre 2024, riferito come notificato il 7 novembre 2024, con il quale Roma Capitale ha accertato a suo carico l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini della Ta.Ri. per le annualità
Indirizzo_12018-2023 in relazione all'unità immobiliare sita in , così richiedendole il versamento del complessivo importo di € 4.882,00 comprensivo di interessi e sanzioni.
Premesso di avere acquistato il bene in esame in comproprietà con il coniuge in regime di comunione legale in data 11 maggio 2018 e di averlo successivamente ceduto in comodato gratuito al proprio figlio Nominativo_1 in forza di contratto datato 16 ottobre 2019 e debitamente registrato, con il primo motivo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le annualità decorrenti dal 2019, stante l'occupazione del bene da parte del figlio citato, ivi regolarmente residente, come da documentazione prodotta agli atti.
Con il secondo motivo ha censurato l'erronea quantificazione del tributo per l'annualità 2018, atteso che aveva acquisito il possesso del bene solo nel mese di maggio di quell'anno.
Con il terzo motivo si è doluta dell'erronea determinazione del numero degli occupanti, essendo solo uno, come tale assoggettabile al pagamento dell'aliquota variabile ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n.
158/1999 in misura parametrata.
Con il quarto motivo ha lamentato l'eccessività della sanzione irrogata, applicata in palese violazione del cumulo giuridico disciplinato dall'art. 12 del d.lgs n. 472/1997, senza considerare che aveva richiesto l'annullamento in autotutela, ciò che implicherebbe la possibilità di definizione agevolata, così concludendo per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese e loro distrazione. Radicato il contraddittorio, si è costituita Roma Capitale deducendo l'infondatezza del ricorso alla luce della omissione della dovuta dichiarazione, il che non consentirebbe al contribuente la dimostrazione successiva di esenzioni o riduzioni di imposta;
in subordine, ha osservato che un annullamento parziale dell'atto impugnato potrebbe al più riguardare l'annualità 2018 fino alla data di acquisto del bene da parte della ricorrente. Pag. 2 di 4
Motivi della decisione Il ricorso è solo in minima parte fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Sostiene in sintesi parte ricorrente che la pretesa sia erronea non solo in riferimento all'anno 2018, in quanto l'immobile oggetto del giudizio è stato acquistato solo l'11 maggio di quell'anno, ma anche per il periodo successivo al 16 ottobre 2019, data di stipulazione di un contratto di comodato gratuito con il proprio figlio Nominativo_1 , che a partire da detta data ne avrebbe avuto l'esclusiva disponibilità. Orbene, rileva in primo luogo la Corte che la ricorrente non ha affatto contestato che nessuna dichiarazione sia mai stata presentata in riferimento al bene in questione, né che non sia stato versato alcunché a titolo di imposta in relazione ad esso. Osserva, inoltre, che a ben vedere nessuna censura è stata sollevata con riguardo il periodo intercorrente tra l'11 maggio 2018 e il 16 ottobre 2019.
Ciò posto, risulta assorbente la considerazione secondo la quale, a dispetto della prospettazione della ricorrente, la circostanza che l'appartamento del quale si discute sia stato destinato all'esclusivo utilizzo del figlio non risulta compiutamente dimostrato.
Infatti, non solo la certificazione anagrafica prodotta agli atti è datata 25 novembre 2024 e non fornisce alcuna informazione in ordine agli anni precedenti oggetto del giudizio, ma dalla stessa intestazione del ricorso emerge che lo studio professionale della TA è ubicato in Roma proprio in Indirizzo_1
, il che, non risultando che la ricorrente sia proprietaria di altro immobile nel medesimo stabile, costituisce chiaro elemento di prova del fatto che detto bene sia stabilmente occupato anche da ella stessa, come evidenziato dalla indicazione di un'utenza telefonica fissa, ciò che esclude che fosse occupato soltanto dal figlio.
Pertanto, non emergendo compiutamente che l'appartamento del quale si discute sia stato in effetti concesso in esclusiva utilizzazione al solo figlio della ricorrente, ma risultando al contrario rilevanti elementi di prova nel senso di un uso assai più esteso, il ricorso non può trovare accoglimento che in riferimento al periodo dal 1° gennaio all'11 maggio del 2018, quando in effetti la Ricorrente_1 non poteva avere alcuna disponibilità del bene, siccome non ancora acquistato, ciò che comporta l'accoglimento del secondo motivo di impugnazione e il rigetto del primo e del terzo.
Precisato che non ha pregio neanche la quarta doglianza, alla luce della completa omissione della presentazione della prescritta denuncia e dei relativi versamenti, ciò che, come in apertura rilevato, non
è stato neppure contestato, al che consegue la congruità della sanzione irrogata applicata nel triplo Pag. 3 di 4 della violazione più grave, secondo i criteri dell'art. 12 del d.lgs n. 472/1997, il ricorso va in conclusione accolto solo in ordine ai primi quattro mesi e 11 giorni dell'anno 2018, mentre va respinto per il resto.
In ragione della parziale fondatezza delle doglianze, le spese processuali possono essere compensate per 1/5 e per la restante parte poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione;
compensa per 1/5 le spese processuali e pone la restante parte, liquidata in € 800,00 oltre accessori di legge a carico della parte ricorrente.
