TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefania Calo' presidente dott. Simona Boiardi giudice dott. Niccolo' Stanzani Maserati giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 137/2025 proposto da e diretto Parte_1 ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (p.iva: ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Montecchio EM (RE), via Torricelli 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio EM della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 ccii;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 let. d) ccii;
rilevato, in questa prospettiva, che la è Controparte_1 soggetta alle disposizioni del ccii (art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività commerciale (lavori di carpenteria); è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 ccii;
considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla
1 soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 ccii;
ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità del credito della ricorrente, dal mancato deposito dei bilanci e dall'irreperibilità presso la sede sociale;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 ccii, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (p.iva: ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Montecchio EM (RE), via Torricelli 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore;
II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina curatore l'avv. Federica Canelli;
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 ccii;
V. stabilisce il giorno 24/03/2026 ore 10:30 (ufficio 2A.11, 2° piano del tribunale) per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 ccii, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 ccii. Così deciso in Reggio EM il 09/12/2025, nella camera di consiglio della sezione fallimentare. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Stefania Calo'
3
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 137/2025 proposto da e diretto Parte_1 ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (p.iva: ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Montecchio EM (RE), via Torricelli 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio EM della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 ccii;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 let. d) ccii;
rilevato, in questa prospettiva, che la è Controparte_1 soggetta alle disposizioni del ccii (art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività commerciale (lavori di carpenteria); è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 ccii;
considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla
1 soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 ccii;
ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità del credito della ricorrente, dal mancato deposito dei bilanci e dall'irreperibilità presso la sede sociale;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 ccii, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (p.iva: ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Montecchio EM (RE), via Torricelli 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore;
II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina curatore l'avv. Federica Canelli;
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 ccii;
V. stabilisce il giorno 24/03/2026 ore 10:30 (ufficio 2A.11, 2° piano del tribunale) per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 ccii, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 ccii. Così deciso in Reggio EM il 09/12/2025, nella camera di consiglio della sezione fallimentare. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Stefania Calo'
3