Roma, 27 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IC ID DE
Pag. 4 di 4
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 145/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 -
Ricorrente_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Azienda Municipale Ambiente Spa Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401496633 TARI Pag. 1 di 4 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 983/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112401496633 del 28 ottobre 2024, riferito come notificato il 7 novembre 2024, con il quale Roma Capitale ha accertato a suo carico l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini della Ta.Ri. per le annualità
Indirizzo_12018-2023 in relazione all'unità immobiliare sita in , così richiedendole il versamento del complessivo importo di € 4.882,00 comprensivo di interessi e sanzioni.
Premesso di avere acquistato il bene in esame in comproprietà con il coniuge in regime di comunione legale in data 11 maggio 2018 e di averlo successivamente ceduto in comodato gratuito al proprio figlio Nominativo_1 in forza di contratto datato 16 ottobre 2019 e debitamente registrato, con il primo motivo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le annualità decorrenti dal 2019, stante l'occupazione del bene da parte del figlio citato, ivi regolarmente residente, come da documentazione prodotta agli atti.
Con il secondo motivo ha censurato l'erronea quantificazione del tributo per l'annualità 2018, atteso che aveva acquisito il possesso del bene solo nel mese di maggio di quell'anno.
Con il terzo motivo si è doluta dell'erronea determinazione del numero degli occupanti, essendo solo uno, come tale assoggettabile al pagamento dell'aliquota variabile ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n.
158/1999 in misura parametrata.
Con il quarto motivo ha lamentato l'eccessività della sanzione irrogata, applicata in palese violazione del cumulo giuridico disciplinato dall'art. 12 del d.lgs n. 472/1997, senza considerare che aveva richiesto l'annullamento in autotutela, ciò che implicherebbe la possibilità di definizione agevolata, così concludendo per l'accoglimento del ricorso con il favore delle spese e loro distrazione. Radicato il contraddittorio, si è costituita Roma Capitale deducendo l'infondatezza del ricorso alla luce della omissione della dovuta dichiarazione, il che non consentirebbe al contribuente la dimostrazione successiva di esenzioni o riduzioni di imposta;
in subordine, ha osservato che un annullamento parziale dell'atto impugnato potrebbe al più riguardare l'annualità 2018 fino alla data di acquisto del bene da parte della ricorrente. Pag. 2 di 4
Motivi della decisione Il ricorso è solo in minima parte fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Sostiene in sintesi parte ricorrente che la pretesa sia erronea non solo in riferimento all'anno 2018, in quanto l'immobile oggetto del giudizio è stato acquistato solo l'11 maggio di quell'anno, ma anche per il periodo successivo al 16 ottobre 2019, data di stipulazione di un contratto di comodato gratuito con il proprio figlio Nominativo_1 , che a partire da detta data ne avrebbe avuto l'esclusiva disponibilità. Orbene, rileva in primo luogo la Corte che la ricorrente non ha affatto contestato che nessuna dichiarazione sia mai stata presentata in riferimento al bene in questione, né che non sia stato versato alcunché a titolo di imposta in relazione ad esso. Osserva, inoltre, che a ben vedere nessuna censura è stata sollevata con riguardo il periodo intercorrente tra l'11 maggio 2018 e il 16 ottobre 2019.
Ciò posto, risulta assorbente la considerazione secondo la quale, a dispetto della prospettazione della ricorrente, la circostanza che l'appartamento del quale si discute sia stato destinato all'esclusivo utilizzo del figlio non risulta compiutamente dimostrato.
Infatti, non solo la certificazione anagrafica prodotta agli atti è datata 25 novembre 2024 e non fornisce alcuna informazione in ordine agli anni precedenti oggetto del giudizio, ma dalla stessa intestazione del ricorso emerge che lo studio professionale della TA è ubicato in Roma proprio in Indirizzo_1
, il che, non risultando che la ricorrente sia proprietaria di altro immobile nel medesimo stabile, costituisce chiaro elemento di prova del fatto che detto bene sia stabilmente occupato anche da ella stessa, come evidenziato dalla indicazione di un'utenza telefonica fissa, ciò che esclude che fosse occupato soltanto dal figlio.
Pertanto, non emergendo compiutamente che l'appartamento del quale si discute sia stato in effetti concesso in esclusiva utilizzazione al solo figlio della ricorrente, ma risultando al contrario rilevanti elementi di prova nel senso di un uso assai più esteso, il ricorso non può trovare accoglimento che in riferimento al periodo dal 1° gennaio all'11 maggio del 2018, quando in effetti la Ricorrente_1 non poteva avere alcuna disponibilità del bene, siccome non ancora acquistato, ciò che comporta l'accoglimento del secondo motivo di impugnazione e il rigetto del primo e del terzo.
Precisato che non ha pregio neanche la quarta doglianza, alla luce della completa omissione della presentazione della prescritta denuncia e dei relativi versamenti, ciò che, come in apertura rilevato, non
è stato neppure contestato, al che consegue la congruità della sanzione irrogata applicata nel triplo Pag. 3 di 4 della violazione più grave, secondo i criteri dell'art. 12 del d.lgs n. 472/1997, il ricorso va in conclusione accolto solo in ordine ai primi quattro mesi e 11 giorni dell'anno 2018, mentre va respinto per il resto.
In ragione della parziale fondatezza delle doglianze, le spese processuali possono essere compensate per 1/5 e per la restante parte poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione;
compensa per 1/5 le spese processuali e pone la restante parte, liquidata in € 800,00 oltre accessori di legge a carico della parte ricorrente.
Roma, 27 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IC ID DE
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